Presupposti di applicabilita' delle agevolazioni
fiscali secondo le nuove norme in materia di cooperazione: il principio di
prevalenza e la sua applicazione
Come noto, nel nostro ordinamento tributario le società cooperative godono di
tutta una serie di agevolazioni tributarie, le quali derivano dalla particolare
funzione sociale che svolge la cooperazione. Le agevolazioni tributarie sono
state giustificate dalla indivisibilità del patrimonio della società a
beneficio della collettività, con una rilevante differenza rispetto agli altri
tipi di società, nelle quali il patrimonio rimane comunque nella disponibilità
dei singoli soci.
Le agevolazioni tributarie sono state (e saranno sino al 31/12/2003) applicate
sulla base del rispetto dei seguenti principi:
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Requisiti soggettivi (basta essere cooperative, con esclusione delle banche
popolari e degli enti mutualistici diversi dalle cooperative);
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Requisito dell’iscrizione nel registro prefettizio;
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Rispettino i requisiti mutualistici di cui all’art. 26 del D. Lgs. 1577/47. I
requisiti richiesti da questo articolo consistono anzitutto nel divieto di
distribuzione di dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali e nel divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
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la devoluzione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento della società,
ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione.
Detti requisiti devono essere stabiliti in modo inderogabile negli statuti
sociali.
La legge delega in materia di riforma del diritto societario, in fase di
modifica dell’art. 2514 del C. C. stabilisce che i requisiti di mutualità
devono essere previsti statutariamente da parte delle cooperative a mutualità
prevalente, introducendo (oltre alla previsione dei requisiti mutualistici
all’interno del codice civile) anche il criterio della prevalenza dell’attività
svolta nei confronti dei soci rispetto all’attività svolta nei confronti di non
soci, e l’obbligo da parte degli amministratori di documentare in bilancio la
sussistenza della condizione di prevalenza. Quindi vengono considerate a
mutualità prevalente le cooperative che:
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Introducono nello statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del C. C. (che
verranno illustrati nel seguito);
-
Nello svolgimento della propria attività gli scambi mutualistici
rappresentino un ammontare superiore al 50%.
I requisiti che l’art. 2514 del Codice Civile stabilisce per le cooperative a
mutualità prevalente sono:
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Il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5%;
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Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione
ai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i
dividendi;
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Il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori;
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L’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione.
Il secondo requisito è quello della prevalenza. Si tratta solo di delineare in
cosa consiste e come si determina la prevalenza. Si deve avere a questo
proposito riguardo ai diversi tipi di cooperative. Ad esempio per quanto
riguarda le cooperative di consumo o di servizi si deve fare il raffronto tra i
ricavi totali ed i ricavi ottenuti dalla vendita a soci o non soci, oppure
ricavi ottenuti da servizi prestati a soci/non soci. Per quanto riguarda le
cooperative di lavoro, nelle quali i soci forniscono delle prestazioni
lavorative in quanto soci ed in quanto prestatori di opera in altra maniera
differente da quella associativa, quale il lavoro subordinato o altre forme di
collaborazione coordinata non occasionale. Infine si possono considerare le
cooperative che provvedono alla vendita di prodotti do soci/non soci previa
manipolazione o trasformazione. Naturalmente la prevalenza deve essere valutata
non in base al rapporto numerico soci/non soci, ma in riferimento alle voci di
bilancio nelle quali si concretizza e si esprime il rapporto di scambio
mutualistico con i soci (ad esempio, in una cooperativa di lavoro, si vedrà il
rapporto che al denominatore avrà il costo totale per le prestazioni di lavoro,
e le prestazioni svolte in qualità di soci o non soci).
Detto questo, si tratta di vedere come deve essere mostrata la prevalenza,
soprattutto nei confronti dei terzi e dei soci. L’art. 2513 del C. C.
stabilisce, oltre ai criteri di calcolo, che il calcolo stesso deve essere
documentato nella nota integrativa a cura degli amministratori e dei sindaci, i
quali devono evidenziare i parametri utilizzati per il calcolo (scegliendo tra
quelli indicati nell’articolo stesso) nonché le risultanze del calcolo.