Statuto per la costituzione di un consorzio
Art. 1 - E' costituito
con sede in ………. un Consorzio tra imprenditori artigiani, piccoli industriali e
commercianti, aventi attività economiche connesse ed affini, denominato:
………………………………………
Il Comitato Direttivo con propria delibera potrà cambiare indirizzo sempre
nell'ambito dello stesso Comune.
Art. 2. - Il Consorzio
non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo e la
razionalizzazione della produzione e la commercializzazione del prodotto o dei
prodotti degli Associati e migliorare le condizioni economiche, sociali e
culturali degli stessi.
Pertanto si prefigge di:
- curare la trattazione e l'acquisizione di ordinativi da ripartire tra gli
Associati che ne facciano richiesta;
- assumere commesse di lavoro da privati o Enti pubblici;
- ripartire tra gli Associati le fasi della lavorazione in modo da creare
lavorazioni a catena;
- curare, a seguito di richiesta degli Associati, la vendita dei loro prodotti;
- provvedere agli adempimenti necessari per l'esportazione dei prodotti degli
Associati;
- predisporre esposizioni collettive dei prodotti degli Associati e curarne la
presentazione in mostre e fiere nazionali ed internazionali;
- istituire dei marchi di qualità;
- effettuare la ricerca dei mercati ove possa essere avviata la produzione
degli Associati e curarne la pubblicità collettiva;
- promuovere sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di
produzione ove ne sia possibile, eliminando inutili intermediazioni, stipulare
convenzioni vantaggiose per gli associati nei confronti dei fornitori, svolgere
azione calmieratrice, provvedendo all'approv¬vigionamento a seguito di
specifiche richieste degli associati delle materie prime, dei semilavorati,
delle macchine e degli strumenti di lavoro ad essi occorrenti;
- noleggiare macchine ed attrezzature atte a completare tutte le attività delle
aziende Associate;
- curarne lo studio dei modi e come ridurre i costi di produzione e di
razionalizzare le lavorazioni, di nuovi indirizzi produttivistici e di moderne
tecniche di produzione tenendo aggiornati gli Associati e favorendo il loro
perfezionamento tecnico o professionale;
- difendere con eventuali azioni legali gli interessi degli Associati nei
confronti di terzi;
- prestare garanzia per operazioni di credito agevolato alle Imprese associate;
- promuovere l'addestramento e la specializzazione della mano d'opera
occorrente agli Associati;
- prestare garanzia alle Imprese associate per il pagamento di forniture e per
il finanziamento di lavori in corso;
- organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di
carattere generale tra gli Associati e dare ad essi idonea assistenza relativa
alla gestione dell'Impresa;
- curare, a richiesta degli interessati, le iniziative e gli atti che
riguardano l'ammodernamento delle singole Imprese associate;
- svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra
elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano
necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti; nonché compiere
ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.
Art. 3. - Il Consorzio
ha la durata di anni dieci, a decorrere dalla data della sua costituzione, la
sua durata può essere prorogata ed il Consorzio può essere sciolto prima della
scadenza del termine nei modi indicati dall'articolo 25.
Art. 4. - Gli
associati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio,
conferiscono all'Ufficio di cui al successivo art. 14, mandato ai sensi
dell'art. 1703 e seguenti del codice civile per quanto attiene agli scopi
sociali inclusi all'art. 2 del presente contratto, fatta eccezione per
l'acquisto e le vendite di beni per la qual cosa viene conferito l'incarico di
commissione ai sensi dell'art. 1731 e seguenti del codice civile e pertanto si
obbligano:
a) di eseguire le forniture loro affidate dal Consorzio a perfetta regola
d'arte e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
b) di sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli organi del Consorzio
disposti dal Comitato Direttivo di cui all'art. 20 al fine di accertare
l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di trasmettere ad esso i dati
e gli elementi che venissero richiesti;
c) di corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi e di pagare le
penalità come previsto dal presente contratto e dal regolamento interno, e di
rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse degli Associati
richiedenti, nonché di risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite
per loro inadempienza;
d) di osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali
e di favorire gli interessi del Consorzio.
Art. 5. - Il numero dei
consorziati è illimitato. Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio
quelle Imprese artigiane, che abbiano titolo e interesse, iscritte nell'Albo
delle Imprese Artigiane. Al Consorzio possono aderire, altresì, altre piccole
imprese purché il loro numero non superi il terzo del numero complessivo delle
imprese artigiane. Dette imprese non debbono avere in corso alcuna procedura
concorsuale ne debbono essere stati dichiarati falliti ancorché riabilitati, e
non sono interdetti o inabilitati.
L'ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta dall'interessato diretta
al Comitato Direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a
piena conoscenza delle disposizioni del presente contratto, del regolamento
interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di
accettare queste nella loro integrità.
Essa dovrà inoltre contenere l'esatta denominazione dell'impresa e sua sede
legale, generalità del suo legale rappresentante, attività effettivamente
svolta e indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta ed inoltre
dovrà confermare la dichiarazione di mandato e di conferimento di commissione
di cui al 1° comma dell'art. 4.
Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea e per l'accoglimento della
domanda è necessario il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei consorziati
presenti o rappresentati in Assemblea.
La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa
e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi. Il
consorziato ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta
dal Presidente del Consorzio, dovrà versare l'importo del contributo al fondo
Consortile e del contributo dovuto per le spese generali di cui all'art. 13.
Art. 6. - Il
consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene
comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato
Direttivo e diviene automaticamente operativo novanta giorni dopo la data della
comunicazione, salvo abbia in corso obbligazioni sia verso il Consorzio sia
verso terzi, di cui il Consorzio si sia per quanto gli compete reso garante.
La dichiarazione di revoca del mandato all'Ufficio di cui al 1° comma art. 4
equivale al recesso del consorziato con gli stessi effetti e termini di cui al
precedente comma.
Art. 7. - La esclusione
è deliberata dall'Assemblea nei confronti del consorziato che abbia perduto
anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio o che si
sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni
assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome, e per suo conto
o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del regolamento
interno e delle deliberazioni degli organi del consorzio o arrechi in qualsiasi
modo danno materiale o morale al Consorzio o agli associati o che non si trovi
più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 8 - In caso di
trasferimento di Azienda in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo
titolare dell'impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che:
1) l'Impresa sia iscritta nell'Albo Provinciale previsto dalla legge;
2) esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio;
3) la deliberazione dell'Assemblea relativa alla partecipazione del nuovo
titolare al Consorzio sia adottata con il voto favorevole di 2/3 (due terzi)
dei consorziati presenti o rappresentati. Deve essere presa entro trenta giorni
dal trasferimento.
Art. 9. - Le
deliberazioni relative alla esclusione dei consorziati o, nel caso di
trasferimento di Azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono
essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla
deliberazione.
Entro trenta giorni dalla data della notifica, le deliberazioni possono essere
impugnate davanti all'autorità giudiziaria. Le deliberazioni diventano
operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto, ma la
impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ha effetto sospensivo.
Art. 10. - I
consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle Imprese trasferite per
causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al Consorzio sono responsabili
verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del codice
civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui
essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale
effettuato sino alla data stessa.
Al socio receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento
dell'Impresa sarà rimborsato il contributo al fondo consortile da lui o dal suo
dante causa versato, nonché la eventuale eccedenza del fondo per le spese
generali, per la quota di sua competenza, previa detrazione di ogni suo debito
verso il Consorzio, compresa l'aliquota a suo carico per l'eventuale reintegro
del fondo consortile.
Ogni rimborso sarà effettuato entro trenta giorni dall'adempimento di tutte le
obbligazioni per cui sussista una sua responsabilità.
Art. 11. - Tutte le
modificazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio per una
ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle
relative agli elementi indicati nell'art. 2612 del codice civile, debbono
essere iscritte nel libro dei soci a cura del Comitato Direttivo entro dieci
giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.
Art. 12. - Il fondo
consortile è costituito:
a) dal contributo di € …………versato da ciascuno dei consorziati all'atto
dell'ingresso nel Consorzio;
b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati
per inadempienza ai patti consortili;
c) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri Enti
Pubblici.
L'ammontare del
contributo di cui alla lettera a) può essere modificato dall'Assemblea
ordinaria.
Ciascun consorziato non potrà sottoscrivere quote sociali in misura superiore
al 20% dell'intero ammontare del fondo consortile.
Ogni associato potrà beneficiare dell'attività dell'organismo e dei servizi
dallo stesso erogati, indipendentemente dalla quota sociale posseduta. La
stessa, nella persona del suo legale rappresentante, potrà partecipare
all'attività degli organi sociali a prescindere dall'apporto sociale versato.
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni
assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire
perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei
consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.
Art. 13. - Ogni
consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le
spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare e la
forma di versamento del contributo sarà determinato dal Comitato Direttivo.
Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per
l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non
previste dall'art. 2 del presente statuto.
Art. 14. - Il Consorzio
può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano
connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, avvalendosi di una
organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di
“ufficio” che ha la sua sede presso quella del Consorzio. Le attività per le
quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle
aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte dal Consorzio sia
in nome proprio e per conto di uno o più associati, sia in nome e per conto di
uno o di alcuni associati secondo che all'operazione siano interessati uno o
più associati e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta
avranno rivolto all'Ufficio. Il Consorzio garantisce l'adempimento ditali
obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo
indicato dall'art. 2615 del codice civile.
Comunque nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso i
terzi potrà essere iniziata dal Consorzio, se in precedenza i consorziati
interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al
finanziamento della operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa
relativo oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo
eventualmente stabilito dal Regolamento Interno, circa l'adempimento da parte
loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.
Art. 15. - Il
Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni
del contratto o del Regolamento Interno o delle deliberazioni degli organi
sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le
eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Comitato Direttivo per
deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la
misura delle penalità.
La deliberazione del Comitato Direttivo sarà comunicata dal Presidente al
consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni
dalla comunicazione di cui sopra.
Nel Regolamento Interno saranno stabilite le misure minime e massime delle
penalità anche in relazione della gravità ed alla diversità delle inadempienze.
In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i massimi delle
penalità applicabili si intendono duplicati.
Art. 16. - Gli organi
del Consorzio sono:
1) l'Assemblea Generale dei Consorziati;
2) il Comitato Direttivo;
3) il Presidente, il Vice Presidente.
Art. 17. - L'Assemblea
è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a
condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute
al Consorzio. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità
dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del
presente contratto, obbligano tutti i consorziati. Essa elegge i componenti del
Comitato Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente del Consorzio, emana le
direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior
raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni
esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla Legge o dal
presente contratto alla sua competenza.
Art. 18. - L'Assemblea
è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta egli lo
ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.
La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi ai
consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione,
l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e
dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si
svolgerà la riunione. La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso
giorno ed ora successiva. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta
con telegramma da spedire il giorno prima di quello della riunione.
Il Presidente, dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri
argomenti proposti per iscritto dei consorziati almeno tre giorni prima della
riunione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in sua assenza, dal
Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato
dall'Assemblea per ogni convocazione.
Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in Assemblea, ma
nessun consorziato può avere più di una delega. Ogni consorziato ha diritto ad
un voto.
Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la
validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata
almeno la metà più uno dei consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione
delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in
apposito libro, e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e messi a
disposizione dei consorziati per visione.
Art. 19. - L'Assemblea
straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del
Comitato Direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di Consorzio,
sulla nomina e sui poteri di liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla
sua competenza per legge e per contratto.
Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o
rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto a voto e, in
seconda convocazione, la metà. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole
di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.
Art. 20. - Il Comitato
Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da quattro membri
scelti fra i consorziati.
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni.
I membri scaduti possono essere rieletti. Si riunisce ogni qualvolta il
Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano
richiesta almeno quattro membri. I suoi componenti sono convocati a cura del
Presidente a mezzo raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima di
quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione
dell'ora del giorno e del luogo della riunione. In caso di vacanza provvederà
lo stesso Comitato con deliberazione che sarà valida soltanto fino alla prima
riunione dell'Assem¬blea. Per la validità della riunione è necessaria la
presenza di almeno tre componenti, oltre il Presidente o chi ne fa le veci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
A parità di voti prevale quello di colui che presiede.
Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, tra cui
la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo, l'assunzione e
l'inquadramento del personale dell'Ufficio, la nomina di un Direttore la sua
revoca e l'attribuzione dei suoi poteri l'irrogazione delle penalità,
l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del
Consorzio, la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio
consuntivo e preventivo, predisporre le modifiche del presente contratto da
sottoporre all'Assemblea straordinaria, predisporre il Regolamento Interno e
sottoporlo all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, esclusi quei compiti che
per legge o per contratto sono demandati al Presidente o all'Assemblea. La
responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme
sul mandato.
Art. 21. - Il
Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni ed è
rieleggibile.
Al Presidente è attribuito:
a) di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Comitato Direttivo;
b) di rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, anche in Consorzio;
c) di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese
dagli organi del Consorzio;
d) di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
e) di accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
f) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal
Comitato Direttivo.
Previa autorizzazione del Comitato Direttivo, può delegare alcune sue funzioni
al Vice Presidente o al Direttore del Consorzio. In caso di sua assenza o di
suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. La
firma sociale spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al
Vice Presidente.
Art. 22. - L'esecuzione
delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del Consorzio, ma non
la sua rappresentanza, possono essere affidate ad un Direttore, nominato dal
Comitato Direttivo, che ne determina le attribuzioni ed i poteri.
Art. 23. - Ogni
controversia fra i consorziati e fra costoro ed il Consorzio relativa
all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto consortile può
essere, su accordo delle parti, deferita alla decisione di un collegio
arbitrale, costituito da tre membri, dei quali uno designato da ciascuna delle
parti ed il terzo, che assumerà la funzione di Presidente, dai primi due
designati, in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale competente
del territorio. Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale
amichevole compositore e senza formalità di procedure.
Art. 24. - Alla fine di
ogni anno solare il Comitato Direttivo predispone, in osservanza alle norme di
legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo
ed approvano entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio
consuntivo e costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio
comprese dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili eventualmente
conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun
modo ripartiti fra i soci ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per
essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui stati ottenuti.
Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al
proposito esistenti.
È facoltà del Comitato Direttivo predisporre un bilancio preventivo che
individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli
impegni economico finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà
essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Art. 25. - Le eventuali
modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del Consorzio ed il
suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberati
dall'Assem¬blea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei
consorziati presenti o rappresentati, e saranno iscritte nel Registro delle
Imprese di Padova a cura del Comitato Direttivo entro 20 giorni dal verificarsi
delle modificazioni. Allo scopo di beneficiare delle agevolazioni previste
dalle Leggi Regionali a favore delle forme associazionistiche, il Consorzio si
vincola di comunicare alla Giunta Regionale ogni modifica al contratto
consortile deliberata dall'Assem¬blea straordinaria dei soci.
Art. 26. - Per
l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito
Regolamento Interno, a cura del Comitato Direttivo, che dovrà essere approvato
dall'Assemblea.
Fra l'altro il regolamento dovrà:
1) indicare i criteri di ripartizione fra i consorziati degli ordinativi
acquisiti curati dal Consorzio;
2) determinare le garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno fornire al
Consorzio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14;
3) fissare la misura ed i criteri delle penalità di cui all'art. 15;
4) regolare le modalità dei contratti di cui alla lettera c) dell'art. 4;
5) stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei consorziati;
6) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del
Consorzio;
7) stabilire le modalità di votazione a scrutinio segreto;
8) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle
disposizioni contrattuali.
Art. 27. - In caso di
scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori
determinandone le competenze.
L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della
liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a
contributi versati dallo Stato, dalla Regione o da Enti pubblici e Pubbliche
Amministrazioni, sarà devoluto nei modi che saranno indicati dalla Giunta
Regionale sentita la competente Commissione Consigliare. Le eventuali passività
saranno sopportate da tutti i consorziati.
Art. 28 - Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le
disposizioni del codice civile.