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Statuto per la costituzione di un consorzio

Art. 1 - E' costituito con sede in ………. un Consorzio tra imprenditori artigiani, piccoli industriali e commercianti, aventi attività economiche connesse ed affini, denominato: ………………………………………
Il Comitato Direttivo con propria delibera potrà cambiare indirizzo sempre nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 2. - Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e la commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli Associati e migliorare le condizioni economiche, sociali e culturali degli stessi.
Pertanto si prefigge di:
- curare la trattazione e l'acquisizione di ordinativi da ripartire tra gli Associati che ne facciano richiesta;
- assumere commesse di lavoro da privati o Enti pubblici;
- ripartire tra gli Associati le fasi della lavorazione in modo da creare lavorazioni a catena;
- curare, a seguito di richiesta degli Associati, la vendita dei loro prodotti;
- provvedere agli adempimenti necessari per l'esportazione dei prodotti degli Associati;
- predisporre esposizioni collettive dei prodotti degli Associati e curarne la presentazione in mostre e fiere nazionali ed internazionali;
- istituire dei marchi di qualità;
- effettuare la ricerca dei mercati ove possa essere avviata la produzione degli Associati e curarne la pubblicità collettiva;
- promuovere sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione ove ne sia possibile, eliminando inutili intermediazioni, stipulare convenzioni vantaggiose per gli associati nei confronti dei fornitori, svolgere azione calmieratrice, provvedendo all'approv¬vigionamento a seguito di specifiche richieste degli associati delle materie prime, dei semilavorati, delle macchine e degli strumenti di lavoro ad essi occorrenti;
- noleggiare macchine ed attrezzature atte a completare tutte le attività delle aziende Associate;
- curarne lo studio dei modi e come ridurre i costi di produzione e di razionalizzare le lavorazioni, di nuovi indirizzi produttivistici e di moderne tecniche di produzione tenendo aggiornati gli Associati e favorendo il loro perfezionamento tecnico o professionale;
- difendere con eventuali azioni legali gli interessi degli Associati nei confronti di terzi;
- prestare garanzia per operazioni di credito agevolato alle Imprese associate;
- promuovere l'addestramento e la specializzazione della mano d'opera occorrente agli Associati;
- prestare garanzia alle Imprese associate per il pagamento di forniture e per il finanziamento di lavori in corso;
- organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di carattere generale tra gli Associati e dare ad essi idonea assistenza relativa alla gestione dell'Impresa;
- curare, a richiesta degli interessati, le iniziative e gli atti che riguardano l'ammodernamento delle singole Imprese associate;
- svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti; nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.

Art. 3. - Il Consorzio ha la durata di anni dieci, a decorrere dalla data della sua costituzione, la sua durata può essere prorogata ed il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'articolo 25.

Art. 4. - Gli associati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, conferiscono all'Ufficio di cui al successivo art. 14, mandato ai sensi dell'art. 1703 e seguenti del codice civile per quanto attiene agli scopi sociali inclusi all'art. 2 del presente contratto, fatta eccezione per l'acquisto e le vendite di beni per la qual cosa viene conferito l'incarico di commissione ai sensi dell'art. 1731 e seguenti del codice civile e pertanto si obbligano:
a) di eseguire le forniture loro affidate dal Consorzio a perfetta regola d'arte e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
b) di sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli organi del Consorzio disposti dal Comitato Direttivo di cui all'art. 20 al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di trasmettere ad esso i dati e gli elementi che venissero richiesti;
c) di corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi e di pagare le penalità come previsto dal presente contratto e dal regolamento interno, e di rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse degli Associati richiedenti, nonché di risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;
d) di osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e di favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 5. - Il numero dei consorziati è illimitato. Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio quelle Imprese artigiane, che abbiano titolo e interesse, iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane. Al Consorzio possono aderire, altresì, altre piccole imprese purché il loro numero non superi il terzo del numero complessivo delle imprese artigiane. Dette imprese non debbono avere in corso alcuna procedura concorsuale ne debbono essere stati dichiarati falliti ancorché riabilitati, e non sono interdetti o inabilitati.
L'ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta dall'interessato diretta al Comitato Direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare queste nella loro integrità.
Essa dovrà inoltre contenere l'esatta denominazione dell'impresa e sua sede legale, generalità del suo legale rappresentante, attività effettivamente svolta e indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta ed inoltre dovrà confermare la dichiarazione di mandato e di conferimento di commissione di cui al 1° comma dell'art. 4.
Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea e per l'accoglimento della domanda è necessario il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti o rappresentati in Assemblea.
La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi. Il consorziato ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del Consorzio, dovrà versare l'importo del contributo al fondo Consortile e del contributo dovuto per le spese generali di cui all'art. 13.

Art. 6. - Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Direttivo e diviene automaticamente operativo novanta giorni dopo la data della comunicazione, salvo abbia in corso obbligazioni sia verso il Consorzio sia verso terzi, di cui il Consorzio si sia per quanto gli compete reso garante.
La dichiarazione di revoca del mandato all'Ufficio di cui al 1° comma art. 4 equivale al recesso del consorziato con gli stessi effetti e termini di cui al precedente comma.

Art. 7. - La esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome, e per suo conto o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o agli associati o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 8 - In caso di trasferimento di Azienda in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che:
1) l'Impresa sia iscritta nell'Albo Provinciale previsto dalla legge;
2) esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio;
3) la deliberazione dell'Assemblea relativa alla partecipazione del nuovo titolare al Consorzio sia adottata con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti o rappresentati. Deve essere presa entro trenta giorni dal trasferimento.

Art. 9. - Le deliberazioni relative alla esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di Azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.
Entro trenta giorni dalla data della notifica, le deliberazioni possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria. Le deliberazioni diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto, ma la impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ha effetto sospensivo.

Art. 10. - I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle Imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al Consorzio sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuato sino alla data stessa.
Al socio receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell'Impresa sarà rimborsato il contributo al fondo consortile da lui o dal suo dante causa versato, nonché la eventuale eccedenza del fondo per le spese generali, per la quota di sua competenza, previa detrazione di ogni suo debito verso il Consorzio, compresa l'aliquota a suo carico per l'eventuale reintegro del fondo consortile.
Ogni rimborso sarà effettuato entro trenta giorni dall'adempimento di tutte le obbligazioni per cui sussista una sua responsabilità.

Art. 11. - Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio per una ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art. 2612 del codice civile, debbono essere iscritte nel libro dei soci a cura del Comitato Direttivo entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

Art. 12. - Il fondo consortile è costituito:
a) dal contributo di € …………versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio;
b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;
c) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) può essere modificato dall'Assemblea ordinaria.
Ciascun consorziato non potrà sottoscrivere quote sociali in misura superiore al 20% dell'intero ammontare del fondo consortile.
Ogni associato potrà beneficiare dell'attività dell'organismo e dei servizi dallo stesso erogati, indipendentemente dalla quota sociale posseduta. La stessa, nella persona del suo legale rappresentante, potrà partecipare all'attività degli organi sociali a prescindere dall'apporto sociale versato.
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Art. 13. - Ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinato dal Comitato Direttivo. Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non previste dall'art. 2 del presente statuto.

Art. 14. - Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di “ufficio” che ha la sua sede presso quella del Consorzio. Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte dal Consorzio sia in nome proprio e per conto di uno o più associati, sia in nome e per conto di uno o di alcuni associati secondo che all'operazione siano interessati uno o più associati e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto all'Ufficio. Il Consorzio garantisce l'adempimento ditali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del codice civile.
Comunque nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal Consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento della operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal Regolamento Interno, circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.

Art. 15. - Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del Regolamento Interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Comitato Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.
La deliberazione del Comitato Direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.
Nel Regolamento Interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione della gravità ed alla diversità delle inadempienze. In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.

Art. 16. - Gli organi del Consorzio sono:
1) l'Assemblea Generale dei Consorziati;
2) il Comitato Direttivo;
3) il Presidente, il Vice Presidente.

Art. 17. - L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati. Essa elegge i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente del Consorzio, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla Legge o dal presente contratto alla sua competenza.

Art. 18. - L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.
La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi ai consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno ed ora successiva. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma da spedire il giorno prima di quello della riunione.
Il Presidente, dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dei consorziati almeno tre giorni prima della riunione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione.
Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun consorziato può avere più di una delega. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.

Art. 19. - L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di Consorzio, sulla nomina e sui poteri di liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto.
Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, la metà. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

Art. 20. - Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da quattro membri scelti fra i consorziati.
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni.
I membri scaduti possono essere rieletti. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno quattro membri. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione dell'ora del giorno e del luogo della riunione. In caso di vacanza provvederà lo stesso Comitato con deliberazione che sarà valida soltanto fino alla prima riunione dell'Assem¬blea. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno tre componenti, oltre il Presidente o chi ne fa le veci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
A parità di voti prevale quello di colui che presiede.
Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, tra cui la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo, l'assunzione e l'inquadramento del personale dell'Ufficio, la nomina di un Direttore la sua revoca e l'attribuzione dei suoi poteri l'irrogazione delle penalità, l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio, la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, predisporre le modifiche del presente contratto da sottoporre all'Assemblea straordinaria, predisporre il Regolamento Interno e sottoporlo all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, esclusi quei compiti che per legge o per contratto sono demandati al Presidente o all'Assemblea. La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Art. 21. - Il Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Al Presidente è attribuito:
a) di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Comitato Direttivo;
b) di rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, anche in Consorzio;
c) di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
d) di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
e) di accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
f) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo.
Previa autorizzazione del Comitato Direttivo, può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente o al Direttore del Consorzio. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. La firma sociale spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 22. - L'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del Consorzio, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate ad un Direttore, nominato dal Comitato Direttivo, che ne determina le attribuzioni ed i poteri.

Art. 23. - Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro ed il Consorzio relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto consortile può essere, su accordo delle parti, deferita alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da tre membri, dei quali uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, che assumerà la funzione di Presidente, dai primi due designati, in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale competente del territorio. Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale amichevole compositore e senza formalità di procedure.

Art. 24. - Alla fine di ogni anno solare il Comitato Direttivo predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvano entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo e costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i soci ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui stati ottenuti. Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti.
È facoltà del Comitato Direttivo predisporre un bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 25. - Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del Consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberati dall'Assem¬blea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei consorziati presenti o rappresentati, e saranno iscritte nel Registro delle Imprese di Padova a cura del Comitato Direttivo entro 20 giorni dal verificarsi delle modificazioni. Allo scopo di beneficiare delle agevolazioni previste dalle Leggi Regionali a favore delle forme associazionistiche, il Consorzio si vincola di comunicare alla Giunta Regionale ogni modifica al contratto consortile deliberata dall'Assem¬blea straordinaria dei soci.

Art. 26. - Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito Regolamento Interno, a cura del Comitato Direttivo, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.
Fra l'altro il regolamento dovrà:
1) indicare i criteri di ripartizione fra i consorziati degli ordinativi acquisiti curati dal Consorzio;
2) determinare le garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno fornire al Consorzio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14;
3) fissare la misura ed i criteri delle penalità di cui all'art. 15;
4) regolare le modalità dei contratti di cui alla lettera c) dell'art. 4;
5) stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei consorziati;
6) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio;
7) stabilire le modalità di votazione a scrutinio segreto;
8) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali.

Art. 27. - In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.
L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dallo Stato, dalla Regione o da Enti pubblici e Pubbliche Amministrazioni, sarà devoluto nei modi che saranno indicati dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consigliare. Le eventuali passività saranno sopportate da tutti i consorziati.


Art. 28 - Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del codice civile.