CODICE CIVILE
CODICE PENALE
SOCIETA'
LEGGE 3 ottobre
2001, n. 366 (in Gazz. Uff., 8 ottobre, n. 234). - Delega al Governo per la riforma
del diritto societario.
Preambolo
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Articolo 1
(Delega)
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle
società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione
dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12.
2. La riforma, nel rispetto
ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri
direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa,
novellando, ove possibile, le disposizioni del codice civile.
3. I decreti legislativi
previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività
produttive.
4. Gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi al Parlamento, peré sia espresso il parere entro il termine
di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti
sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere
nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente,
la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi
di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.
Articolo 2
(Principi generali
in materia di società di capitali)
1. La riforma del sistema
delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del
libro V del codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti principi
generali:
a) perseguire l'obiettivo
prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese,
anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali;
b) valorizzare il carattere
imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e
le responsabilità degli organi sociali;
c) semplificare la disciplina
delle società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;
d) ampliare gli ambiti dell'autonomia
statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;
e) adeguare la disciplina
dei modelli societari alle esigenze delle
imprese, anche in considerazione
della composizione sociale e delle modalità di finanziamento, escludendo comunque
l'introduzione di vincoli automatici in ordine all'adozione di uno specifico modello
societario;
f) nel rispetto dei principi
di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative
dell'impresa, prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla società a responsabilità
limitata e l'altro alla società per azioni, ivi compresa la variante della società
in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili,
le disposizioni in materia di società per azioni;
g) disciplinare forme partecipative
di società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela
dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
h) disciplinare i gruppi
di società secondo principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi
coinvolti.
Articolo 3
(Società a responsabilità
limitata)
1. La riforma della disciplina
della società a responsabilità
limitata è ispirata ai seguenti
principi generali:
a) prevedere un autonomo
ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della
rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
b) prevedere un'ampia autonomia
statutaria;
c) prevedere la libertà
di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con
i terzi.
2. In particolare, la riforma
è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare il procedimento
di costituzione, confermando in materia di omologazione i principi di cui all'articolo
32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, noné eliminando gli adempimenti non necessari,
nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei
creditori sociali precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione
alle modifiche dell'atto costitutivo;
b) individuare le indicazioni
obbligatorie dell'atto costitutivo e determinare la misura minima del capitale in
coerenza con la funzione economica del modello;
c) dettare una disciplina
dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il
proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva
formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle
rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
d) semplificare le procedure
di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza
del valore a tutela dei terzi;
e) riconoscere ampia autonomia
statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della
società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento
alle azioni di responsabilità;
f) ampliare l'autonomia
statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della
partecipazione sociale, noné del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio
di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali;
prevedere, comunque, la nullità delle clausole di intrasferibilità non collegate
alla possibilità di esercizio del recesso;
g) disciplinare condizioni
e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori
qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando
esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di capitale;
h) stabilire i limiti oltre
i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;
i) prevedere norme inderogabili
in materia di formazione e conservazione del capitale sociale, noné in materia di
liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori sociali consentendo, nel contempo,
una semplificazione delle procedure.
Articolo 4
(Società per azioni)
1. La disciplina della società
per azioni è modellata sui principi della rilevanza centrale dell'azione, della
circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato
del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli
interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi,
prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno
soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione
del ricorso al mercato del capitale di rischio.
2. Per i fini di cui al
comma 1 si prevederà:
a) un ampliamento dell'autonomia
statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono
applicabili a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio norme
inderogabili dirette almeno a:
1) distinguere il controllo
sull'amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno;
2) consentire l'azione sociale
di responsabilità da parte di una minoranza dei soci, rappresentativa di una quota
congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare l'insorgenza di una eccessiva
conflittualità tra i soci;
3) fissare congrui quorum
per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;
4) prevedere la denunzia
al tribunale, da parte dei sindaci o, nei casi di cui al comma 8, lettera d), numeri
2) e 3), dei componenti di altro organo di controllo, di gravi irregolarità nell'adempimento
dei doveri degli amministratori;
b) un assetto organizzativo
idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;
c) la determinazione dei
limiti, dell'oggetto e dei tempi del giudizio di omologazione, confermando i principi
di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
d) che nell'atto costitutivo
non sia richiesta l'indicazione della durata della società;
e) che sia consentita la
costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie
per i creditori.
3. In particolare, riguardo
alla disciplina della costituzione, la riforma è diretta a:
a) semplificare il procedimento
di costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi, indicando
il contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo;
b) limitare la rilevanza
dei vizi della fase costitutiva.
4. Riguardo alla disciplina
del capitale, la riforma è diretta a:
a) aumentare la misura del
capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;
b) consentire che la società
costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni,
limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari
di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità; disciplinare
il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la
relativa insolvenza.
5. Riguardo alla disciplina
dei conferimenti, la riforma è diretta a:
a) dettare una disciplina
dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il
proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva
formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle
rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
b) semplificare le procedure
di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza
del valore a tutela dei terzi.
6. Riguardo alla disciplina
delle azioni e delle obbligazioni, la riforma è diretta a:
a) prevedere la possibilità
di emettere azioni senza indicazione del valore nominale, determinandone la disciplina
conseguente;
b) adeguare la disciplina
della emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle
previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;
c) prevedere, al fine di
agevolare il ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di
attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni
di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di
diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
d) modificare la disciplina
relativa alla emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e
consentendo all'autonomia statutaria di determinare l'organo competente e le relative
procedure deliberative.
7. Riguardo alla disciplina
dell'assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a:
a) semplificare, anche con
adeguato spazio all'autonomia statutaria, il procedimento assembleare anche relativamente
alle forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per la partecipazione,
alle modalità di discussione e di voto;
b) disciplinare i vizi delle
deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di
funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità,
i soggetti legittimati alla impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche
prevedendo possibilità di modifica e integrazione delle deliberazioni assunte, e
l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;
c) prevedere una disciplina
dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano,
che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le società di cui
al comma 2, lettera a), ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso
forme adeguate di pubblicità;
d) determinare, anche con
adeguato spazio all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali,
i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della
deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di
funzionamento dell'organo assembleare, lasciando all'autonomia statutaria di stabilire
il numero delle convocazioni.
8. Riguardo alla disciplina
dell'amministrazione e dei controlli sull'amministrazione, la riforma è diretta
a:
a) attribuire all'autonomia
statutaria un adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo
amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra i
suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti
e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;
b) riconoscere, quando non
prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari
requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alla carica;
c) definire le competenze
dell'organo amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione
dell'impresa sociale;
d) prevedere che le società
per azioni possano scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:
1) il sistema vigente che
prevede un organo di amministrazione, formato da uno o più componenti, e un collegio
sindacale;
2) un sistema che preveda
la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza eletto
dall'assemblea; al consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia di controllo
sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri
di gestione, noné di deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilità nei
confronti di questi;
3) un sistema che preveda
la presenza di un consiglio di amministrazione, all'interno del quale sia istituito
un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza
da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza, al quale
devono essere assicurati adeguati poteri di informazione e di ispezione. Nella definizione
dei requisiti di indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento
e di forme di autoregolazione;
e) prevedere che, in mancanza
di diversa scelta statutaria, si applichi la disciplina di cui alla lettera d),
numero 1);
f) prevedere che, con riferimento
alle fattispecie di cui alla lettera d), numeri 2) e 3), siano assicurate, anche
per le società che non si avvalgono della revisione contabile, forme di controllo
dei conti, avvalendosi di soggetti individuati secondo i criteri di nomina previsti
dalla normativa vigente per il collegio sindacale;
g) disciplinare i doveri
di fedeltà dei componenti dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento
alle situazioni di conflitto di interesse e precisare che essi sono tenuti ad agire
in modo informato.
9. Riguardo alla disciplina
delle modificazioni statutarie, la riforma è diretta a:
a) semplificare le procedure
e i controlli, con facoltà per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza
dell'organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale
della società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;
b) rivedere la disciplina
dell'aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo
comunque adeguati controlli interni sulla congruità del prezzo di emissione delle
azioni e consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori
per escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina
a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;
c) semplificare la disciplina
della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale
del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;
d) rivedere la disciplina
del recesso, prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fattispecie di
recesso a tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata
della società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso
adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità del
capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.
Articolo 5
(Società cooperative)
1. La riforma della disciplina
delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla
normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in
quanto compatibili, noné ai seguenti principi generali:
a) assicurare il perseguimento
della funzione sociale delle cooperative, noné dello scopo mutualistico da parte
dei soci cooperatori;
b) definire la cooperazione
costituzionalmente riconosciuta, con riferimento alle società che, in possesso dei
requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore
dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività,
prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile
da parte dei terzi;
c) disciplinare la cooperazione
costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai principi della disciplina vigente,
favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi
istituti;
d) favorire la partecipazione
dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di
controllo interno sulla gestione;
e) riservare l'applicazione
delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente
riconosciute;
f) disciplinare la figura
del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti
a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed emanando
disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione
unitaria;
g) prevedere che alle società
cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente
dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società
a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa
e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.
2. In particolare, la riforma
delle società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b), è ispirata
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le norme
dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società
cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La
disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano
patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici
perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli
utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione
delle riserve, noné il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più
ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;
b) prevedere, al fine di
incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità
dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti,
la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi
e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
c) prevedere norme che favoriscano
l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni
assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e un ampliamento
della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti
imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;
d) prevedere che gli statuti
stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori,
consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;
e) consentire che la regola
generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse
mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;
f) prevedere la possibilità
per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società
lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di
trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora
distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992, n. 59;
g) prevedere anche per le
cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice
civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385.
3. Sono esclusi dall'ambito
di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari,
noné le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione
bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione
di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale
della relativa disciplina.
Articolo 6
(Disciplina del
bilancio)
1. La revisione della disciplina
del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminare le interferenze
prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso
la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel
rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità
differita;
b) prevedere una regolamentazione
delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina
in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;
c) dettare una specifica
disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli
strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione
finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
d) prevedere le condizioni
in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale
e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi
contabili riconosciuti internazionalmente;
e) ampliare le ipotesi in
cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di
un conto economico semplificato;
f) armonizzare con le innovazioni
di cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare
opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso
alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.
Articolo 7
(Trasformazione,
fusione, scissione)
1. La riforma della disciplina
della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificare e precisare
il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle
direttive comunitarie;
b) disciplinare possibilità,
condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;
c) disciplinare i criteri
di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione;
d) prevedere che le fusioni
tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra,
non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni
proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-quater del codice civile,
e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione
di azioni proprie, di cui all'articolo 2358 del codice civile;
e) introdurre disposizioni
dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in
società di capitali.
Articolo 8
(Scioglimento e
liquidazione)
1. La riforma della disciplina
dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative
è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) accelerare e semplificare
le procedure, con particolare riguardo a quelle relative all'accertamento delle
cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare
gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime
della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e
passive;
b) disciplinare le condizioni,
i limiti e le modalità per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa,
anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure
per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli
amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove
operazioni;
c) disciplinare la redazione
dei bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro
specifiche finalità.
Articolo 9
(Cancellazione)
1. La riforma in materia
di cancellazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare
il procedimento attraverso il quale è possibile, in presenza di determinate e concorrenti
circostanze, cancellare le società di capitali dal registro delle imprese;
b) prevedere forme di pubblicità
della cancellazione dal registro delle imprese.
Articolo 10
(Gruppi)
1. La riforma in materia
di gruppi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina
del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di
direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle
società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;
b) prevedere che le decisioni
conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;
c) prevedere forme di pubblicità
dell'appartenenza al gruppo;
d) individuare i casi nei
quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita
della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono
le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.
Articolo 11
(Disciplina degli
illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali)
1. La riforma della disciplina
penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere i seguenti
reati e illeciti amministrativi:
1) falsità in bilancio,
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consistente
nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali,
nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al
vero, ancoré oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale
essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono
con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione
è imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta
a conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni
false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione
della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative;
estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti
o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato
a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale
ai soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia cagionato
un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino a un anno
e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci
o ai creditori: 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità
a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo
III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2) la pena della reclusione
da uno a quattro anni e la procedibilità d'ufficio nel caso di società soggette
alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie
con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri
per i casi di valutazioni estimative;
2) falso in prospetto, consistente
nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento
o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti
da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con
la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto,
espone false informazioni idonee ad indurre in errore od occulta dati o notizie
con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere deve essere
rivolta a conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta
deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni
differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato
un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 2.1) la pena dell'arresto
fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari; 2.2) la pena della reclusione da uno a tre anni quando la condotta
abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
3) falsità nelle relazioni
o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili
della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza
della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano
il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale
o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che
la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sè o per altri
un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno
i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni differenziate a seconda
che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale
ai destinatari e di conseguenza: 3.1) la pena dell'arresto fino ad un anno quando
la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 3.2) la pena
della reclusione da un anno a quattro anni quando la condotta abbia cagionato un
danno patrimoniale ai destinatari;
4) impedito controllo, consistente
nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento
di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo
o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle
società di revisione; prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni;
nell'ipotesi in cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclusione
fino ad un anno e la procedibilità a querela;
5) omessa esecuzione di
denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto
per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società
o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni
o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di un terzo
nel caso di omesso deposito dei bilanci;
6) formazione fittizia del
capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che,
anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante
attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale,
sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti
di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;
7) indebita restituzione
dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi
di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente,
i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena
della reclusione fino ad un anno;
8) illegale ripartizione
degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono
utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva,
ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono
per legge essere distribuite; prevedere la pena dell'arresto fino ad un anno. La
ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione
del bilancio estingue il reato;
9) illecite operazioni sulle
azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli
amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società
controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle
riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione fino ad
un anno. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine
previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al
quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;
10)operazioni in pregiudizio
dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale
sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;
prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue
il reato;
11)indebita ripartizione
dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori,
i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali
o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai
creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità
a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio
estingue il reato;
12)infedeltà patrimoniale,
consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i
quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare
atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto
profitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale
alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione
a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a
questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il
profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi,
anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza
al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità
a querela;
13)comportamento infedele,
consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori
e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa
di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro
ufficio, se ne deriva nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione
fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità; prevedere
la procedibilità a querela;
14)indebita influenza sull'assemblea,
consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza
in assemblea, allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
15)omessa convocazione dell'assemblea,
consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare
l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare,
qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione,
il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo
di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;
16)aggiotaggio, consistente
nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate
o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento
del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere
la pena della reclusione da uno a cinque anni;
b) armonizzare e coordinare
le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche
di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni
alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e
liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali
autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare,
altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera
a) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta
in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a
condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti
beni;
c) abrogare la fattispecie
della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del
codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione
di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora
il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori
o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie
speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, noné
quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385;
d) prevedere una circostanza
attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato
un'offesa di particolare tenuità;
e) prevedere che, qualora
l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità
di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della
qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere
la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura,
esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica
o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme
riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione,
le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a
coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità
pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti
o gestiti per conto di terzi;
f) prevedere che, in caso
di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati
nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del
reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile
l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma
di denaro o beni di valore equivalente;
g) riformulare le norme
sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si
applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato
o concorso a cagionare il dissesto della società;
h) prevedere, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300,
e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della
responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra quelli
indicati nelle lettere a) e b) sia commesso, nell'interesse della società, da amministratori,
direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di questi
ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in
conformità degli obblighi inerenti alla loro
carica;
i) abrogare le disposizioni
del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili
con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare e armonizzare
con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni
o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante
l'abrogazione, la riformulazione o l'accorpamento delle norme stesse, individuando
altresì la loro più opportuna collocazione; prevedere norme transitorie per i procedimenti
penali pendenti;
l) prevedere che la competenza
sia sempre del tribunale in composizione collegiale.
Articolo 12
(Nuove norme di
procedura)
1. Il Governo è inoltre
delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e
per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione
di procedimenti nelle seguenti materie:
a) diritto societario, comprese
le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti
parasociali;
b) materie disciplinate
dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Per il perseguimento
delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare
regole processuali, che in particolare possano prevedere:
a) la concentrazione del
procedimento e la riduzione dei termini processuali;
b) l'attribuzione di tutte
le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale,
salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura
degli interessi coinvolti;
c) la mera facoltatività
della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento
emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie
nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti
da detti provvedimenti, ancoré gli stessi non acquistino efficacia di giudicato
in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;
d) un giudizio sommario
non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio
del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche
se privo di efficacia di giudicato;
e) la possibilità per il
giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente
gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione
o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata
conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto
dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;
f) uno o più procedimenti
camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza
compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi
del giusto processo;
g) forme di comunicazione
periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle
lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte
di cassazione.
3. Il Governo può altresi
prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole
compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura
civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel
caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione,
la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando
escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione
di legge.
4. Il Governo è delegato
a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria
anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà
ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero
della giustizia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.