BOLLO (IMPOSTA DI)
CONCESSIONI (TASSE
SULLE)
IMPOSTE DI FABBRICAZIONE
IMPOSTE IPOTECARIE
E CATASTALI
INDUSTRIA, COMMERCIO,
ARTIGIANATO (GENERALITA')
IVA
REDDITI (IMPOSTE
SUI)
SPETTACOLI (IMPOSTA
SUGLI)
LEGGE 7 aprile 2003,
n. 80, (in Gazz. Uff., 18 aprile, n. 91). - Delega al Governo per la riforma del
sistema fiscale statale.
Articolo 1
Delega per la riforma
del sistema fiscale statale.
1. Il Governo è delegato
ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale
statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice:
imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto,
imposta sui servizi, accisa.
Articolo 2
Codificazione.
1. Il codice è articolato
in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema
fiscale sulla base dei seguenti princìpi:
a)
la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei princìpi
di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;
b)
le norme fiscali si adeguano ai princìpi fondamentali dell'ordinamento comunitario
e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia;
c)
le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio
2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente,
sono informate ai princìpi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
d)
è vietata la doppia imposizione giuridica;
e)
è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto
ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
f)
è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente
e fisco;
g)
è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo,
dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo,
l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati
all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede
princìpi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;
h)
è previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti
di imposta;
i)
la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente
nell'adempimento degli obblighi fiscali;
l)
la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo
beneficio dalla violazione;
m)
la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante
danno per l'erario;
n)
è prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici
tributari destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale.
2. La parte speciale del
codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente
legge.
3. Il codice può essere
derogato o modificato solo espressamente.
Articolo 3
Imposta sul reddito.
1. Dato l'obiettivo di ridurre
a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per cento
fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei princìpi
della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali;
b)
conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti
e soggetti equiparati;
c)
per quanto riguarda l'imponibile:
1) identificazione, in funzione
della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale, tenendo conto
delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta,
escluso da imposizione;
2) progressiva sostituzione
delle detrazioni con deduzioni;
3) articolazione delle deduzioni
in funzione dei seguenti valori e criteri:famiglia, con particolare riferimento
alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori
di handicap; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca
e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e domiciliare; non profit e attività svolta nel campo sociale, assistenziale
e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato
e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di accordi e di intese; attività sportiva giovanile; costi sostenuti per la
produzione dei redditi di lavoro;
4) concentrazione delle
deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressività
dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il
nuovo livello d'imposizione;
5) inclusione parziale nell'imponibile
degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa,
su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione
economica;
6) per la determinazione
del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute
nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale
nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni
societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione
economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;
7) regime differenziato
di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati
dell'impresa anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili
finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa;
8) revisione della disciplina
dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente
definiti, con inclusione degli stessi nell'àmbito del reddito di lavoro autonomo
e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni
se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;
d)
per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:
1) omogeneizzazione dell'imposizione
su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici
utilizzati per produrli;
2) convergenza del regime
fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;
3) imposizione del risparmio
affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei princìpi di cassa
e di compensazione;
4) regime differenziato
di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a
casse di previdenza privatizzate;
5) regime agevolativo per
i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali
di accumulo per l'acquisto della prima casa;
e)
per quanto riguarda le semplificazioni:
1) prosecuzione del processo
di semplificazione degli adempimenti formali;
2) potenziamento degli studi
di settore;
3) introduzione del concordato
triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo
anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
4) introduzione di un sistema
forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani
non a vocazione turistica;
5) introduzione per le piccole
e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi
documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento
degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalità di espletamento
dell'attività;
6) mantenimento di un regime
fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche;
f)
previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni,
il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente,
con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.
Articolo 4
Imposta sul reddito
delle società.
1. Nel rispetto dei princìpi
della codificazione, per incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando
un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione
europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle società si articola, per
quanto riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile
per il gruppo d'imprese su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano
ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati
come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate
non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente
e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione
di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali
contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo, riferimento
ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto,
diretto e indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile; irrevocabilità
dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso
del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale
per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società
e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato
fiscale, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti
in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate,
fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi
princìpi per le fattispecie di cui alla lettera i), secondo
periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione
di imposta; limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo
e regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento
totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del
reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate; identità
del periodo di imposta per ciascuna società del gruppo, fatta eccezione per i casi
di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite
regole; eventuale esclusione dell'opzione relativamente alle società controllate
che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante; esclusione
dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti
dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni
dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non
inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione
nella società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente
quota di patrimonio netto contabile di tale società, riallineamento del secondo
valore al primo determinando i criteri per la determinazione e la ripartizione di
tale differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata;
le società che esercitano l'opzione garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento
degli obblighi tributari dell'ente o società controllante;
b)
determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile
per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli
stessi princìpi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera
a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione
da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio
dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio
dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio
del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non
residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico,
calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota
di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio
dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente
e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente
ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali
determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo
a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate
all'estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali
da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire
l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei redditi
prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della
determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo
l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato
testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni
giuridiche nazionali;
c)
esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società
con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi
delle seguenti condizioni: 1) riconducibilità della partecipazione alla categoria
delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni
di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore
ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività
commerciale; 3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello
a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di
disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-bis;
nel caso di realizzo di plusvalenze relative alle partecipazioni con i requisiti
predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori
alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare
in numero non inferiore a due;
d)
esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento
degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non
residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione, ferma
rimanendo l'applicabilità dell'articolo 127 -bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Paesi
a regime fiscale privilegiato; deducibilità dei costi connessi alla gestione delle
partecipazioni;
e)
indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle
realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica,
sia residenti sia non residenti, che si qualificano per l'esenzione di cui alla
lettera c); indeducibilità dei costi direttamente connessi
con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui alla
stessa lettera c);
f)
riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma
1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione
di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere c)
e d); previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità
per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti
per l'esenzione di cui alla stessa lettera c), escludendo
quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche
quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione di
cui alla lettera h); per la determinazione del pro-rata
riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando
il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera c) innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile
da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera g);
nel caso di successiva cessione della partecipazione consolidata o nella società
il cui reddito è tassato in capo ai soci, anche per effetto dell'opzione di cui
alla lettera h) potrà essere previsto il recupero a tassazione
anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui
al secondo periodo della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di
cui alla lettera g);
g)
in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla
deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti
dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore
al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla
base dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto
tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio
eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscano
in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito
delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento
dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni
societarie a catena e eventualmente differenziandolo per le società la cui attività
consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi
un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere
di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria
e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione, assimilazione degli
oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli
stessi nella determinazione del reddito d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione
del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile corrispondente
alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non versato,
aumentato dell'utile dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata
ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio
successivo; 2) dell'indebitamento erogato o garantito dal socio o da sue parti correlate,
intendendo per tale quello derivante da mutui e depositi di denaro e da ogni altro
rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari; rilevanza delle garanzie
reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici
che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie, ottengono
lo stesso risultato economico; computo ad incremento dell'indebitamento degli apporti
di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione
e di quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile o alternativamente
assimilazione della remunerazione di tali apporti agli utili derivanti dalla partecipazione
in società di capitali e dei redditi derivanti dalla cessione dei relativi contratti
alla cessione di partecipazioni societarie qualificate; irrilevanza dei finanziamenti
assunti dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87; eventuale esclusione dal limite alla deducibilità degli oneri finanziari
per i contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste per l'applicazione
degli studi di settore;
h)
facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali
residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per
cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone.
La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza di soci non
residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo
sugli utili distribuiti. La società che esercita l'opzione garantisce con il proprio
patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci; previsione
di un'opzione analoga a quella di cui alla presente lettera per le società a responsabilità
limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche
e rientranti nell'àmbito di applicazione degli studi di settore; esclusione dell'opzione
di cui alla presente lettera o, se già esercitata, cessazione dei suoi effetti nel
caso di detenzione da parte della società a responsabilità limitata di partecipazione
in società con i requisiti per l'esenzione di cui alla lettera c);
equiparazione ai fini delle imposte dirette della società a responsabilità limitata
che esercita l'opzione ad una società di persone;
i)
deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali
le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito
dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate
in sede di destinazione dell'utile; nel caso di incapienza dell'imponibile della
società cui si riferiscono, previsione della deducibilità delle predette componenti
negative di reddito in sede di destinazione dell'utile di altra società inclusa
nella stessa tassazione di gruppo; previsione dei necessari meccanismi per il recupero
delle imposte differite;
l)
riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui
all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente
con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare
prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna
stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenendo il
riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in
avanti ed all'indietro del credito per imposte pagate all'estero inutilizzato per
un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi;
m)
abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997,
n. 358, e successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto prevista
di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione
dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione
e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e
di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo
e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti
alle logiche della disciplina recata dalla riforma;
n)
opzione e relativi termini e modalità di esercizio per la determinazione forfetaria
dell'imposta relativa al reddito ovvero del reddito derivante dall'utilizzazione
delle navi indicate nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante
dalle attività commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il prelievo
equivalente a quello di un'imposta sul tonnellaggio; a tale scopo: 1) l'identificazione
delle attività ammesse al regime di determinazione forfetaria avverrà con riferimento
ai criteri di cui alla comunicazione recante «Nuovi orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato al trasporto marittimo» COM(96)81 approvata dalla Commissione europea
in data 24 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle modalità di attuazione degli analoghi regimi negli
altri Stati membri dell'Unione europea; 2) la tassa ovvero il reddito saranno commisurati
in cifra fissa per ogni tonnellata di stazza netta con l'individuazione di diverse
fasce di tonnellaggio di modo che l'importo unitario per tonnellata diminuisca con
l'aumentare del tonnellaggio della nave con riferimento a quanto previsto negli
altri Stati membri dell'Unione europea; irrevocabilità dell'opzione per un periodo
almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le società, il cui reddito
si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti, e le altre imprese si
applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista
dall'articolo 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
anche se avvengono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato;
o)
riformulazione dell'articolo 127 -bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'imputazione ai soci residenti
del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale
privilegiato al fine di estenderne l'àmbito di applicazione anche alle società estere
collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece
della determinazione dell'imponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista l'imputazione
del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente
determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie
di beni che compongono l'attivo patrimoniale;
p)
mantenimento della soglia di fatturato per l'applicazione degli studi di settore;
q)
abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
466, e successive modificazioni;
r)
per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, previsione di criteri
di effettiva semplificazione, anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione
in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione
di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato;
s)
introduzione di un sistema agevolativo permanente, la cui entità è stabilita annualmente
sulla base del finanziamento disposto in legge finanziaria, teso a ridurre il carico
fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazine
tecnologica, la ricerca e la formazione.
2. Sull'imponibile determinato
ai sensi del comma 1 insiste un'aliquota unica del 33 per cento.
Articolo 5
Imposta sul valore
aggiunto.
1. La riforma dell'imposta
sul valore aggiunto si articola, sulla base dello standard
comunitario, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base
imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica
di una imposta sui consumi;
b)
coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;
c)
razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori
interessati;
d)
semplificazione degli adempimenti formali;
e)
semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dell'imposta e migliore
armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;
f)
semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della
detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva
77/388/CEE del 17 maggio 1977 del Consiglio,;
g)
semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;
h)
previsione di norme che consentano, nel rispetto dei princìpi di semplicità, trasparenza
ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile
dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del
soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità
etiche, in base ai seguenti princìpi: 1) la destinazione della quota del corrispettivo
a finalità etiche può essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla
base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal
soggetto passivo; 2) l'entità massima della quota del corrispettivo ammesso è stabilita
ogni anno con la legge finanziaria per l'anno successivo, compatibilmente con i
saldi della finanza pubblica;
i)
armonizzazione delle diverse forme di detraibilità e deducibilità previste ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
Articolo 6
Imposta sui servizi.
1. La riforma dell'imposizione
sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione
fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, compatibilmente con la natura e l'oggetto
dei servizi tassati, in particolare i seguenti tributi:
a)
imposta di registro;
b)
imposte ipotecarie e catastali;
c)
imposta di bollo;
d)
tassa sulle concessioni governative;
e)
tassa sui contratti di borsa;
f)
imposta sulle assicurazioni;
g)
imposta sugli intrattenimenti.
2. La riforma deve altresì
determinare:
a)
il riordino dei tributi speciali;
b)
il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti
a controllo da parte dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione
alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile d'imposta, con l'utilizzo
delle procedure e dei sistemi telematici.
3. La riforma deve essere
volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti
immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili
destinati ad abitazione principale.
4. Nell'àmbito dell'istituzione
dell'obbligazione fiscale relativa alla lettera g) del comma
1, la riforma deve prevedere agevolazioni fiscali dirette al sostegno delle attività
artistiche dilettantistiche, nonché al sostegno delle attività artistiche finalizzate
alla conservazione delle tradizioni popolari folcloristiche, svolte senza scopo
di lucro.
Articolo 7
Accisa.
1. La riforma del sistema
dell'accisa è ispirata ai princìpi ordinatori dell'efficienza, ottimalità e semplificazione
ed è improntata ai seguenti criteri direttivi:
a)
salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;
b)
eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del
Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento
diversificata, correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza
nelle aree climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali
diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria;
c)
adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità
di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza
con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
d)
revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in
regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità
operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;
e)
previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa;
f)
rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;
g)
revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi
e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali
alla gestione stessa delle agevolazioni nell'àmbito di quote assegnate ovvero di
stanziamenti previsti;
h)
snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti
informatici;
i)
coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia
elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
l)
coordinamento dell'attività di controllo posta in essere da soggetti diversi.
2. Per accisa, ai fini della
presente legge, si intende:
a)
l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche,
ai tabacchi lavorati;
b)
l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
c)
l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;
d)
l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume
di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «orimulsion»
(NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva
88/609/CEE del 24 novembre 1988 del Consiglio;
e)
la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx)
applicata ai grandi impianti di combustione.
Articolo 8
Graduale eliminazione
dell'imposta regionale sulle attività produttive.
1. Il Governo è delegato
ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione
dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, valutando
la possibilità di dare la precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del
costo del lavoro rispetto agli altri costi. I decreti legislativi dovranno prevedere
anche la semplificazione della base imponibile.
Articolo 9
Principio di coordinamento
con la finanza decentrata.
1. L'esercizio della delega
prevista dalla presente legge avviene nel rispetto del seguente principio di coordinamento
con la finanza decentrata: semplificazione del sistema di riscossione delle somme
percepite a titolo di addizionale a tributi erariali, comprese le accise, al fine
di garantire agli enti locali e regionali destinatari di tali risorse la facoltà
di ottenere l'attribuzione diretta delle somme versate.
Articolo 10
Attuazione, raccordi
e copertura finanziaria.
1. L'attuazione della riforma
è modulata con più decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale
invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali,
tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione
dedicata del Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo
1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è integrata dei necessari elementi
di informazione.
2. Dai decreti legislativi
di attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi
di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente misure a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della
copertura finanziaria assicurata ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Nel Documento di programmazione
economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle
entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale
e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.
5. In coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 4, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione
personale e quelle relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP che comportano
effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti
dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8.
6. Fino alla data di scadenza
del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per
lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi princìpi
e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno
o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le
modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni
vigenti. Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto
a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.
7. Fino al completamento
del processo di riforma costituzionale sono garantiti in termini quantitativi e
qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto,
per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano,
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In particolare, la
progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti
o da compartecipazioni, da attuare nell'àmbito degli equilibri di finanza pubblica.
Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.
Articolo 11
Disposizioni finali.
1. Gli schemi dei decreti
legislativi adottati ai sensi degli articoli da 3 a 9 della presente legge, ciascuno
dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere
ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere,
qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero
dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
2. Qualora sia concessa,
ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini
per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.
3. Entro i trenta giorni
successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza
di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette
alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
4. Decorso il termine di
cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo
periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza,
i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
5. Qualora il Governo abbia
ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto
per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
6. Lo schema di decreto
legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 della presente legge è trasmesso
ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati,
nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi
parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione
esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema
di decreto. I Presidenti delle Camere possono, d'intesa, su richiesta della Commissione,
concedere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere.
7. Qualora sia concessa,
ai sensi del comma 6, la proroga del termine per l'espressione del parere, il termine
per l'adozione del decreto legislativo è prorogato di venti giorni. Decorso il termine
di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo
del medesimo comma 6, il decreto legislativo può essere comunque adottato.