REGOLAMENTO DI UN CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA PER
GLI ACQUISTI COLLETTIVI
Il funzionamento
tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni
dell'atto costitutivo e dallo Statuto, da questo Regolamento che vincola tutti
i Consorziati e forma parte integrante del contratto del Consorzio.
Art. 1 - Le domande di
ammissione al Consorzio, all'atto della presentazione, devono essere corredate
dai seguenti documenti:
a) certificato
C.C.I.A.A.;
b) copia del Bilancio -
ultimi due esercizi;
c) certificato del
competente Tribunale, attestante la legale rappresentanza ed il libero
godimento dei diritti civili;
d) attestazioni diverse
su indicazioni del Consiglio Direttivo.
Art. 2 - Con
l'acquisizione della qualifica di consorziato, nei modi previsti dallo Statuto,
l'impresa ammessa al Consorzio ha diritto a ricevere l'elenco delle ditte
fornitrici del medesimo, nonché l'elenco dei prodotti dallo stesso acquistati,
classificati per tipo, specie, natura merceologica e loro aggiornamenti.
Art. 3 - Ogni
Consorziato effettuerà acquisti tramite il Consorzio in base alla “percentuale
di riferimento” ad esso attribuita in sede assembleare, sentito il Consiglio
Direttivo, e determinato in relazione all'incidenza ... della zona di
competenza del singolo Consorziato, rispetto al ... globale delle province dove
il Consorzio, tramite i propri consorziati, è presente Tale “percentuale di
riferimento”, come sopra individualmente attribuita, costituirà la quota
acquisto di ogni consorziato.
Per i nuovi consorziati, comunque, la percentuale di riferimento non potrà
essere inferiore al due per cento (2%) ed in tal senso la ditta che chiede di
essere ammessa al Consorzio deve ritenersi impegnata.
In ogni caso la percentuale di riferimento potrà ritenersi compatibile per gli
scopi consortili anche se inferiore al due per cento (2%) solo e qualora tale
minor incidenza fosse la risultante del¬l'intera potenzialità di consumo della
regione alla quale il nuovo consorziato appartiene.
Art. 4 - Il programma
annuo di acquisti del Consorzio è stabilito in un piano di attività nel quale
vengono riassunti i contratti di approvvigionamento per i quali almeno il 70%
dei Consorziati in sede assembleare ha espresso il proprio interesse. Ogni
Consorziato è tenuto ad esprimere il proprio impegno di acquisto per ogni
contratto riportato nel piano di attività come sopra stabilito.
La globalità degli impegni assunti nel piano di attività, costituirà per il
Consorzio base di trattativa con i singoli fornitori per l'ottenimento di
condizioni di maggior favore e/o extrasconti. Pertanto, il rispetto degli
impegni di ritiro assunti sarà perentorio.
Art. 5 -
L'individuazione di opportunità di acquisto non comprese nel piano di attività
verranno partecipate dal Consorzio ai Consorziati i quali potranno liberamente
esprimere il loro interesse ed il loro impegno discrezionale.
Art. 6 - Eventuali
acquisti di partite straordinarie (per tipo di articolo e/o prezzo e/o stock),
approvati dal 70% dei Consorziati verranno distribuiti con i seguenti criteri
di attribuzione:
- se la fonte è un
fornitore compreso nel piano di attività ad ogni Consorziato spetterà
un'assegnazione proporzionale al Suo impegno risultante dal piano di attività;
- se la fonte è un
fornitore non compreso nel piano di attività ad ogni Consorziato spetterà
un'assegnazione proporzionale alla propria percentuale di zona prestabilita con
i criteri di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
Art. 7 - I contratti
d'acquisto che prevedano l'esclusività e/o la personalizzazione del prodotto,
per essere realizzati, devono presupporre l'adesione di almeno l'80% (ottanta
per cento) delle Ditte consorziate.
Tali contratti vincolano tutti i Consorziati che si intendono impegnati ad
acquistare i prodotti oggetto di ogni contratto nella misura minima non
inferiore alla percentuale di competenza. Ogni deroga dovrà essere
preventivamente sottoposta al Consiglio Direttivo e dal medesimo approvata.
L'accettazione di contratti di questo tipo da parte dell'Assemblea determina
l'inserimento del contratto nel piano di attività.
Art. 8 - Il Consorziato
che, in base alla propria percentuale di zona, assume impegni di acquisto su
meno del 70% dei contratti inseriti nel piano di attività, o se impegnatosi in
misura maggiore, consuntivamente dimostra di aver effettuato ritiri risultanti
inferiori alla percentuale di cui sopra, è considerato inadempiente agli
obblighi consortili.
Spetta al Consiglio Direttivo ogni valutazione al riguardo con facoltà, per i
casi di rilevante gravità, di investire l'Assemblea ai fini dell'accertamento
della violazione delle norme statutarie di cui agli artt. 10-11-12 e per
l'adozione di provvedimenti conseguenti.
Art. 9 - Ogni anno,
l'Assemblea dovrà esaminare l'elenco dei fornitori compresi nel piano di
attività dell'anno precedente procedendo all'eliminazione dei contratti
reputati di esiguo interesse ed all'inserimento nel nuovo piano di attività dei
contratti per i quali venga espresso interesse da parte di almeno il 70% dei
consorziati, oppure dell'80% per i contratti previsti all'art. 7.
Art. 10 - Con
l'osservanza di quanto previsto al punto 8) dello Statuto, il Consorziato che
intende aprire una filiale, succursale o agenzia di vendita, deve darne
immediata e preventiva comunicazione scritta al Consorzio.
Se la dipendenza, fra quelle succitate, dovrà essere istituita fuori dalla zona
di competenza già assegnata, la ratifica da parte del Consorzio sarà
subordinata al voto favorevole del Consorziato o dei Consorziati eventualmente
già presenti nella zona ove la dipendenza è destinata.
Qualora il Consorzio esprima il proprio benestare, il Consorziato interessato
dovrà assumere l'impegno di una percentuale di riferimento integrativa in
relazione alla zona in cui sarà istituita la dipendenza.
Nel caso che la istituenda dipendenza non fosse destinata a trattare articoli
e/o prodotti acquistati dal Consorzio, la preventiva comunicazione dovrà essere
accompagnata da idonea dichiarazione in tal senso che costituirà presupposto
essenziale per esonerare il Consorziato interessato dal vincolo della
preventiva autorizzazione consortile e della assunzione di quote di zona
integrative come sopra articolato.
Il Consorziato che rendesse operante una filiale, succursale o agenzia fuori
della propria zona, senza la preventiva comunicazione e/o autorizzazione al
Consorzio, sarà escluso dal Consorzio di diritto ai sensi dell'art. 9,
paragrafo b) dello Statuto. Così dicasi per le violazioni alla dichiarazione
sopra richiamata.
I Consorziati che, per le proprie dipendenze riconosciute dal Consorzio,
dovessero richiedere un servizio di spedizione con o senza fatturazione
diretta, dovranno corrispondere le maggiori spese di gestione con un contributo
aggiuntivo a quello principale; qualora ciò possa comportare un maggiore onere
di gestione per il Consorzio.
Tale contributo aggiuntivo potrà essere determinato consuntivamente o
preventivamente dal Consiglio Direttivo al quale peraltro è demandata ogni
discrezionalità al riguardo.
Art. 11 - La
determinazione degli obiettivi e della politica consortile, spetta
all'Assemblea, la quale dovrà fornire conseguenti indicazioni ed adeguati mezzi
al Consiglio Direttivo per l'attuazione.
Spetta al Consiglio Direttivo formulare previsioni economico-finanziarie in
base alle esigenze gestionali necessarie per il perseguimento degli obiettivi e
della politica come sopra determinati.
Art. 12 - Nelle
trattative con i fornitori, il personale addetto dell'ufficio potrà essere
affiancato con funzioni consultive da qualsiasi associato, purché ne sia
invitato o ne faccia richiesta. Le richieste verranno di massima accolte
compatibilmente alle possibilità oggettive.
È pure facoltà del Consiglio Direttivo nominare comitati di acquisto specifici
composti da non meno di due consorziati che comunque avranno anch'essi funzioni
consultive essendo riservata agli organi del Consorzio ogni facoltà
decisionale.
Art. 13 - I pagamenti
di somme a qualsiasi titolo dovuti al Consorzio devono essere effettuati entro
il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
Ogni ritardo potrà dar luogo all'immediata sospensione di tutte le forniture ed
al deferimento al Consiglio Direttivo per il seguito di competenza in ordine
all'applicazione di interessi di mora, di penali o dei procedimenti di
esclusione dal sodalizio.
Art. 14 - Ogni
Consorziato è obbligato a fornire informazioni e dati su semplice richiesta del
Consorzio, ritenendosi necessari per il buon proseguimento degli scopi
consortili.
Art. 15 - Ogni
Consorziato è tenuto a comunicare tempestivamente al Direttore dell'ufficio
eventuali condizioni di miglior prezzo che siano loro direttamente proposte da
fornitori compresi nel piano di attività, nonché da altri fornitori concorrenti
a quelli.
Art. 16 - Gli
approvvigionamenti effettuati dai Consorziati tramite il Consorzio, verranno da
questi fatturati al puro prezzo di acquisto. Eventuali premi, sconti od abbuoni
di qualsiasi natura riconosciuti dai fornitori al Consorzio in rapporto o
conseguenti al cumulo degli acquisti, verranno dal Consorzio conteggiati ed
attribuiti ai singoli consorziati, proporzionalmente agli acquisti dei prodotti
interessati.
Art. 17 - Eventuali
interessi attivi e passivi, con criterio stabilito dal Consiglio. Direttivo e
ratificati dall'Assemblea, verranno computati a favore o a carico dei
Consorziati, avuto riguardo alle cause che ne hanno determinato l'origine. In
ogni caso saranno considerate poste rettificative dei singoli contributi di
gestione.
Art. 18 - Le
deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono vincolanti per
tutti i Consorziati.