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REGOLAMENTO DI UN CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA PER GLI ACQUISTI COLLETTIVI

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo Statuto, da questo Regolamento che vincola tutti i Consorziati e forma parte integrante del contratto del Consorzio.

Art. 1 - Le domande di ammissione al Consorzio, all'atto della presentazione, devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato C.C.I.A.A.;

b) copia del Bilancio - ultimi due esercizi;

c) certificato del competente Tribunale, attestante la legale rappresentanza ed il libero godimento dei diritti civili;

d) attestazioni diverse su indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Con l'acquisizione della qualifica di consorziato, nei modi previsti dallo Statuto, l'impresa ammessa al Consorzio ha diritto a ricevere l'elenco delle ditte fornitrici del medesimo, nonché l'elenco dei prodotti dallo stesso acquistati, classificati per tipo, specie, natura merceologica e loro aggiornamenti.

Art. 3 - Ogni Consorziato effettuerà acquisti tramite il Consorzio in base alla “percentuale di riferimento” ad esso attribuita in sede assembleare, sentito il Consiglio Direttivo, e determinato in relazione all'incidenza ... della zona di competenza del singolo Consorziato, rispetto al ... globale delle province dove il Consorzio, tramite i propri consorziati, è presente Tale “percentuale di riferimento”, come sopra individualmente attribuita, costituirà la quota acquisto di ogni consorziato.
Per i nuovi consorziati, comunque, la percentuale di riferimento non potrà essere inferiore al due per cento (2%) ed in tal senso la ditta che chiede di essere ammessa al Consorzio deve ritenersi impegnata.
In ogni caso la percentuale di riferimento potrà ritenersi compatibile per gli scopi consortili anche se inferiore al due per cento (2%) solo e qualora tale minor incidenza fosse la risultante del¬l'intera potenzialità di consumo della regione alla quale il nuovo consorziato appartiene.

Art. 4 - Il programma annuo di acquisti del Consorzio è stabilito in un piano di attività nel quale vengono riassunti i contratti di approvvigionamento per i quali almeno il 70% dei Consorziati in sede assembleare ha espresso il proprio interesse. Ogni Consorziato è tenuto ad esprimere il proprio impegno di acquisto per ogni contratto riportato nel piano di attività come sopra stabilito.
La globalità degli impegni assunti nel piano di attività, costituirà per il Consorzio base di trattativa con i singoli fornitori per l'ottenimento di condizioni di maggior favore e/o extrasconti. Pertanto, il rispetto degli impegni di ritiro assunti sarà perentorio.

Art. 5 - L'individuazione di opportunità di acquisto non comprese nel piano di attività verranno partecipate dal Consorzio ai Consorziati i quali potranno liberamente esprimere il loro interesse ed il loro impegno discrezionale.

Art. 6 - Eventuali acquisti di partite straordinarie (per tipo di articolo e/o prezzo e/o stock), approvati dal 70% dei Consorziati verranno distribuiti con i seguenti criteri di attribuzione:

- se la fonte è un fornitore compreso nel piano di attività ad ogni Consorziato spetterà un'assegnazione proporzionale al Suo impegno risultante dal piano di attività;

- se la fonte è un fornitore non compreso nel piano di attività ad ogni Consorziato spetterà un'assegnazione proporzionale alla propria percentuale di zona prestabilita con i criteri di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 7 - I contratti d'acquisto che prevedano l'esclusività e/o la personalizzazione del prodotto, per essere realizzati, devono presupporre l'adesione di almeno l'80% (ottanta per cento) delle Ditte consorziate.
Tali contratti vincolano tutti i Consorziati che si intendono impegnati ad acquistare i prodotti oggetto di ogni contratto nella misura minima non inferiore alla percentuale di competenza. Ogni deroga dovrà essere preventivamente sottoposta al Consiglio Direttivo e dal medesimo approvata.
L'accettazione di contratti di questo tipo da parte dell'Assemblea determina l'inserimento del contratto nel piano di attività.

Art. 8 - Il Consorziato che, in base alla propria percentuale di zona, assume impegni di acquisto su meno del 70% dei contratti inseriti nel piano di attività, o se impegnatosi in misura maggiore, consuntivamente dimostra di aver effettuato ritiri risultanti inferiori alla percentuale di cui sopra, è considerato inadempiente agli obblighi consortili.
Spetta al Consiglio Direttivo ogni valutazione al riguardo con facoltà, per i casi di rilevante gravità, di investire l'Assemblea ai fini dell'accertamento della violazione delle norme statutarie di cui agli artt. 10-11-12 e per l'adozione di provvedimenti conseguenti.

Art. 9 - Ogni anno, l'Assemblea dovrà esaminare l'elenco dei fornitori compresi nel piano di attività dell'anno precedente procedendo all'eliminazione dei contratti reputati di esiguo interesse ed all'inserimento nel nuovo piano di attività dei contratti per i quali venga espresso interesse da parte di almeno il 70% dei consorziati, oppure dell'80% per i contratti previsti all'art. 7.

Art. 10 - Con l'osservanza di quanto previsto al punto 8) dello Statuto, il Consorziato che intende aprire una filiale, succursale o agenzia di vendita, deve darne immediata e preventiva comunicazione scritta al Consorzio.
Se la dipendenza, fra quelle succitate, dovrà essere istituita fuori dalla zona di competenza già assegnata, la ratifica da parte del Consorzio sarà subordinata al voto favorevole del Consorziato o dei Consorziati eventualmente già presenti nella zona ove la dipendenza è destinata.
Qualora il Consorzio esprima il proprio benestare, il Consorziato interessato dovrà assumere l'impegno di una percentuale di riferimento integrativa in relazione alla zona in cui sarà istituita la dipendenza.
Nel caso che la istituenda dipendenza non fosse destinata a trattare articoli e/o prodotti acquistati dal Consorzio, la preventiva comunicazione dovrà essere accompagnata da idonea dichiarazione in tal senso che costituirà presupposto essenziale per esonerare il Consorziato interessato dal vincolo della preventiva autorizzazione consortile e della assunzione di quote di zona integrative come sopra articolato.
Il Consorziato che rendesse operante una filiale, succursale o agenzia fuori della propria zona, senza la preventiva comunicazione e/o autorizzazione al Consorzio, sarà escluso dal Consorzio di diritto ai sensi dell'art. 9, paragrafo b) dello Statuto. Così dicasi per le violazioni alla dichiarazione sopra richiamata.
I Consorziati che, per le proprie dipendenze riconosciute dal Consorzio, dovessero richiedere un servizio di spedizione con o senza fatturazione diretta, dovranno corrispondere le maggiori spese di gestione con un contributo aggiuntivo a quello principale; qualora ciò possa comportare un maggiore onere di gestione per il Consorzio.
Tale contributo aggiuntivo potrà essere determinato consuntivamente o preventivamente dal Consiglio Direttivo al quale peraltro è demandata ogni discrezionalità al riguardo.

Art. 11 - La determinazione degli obiettivi e della politica consortile, spetta all'Assemblea, la quale dovrà fornire conseguenti indicazioni ed adeguati mezzi al Consiglio Direttivo per l'attuazione.
Spetta al Consiglio Direttivo formulare previsioni economico-finanziarie in base alle esigenze gestionali necessarie per il perseguimento degli obiettivi e della politica come sopra determinati.

Art. 12 - Nelle trattative con i fornitori, il personale addetto dell'ufficio potrà essere affiancato con funzioni consultive da qualsiasi associato, purché ne sia invitato o ne faccia richiesta. Le richieste verranno di massima accolte compatibilmente alle possibilità oggettive.
È pure facoltà del Consiglio Direttivo nominare comitati di acquisto specifici composti da non meno di due consorziati che comunque avranno anch'essi funzioni consultive essendo riservata agli organi del Consorzio ogni facoltà decisionale.

Art. 13 - I pagamenti di somme a qualsiasi titolo dovuti al Consorzio devono essere effettuati entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
Ogni ritardo potrà dar luogo all'immediata sospensione di tutte le forniture ed al deferimento al Consiglio Direttivo per il seguito di competenza in ordine all'applicazione di interessi di mora, di penali o dei procedimenti di esclusione dal sodalizio.

Art. 14 - Ogni Consorziato è obbligato a fornire informazioni e dati su semplice richiesta del Consorzio, ritenendosi necessari per il buon proseguimento degli scopi consortili.

Art. 15 - Ogni Consorziato è tenuto a comunicare tempestivamente al Direttore dell'ufficio eventuali condizioni di miglior prezzo che siano loro direttamente proposte da fornitori compresi nel piano di attività, nonché da altri fornitori concorrenti a quelli.

Art. 16 - Gli approvvigionamenti effettuati dai Consorziati tramite il Consorzio, verranno da questi fatturati al puro prezzo di acquisto. Eventuali premi, sconti od abbuoni di qualsiasi natura riconosciuti dai fornitori al Consorzio in rapporto o conseguenti al cumulo degli acquisti, verranno dal Consorzio conteggiati ed attribuiti ai singoli consorziati, proporzionalmente agli acquisti dei prodotti interessati.

Art. 17 - Eventuali interessi attivi e passivi, con criterio stabilito dal Consiglio. Direttivo e ratificati dall'Assemblea, verranno computati a favore o a carico dei Consorziati, avuto riguardo alle cause che ne hanno determinato l'origine. In ogni caso saranno considerate poste rettificative dei singoli contributi di gestione.

Art. 18 - Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti i Consorziati.