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Accordi di convivenza
Fra i contratti atipici è diventato frequente il contratto di convivenza, come surrogato del matrimonio, per regolare i rapporti tra i conviventi, specie quelli economici e patrimoniali.
Fra i contratti atipici è diventato frequente il contratto di convivenza, come surrogato del matrimonio, per regolare i rapporti tra i conviventi, specie quelli economici e patrimoniali. La convivenza more uxorio si concreta in una situazione caratterizzata da un complesso di rapporti unificati, sotto il profilo personale dalla “affectio coniugalis”, sotto il profilo economico dell’ “animus donandi”, e non può quindi essere configurata, nel nostro ordinamento, come fonte di obbligazione, non potendo considerarsi né un fatto illecito, né un contratto e nemmeno un “quasi contratto” né tanto meno una “promessa di matrimonio”. Poiché la convivenza “more uxorio” tra persone in stato libero non costituisce causa di illiceità, e quindi di nullità di un contratto attribuito di diritti patrimoniali, collegato a detta relazione, sono ritenute legittime le obbligazioni liberalmente assunte dai conviventi.
L’accordo di convivenza può essere formalizzato mediante la stesura di un patto diretto a disciplinare taluni aspetti di natura patrimoniale, al fine di evitare conflitti durante l’andamento familiare oppure al momento della cessazione del rapporto, tanto da garantire i diritti successori anche del partner. Possono stipulare il contratto le coppie di non coniugati, omosessuali e transessuali che abbiano intenzione di intraprendere un rapporto stabile e duraturo di convivenza. Gli accordi possono avere la forma di scrittura privata registrata o possono essere redatti da notaio, e possono regolamentare:
- l'abitazione comune con le relative spese;
- inventario, godimento, disponibilità e amministrazione dei beni personali;
- regime dei diritti acquistati in costanza di convivenza;
- comodato;
- diritti ereditari;
- durata della convenzione;
- le incombenze e i reciprochi diritti in caso di cessazione della convivenza.