Regole della convivenza

Con il venir meno della convivenza possono sorgere problemi relativamente a: abitazione familiare; contratto di locazione;acquisti compiuti durante la convivenza; obbligazioni naturali tra conviventi; rapporti con i figli; ecc..

L’unione di fatto come nasce così può cessare, diversamente per la famiglia legittima ove specifiche norme e leggi speciali regolamentano l'istituto della separazione e del divorzio.

Con il venir meno della convivenza possono sorgere problemi relativamente a:

  • abitazione familiare;
  • contratto di locazione;
  • acquisti compiuti durante la convivenza;
  • obbligazioni naturali tra conviventi;
  • assegno di mantenimento;
  • rapporti con i figli;
  • rapporto di lavoro nell'impresa familiare;
  • assegnazione in tema di edilizia economica popolare;
  • diritti successori;
  • Altri effetti patrimoniali.

Abitazione familiare e sua assegnazione

Precedentemente, il convivente, non proprietario dell'immobile o non titolare di un diritto di godimento sull'abitazione, era parificato ad un ospite e non poteva quindi far valere nessun tipo di esigenza. Attualmente, si è giunti al riconoscimento del "diritto di possesso" in capo al convivente che sia stato allontanato dall'abitazione familiare, da far valere mediante le vie legali, salvo la prova contraria dell'ex partner volta a dimostrare il diritto di proprietà.
Il partner proprietario potrà agire per far valere i suoi legittimi diritti. La Corte Costituzionale con la sent. n. 166/1998, ha stabilito che in presenza di figli la dimora familiare, indipendentemente da chi sia il titolare del diritto di proprietà, debba essere assegnata al genitore affidatario, al solo fine di tutelare gli interessi della prole, non riconoscendo una forma giuridica alla famiglia di fatto.

Contratto di locazione

La Corte Costituzionale (sentenza n. 404/1988) ha ravvisato in capo al convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione non solo in caso di morte del compagno conduttore dell'immobile, ma anche quando questo si sia allontanato dall'abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale. Ciò sempre per salvaguardare il diritto inviolabile all'alloggio e l'interesse primario dei figli.

Acquisti compiuti nel corso della convivenza

Non sussiste alcun regime di comunione legale tra conviventi. Chi ha ultimato l'acquisto è proprietario del bene, salvo la opportunità per il compagno di proporre azione di indebito arricchimento, qualora dimostri di aver partecipato all’acquisto apportando denaro e/o utilità materiali.

Obbligazioni naturali tra conviventi

Dal fatto che i legami, di natura personale e patrimoniale, che intercorrono fra i conviventi non sono vincolanti giuridicamente, deriva che l'inadempimento non è giuridicamente sanzionato. Così, ad esempio, un marito che si allontana dal domicilio domestico facendo mancare mezzi economici al coniuge in stato di bisogno, può rispondere del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.). Nessuna conseguenza giuridica sfavorevole, invece, può derivare a colui che faccia mancare i mezzi economici necessari al mantenimento del convivente, ma si potrà solo avere la conseguenza della disapprovazione da parte del gruppo sociale in cui il soggetto vive. Le prestazioni reciproche per l'assistenza materiale, infatti, costituiscono l'esecuzione spontanea di doveri che sono tali non già per la legge, ma solo per l’etica e la morale del momento storico. Le elargizioni prestate al convivente, dunque, costituiscono l'adempimento di "obbligazioni naturali" (art. 2034 c.c.), obbligazioni che (al contrario di quelle giuridiche) non producono altro effetto, oltre a quello della cosiddetta "soluti retentio": l'impossibilità di ottenere la restituzione di quanto si è spontaneamente pagato. E così, se normalmente quando si effettua un pagamento senza esservi obbligati per legge (per esempio, per errore) è sempre possibile chiederne la restituzione, il convivente che, pur non essendovi obbligato, durante la convivenza ha spontaneamente effettuato elargizioni per la conduzione della convivenza familiare e per il mantenimento del partner, non potrà ottenerne la restituzione. Non sono, inoltre, in alcun modo applicabili alla convivenza "more uxorio" le norme sulla comunione fra i coniugi e, pertanto, gli acquisti effettuati durante la convivenza entrano nel patrimonio di colui che li ha effettuati, restando rigidamente separati i patrimoni dei due componenti della coppia.

Assegno di mantenimento

In capo ai conviventi non esiste alcun impegno di versamento relativamente all'assegno di mantenimento dal momento che manca il presupposto di legge, ossia una convivenza fondata sul matrimonio.

Rapporti con i figli

Se dalla convivenza sono nati dei figli, e questi sono ancora minorenni, nel caso in cui la convivenza cessi, l'affidamento è stabilito in base al criterio dell'interesse del minore. Se vi è disaccordo, l'affidamento è deciso dal Tribunale per i Minorenni. Anche dopo la cessazione della convivenza, il genitore ha l'obbligo di mantenere il figlio che conviva con l'altro partner. In caso di maltrattamenti di un convivente nei confronti dell'altro si configura il reato di maltrattamenti in famiglia.

Lavoro nell'impresa familiare

Il convivente, rispetto all’impresa familiare del compagno (o compagna), è un terzo estraneo. L’art. 230 bis c.c. può essere utilizzato a favore del convivente solo se sussiste la prova di un preesistente rapporto di lavoro e la prova del carattere di continuità della prestazione eseguita dallo stesso;

Alloggio popolare: assegnazione

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 559/1989 ha riconosciuto al convivente il diritto ad assicurarsi l'assegnazione dell'alloggio popolare, qualora egli appartenga al nucleo familiare.

Eredità

Non reggendo lo status giuridico di coniuge, il convivente more uxorio potrà conseguire una quota dell'eredità solo grazie ad un lascito effettuato dallo scomparso mediante testamento, che non dovrà mai ledere la porzione che, per legge, spetta a specificati soggetti (come ad esempio ai figli).

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