Il convivente di una persona che detiene sostanze stupefacenti in casa non può essere considerato come concorrente nel reato

In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella casa coniugale, deve essere escluso il concorso ex articolo 110 del Cp del coniuge (o del convivente more uxorio), ogni qualvolta si versi in un quadro connotato da semplice comportamento negativo di quest'ultimo (marito/moglie/convivente) che si limiti ad assistere in modo inerte alla perpetrazione del reato a opera del partner e non ne impedisca od ostacoli in vario modo l'esecuzione, dato che non sussiste in tal caso un obbligo giuridico di attivarsi in qualche modo per impedire l'evento. Perché sussista il concorso di persone nel reato, infatti, non basta l'assistenza inerte e senza iniziative o anche la sola adesione morale, ma occorre un contributo concreto alla realizzazione del reato, che può sostanziarsi, per quanto interessa, in forme di agevolazione della detenzione, con l'assicurazione al partner di una relativa sicurezza, consistente nella disponibilità, anche implicitamente manifestata, di addurre, in caso di bisogno e di necessità, comunque una propria attiva collaborazione.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio Stefa - Presidente

Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CH. Al. Sa., nata il (OMESSO);

contro la sentenza 24 novembre 2005 della Corte di appello di Bologna che ha confermato la statuizione di responsabilita' della ricorrente, di cui alla sentenza 24 maggio 2005 del Tribunale di Ravenna, riducendo la pena, per il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 articoli 73 e 80 in relazione alla detenzione di 8.879 pasticche di extasy.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza.

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso, nonche' il difensore avv. Lepri che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna ha confermato la responsabilita' della ricorrente, con riferimento alla detenzione a fini di spaccio di 8.879 pastiglie di extasy, in concorso con Ga. St., suo convivente e separatamente giudicato.

La Corte distrettuale, investita del gravame a seguito di appello della Ch., esclusa l'ipotesi di una mera connivenza, ha affermato il pieno concorso della giovane nel delitto Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 ex articolo 73, escludendo l'ipotesi del favoreggiamento personale, sul presupposto di un preesistente concorso della donna nella detenzione dello stupefacente.

In particolare la sentenza impugnata sostiene:

a) che la Ch. era consapevole della presenza e della detenzione della droga ed e' stata percio' coinvolta nel suo trasporto dal Ga. : "se infatti la giovane, pur consapevole dell'attivita' del convivente, avesse voluto rimanere estranea non avrebbe tollerato l'esibizione dello stupefacente e avrebbe tenuto un comportamento diverso, evitando ogni contatto con la sostanza ed i fornitori della stessa";

b) che in ipotesi di sua estraneita' "non avrebbe accettato di dormire vicino alla droga.... e non avrebbe posto in essere i plurimi tentativi di elusione e di ostacolo alle indagini" (pagg. 4 e 5 sentenza 2 grado);

c) che, soprattutto, "non puo' parlarsi di mera connivenza perche' la Ch. non ha subito la presenza della droga, ma l'ha consentita e favorita ponendo in essere una specifica condotta concorrente rispetto a quella del Ga. ";

d) che la giovane ed il Ga. "non erano sposati e non avevano l'obbligo di convivenza, ne' cio' era necessario per la presenza di figli..." e che dell'appartamento era esclusiva locataria la Ch.;

e) che, pertanto, "il Ga. era sostanzialmente un ospite... e non aveva diritto di tenere oggetti nell'immobile senza l'accordo ed il consenso dell'imputata";

f) che "la Ch. poteva quindi pretendere l'allontanamento della droga ed ha quindi accettato tale presenza, consentendola";

g) che il concorso nella detenzione "e' ancor piu' evidente alla luce dei ripetuti tentativi di eludere le indagini".

Con un primo motivo di impugnazione il ricorso deduce testualmente la violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per manifesta illogicita' della motivazione in punto di penale responsabilita', trattandosi nella specie di una "connivenza non punibile", essendo la Ch. convivente del Ga. St. (separatamente giudicato) ed unico ed esclusivo detentore della sostanza, ed avendo la Corte distrettuale argomentato, in modo manifestamente illogico, senza valorizzare il legame affettivo tra i due e la loro concreta convivenza, nonche' dando credito ad una generica affermazione del teste Se. in ordine ad un "passaggio di un pacco" (contenente denaro) dal coimputato De. Lu. ad essa ricorrente.

Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per mancanza di motivazione in ordine alla chiesta derubricazione del fatto-reato in una ipotesi di favoreggiamento, che sarebbe stata esclusa dai giudici di merito in quanto si e' erroneamente ritenuta raggiunta la prova di un concorso nel fatto di detenzione.

Con un terzo motivo il ricorso prospetta manifesta illogicita' e/o vizio di motivazione sul punto del mancato riconoscimento dell'attenuante ex articolo 114 c.p. "liquidato in poche frasi" dal giudice di merito di primo grado.

Con il quarto motivo avuto riguardo alla nuova normativa sanzionatoria in tema di stupefacenti si invoca l'applicabilita' dello jus superveniens intervenuto dopo la pronuncia della Corte di appello con richiesta di rideterminazione della sanzione ex articolo 619 c.p.p., comma 3 sul presupposto della non necessita' di nuovi accertamenti di fatto.

I primi due motivi per la loro stretta connessione vanno congiuntamente valutati ed impongono una breve disamina dei criteri differenziali che regolano e specificano la mera connivenza rispetto al concorso di persone nel reato ed al favoreggiamento.

Per risalente e consolidata giurisprudenza, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, non basta un comune interesse accompagnato da vincoli interpersonali o un ruolo di virtuale adesione al delitto, ma occorre un contributo concreto alla realizzazione dello stesso (Cass. Penale sez. 6, 9575/99, Rv. 214317, Usciotto; conformi: 3924/98, Rv. 210638).

Il concorso ex articolo 110 c.p. esige infatti un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale (ex plurimis: Cass. Penale sez. 4, 3924/98, R.V. 210638, Brescia, Massime precedenti Conformi: N. 9930 del 1994 Rv. 199162, N. 11383 del 1994 Rv. 199634, N. 2 del 1995 Rv. 200310).

Piu' precisamente, in tema di concorso della convivente nel delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente nel domicilio comune, la giurisprudenza di questa Corte suprema ha gia' espresso, da anni, un preciso indirizzo interpretativo che puntualizza, in tali peculiari contesti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto. Si e' quindi sotto tale profilo affermato come debba essere escluso il concorso ex articolo 110 c.p. in caso di semplice comportamento negativo di chi assiste passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisce ed ostacola in vario modo la esecuzione, dato che non sussiste in tal caso un obbligo giuridico (articolo 40 c.p., comma 2) di impedire l'evento (cfr. Cass. pen., Sez. 6, 22 dicembre 1994, n. 12725, Riggio, m. CED 199.894 e massime successive conformi).

Ne consegue che il solo comportamento omissivo, di mancata opposizione alla detenzione in casa di droga da parte di "altri", tanto piu' se trattasi di persona legata da vincoli affettivi o strette relazioni personali, non costituisce segno univoco di partecipazione morale; ferma restando la regola (Cass. pen., Sez. 6, 6 febbraio 1997, n. 1108, P.M. c. Famiano, m. CED 206.785), che, ai fini della configurazione del concorso nel reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 articolo 73 comma 1, e' necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attivita' criminosa con la semplice volonta' di adesione, che puo' manifestarsi in forme di agevolazione della detenzione anche solo assicurando all'altro "partner" (coniuge, figlio, parente, convivente etc.) una relativa sicurezza, consistente nella consapevolezza dell'agente di apportare un contributo causale alla condotta altrui, gia' in atto ovvero nella disponibilita', anche implicitamente manifestata, di addurre, in caso di bisogno e di necessita', comunque una propria attiva collaborazione, per cui l'aiuto che in seguito dovesse essere prestato viene a rientrare nella fattispecie del concorso di persona nel reato e non del favoreggiamento (Cass. pen., sez. 4, 9 maggio 1997, n. 4243, ric. Contaldo, m. CED 207.799).

In conclusione, in tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella casa coniugale, deve essere escluso il concorso del coniuge (e dello stesso convivente more uxorio) ex articolo 110 c.p. ogniqualvolta si versi in un quadro connotato da semplice comportamento negativo di quest'ultimo (marito-moglie-convivente) che si limiti ad assistere in modo inerte alla perpetrazione del reato ad opera del "partner" e non ne impedisca od ostacoli in vario modo la esecuzione, dato che non sussiste in tale caso un obbligo giuridico di attivarsi in qualche modo per impedire l'evento (Anno/Numero: 199809986-Rivista: 211587-Costantino; Conf. Asn: 199412725 Riv.: 199894 Vedi Asn: 199107370 Riv.: - 190153 - Vedi Asn: 199701108 Riv.: 206785 - Vedi Asn: 199704243 Riv.: 207799).

Orbene, nel caso di specie, il giudice di merito non ha fatto corretta ed integrale applicazione dei principi suindicati, dato che ha affermato, senza adeguata motivazione, una situazione di codetenzione della droga, escludendo ipotesi gradate, desumendola, in modo non convincente ne' logico, da circostanze non univoche ne' puntualmente indicative di una consapevole e voluta partecipazione della donna alla attivita' del convivente.

Tali infatti, avuto peculiare riferimento alla concreta situazione di fatto e relazionale tra i due imputati, vanno considerate le circostanze (che sono state ampiamente valorizzate dai giudici di merito) concernenti:

- il dormire vicino al luogo di collocazione della droga (circostanza sub b);

- il non essere l'imputata in condizione di "subire" la presenza in casa dello stupefacente, per essere il Ga., pur convivente, un mero ospite, non titolare del contratto di locazione (circostanze sub. c, sub. d);

- il non essere i due accusati legati tra loro da vincoli formali di matrimonio o da presenza di comuni figli (circostanza sub d);

- l'essere la donna titolare del diritto di escludere la presenza di "oggetti" nella disponibilita' dell'ospite, qualora da lei non voluti (circostanza sub e).

La gravata sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte, perche' riesamini la condotta penalmente rilevante della Ch. e la sua qualificazione giuridica, nel rispetto dei principi suindicati, nella pienezza dei poteri di accertamento e di valutazione in fatto, nonche' nella scelta dei mezzi atti alla formazione del convincimento, circa il punto annullato.

La decisione di annullamento con rinvio, assorbe i restanti motivi di ricorso atteso l'accoglimento delle doglianze in punto di qualificazione del fatto-reato ascritto alla ricorrente.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

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