Il diritto d’abitazione della casa adibita a residenza familiare e d’uso dei beni che la corredano non spetta al coniuge separato senza addebito,

Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite (articolo 540 c.c., comma 2), ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare. Poiche', dunque, l'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l'immobile in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi- vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare (Cass. 14-3-2012 n. 4088). E invero, le espressioni usate dall'articolo 540, comma 2, cit. ("...diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano....") non lasciano al riguardo spazi a dubbi interpretativi. Il diritto de quo (introdotto con la riforma di cui alla Legge 19 maggio 1975, n. 151), che spetta per legge al coniuge superstite ex lege, sorge chiaramente in esclusivo riferimento alla casa che dai coniugi era stata adibita a residenza familiare (dove il concetto di residenza, di cui all'articolo 43 c.c., comma 2, richiama la effettivita' della dimora abituale nella casa coniugale). Il contenuto del diritto in discorso viene poi completato dal diritto di uso sui mobili che corredano la casa coniugale, dove il corredare sta univocamente a significare che si riferisce alla destinazione in atto dei mobili di arredamento (Cass. 27-2-1998 n. 2159). Secondo l'opinione prevalente, la ratio della suddetta normativa e' da rinvenire nella tutela non tanto dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 13407/14; depositata il 12 giugno



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente

Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22026/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliata in ROMA ex lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

Nonche' da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti incidentali -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliata in ROMA ex lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente all'incidentale -

avverso la sentenza n. 1192/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2014 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per. il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28-7-1993 (OMISSIS), quale erede con beneficio di inventario del marito (OMISSIS), da cui si era separata consensualmente nel 1988, conveniva dinanzi al Tribunale di Marsala (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), gli ultimi due quali eredi di (OMISSIS), esponendo che con due atti pubblici del (OMISSIS) il de cuius, per vanificare i diritti successori della moglie, aveva apparentemente trasferito a (OMISSIS) e (OMISSIS), a titolo oneroso, ma in realta' gratuitamente, un fabbricato in nuda proprieta' ed alcuni appezzamenti di terreno, e con atto in data (OMISSIS) aveva venduto simulatamene alla nipote (OMISSIS) un ulteriore immobile. L'attrice chiedeva, conseguentemente, previo sequestro dei beni in questione, la dichiarazione di nullita' ed inefficacia dei predetti rogiti, e l'affermazione del suo diritto alla porzione di sua pertinenza.

(OMISSIS) e (OMISSIS) si costituivano contestando la fondatezza della domanda e chiedendo la condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., e dell'articolo 1226 c.c..

Nel corso del giudizio l'attrice dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti degli eredi di (OMISSIS), essendo intercorsa tra le parti una transazione.

Con sentenza in data 6-2-2004 il Tribunale rigettava la domanda proposta dall'attrice, condannando quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dai convenuti in conseguenza dell'esecuzione del sequestro dei beni autorizzato in corsi di causa.

A seguito di gravame proposto dalla (OMISSIS), con sentenza in data 19-2-2008 la Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente la decisione di primo grado, escludendo la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni, ma confermando il rigetto delle sue domande.

La (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, sulla base di quattro motivi.

Con sentenza in data 7-9-2009 la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo, con il quale l'attrice aveva lamentato che erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto che non fosse stata esercitata, gia' in primo grado, l'azione di reintegrazione nella legittima, con conseguente impossibilita' di dimostrare mediante prove testimoniali e presuntive la simulazione degli atti di disposizione compiuti dal de cuius. Il giudice di legittimita' osservava che la Corte territoriale non aveva tenuto conto delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, con le quali l'attrice, facendo valere il proprio diritto alla quota di meta' del patrimonio ereditario spettantele come legittimaria, aveva espressamente chiesto, previo accertamento del carattere gratuito delle alienazioni del (OMISSIS), la loro "riduzione fino alla quota stessa"; istanza poi ribadita nelle conclusioni finali e nell'atto di appello. La Corte di Cassazione dichiarava assorbiti gli altri motivi di ricorso, con i quali, in particolare, per quanto qui ancora rileva, la (OMISSIS) aveva lamentato il mancato riconoscimento del diritto di abitazione della casa coniugale, spettante alla vedova del defunto come legittimaria.

Con atto di citazione ex articolo 392 c.p.c., la (OMISSIS) provvedeva alla riassunzione del giudizio.

Con sentenza in data 21-8-2002 la Corte di Appello di Palermo, pronunciando in sede di rinvio, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che l'atto pubblico di vendita per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) rep. (OMISSIS) dissimulava una donazione disposta da (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), nullo per difetto di forma, per violazione della Legge n. 89 del 1913, articolo 48; dichiarava che l'atto pubblico di cessione onerosa per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) rep. N. (OMISSIS) dissimulava un contratto di donazione disposta da (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS); disponeva reintegrarsi la quota di legittima spettante all'attrice sull'eredita' relitta di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS), mediante l'attribuzione in favore della stessa dei beni elencati nel dispositivo e con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento in favore della (OMISSIS) della somma di euro 12.968,04. La Corte territoriale, al contrario, disattendeva le censure mosse dall'appellante avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva negato alla (OMISSIS) il diritto di abitazione ex articolo 540 c.c., sulla casa gia' adibita ad abitazione coniugale e il diritto d'uso sui relativi mobili.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di tre motivi.

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, proponendo altresi' ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

La ricorrente principale ha resistito al ricorso incidentale con controricorso e successivamente ha depositato una memoria difensiva ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione dell'articolo 540 c.c., comma 1, articolo 548 c.c., comma 1, e articolo 560 c.c., articoli 157 e 158 c.c., articoli 707, 708 e 711 c.c., nonche' la mancanza e contraddittorieta' della motivazione. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, alla (OMISSIS), quale coniuge separata senza addebito, spettava il diritto di abitazione sulla casa gia' adibita a casa coniugale e nella quale il de cuius aveva continuato ad abitare fino alla morte, non rilevando, in contrario, il fatto che, a seguito della separazione, l'attrice si fosse trasferita altrove.

Il motivo e' infondato.

Deve premettersi che, ai sensi dell'articolo 540 c.c., al coniuge e' riservata, a titolo di legittima, una quota pari alla meta' del patrimonio dell'altro, salve le disposizioni dettate in caso di concorso con i figli dal successivo articolo 542 c.c., il quale prevede in favore del coniuge la riserva della quota di un terzo, in caso di un solo figlio, e di un quarto in caso di piu' figli. In ogni caso, ai sensi dello stesso articolo 540 c.c., comma 2, al coniuge superstite sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta' del defunto o comuni.

Questa Corte ha gia' avuto modo di precisare che il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite (articolo 540 c.c., comma 2), ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare. Poiche', dunque, l'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l'immobile in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi- vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare (Cass. 14-3-2012 n. 4088).

E invero, le espressioni usate dall'articolo 540, comma 2, cit. ("...diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano....") non lasciano al riguardo spazi a dubbi interpretativi. Il diritto de quo (introdotto con la riforma di cui alla Legge 19 maggio 1975, n. 151), che spetta per legge al coniuge superstite ex lege, sorge chiaramente in esclusivo riferimento alla casa che dai coniugi era stata adibita a residenza familiare (dove il concetto di residenza, di cui all'articolo 43 c.c., comma 2, richiama la effettivita' della dimora abituale nella casa coniugale). Il contenuto del diritto in discorso viene poi completato dal diritto di uso sui mobili che corredano la casa coniugale, dove il corredare sta univocamente a significare che si riferisce alla destinazione in atto dei mobili di arredamento (Cass. 27-2-1998 n. 2159).

Secondo l'opinione prevalente, la ratio della suddetta normativa e' da rinvenire nella tutela non tanto dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare.

In proposito, e' stato autorevolmente rilevato che oggetto della tutela dell'articolo 540 c.c., comma 2, non e' il bisogno dell'alloggio (che da questa norma riceve protezione solo in via n indiretta ed eventuale), ma altri interessi di natura non patrimoniale, riconoscibili solo in connessione con la qualita' di erede del coniuge, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilita', tra l'altro, dell'articolo 1022 c.c., che regola l'ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore (Corte Cost. n. 310/1989).

Fatte queste puntualizzazioni riguardo alla matura ed all'ampiezza del diritto di abitazione previsto dal citato articolo 540 c.c., si rileva che l'articolo 548 c.c., comma 1, equipara, quanto ai diritti successori attribuiti dalla legge, il coniuge separato senza addebito al coniuge non separato.

La formulazione di tale ultima norma lascerebbe intendere, a una prima lettura, che anche in favore del coniuge separato senza addebito debbano riconoscersi i diritti di abitazione e di uso di cui all'articolo 540 c.c., comma 2.

In conformita' del prevalente orientamento della dottrina, tuttavia, deve ritenersi che, in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilita' di individuare una casa adibita a residenza familiare faccia venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti in parola.

Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d'uso sui mobili) in favore del coniuge superstite puo' avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare, e' evidente che l'applicabilita' della norma in esame e' condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorche', a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Nella ipotesi considerata, pertanto, essendo venuto meno il collegamento con l'originaria destinazione della casa di abitazione a "residenza familiare", non puo' che ritenersi che il coniuge superstite perda i diritti in questione.

Nella specie, la Corte di Appello ha accertato, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimita', che, al momento del decesso di (OMISSIS), la (OMISSIS) non occupava piu' la casa a suo tempo adibita ad abitazione familiare, avendo trasferito altrove la propria residenza da alcuni anni, nell'ambito di accordi miranti a pervenire ad una separazione consensuale.

Nel negare, conseguentemente, all'attrice il diritto di abitazione sull'immobile in questione e il diritto d'uso sui relativi mobili, il giudice del gravame ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi di diritto.

Ove si consideri, infatti, che la separazione consensuale tra i coniugi e' intervenuta nel (OMISSIS), ben cinque anni prima del decesso di (OMISSIS) ((OMISSIS)), appare evidente che, dato il tempo trascorso, l'appartamento in questione aveva perso ogni collegamento con l'originaria destinazione a "residenza familiare".

2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., nonche' la mancanza di motivazione, in ordine alla richiesta di sommatoria tra i valori corrispondenti alla quota di legittima ad essa spettante e quelli afferenti il legato ex lege di cui all'articolo 540 c.c., comma 2.

Il motivo e' infondato, essendosi la Corte di Appello pronunciata sulla domanda attrice, negando, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, il riconoscimento in favore della (OMISSIS) dell'invocato diritto di abitazione sulla casa gia' adibita a residenza coniugale.

3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'articolo 91 c.p.c., in relazione alla disposta compensazione delle spese nella misura di 1/4, in ragione della ritenuta soccombenza dell'attrice sul diritto di abitazione. Deduce che, una volta riconosciuto il diritto di abitazione della (OMISSIS), le spese devono essere poste integralmente a carico dei convenuti.

Il motivo rimane assorbito dal rigetto del primo, stante l'acclarata insussistenza del diritto di abitazione reclamato dalla ricorrente.

4) Con l'unico motivo i ricorrenti incidentali lamentano "la falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4". Deducono, in particolare, che, poiche' la Corte di Cassazione non aveva emesso alcun principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio, questo era tenuto unicamente a riesaminare i fatti oggetto di discussione ai fini di un nuovo apprezzamento complessivo. Rilevano, inoltre, che le presunzioni non costituiscono elementi sufficienti a provare il carattere simulatorio dell'atto pubblico.

Il motivo e' inammissibile, risolvendosi in una serie di generiche e astratte petizioni di principio, senza individuare i punti della sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, peraltro nemmeno indicate, ne' spiegare, in concreto, le ragioni degli addebiti mossi.

Si rammenta, al riguardo, che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita', i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificita', completezza e riferibilita' alla decisione impugnata; il che comporta la necessita' dell'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (tra le tante v. 25-9-2009 n. 20652; 6-6-2006 n. 13259; Cass. 23-7-2004 n. 13830; Cass. 11-6-2003 n. 9371).

5) Per le ragioni esposte il ricorso principale va rigettato, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.

La soccombenza reciproca delle parti giustifica la totale compensazione delle spese dalle stesse sostenute nel presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimita'.
 

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