La violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale ex art. 143 c.p. non è reato se commessa a danno del convivente

Dopo le discussa sentenza n. 812772007 della Corte di Cassazione secondo la quale non può trovare applicazione l’aggravante di cui all’art. 577, comma 2, c.p., nei confronti di un uomo condannato per lesioni personali lievi a danno della propria convivente, la giurisprudenza penale, questa volta di meito, è tornata a pronunciarsi in tema di convivenza.
La Corte di Asssie di Milano, infatti, con una sentenza a dir poco discutibile ha assolto dall'accusa di abbandono di persona incapace un uomo reo di aver lasciato morire la convivente malata di cancro. Secondo i giudici di merito, infatti, non può estendersi al rapporto di convivenza quanto previsto dall'articolo 143, comma 2, del codice civile che limita ai soli coniugi l'obbligo all'assistenza morale e materiale. Questo, infatti, comporterebbe una inammissibile interpretazione analogica in mala partem. Per il giudice sarebbe infatti contra legem, in un sistema retto dal principio di legalità, rendere applicabile la norma penale anche alle violazioni di obblighi morali o di solidarietà, e quindi anche nei confronti delle famiglie di fatto, ovvero di coloro che convivono more uxorio.

INDICE
DELLA GUIDA IN Convivenza

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 733 UTENTI