lesioni personali-convivente- esclusione aggravante ex art. 577, 2° comma c.p.

Con sentenza n. 8127 del la Corte di Cassazione ha negato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 577, comma 2, c.p., nei confronti di un uomo condannato per lesioni personali lievi a danno della propria convivente. A fondamento di detta discutibile pronuncia, c’è l’assunto secondo il quale il mero rapporto di convivenza more uxorio non è idoneo ad integrare l'aggravante prevista all'articolo 577, comma 2, c.p., che contempla i reati commessi contro il coniuge, e che dunque non può essere esteso alle coppie di fatto. Sul punto la suprema corte di legittimità ricorda come, da tempo, il medesimo collegio abbia puntualizzato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577, comma 2, c.p., nella parte in cui prevede come aggravante la commissione del fatto contro il coniuge, sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all'ex coniuge e al convivente more uxorio, è manifestamente infondata in quanto il diverso trattamento normativo nei confronti del coniuge non è irrazionale, tenuto conto della sussistenza del rapporto di coniugio e del carattere di tendenziale stabilità e riconoscibilità del vincolo coniugale.

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