Il diritto societario per la Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.)

Costituzione, Amministrazione, bilancio, quote sociali.

La riforma del diritto societario ha portato alla completa rivisitazione del modello sociale delle s.r.l. avvicinandole alle esigenze di gestione su base familiare che molti in passato chiedevano, e frustrate dalla completa assimilazione del modello alla "sorella maggiore" s.p.a.
La riforma, avvicina la disciplina delle s.r.l. a quella della società di persone, sia per quanto attiene i profili dell'amministrazione, sia, soprattutto, per quanto attiene i profili della cessione delle quote.
Sicuramente, ci troviamo di fronte ad un modello societario che è molto diffuso nelle realtà a bassa industrializzazione, in cui gli investimenti strumentali sono in molti casi esigui, e caratterizzati dalla volontà di limitare la responsabilità per obbligazioni sociali sempre spauracchio di novelli imprenditori.

Costituzione.

Come in passato, la costituzione deve avvenire con atto pubblico presso un notaio, che provvederà ad omologare il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto. Il capitale minimo richiesto è di € 10.000,00 di cui il 25% (e non più i 3/10) deve essere versato presso un istituto di credito quale versamento di decimi vincolati. La tipologia di conferimenti ammessi è, alla luce della riforma del 2003, è tripartita:

  • denaro;
  • beni in natura;
  • prestazioni d'opera.

Queste ultime, rappresentano la prima vera sostanziale riforma rispetto al passato. Era infatti noto che, nelle società di capitale non potesse procedersi all'apporto di forze immateriali non capitalizzabili, anche in considerazione del fatto che, il capitale sociale rappresenta l'unica garanzia nei confronti dei terzi, e non si poteva rappresentare un valore edulcorato rispetto alla realtà fattuale.
A mitigare l'assimilazione all'apporto di forza lavoro presente nelle società personali, il legislatore ha imposto che l'obbligazione deve essere garantita per l'intero da una fideiussione bancaria o da una polizza di assicurazione, di modo che, appunto per il principio sopra enunciato, venga garantita la buona fede dei terzi che entrano in contatto con la società.
Il versamento del 25% può essere sostituito, secondo il nuovo art. 2464 4° comma, con la presentazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. I beni in natura non dovranno essere valutati da un esperto nominato dal presidente del Tribunale, ma il perito verrà scelto dalla stessa società tra soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili.
In merito a quest'ultimo aspetto, preme sottolineare come, in questo modo viene facilitata la sopravalutazione delle poste patrimoniali, soprattutto in casi complessi come l'apporto di aziende ed i relativi avviamenti commerciali.

Amministrazione

Per l'organizzazione interna la riforma rimette massima autonomia allo statuto. Mentre il precedente modello riprendeva il modello "parlamentare" della s.p.a., comportando quale corollario necessario il formalismo nell'adozione delle decisioni, nel nuovo modello di amministrazione, invece, si rimette l'opzione tra:

  • la concentrazione dei poteri in capo a tutti i soci, con la conseguente adozione del modello di amministrazione congiuntiva prevista quale regime "naturale" delle società di persone;
  • attribuire l'amministrazione solo ad alcuni soci, mentre altri rivestiranno solo il ruolo di soci "capitalisti". In questo caso, i soci amministratori possono sempre decidere se esercitarla congiuntamente o disgiuntamente, e se lo statuto non lo prevede espressamente essi compongono il consiglio di amministrazione. Le decisioni vengono prese dal C.d.A. secondo il metodo collegiale, ed è stata introdotta la possibilità di procedere all'adozione di decisioni mediante consultazione scritta tra i membri del consiglio.

Nella nuova s.r.l. non sarà più possibile nominare amministratori che non siano soci (quello che avviene nelle società di persone).
Sono comunque riservate alla collettività dei soci decisioni importanti e vitali della vita societaria, quali: l'approvazione del bilancio d'esercizio, la distribuzione di utili, le decisioni che attengono alla modificazione anche sostanziale dell'atto costitutivo ed attinente i diritti sociali.
Le deliberazioni con metodo collegiale sono necessarie solo per le modificazioni dell'atto costitutivo, oppure quando le richiedono gli amministratori, o, ancora, quando vengono richieste da tanti soci che rappresentano 1/3 del capitale.
In tutti gli altri casi, le decisioni possono essere prese con la raccolta di adesioni scritte alla proposta. Il voto di ciascun socio è proporzionale alla quota di partecipazione, al raggiungimento del quorum costitutivo di almeno la metà del capitale sociale, e quorum deliberativo della maggioranza assoluta. Per le modificazioni dell'atto costitutivo, occorre il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale. Come i soci delle società di persone esclusi dall'amministrazione, anche i soci della nuova s.r.l. avranno diritto a conoscere dell'andamento sociale, alla consultazione dei libri sociali ed i documenti dell'amministrazione, esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori. Rientra tra i poteri del socio di minoranza, altresì, la possibilità di chiedere provvedimenti d'urgenza che portino alla revoca degli amministratori, oltre che la richiesta di risarcimento del danno per fatti dolosi o colposi dell'amministratore.

4. Il bilancio

Come il bilancio delle S.p.A., anche quello delle s.r.l. deve essere composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Deve essere predisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Vi può essere una proroga di altri due mesi per esigenze legate all'organizzazione interna della società, ma in questo caso ci deve essere una esplicita previsione dello statuto. Giova ricordare che, nelle società di capitale non vige il principio della trasparenza, in base al quale si reputano direttamente percepiti dai soci gli utili realizzati dalla società. Benché ci sia un progetto di riforma fiscale (per l'ovvio recupero di materia imponibile), allo stato dal punto di vista civilistico, vige il principio per cui il 5% dell'utile realizzato deve essere accantonato in un'apposita riserva legale fino a quando questa non raggiungerà 1/20 del capitale sociale. È possibile che i soci rinuncino agli utili con l'accantonamento del tutto in una riserva volontaria.
Anche il bilancio delle s.r.l. dovrà essere trasmesso telematicamente alle camere di commercio per la pubblicazione sul registro delle imprese.

Quote sociali

In questa sede si sono verificate le maggiori innovazioni della riforma. A differenza di quanto accade nella s.p.a. e nella s.a.p.a. la qualità di socio non è svincolata dalla persona, bensì è stata rafforzata la posizione della persona del socio. Tanto si evince a maggior ragione nel trasferimento, che può essere vietato nello statuto, anche per causa di morte. Per evitare vincoli perpetui, già prima della riforma erano previste delle "finestre" d'uscita. In particolare i casi di recesso erano individuati:

  1. in caso di spostamento all'estero della sede sociale;
     
  2. in caso di cambiamento dell'oggetto sociale;
     
  3. in caso di trasformazione della società

Oggi, invece, il socio potrà recedere:

  1. in ogni momento, con un preavviso di 6 mesi, se la società è contratta a tempo indeterminato;
     
  2. nelle stesse ipotesi vigenti prima della riforma;
     
  3. in caso di dissenso all'aumento di capitale con rinuncia al diritto d'opzione;
     
  4. in tutte le altre ipotesi previste nell'atto costitutivo.
    A differenza di quanto era previsto prima dal codice per la liquidazione, in cui faceva riferimento all'ultimo bilancio regolarmente approvato, oggi il valore della quota di liquidazione viene determinata in proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del valore di avviamento. In caso di disaccordo sul valore, il Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente, procederà a nominare un esperto che redigerà una relazione giurata sul valore.

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