La morte del socio

La scomparsa del membro non implica necessariamente la continuazione della società con gli eredi che sono persone diverse dal loro dante causa.

La prima ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio è il caso della morte. Essendo rilevante nelle società di persone l'intuitu personae tra i soci, la scomparsa di "quel" membro non implica necessariamente la continuazione della società con gli eredi che sono persone diverse dal loro dante causa.

Viene pertanto data ai soci superstiti la scelta di tre vie:

  1. procedere allo scioglimento anticipato della società, con la conseguent liquidazione della quota a favore degli eredi. Si discute poi, se gli eredi possano o meno partecipare alla fase della liquidazione, ritendo alcuni autori che essi ne siano completamente esclusi e partecipino con gli stessi poteri di controllo dei terzi estranei;

  2. liquidare la quota agli eredi entro sei mesi dall'evento - morte e continuare la società senza di questi. La quota dovrà essere liquidata rispetto un bilancio ad hoc redatto per l'occasione e dovrà prendere in considerazione il valore di "avviamento commerciale";

  3. continuare la società con gli eredi (se questi lo vogliono). È invalso nella pratica l'uso di inserire preventivamente nel contratto sociale clausole che prevedono la regolamentazione anticipata dell'ipotesi che si sta commentando; occorre tuttavia rilevare che molte di queste ledono sostanzialmente il principio di divieto di patti successori tanto che alcuni autori arrivano a sostenere la tesi che questo divieto non esisti più nell'ordinamento italiano. Le clausole più utilizzate possono essere indicate nelle seguenti: clausola di consolidazione che prevede l'accrescimento della quota a favore dei soci superstiti e la conseguente liquidazione della quota a favore degli eredi; la clausola che prevede l'obbligo per gli eredi di continuare la società (con diverse sfaccettature di operatività).
Il recesso del socio

In questa ipotesi il socio decide di abbandonare la società, che continuerà senza di lui. Per l'esercizio concreto di questo potere occorre distinguere se il contratto era stato stipulato a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Nel primo caso il recesso potrà avvenire in qualsiasi momento, liberamente, con il solo preavviso di 3 mesi.

Nel secondo caso occorrerà la presenza di una giusta causa.

Il recesso deve essere portato a conoscenza di tutti i soci e dei terzi per le conseguenze sulle obbligazioni sociali (di cui abbiamo riferito precedentemente). Comunque il diritto di recesso non può essere escluso o limitato fortemente dal contratto sociale.

L'esclusione del socio

In questa ipotesi il socio viene estromesso dalla vita sociale per cause che possono essere di diritto o rimesse alla decisione degli altri soci.

Le cause di esclusione di diritto sono:

  1. la dichiarazione di fallimento del socio (per attività che non siano legate alla società);

  2. nel caso della liquidazione della quota ottenuta dal creditore particolare.

Le clausole di esclusione facoltativa, invece, sono:

  1. gravi inadempienze legate al contratto sociale (non effettuazione dei conferimenti, mancato reintegro della quota, ecc.);

  2. interdizione, inabilitazione, condanna a pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

  3. sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile.

L'esclusione viene presa con il parere della maggioranza dei soci calcolata per teste e non per quote; alla deliberazione non partecipa il socio che deve essere escluso.

Questo potrà rivolgersi al Tribunale per bloccare il procedimento di esclusione entro trenta giorni dalla delibera ed il giudice potrà anche decidere di bloccare il procedimento.

Qualora venga confermata la volontà sociale di esclusione questa opererà retroattivamente. Lo stesso si verificherà in caso di accoglimento del ricorso per cui il socio sarà responsabile per le obbligazioni contratte durante il periodo intercorrente tra la delibera di esclusione e la sentenza del Tribunale.


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