La partecipazione agli utili ed alle perdite

È stabilito che in relazione agli apporti effettuati i soci partecipano anche agli utili realizzati ed alle perdite subite.

È stabilito che in relazione agli apporti effettuati i soci partecipano anche agli utili realizzati ed alle perdite subite; è vietato il patto leonino (cioè il patto mediante il quale si escludono uno o più soci dalle perdite o dagli utili). Eventuali patti in tal senso dovranno considerarsi nulli e privi di ogni efficacia.

La partecipazione agli utili o alle perdite del socio d'opera è fissata dal giudice secondo equità se non è fissata precedentemente nell'atto costitutivo. La distribuzione degli utili o delle perdite deve avvenire in base all'approvazione del rendiconto; nella società semplici (quelle che esercitano attività agricola) è un documento che potrebbe anche NON essere pari al bilancio delle società di capitali; nelle s.n.c. e nelle s.a.s. invece bisogna tener presente che devono tenere scritture contabili e pertanto si potrebbe anche ipotizzare un documento che rispetti le stesse regole dettate per il bilancio d'esercizio delle società di capitali.

I creditori personali dei soci

Il patrimonio della società non è passibile di interventi in pregiudizio da parte dei creditori personali dei soci. Questo principio è così forte che, eventualmente, non si può procedere a compensazione tra un credito vantato nei confronti di un socio ed un debito che si ha nei confronti della società.

Il creditore particolare può però avvalersi di una certa tutela:

  1. può far valere le sue ragioni sugli utili spettanti al socio;

  2. può compiere atti conservativi (sequestro, ecc.) sulla quota;

  3. nella s.s. e nella s.n.c. irregolare, il creditore può chiedere la liquidazione della quota del socio ma deve dimostrare l'insufficienza di altri beni di questo su cui rivalersi;

  4. nella s.n.c. regol., invece, il creditore particolare non potrà chiedere la liquidazione della quota fin quando dura la società. Solo in caso di proroga, potrà chiedere che si proceda a liquidazione con l'applicazione della disciplina delle s.s.

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