La trasformazione delle societa' nelle nuove norme in materia di diritto societario

Le nuove norme in materia di diritto societario, tra le altre modifiche, hanno profondamente innovato la materia della trasformazione delle società, introducendo nuovi concetti e specificandone altri che la normativa attuale lasciava eccessivamente generici.

Le nuove norme in materia di diritto societario, tra le altre modifiche, hanno profondamente innovato la materia della trasformazione delle società, introducendo nuovi concetti e specificandone altri che la normativa attuale lasciava eccessivamente generici.

La trasformazione eterogenea

La novità assoluta consiste nella trasformazione eterogenea, non prevista nella precedente normativa ed ammessa sinora solo in rari casi dalla giurisprudenza. La trasformazione eterogenea consiste nella possibilità per le società di trasformarsi in enti non societari e viceversa. La novità è importante, in quanto attualmente (nella normativa tuttora vigente) si considera la trasformazione come un mutamento di abito per lo stesso soggetto, mentre nella nuova si va ad effettuare il passaggio tra soggetti diversi (un vecchio ente diventa un nuovo ente). Gli enti nei quali ci si potrà trasformare sono: consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute, fondazioni. I consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda le associazioni riconosciute e fondazioni possono trasformarsi in società di capitali. Per dar luogo a tale tipo di trasformazione sarà necessario: per i consorzi il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; per le comunioni di azienda la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo delle cose in comune; nelle società consortili e nelle associazioni la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato; nelle fondazioni una delibera dell’autorità governativa di vigilanza su proposta dell’organo di amministrazione. La trasformazione eterogenea avrà effetto dopo 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge, salvo che consti: il consenso dei creditori; oppure il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso; oppure il deposito presso una banca della somma necessaria; oppure la prestazione di una fidejussione bancaria o assicurativa per il relativo ammontare. Se non ricorre alcuna delle predette ipotesi, i creditori potranno entro il termine di 60 giorni, fare opposizione. Il tribunale, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure sia stata prestata idonea garanzia, potrà attribuire efficacia alla trasformazione nonostante l’opposizione.

La trasformazione delle società di persone in società di capitali

Salvo diversa disposizione dei patti sociali, la trasformazione di società di persone in società di capitali richiederà il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili (e non in base alle teste, cioè alle persone).
Il capitale della società risultante dalla trasformazione dovrà essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e dovrà risultare da relazione di stima (la quale dovrà essere una relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società per le s.p.a. o s.a.p.a., mentre sarà una relazione giurata di un esperto iscritto nell’albo dei revisori ufficiali dei conti – o società di revisione - nel caso di s.r.l.). Nel caso la società di persone abbia dei soci d’opera, questi avranno diritto di assegnazione di azioni o quote. Queste sono determinate in base alla percentuale prevista dall’atto costitutivo, oppure in base all’accordo tra i soci, oppure ancora dal giudice secondo equità.
La trasformazione non libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni anteriori alla trasformazione in società di capitali, a meno che non risulti che i creditori abbiano dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso è presunto se i creditori, ai quali la delibera di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento (ad esempio tramite gestori di posta certificata quale Legalmail) non avranno espressamente negato il consenso stesso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trasformazione di società di capitali in società di persone

Le nuove norme forniscono delle precisazioni circa la necessità o meno dell’unanimità dei consensi dei soci per il passaggio da un assetto a responsabilità limitata ad un assetto a responsabilità illimitata.
La nuova norma, anzitutto, recita che salvo diversa disposizione dello statuto la deliberazione di trasformazione in società di persone deve essere adottata con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie; è comunque richiesto il consenso di tutti i soci che assumono la responsabilità illimitata. A garanzia di questi ultimi è prescritto che gli amministratori predispongano una relazione che illustri e giustifichi la trasformazione sotto il profilo economico e giuridico. Copia della relazione deve essere depositata presso la sede sociale durante i 30 giorni che precedono l’assemblea chiamata a deliberare sulla trasformazione. Infine è prescritto che i soci che assumono la responsabilità illimitata, risponderanno illimitatamente anche per le obbligazioni sociali anteriori alla data di efficacia della trasformazione.

Trasformazione e procedure concorsuali

Una novità è stata introdotta con la previsione che può farsi luogo alla trasformazione anche se la società è assoggettata a procedure concorsuali. L’unico limite è dato da una eventuale incompatibilità con le finalità o lo stato della procedura.

Invalidità della trasformazione

La novità introdotta in questo senso è data dal fatto che, una volta eseguite le formalità pubblicitarie prescritte dalla legge, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata. E’ comunque fatto salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.


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