All'interno della società per azioni, al direttore generale può essere estesa la stessa disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori

All'interno della società per azioni, al direttore generale (nella specie di s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa) può essere estesa la stessa disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori qualora la sua nomina sia stata prevista nell'atto costitutivo oppure sia stata deliberata dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione, entrando in questi casi la sua figura, in posizione apicale, a far parte della struttura tipica della società. Al di fuori di tali ipotesi non esiste alcuna previsione normativa che consenta di estendere al direttore generale il regime di responsabilità, di per sé già eccezionale e speciale, riguardante gli amministratori. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 5 dicembre 2008, n. 28819=



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MA. Ma. , NO. Er. , NO. An. , NO. Ir. , NO. Pa. , quali eredi con beneficio d'inventario di N. A. , elettivamente domiciliati in Roma, via del Caravita 5, presso l'avv. Gaetano Massimo Sardo, rappresentati e difesi dall'avv. COCCHI GIAN PIETRO del foro di Napoli, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

TR. SO. IT. pe. AZ. di. AS. e. RI. , in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore avv. Co. Fr. , elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio 2, presso l'avv. Marco Merlini, rappresentata e difesa dall'avv. PISANI MASSAMORMILE ANDREA, giusta delega in atti;

- controricorrente ricorrente incidentale -

PA. Gu. e PR. Ub. , elettiv. domiciliati in Roma, via Chelini 5, presso gli avv.ti Alessandro Berliri e Mario Procaccini del foro di Napoli, giusta delega in atti;

- controricorrenti ricorrenti incidentali -

TR. Ro. e DE. GI. An. , elettiv. domiciliati in Roma, via Chelini 5, presso gli avv.ti Alessandro Berliri e Mario Procaccini del foro di Napoli, giusta delega in atti;

- controricorrenti ricorrenti incidentali -

AX. AS. S.P.A., in persona del legale rappresentante Dirigente procuratore pro tempore dr. Ca. Ma. , elettiv. domiciliata in Roma, via degli Scialoja 6, presso lo studio dell'avv. Luigi Ottavi, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente dall'avv. Gerardo Troianiello del foro di Napoli, giusta delega in atti;

- controricorrente ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2110/03 del 24 giugno 2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2008 dal Relatore Cons. Dott. Luciano Panzani;

Udito l'avv. Pisani Massamormile per la controricorrente e ricorrente incidentale Tr. So. It. pe. Az. di. As. e. Ri. , che ha concluso per l'estinzione del giudizio promosso con ricorso 44/2004, la cessazione della materia del contendere relativamente agli eredi No. , l'accoglimento del ricorso 420/04 relativamente agli altri intimati;

Udito l'avv. Luigi Ottavi, sostituto processuale dell'avv. Troianiello, per Ax. As. , che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dalla l.c.a. (420/04);

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'estinzione dei ricorsi 44/2004 e 1349/04 per rinuncia, in subordine per l'inammissibilita' dei suddetti ricorsi per carenza d'interesse; per il rigetto del ricorso 420/04, assorbiti gli altri due ricorsi incidentali condizionati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa di Tr. At. s. di. As. e. Ri. (d'ora in poi Tr. s.p.a.), societa' che svolgeva attivita' assicurativa, conveniva in giudizio gli ex-amministratori e sindaci, nonche' il direttore generale, della societa' per sentirli dichiarare responsabili della violazione dei doveri inerenti alla carica, anche con riferimento alla mancata eliminazione delle situazioni dannose riscontrate, e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento del danno, quantificato in lire 13.778 milioni, corrispondenti alla perdita complessiva accertata alla data della l.c.a.. Deduceva che dalla verifica ispettiva disposta dall' IS. a carico della societa' e dai successivi accertamenti erano emersi gravi illeciti, oggetto anche di procedimento penale in cui la l.c.a. si era costituita parte civile, procedimento peraltro che nei confronti dei convenuti si era concluso con decreto di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere.

Gli addebiti erano indicati: 1) nelle irregolarita' riscontrate nella formazione delle riserve tecniche relativamente al bilancio 1984, irregolarita' di cui il collegio sindacale aveva avuto notizia, come risultava dal verbale 20.5.1986, senza peraltro assumere alcuna iniziativa; 2) nel compimento di atti di disposizione dei beni sociali, in violazione del divieto di disporre dei beni disposto dall'Autorita' di vigilanza con Decreto Ministeriale 14 dicembre 1984; 3) nell'irregolare esecuzione dei due aumenti di capitale deliberati dall'assemblea dei soci il 22.10.1984, da Legge 4 a 6 miliardi, ed il 14.10.1985 da 6 a 8 miliardi. Il primo era destinato alla copertura delle riserve tecniche, doveva essere eseguito entro il 28.2.1985 con il conferimento di titoli appartenenti alle categorie previste dalla Legge n. 39 del 1977, articolo 7, nn. 4 e 5, ed era stato invece realizzato il 10.6.1985 con il conferimento di azioni della s.p.a. Is. , in luogo dei titoli previsti, per lire 1.098.000.000. Il secondo era ancora in parte ineseguito alla data in cui era stata disposta la l.c.a.. Inoltre per la sottoscrizione di lire 1.070.000.000 da parte del socio Ampie s.r.l. le azioni di conferimento Is. non erano state rinvenute nel patrimonio sociale per avere gli amministratori accettato in sostituzione due buoni cassa Is. , non equiparabili alle azioni, operazione da cui era derivato un contenzioso giudiziario ancora pendente. Ad avviso del commissario liquidatore il conferimento non era regolare perche' era stato eseguito con l'acquisizione di azioni non previste nella delibera di aumento del capitale e mancava la relazione di stima ex articolo 2343 c.c., e perche' era in contrasto con la disciplina della copertura delle riserve tecniche, in considerazione del numero di azioni Is. gia' possedute dalla societa', ai sensi della Legge n. 39 del 1977, articolo 7, n. 9, oltre che inopportuno.

4) nella mancata copertura delle riserve tecniche, per il ramo R.C. auto, con una rilevata deficienza di attivita' per 12.784 milioni, causata dall'inadeguatezza della riserva sinistri per lire 11.025 milioni, dall'inesistenza di titoli per lire 1.584 milioni, dal decremento di attivita' per lire 264 milioni, oltre che, per gli altri rami di attivita', da una deficienza di 201 milioni, da ascriversi ad inesistenza titoli per 134 milioni, alla dubbia esigibilita' dei crediti iscritti a bilancio e dall'utilizzazione di titoli gia' destinati alla copertura delle riserve del ramo re auto per 70 milioni.

5) nel mancato adempimento di debiti nei confronti dell'Ufficio del registro di Napoli e della Tesoreria Provinciale dello Stato, rispettivamente per lire 1.451 milioni e 1.062 milioni; 6) nel mancato pagamento di 446 sinistri gia' quietanzati per lire 406 milioni; 7) nell'esposizione, nel bilancio 1984, di plusvalenze per 557 milioni, collegate ai premi riscossi, non documentate; 8) nell'irregolare tenuta dei libri sociali obbligatori a norma del codice civile e della legislazione speciale; 9) nel mancato aggiornamento della contabilita', alla data in cui era stata disposta la l.c.a., per un periodo superiore a cinque mesi e nell'omessa consegna del rendiconto previsto dalla L.F., articolo 205; 10) nell'illecita gestione del credito vantato nei confronti del Comune di Napoli a titolo di occupazione abusiva di un immobile della societa', credito iscritto a bilancio 1985 per 4.600 milioni con la previsione di un fondo svalutazione di 800, nonostante il consiglio di amministrazione il 28.12.1985 avesse deliberato di cederlo a prezzo non inferiore a 130 milioni, cessione peraltro risolta il 14.4.1986 con atto privo di data certa e non notificato al Comune, senza che ne' il pagamento ne' la risoluzione risultassero contabilmente.

Venivano pertanto convenuti in giudizio N. A. , Pa. Gu. , Pr. Ub. , Sa. Ro. , Tr. Ro. , De. Gi. An. , Az. Fa. , Sa. Co. .

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, ad eccezione di Az. Fa. , resosi contumace. Per Sa.Co. e N. A. , deceduti, si costituivano gli eredi. Tutti concludevano per il rigetto della domanda.

De. Gi. An. chiedeva ed otteneva di chiamare in causa Al. As. s.p.a., quale garante della sua eventuale responsabilita' professionale, che si costituiva a sua volta chiedendo il rigetto dell'istanza di manleva e contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea.

Il Tribunale di Napoli con sentenza 10.11.2000 rigettava la domanda principale, dichiarando il non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia, essendo stata esclusa la responsabilita' dell'assicurato. Condannava la l.c.a. attrice alle spese. Osservava il Tribunale, con riferimento ad Az. Fa. , che la mancata indicazione dell'epoca in cui questi avrebbe svolto l'incarico non consentiva di ritenere dimostrato il nesso di causalita' tra la condotta ascritta ed il danno. Per quanto concerneva Pa. G. , Pr. U. , Sa. , De. Gi. e Tr. , nominati con Delib. 24 ottobre 1985, rispettivamente presidente e componenti del consiglio di amministrazione i primi due, presidente e componenti del collegio sindacale il terzo e gli altri, nei cui confronti il procedimento penale si era concluso con decreto di archiviazione, rilevava che essi si erano resi dimissionari dopo una breve permanenza in carica ed erano stati sostituiti con delibera dell'assemblea del 9.12.1985. Sa. Co. aveva svolto formalmente le funzioni di consulente della societa' dal 21.1 al 15.7.1986, mentre il commissario liquidatore sosteneva che egli aveva svolto in realta' le funzioni di direttore generale.

Da questi convenuti il Tribunale distingueva la posizione di N. A. , che aveva sempre ricoperto la carica di presidente, ad eccezione del periodo 14.10/9.12.1985, e nei cui confronti il procedimento penale si era concluso con sentenza di non luogo a procedere per morte del reo.

Orbene, sulla base di queste premesse, il Tribunale, dopo aver ritenuto rilevanti ai fini probatori gli accertamenti compiuti dai funzionari dell' IS. in sede di svolgimento della vigilanza sulla compagnia di assicurazioni, escludeva ogni responsabilita' dei convenuti tutti per i fatti successivi alla cessazione della carica.

Escludeva inoltre la responsabilita' di Pa. G. , Pr. U. , Sa. , De. Gi. e Tr. per gli addebiti menzionati sub 9) e 10) e per l'esecuzione della seconda delibera di aumento del capitale, avvenuta tra la fine del dicembre 1985 e febbraio 1986, come da verbale del collegio sindacale del 24.2.1986. il Tribunale esaminava congiuntamente gli addebiti di cui ai pianti 1), 4), 7) concernenti la formazione del bilancio 1984, concludendo per l'insussistenza del nesso di causalita' rispetto al danno dedotto, perche' le perdite di bilancio riscontrate negli esercizi 1984 e 1985, consistenti nella carenza delle attivita' a copertura delle riserve tecniche, non erano riconducibili alle condotte degli organi sociali. Relativamente agli atti di disposizione di beni sociali (di cui al punto 2), il Tribunale riteneva preliminarmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, ad eccezione di Ca. No. quale erede di Sa. Co. , ex articolo 2949 c.c., e articolo 157 c.p., non apparendo il fatto ascritto riconducibile in astratto alla condotta prevista dalla L.F., articolo 223.

Anche per il mancato adempimento di obbligazioni di cui ai punti 5) e 6) concludeva che i fatti non integravano gli estremi di reato.

Con riferimento all'esecuzione dei due aumenti di capitale indicati al punto 3) il Tribunale giudicava irrilevanti la violazione del termine stabilito per l'esecuzione del primo e l'impiego delle somme per l'acquisto di azioni Is. anziche' di titoli, acquisizione prevista soltanto nella comunicazione sociale all' Is. del 13.12.1984 per la copertura delle riserve tecniche. Affermava poi che non sussisteva negligenza dell'organo amministrativo nella mancata sottoscrizione di parte dell'aumento del capitale sociale e che non integrava estremi di reato l'accettazione in luogo delle azioni dei buoni cassa Is. , con la conseguenza che era decorsa la prescrizione, richiamando a sostegno di tale conclusione la sentenza di condanna di Is. , pronunciata dal Tribunale di Milano, alla restituzione alla l.c.a delle somme indicate nei buoni.

Il Tribunale escludeva poi la responsabilita' degli amministratori e dei sindaci per le irregolarita' nella tenuta della contabilita' (fatti di cui ai nn. 8 e 9) perche' tali irregolarita' non avevano determinato l'impossibilita' di ricostruire la gestione societaria, posto che gli ispettori Is. avevano potuto accertare la situazione patrimoniale ed il conto economico e rideterminare il patrimonio netto ed il margine di solvibilita'. Inoltre il mancato aggiornamento della contabilita' aveva riguardato l'esercizio 1986, mentre il danno oggetto di causa era stato individuato nelle perdite accertate nei due esercizi precedenti.

Per quanto concerneva infine la gestione del credito vantato da Tr. nei confronti del Comune di Napoli (punto 10) il Tribunale affermava che la ipotizzata falsita' in bilancio per sopravvalutazione del credito era improduttiva di danno, perche' in bilancio era stata riportata una perdita superiore al capitale sociale. Ricollegando alla pretesa inadeguatezza del prezzo della cessione il carattere di illecito civile, aggiungeva che la cessione e la successiva risoluzione della stessa erano intervenute nell'esercizio 1986, non considerato nella domanda di risarcimento dei danni.

Proponeva appello Tr. s.p.a. in l.c.a. Si costituivano in giudizio tutti gli appellati, ad eccezione di Az. Fa. , e la Ax. As. , quale societa' incorporante di Al. As. , che formulava appello incidentale relativamente al rigetto della domanda in garanzia del De. Gi. , alla pari di Sa. R. e Tr. ed ancora di Pa. G. e Pr. U. .

Con sentenza 24.6.2003 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'appello nei confronti di Az. Fa. , accoglieva l'appello nei confronti degli eredi di N. A. e li condannava al pagamento della somma di euro 1.423.665,08 oltre interessi dalla sentenza. Rigettava l'appello principale di Tr. nei confronti degli altri appellati, dichiarando non luogo a provvedere sugli appelli incidentali condizionati di Pr. U. , Sa. R. , Tr. , Pa. G. , assorbito l'appello incidentale Ax. .

Osservava la Corte che i motivi di appello dell'appellante principale Tr. nei confronti di Az. Fa. non erano specifici, si' che la sentenza del Tribunale era passata in giudicato.

Per quanto concerneva Pa. G. , Pr. U. , Sa. R. , De. Gi. e Tr. , gia' componenti rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il breve periodo per cui erano stati in carica, dal 24 ottobre al 9 dicembre 1985, aveva loro impedito di inserirsi realmente nella gestione della societa' di assicurazioni, come aveva del resto ritenuto il GIP che in sede penale aveva pronunciato decreto di archiviazione. Gli stessi ispettori Is. , investiti dell'indagine sulle condizioni della societa' il 18.6.1984, avevano impiegato due anni per effettuare i loro accertamenti, si' che le condotte di mala gestio non erano imputabili a chi era rimasto in carica soltanto due mesi, perche' non vi era prova che gli ex amministratori e sindaci avessero posto in essere le condotte illecite da valutarsi con riferimento alle deliberazioni cui avevano partecipato, ne' che avessero omesso il controllo sull'operato dei precedenti amministratori, che avrebbero potuto esercitare soltanto dopo aver acquisito informazioni complete sulla precedente gestione.

Per quanto concerneva il Sa. Co. , cui l'appellante addebitava, nonostante la formale qualifica di consulente, di aver svolto funzioni di direttore generale di fatto, la Corte di appello rilevava che egli aveva ricevuto l'incarico di consulente generale della Presidenza, con ampi poteri tecnico-amministrativi, la previsione di una durata minima garantita di 18 mesi, senza vincolo di orario o subordinazione, incarico finalizzato al risanamento della societa', affidato anche ad altri due collaboratori esterni. I tre consulenti dovevano essere coordinati dal Dott. Iz.Mi. , funzionario della compagnia di assicurazioni, che avrebbe dovuto garantire al Sa. C. i "grandi mezzi finanziari e patrimoniali dell'ing. No. ". L'incarico aveva ad oggetto la riconduzione dei conti dell'azienda a corrispondere alla realta' sommersa, il Sa. C. aveva dato le dimissioni il (OMESSO), ma era rimasto in carica sino alla meta' di (OMESSO), per completare la redazione del bilancio (OMESSO) e per fornire chiarimenti all' Is. in ordine al piano di finanziamento e agli accertamenti in corso. Se era vero che il Sa. C. era stato definito direttore generale nella relazione Is. , occorreva aggiungere che il direttore generale ai sensi dell'articolo 2396 c.c., deve essere nominato dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione, requisito che nella specie difettava.

Inoltre il direttore generale e' legato alla societa' cui e' preposto da un rapporto di lavoro subordinato, si che per ritenere che egli avesse svolto tali funzioni di fatto sarebbe occorsa la prova della sistematicita' della prestazione, non essendo sufficiente il compimento di singoli atti finalizzati al risanamento della societa', posto che si era fatto ricorso a diversi collaboratori esterni per far fronte al risanamento della societa' a fronte delle richieste degli ispettori Is. . Ancora il Sa. C. era rimasto in carica in un periodo successivo alla maggior parte dei fatti addebitati agli ex amministratori e sindaci. Il Sa. C. infine aveva svolto compiti specifici, tradottisi nell'individuazione dell'insufficiente determinazione della riserva sinistri al (OMESSO). Non poteva ritenersi che il Sa. C. avesse omesso la vigilanza sul generale andamento della gestione, posto che il suo incarico era destinato a porre rimedio ad una serie di gravi deficienze gestionali, quelle stesse per cui successivamente la societa' di revisione avrebbe rifiutato la certificazione del bilancio, non senza rilevare che la relazione Is. aveva accertato che l'insuccesso del Sa. C. era stato determinato dalla mancanza di adeguati mezzi finanziari.

La Corte di appello riteneva invece sussistente la responsabilita' di N. A. per i fatti di mala gestio. Ad avviso della Corte e per quanto qui ancora rileva, l'azione di danni nei confronti del N. , e ora dei suoi eredi, non si era prescritta. Nel merito doveva ritenersi che gli accertamenti compiuti dagli ispettori Is. avessero pieno valore probatorio. Da essi emergeva la prova dei fatti di mala gestio contestati.

Quanto alla prova del danno, che non poteva ritenersi pari all'intero passivo o all'intero dissesto riscontrato e doveva essere quantificato con riferimento alle conseguenze dell'illecita condotta dell'amministratore, esso poteva essere determinato secondo criteri equitativi nel 20% dell'intera perdita, pari ad euro 1.423.665,08.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione (ricorso 44/2004) Ma. Ma. , Ma. Er. , No. Er. , No. An. , No. Ir. , No. Pa. , tutti quali eredi di N. A. , articolando due motivi di ricorso. Avverso tale ricorso resiste con controricorso la liquidazione coatta di Tr. s.p.a. che ha anche proposto ricorso incidentale con unico motivo, cui hanno replicato con controricorso notificato il 2.2.2004 gli eredi No. .

Ha proposto ricorso per cassazione anche la liquidazione coatta amministrativa di Tr. s.p.a. (ricorso 420/04) articolando quattro motivi. Resistono con controricorso Ca. No. , quale erede di Sa. Co. , Pa. Gu. e Pr. Ub. , che hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato con unico motivo, Tr. Ro. e De. Gi. An. , che anch'essi hanno proposto ricorso incidentale condizionato con unico motivo, Ax. As. .

Anche Ax. As. ha proposto ricorso incidentale condizionato con unico motivo. Sa. Ro. e Az. Fa. non hanno svolto attivita' difensiva. La liquidazione coatta ed Ax. As. hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.. In data odierna gli eredi No. hanno depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritta per avvenuta comunicazione dal difensore della liquidazione coatta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale 44/04 gli eredi No. lamentano violazione degli articoli 2393, 2394 c.c., articolo 2947 c.c., comma 3, L.F., articolo 206, nonche' difetto e contraddittorieta' di motivazione.

Deducono che non sarebbe possibile individuare l'iter logico della motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto, in ordine all'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilita' proposta dalla liquidazione coatta da essi sollevata, che: a) il termine di prescrizione piu' lungo previsto per l'azione di danno da reato operi anche con riferimento all'azione di responsabilita' ex articoli 2393 e 2394 c.c.;

b) la limitazione alle sole azioni di responsabilita' extracontrattuale di tale maggior termine di prescrizione sia comunque irrilevante.

Nella specie dovrebbe trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2949 c.c., per le azioni di responsabilita', con decorrenza vuoi dalla data di dimissioni degli amministratori, vale a dire dal (OMESSO), vuoi dalla data in cui essi sono stati sostituiti dal commissario liquidatore ((OMESSO)), vuoi dal momento in cui era conoscibile lo stato di incapacita' patrimoniale della societa' e dunque dalla presentazione da parte del commissario liquidatore del ricorso per la dichiarazione dello stato d'insolvenza il 12.12.1986, momento in cui lo stato di insufficienza patrimoniale era stato reso ostensibile ai creditori. Rispetto a tali date la prescrizione sarebbe decorsa entro il 1991, a fronte di una domanda proposta con atto notificato tra il 30.12.1995 ed il 2.1.1996.

Nell'affermare che la costituzione di parte civile nel procedimento penale contro amministratori e sindaci da parte del commissario liquidatore costituiva idoneo atto interruttivo della prescrizione, la Corte di merito non avrebbe valutato la data in cui era avvenuta tale costituzione di parte civile e non avrebbe considerato che la sentenza pronunciata inter alios in sede penale, prodotta dagli eredi No. , dava atto che il rinvio a giudizio era stato disposto dal GIP del Tribunale di Napoli con decreto 29.5.1992, si' che la costituzione di parte civile era intervenuta quando ormai era maturata la prescrizione (1991).

Con il secondo motivo la liquidazione coatta deduce violazione degli articoli 2392, 2697, 2700, 1223 e 1226 c.c., e difetto di motivazione.

La Corte d'appello avrebbe attribuito piena efficacia probatoria agli accertamenti compiuti dai funzionari Is. non soltanto con riferimento ai fatti da essi constatati, ma anche alle semplici valutazioni da essi operate. In tal modo la Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle risultanze istruttorie, che,i ricorrenti esaminano in dettaglio.

Si dolgono inoltre che il danno liquidato in sentenza sarebbe stato determinato senza prova alcuna che dalle condotte illecite fosse derivato pregiudizio, e dell'esistenza di tale danno la Corte d'appello non avrebbe offerto alcuna dimostrazione in sede di motivazione.

2. Con il ricorso incidentale la liquidazione coatta di Tr. s.p.a. deduce violazione degli articoli 1223, 1226, 1292, 1294, 2055, 2056, 2392, 2393, 2394 e 2396 c.c., L.F., articolo 146, comma 2, articolo 206, comma 1, nullita' della sentenza e del procedimento ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, difetto e contraddittorieta' della motivazione.

Lamenta che la Corte d'appello abbia determinato il danno derivante dalla condotta illecita del No. nel 20% del dissesto. La valutazione equitativa sarebbe ammissibile soltanto quando il danno non sia valutabile nel suo esatto ammontare, situazione questa che nel caso di specie non ricorrerebbe, perche' l'entita' del danno era ricavabile in misura precisa dai documenti prodotti (sentenze del Tribunale e della Corte d'appello di Napoli nel procedimento penale contro amministratori e sindaci, bilanci degli anni 1984 e 1985, relazione redatta dagli ispettori dell' Is. , stato passivo della procedura) e dal fatto che l'intero danno era ascrivibile agli autori dei fatti di mala gestio. I danni domandati erano pari alle perdite subite dalla societa' ed erano pertanto individuabili sulla base dei bilanci e degli accertamenti Is. , tenuto conto della responsabilita' solidale che lega, nei rapporti con i terzi, amministratori e sindaci per i fatti di mala gestio.

3. Con il primo motivo del ricorso principale nr. 420/04 la liquidazione coatta di Tr. s.p.a. deduce violazione degli articoli 1292, 1293, 1294, 2392, 2393 e 2394 c.c., L.F., articolo 146, e articolo 206, comma 1, nullita' della sentenza e del procedimento ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, difetto e contraddittorieta' della motivazione.

Si duole che la Corte di appello abbia escluso la responsabilita' di Pa. G. , Pr. U. , Sa. R. , Tr. , De. Gi. , cessati componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, che hanno ricoperto tali cariche per circa due mesi nel 1985.

Da un lato la motivazione della Corte d'appello sarebbe stata contraddittoria riscontrando l'esistenza di comportamenti illegittimi, ma affermando che per la brevita' della permanenza in carica tali comportamenti non sarebbero stati rilevanti; dall'altro avrebbe escluso, di nuovo senza adeguata motivazione, la responsabilita' in ordine al controllo sulla gestione dei precedenti amministratori.

Evidenziano che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito l'obbligo degli amministratori di agire in modo informato e di vigilare sulla gestione compiuta dai precedenti amministratori. Nel caso di specie il Pr. U. era amministratore delegato e due mesi non erano affatto pochi per rendersi conto della situazione, anche in relazione ai fatti di mala gestio posti in essere dai precedenti amministratori, non avendo i resistenti neppure provveduto a far annotare il loro dissenso a verbale ai sensi dell'articolo 2392 c.c..

Nel caso in esame la stessa Corte di appello aveva rilevato che gia' nel 1983, cioe' prima dell'ingresso in Tr. degli amministratori di cui si discute, era stata contestata alla societa' l'insufficienza della riserva sinistri del ramo r.c. e uno squilibrio gestionale discendente soprattutto dal ridotto rendimento degli investimenti e sin dal 14.12.1984 era stato emesso il decreto di indisponibilita' dei beni a garanzia degli assicurati. Gli amministratori dovevano pertanto fare qualcosa per porre rimedio alla situazione gia' in essere, che non potevano non conoscere, se non altro perche' era in corso l'ispezione Is. .

Quanto ai sindaci, essi avevano l'obbligo di vigilare sull'intera gestione sociale e dunque anche sull'omesso rilievo da parte degli amministratori delle pregresse irregolarita', verificando il rispetto delle regole tecniche di prudente ed oculata amministrazione.

Ne' poteva valere il riferimento al decreto di archiviazione in sede penale, perche' la Corte di appello non avrebbe esplicitato i motivi per cui riteneva che tale archiviazione dimostrasse l'inesistenza di un comportamento illegittimo.

Con il secondo motivo del ricorso principale n. 420/04 la liquidazione coatta di Tr. s.p.a. deduce violazione degli articoli 1292, 1294, 2392, 2393, 2394 e 2396 c.c., L.F., articolo 146, comma 2, articolo 206, comma 1, nullita' della sentenza e del procedimento ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, difetto e contraddittorieta' della motivazione.

Lamenta che la Corte d'appello abbia escluso la responsabilita' del Sa. C. quale direttore generale.

Osserva che la Corte di merito, dopo aver correttamente inquadrato la figura in astratto del direttore generale, avrebbe omesso di trame conclusioni corrette con riferimento alla fattispecie in esame.

La Corte infatti avrebbe accertato che il Sa. C. operava in stretta connessione con il presidente del consiglio di amministrazione, aveva vasti poteri di carattere tecnico ed amministrativo, non era legato da vincoli di orario e subordinazione, era tenuto a svolgere il suo incarico per un periodo di tempo abbastanza lungo, elementi tutti che qualificherebbero la figura del direttore generale. La Corte d'appello avrebbe ancora accertato che il Sa. C. aveva operato per un considerevole lasso di tempo, aveva acquisito conoscenza delle vicende aziendali, aveva partecipato alla redazione del bilancio di esercizio 1985, da cui emergevano perdite rilevantissime, aveva interloquito con la vigilanza Is. . Da tali elementi, contrariamente alle conclusioni cui e' pervenuta la Corte di merito, si ricaverebbe che il Sa. C. partecipava sistematicamente alla gestione sociale e, per le funzioni esercitate, in particolare per la partecipazione alla redazione del bilancio, non poteva non essere stimato organo interno della societa'.

La Corte d'appello non avrebbe considerato che il Sa. C. , pur avendo previsto gravi perdite per l'esercizio 1985, nulla avrebbe fatto per porvi rimedio. Il Sa. C. non avrebbe compiuto atti isolati, ma sistematici di gestione, si' che, ove non fosse stato qualificabile come direttore generale, avrebbe dovuto essere considerato amministratore di fatto. In piu' la Corte d'appello avrebbe errato nell'affermare che i direttori generali non sono tenuti a rispettare il principio dettato dall'articolo 2392 c.c., comma 2, di vigilanza sul generale andamento della gestione.

Con il terzo motivo del ricorso principale n. 420/04 la liquidazione coatta di Tr. s.p.a. deduce violazione degli articoli 1223, 1226, 1292, 1293, 1294, 2055, 2392, 2393, 2394 e 2396 c.c., L.F., articolo 146, comma 2, articolo 206, comma 1, nullita' della sentenza e del procedimento ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, difetto e contraddittorieta' della motivazione, riproducendo il motivo di ricorso incidentale gia' proposto in sede di replica al ricorso principale degli eredi No. .

Con il quarto motivo del ricorso principale n. 420/04 la liquidazione coatta di Tr. s.p.a. deduce violazione dell'articolo 342 c.p.c., nullita' della sentenza e del procedimento ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, difetto e contraddittorieta' della motivazione, dolendosi della statuizione con cui la Corte di merito ha ritenuto inammissibile l'appello contro la pronuncia del Tribunale relativamente a Az.Fa. . Una volta identificata la carica (sindaco) ricoperta dall' Az. F. e riconosciuti gli inadempimenti degli amministratori e degli altri sindaci, ne discendeva la responsabilita' del resistente, che aveva omesso di esercitare le funzioni di controllo proprie dell'ufficio ricoperto.

4. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, separamente proposto a coppie, resistendo al ricorso principale 420/04, Pa. G. e Pr. U. nonche' Tr. e De. Gi. , lamentano che la Corte d'appello non abbia pronunciato sugli appelli incidentali condizionati con cui ci si era doluti del mancato accoglimento da parte del Tribunale della sollevata eccezione di prescrizione. Precisa inoltre il De. Gi. che, per quanto lo concerne, andrebbe anche accolta l'istanza di manleva nei confronti di Ax. As. , gia' Al. As. s.p.a. Anche Ax. As. ha proposto ricorso incidentale condizionato dolendosi, per quanto di necessita', del mancato accoglimento delle eccezioni formulate in primo grado in ordine all'inesistenza della garanzia assicurativa vantata dal De. Gi. .

5. Va anzitutto dato atto che in udienza e' stata disposta la riunione dei ricorsi ex articolo 335 c.p.c..

Occorre poi osservare che ai sensi dell'articolo 371 c.p.c., la parte alla quale sia notificato ricorso per cassazione, anche se ai soli effetti di cui agli articoli 331 e 332 c.p.c., se intende a sua volta impugnare la stessa sentenza per i capi sfavorevoli, deve proporre ricorso incidentale nei termini di cui all'articolo 370 c.p.c., e, nel caso che la notifica sia stata a lei diretta ai fini di cui agli articoli 331 e 332 c.p.c., nel termine di quaranta giorni dalla notifica ricevuta. Questa Corte ha altresi' precisato, con sentenza n. 8906/1999, che nel caso in cui una parte non sia stata destinataria della notificazione dell'impugnazione principale, ma solo di una impugnazione successiva proposta in forma incidentale, dalla notificazione di detta impugnazione successiva decorre il termine breve di decadenza previsto dall'articolo 371 c.p.c., comma 2, per proporre la propria impugnazione.

Nel caso di specie la prima impugnazione proposta contro la sentenza della Corte di appello di Napoli e' il ricorso principale proposto dagli eredi No. , notificato il 15.12.2004 (ricorso 44/2004). Il ricorso proposto dalla liquidazione coatta (ricorso 420/04) e' successivo, essendo stato notificato il 23.12.2004, va pertanto qualificato come ricorso incidentale, peraltro proposto in termini posto che la sentenza impugnata e' stata notificata ai soli fini esecutivi, cosi' come le ulteriori impugnazioni incidentali promosse da Pa. G. - Pr. U. , Tr. - De. Gi. ed Ax. As. , che non sono stati destinatari della notificazione del ricorso degli eredi No. .

Relativamente al ricorso principale degli eredi No. va dichiarata l'intervenuta estinzione del giudizio in forza della rinuncia 14.10.2008 sottoscritta dalle parti e dal loro avvocato di cui il commissario liquidatore di Tr. ha avuto comunicazione in data 15.10.2008, depositata in data odierna.

Occorre ora esaminare il ricorso incidentale proposto da Tr. nei confronti degli eredi No. (nr. 1349/04), ricorso che a seguito della rinuncia al ricorso principale da parte di questi ultimi, si converte in ricorso principale essendo tempestivo (Cass. 15.7.2005, n. 15055).

La liquidazione coatta di Tr. nella memoria 10.10.2008 ex articolo 378 c.p.c., ha dichiarato (p. 2) che tra essa e gli eredi No. e' intervenuto accordo. La circostanza comporta l'inammissibilita' del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse, inammissibilita' che si estende al terzo motivo del ricorso 420/04 proposto dalla liquidazione coatta, d'identico tenore, per quanto concerne i soli eredi No. .

6. Conviene ora esaminare il primo motivo del ricorso 420/04 con cui la liquidazione coatta si duole del rigetto dell'appello in ordine al proscioglimento dagli addebiti di mala gestio di Pa. G. , Pr. U. , rispettivamente presidente e membro del consiglio di amministrazione di Tr. s.p.a. dal 24 ottobre al 9 dicembre 1985 e di Sa. R. , Tr. e De. Gi. , gia' componenti del collegio sindacale della societa' nel medesimo periodo.

La Corte d'appello ha ritenuto che la breve durata in carica aveva loro impedito di inserirsi realmente nella gestione della societa', come aveva del resto opinato il GIP che in sede penale aveva pronunciato decreto di archiviazione. Gli stessi ispettori Is. , investiti dell'indagine sulle condizioni della societa' il 18.6.1984, avevano impiegato due anni per effettuare i loro accertamenti, si' che le condotte di mala gestio non erano imputabili a chi era rimasto in carica soltanto due mesi. Del resto non vi era prova che gli appellati avessero posto in essere le condotte illecite denunciate, da valutarsi con riferimento alle deliberazioni cui avevano partecipato, ne che avessero omesso il controllo sull'operato dei precedenti amministratori, che avrebbero potuto esercitare soltanto dopo aver acquisito informazioni complete sulla precedente gestione.

Ha osservato la ricorrente liquidazione coatta che la motivazione della Corte d'appello sarebbe contraddittoria riscontrando l'esistenza di comportamenti illegittimi, ma affermando che per la brevita' della permanenza in carica tali comportamenti non sarebbero stati rilevanti; dall'altro avrebbe escluso, di nuovo senza adeguata motivazione, la responsabilita' in ordine al controllo sulla gestione dei precedenti amministratori.

Evidenziano che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito l'obbligo degli amministratori di agire in modo informato e di vigilare sulla gestione compiuta dai precedenti amministratori.

Nel caso di specie il Pr. U. era amministratore delegato e due mesi non erano affatto pochi per rendersi conto della situazione, anche in relazione ai fatti di mala gestio posti in essere dai precedenti amministratori, non avendo i resistenti neppure provveduto a far annotare il loro dissenso a verbale ai sensi dell'articolo 2392 c.c..

La stessa Corte di appello aveva rilevato che gia' nel 1983, cioe' prima dell'ingresso in Tr. degli amministratori di cui si discute, era stata contestata alla societa' l'insufficienza della riserva sinistri del ramo r.c. e uno squilibrio gestionale discendente soprattutto dal ridotto rendimento degli investimenti e sin dal 14.12.1984 era stato emesso il decreto di indisponibilita' dei beni a garanzia degli assicurati. Gli amministratori dovevano pertanto attivarsi per porre rimedio alla situazione gia' in essere, che non potevano non conoscere, se non altro perche' era in corso l'ispezione Is. .

Quanto ai sindaci, essi avevano l'obbligo di vigilare sull'intera gestione sociale e dunque anche sull'omesso rilievo da parte degli amministratori delle pregresse irregolarita', verificando il rispetto delle regole tecniche di prudente ed oculata amministrazione.

Ne' poteva valere il riferimento al decreto di archiviazione in sede penale, perche' la Corte di appello non avrebbe esplicitato i motivi per cui riteneva che tale archiviazione dimostrasse l'inesistenza di un comportamento illegittimo.

Il motivo non e' fondato.

Va anzitutto sottolineato che non sussiste il denunciato vizio di contraddittorieta' della motivazione.

La Corte di appello non ha affermato, come pretende la liquidazione coatta, che gli amministratori e sindaci di cui si discute avevano posto in essere comportamenti illegittimi per poi concludere che, stante la brevita' del periodo di permanenza in carica, non se ne poteva tener conto. Ha invece osservato che in precedenza altri soggetti avevano posto in essere comportamenti illeciti, integranti fatti di mala gestio, e che i resistenti non potevano essersene avveduti in ragione della brevita' del periodo per cui avevano ricoperto l'ufficio.

La Corte d'appello ha sottolineato la complessita' e difficolta' della situazione in cui si dibatteva la compagnia di assicurazioni, che a seguito del mancato o ritardato pagamento di sinistri era stata gia' destinataria di un provvedimento di indisponibilita' dei beni, a tutela della massa degli assicurati. A riprova i giudici di appello hanno osservato che gli ispettori Is. avevano impiegato circa due anni per venire a capo della situazione.

A fronte di tali rilievi la ricorrente liquidazione coatta obietta che due mesi non erano pochi, che la situazione era nota, proprio perche' vi era stato il decreto ministeriale d'indisponibilita' del patrimonio sociale e perche' era stato gia' acclarato che le difficolta' nascevano dall'insufficienza delle riserve tecniche; che gli amministratori avrebbero dovuto attivarsi e che il collegio sindacale avrebbe dovuto vigilare.

Ritiene questa Corte che la motivazione addotta non sia ne' arbitraria ne' illogica, perche' a fronte di una situazione complessa, il cui concreto accertamento ha richiesto due anni da parte degli ispettori Is. , appare ragionevole la conclusione che ben poco i nuovi amministratori e sindaci avrebbero potuto fare in soli due mesi, posto che anche i fatti noti avrebbero richiesto, per un intervento adeguato, una piena conoscenza della situazione della societa', impossibile a raggiungersi, cosi' come ha ritenuto la Corte di appello con una valutazione in fatto incensurabile in questa sede, in un periodo di tempo cosi' breve. Ne deriva che anche la censura di violazione delle norme e dei principi che regolano la responsabilita' di amministratori e sindaci e' priva di fondamento.

Non comporta poi violazione di legge e tantomeno vizio di motivazione il riferimento da parte della sentenza impugnata alla circostanza che nei confronti degli intimati fosse stato pronunciato decreto di archiviazione in sede penale, trattandosi di elemento che e' stato considerato in via indiziaria nell'ambito di una valutazione complessiva.

9. Anche il secondo motivo del ricorso 420/04 non e' fondato.

Come gia' s'e' detto la Corte d'appello ha escluso la responsabilita' di Sa. Co. , quale direttore generale della societa' in l.c.a., ritenendo che non sussistessero le condizioni per affermare che il Sa. C. avesse svolto funzioni di direttore generale. Se era vero che il Sa. C. era stato definito direttore generale nella relazione Is. , occorreva aggiungere che il direttore generale ai sensi dell'articolo 23 96 c.c., deve essere nominato dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione, requisito che nella specie difettava. Inoltre il direttore generale e' legato alla societa' cui e' preposto da un rapporto di lavoro subordinato, si' che per ritenere che egli avesse svolto tali funzioni di fatto sarebbe occorsa la prova della sistematicita' della prestazione, non essendo sufficiente il compimento di singoli atti finalizzati al risanamento della societa', posto che si era fatto ricorso a diversi collaboratori esterni a fronte delle richieste degli ispettori Is. . Ancora il Sa. C. era rimasto in carica in un periodo successivo alla maggior parte dei fatti addebitati agli ex amministratori e sindaci. Egli aveva svolto compiti specifici, tradottisi nell'individuazione dell'insufficiente determinazione della riserva sinistri al (OMESSO). Infine non poteva ritenersi che il Sa. C. avesse omesso la vigilanza sul generale andamento della gestione, posto che il suo incarico era destinato a porre rimedio ad una serie di gravi deficienze gestionali, quelle stesse per cui successivamente la societa' di revisione avrebbe rifiutato la certificazione del bilancio, non senza rilevare che la relazione Is. aveva accertato che l'insuccesso del Sa. C. era stato determinato dalla mancanza di adeguati mezzi finanziari.

Le critiche sviluppate dalla ricorrente possono essere riassunte nel rilievo che la Corte di merito, dopo aver correttamente inquadrato la figura del direttore generale in astratto, avrebbe omesso di trame conclusioni corrette con riferimento alla fattispecie in esame. La Corte, infatti, avrebbe accertato che il Sa. C. operava in stretta connessione con il presidente del consiglio di amministrazione, aveva vasti poteri di carattere tecnico ed amministrativo, non era legato da vincoli di orario e subordinazione, era tenuto a svolgere il suo incarico per un periodo di tempo abbastanza lungo, elementi tutti che qualificherebbero la figura del direttore generale. La Corte d'appello avrebbe ancora accertato che il Sa. C. aveva operato per un considerevole lasso di tempo, aveva acquisito conoscenza delle vicende aziendali, aveva partecipato alla redazione del bilancio di esercizio 1985, da cui emergevano perdite rilevantissime, aveva interloquito con la vigilanza Is. . Da tali elementi, contrariamente alle conclusioni cui e' pervenuta la Corte di merito, si ricaverebbe, secondo la ricorrente, che il Sa. C. partecipava sistematicamente alla gestione sociale e, per le funzioni esercitate, in particolare per la partecipazione alla redazione del bilancio, non poteva non essere stimato organo interno della societa'. La Corte d'appello non avrebbe considerato che il Sa. C. , pur avendo previsto gravi perdite per l'esercizio (OMESSO), nulla avrebbe fatto per porvi rimedio. Il Sa. C. non avrebbe compiuto atti isolati, ma sistematici, della gestione sociale, si' che, ove non fosse stato qualificabile come direttore generale, avrebbe dovuto essere considerato amministratore di fatto.

Va premesso che l'articolo 2396 c.c., nel testo vigente anteriormente alla riforma societaria di cui al Decreto Legislativo n. 6 del 2003, peraltro non significativamente modificato sul punto dal testo oggi vigente, estende la disciplina della responsabilita' degli amministratori ai "direttori nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati". La giurisprudenza di questa Corte ha conseguentemente affermato che "al direttore generale puo' essere estesa la stessa disciplina prevista per la responsabilita' degli amministratori qualora la sua nomina sia stata prevista nell'atto costitutivo o sia stata deliberata dall'assemblea, entrando in questi casi la sua figura a far parte della struttura tipica della societa'" (Cass. 12.12.2003, n. 18995; Cass. 14.12.1970, n. 2667; Cass. 5.7.1968, n. 2284). Dal rilievo che nella pratica e' dato rinvenire figure di direttori generali che non soddisfano i requisiti stabiliti dall'articolo 2396 c.c., ribaditi anche con la riforma societaria in ragione delle modifiche di dettaglio introdotte nel testo normativo in cui e' riaffermata la necessita' dell'investitura formale nella carica, parte della dottrina ha tratto la conclusione che la nomina di dirigenti con la qualifica di direttore generale senza che siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 2396 c.c., non vale ad estendere loro il regime di responsabilita' previsto per gli amministratori. La nomina di tali dirigenti al di fuori dello schema tipico previsto dal legislatore comporterebbe soltanto la responsabilita' dei deleganti e l'illegittimita' della nomina.

Altra parte della dottrina e qualche pronuncia di merito hanno invece svalutato l'elemento formale della nomina, sottolineando che non avrebbe senso, a parita' di funzioni, un diverso regime di responsabilita'. Sotto tale profilo si e' osservato in dottrina che il riconoscimento della responsabilita' dell'amministratore di fatto, al di fuori del dato dell'investitura formale (Cass. 12.3.2008, n. 6719; Cass. 23.4.2003, n. 6478; Cass. 14.9.1999, n. 9795; Cass. 6.3.1999, n. 1925), porterebbe a concludere che un diverso regime non possa applicarsi nel caso in cui l'assenza del dato formale della nomina riguardi chi abbia svolto in concreto le funzioni di direttore generale.

Va peraltro sottolineato che, se si prescinde dal dato formale della nomina da parte dell'assemblea o dell'organo amministrativo della societa', ma su apposita previsione contenuta nell'atto costitutivo, come prevede l'articolo 2396 c.c., non vi e' pieno accordo in dottrina e giurisprudenza sulle caratteristiche proprie delle mansioni del direttore generale.

Si e' osservato, a tale proposito, che la circostanza della preposizione formale alla carica di direttore generale con delibera dell'assemblea sociale o in virtu' di apposita previsione statutaria, non e' sufficiente a determinare lo speciale regime di responsabilita' previsto dall'articolo 2396 c.c., ove in concreto il soggetto preposto non abbia svolto le funzioni che sono tipiche del direttore generale.

Nell'individuazione delle funzioni non vi e' peraltro accordo in dottrina. Definizioni che affermano che il direttore generale e' "colui al quale, per la posizione preminente che gli e' stata assegnata, e' attribuita una funzione direttiva generale su tutti gli uffici e i servizi, mediante i quali l'impresa esercita la sua attivita'" ovvero che la qualifica di direttore generale va riconosciuta "ai dirigenti che svolgono attivita' di alta gestione dell'impresa sociale; ai dirigenti cioe' che sono al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati dell'impresa ed operano in rapporto diretto con gli amministratori, dando attuazione alle direttive generali da essi impartite", ovvero ancora che sottolineano che l'attivita' di alta gestione conferita integra attivita' strategica d'impresa "al di sopra della quale non si ha piu' attuazione dell'oggetto sociale, ma solo una sua modificazione" hanno una funzione descrittiva della fattispecie, di cui evidenziano questo o quell'aspetto, ma non forniscono un quadro ne' preciso ne' univoco.

La giurisprudenza di merito, similmente, in piu' occasioni ha sottolineato che "per aversi la figura del direttore generale, sotto il profilo sostanziale, occorre che tale soggetto si collochi al vertice della struttura aziendale, in posizione immediatamente subordinata a quella degli amministratori, ma al contempo in posizione sovraordinata a tutti gli altri dipendenti e conseguentemente con poteri di alta gestione che gli consentano di determinare le strategie aziendali".

E' indubbio che le mansioni del direttore generale vanno ricollegate allo svolgimento di funzioni di alta gestione in modo continuativo, in virtu' di nomina effettuata dall'organo amministrativo. Sotto tale profilo occorre che sussista lo svolgimento, in posizione subordinata rispetto agli amministratori, di funzioni decisionali nell'amministrazione con posizione di preminenza, di direzione e vigilanza sugli uffici e servizi dell'impresa, ancorche' prive di rilevanza esterna (cfr. pero' Cass. 27.4.2007, n. 10096, che ha confermato il consolidato orientamento secondo il quale nelle societa' per azioni il potere del direttore generale di rappresentare verso l'esterno la societa' puo' ritenersi sussistere se vi sia in tal senso una specifica attribuzione statutaria o dell'organo amministrativo, od anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli), cui si accompagni uno stabile inserimento nell'organizzazione imprenditoriale.

Non esiste tuttavia accordo sull'ampiezza delle funzioni decisionali che valgono a qualificare il destinatario della delega come direttore generale, se tali funzioni debbano riferirsi all'intera impresa facente capo alla societa' o possano essere limitate ad un ramo dell'azienda, se il ruolo del direttore generale possa essere assimilato a quello dell'institore (quantomeno quando vi siano poteri di rappresentanza esterna), su quale sia il rapporto con gli amministratori. Va aggiunto che se tradizionalmente il direttore generale e' stato inquadrato nell'ambito dei lavoratori dipendenti dell'impresa, ancorche' il vincolo di subordinazione, pur sussistente, risulti affievolito dall'ampiezza e discrezionalita' dei poteri attribuiti (Cass. 10.11.1987, n. 8279; Cass. 16.6.1979, n. 3400), non sono mancate affermazioni contrarie, essendo stato sostenuto che il direttore generale puo' anche essere un soggetto esterno alla societa', non legato da un vincolo di subordinazione (Cass. 14.7.1993, n. 7796; Cass. 4.6.1981, n. 3614), ancorche' la prestazione per le caratteristiche che la contraddistinguono rientri ragionevolmente nella previsione dell'attivita' coordinata e continuativa.

Indicazioni univoche sotto tale profilo non possono trarsi neppure dall'articolo 2396 nuovo testo c.c., che afferma che al direttore generale si applicano le norme in tema di responsabilita' dettate per gli amministratori, aggiungendo che sono salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa'. Da tale norma, infatti, si ricava soltanto che il direttore generale puo' essere un lavoratore subordinato - ed in tal caso saranno salve le azioni che nascono dal rapporto di lavoro in essere, anche sotto il profilo della responsabilita' - ma non certamente che egli debba necessariamente esserlo.

La verita' e' che il legislatore nell'articolo 23 96 c.c., non ha offerto una definizione di direttore generale legata al contenuto intrinseco delle mansioni, ma ha ricollegato la responsabilita' di tale soggetto alla sua posizione apicale all'interno della societa', desunta dal dato formale della nomina da parte dell'assemblea o anche da parte del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria. Al di fuori di queste ipotesi non sussiste un preciso supporto normativo che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilita' proprio della figura nominata di direttore generale ad altre ipotesi vicine a quella considerata dal legislatore. Il tentativo di procedere ad un'interpretazione estensiva od analogica della disciplina di legge urta contro la circostanza che manca il tertium comparationis, perche', come s'e' detto, il legislatore non ha fornito la nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte ed ogni determinazione del contenuto di tali mansioni in difetto di un sicuro parametro normativo di riferimento diviene arbitraria. Anche la distinzione tra la figura dell'amministratore e quella del direttore generale che si rinviene nella giurisprudenza meno recente di questa Corte, secondo la quale le due funzioni danno luogo a diverse e distinguibili responsabilita', concettualmente e praticamente diverse, l'una consistendo nella gestione dell'impresa, l'altra nell'esecuzione, sia pure al piu' elevato livello, delle disposizioni generali impartite dall'amministratore nel corso di tale gestione (Cass. 10.11.1987, n. 8279; Cass. 16.6.1979, n. 3400;), offre un parametro di riferimento che, pur chiaro sul piano teorico, si rivela in realta' ben difficile da applicare in concreto.

Va d'altra parte osservato che lo svolgimento sistematico di atti di mala gestio da parte di colui che non riveste la qualifica formale di direttore generale nei termini indicati dall'articolo 2396 c.c., trova diretta sanzione nella disciplina prevista per gli amministratori di fatto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte prima richiamata. E va a tal proposito ricordato che nella fattispecie esaminata da Cass. 9795/99 era questione di un direttore generale ritenuto responsabile in qualita' di amministratore di fatto per la sistematica attivita' di gestione posta in essere. Ove, infine, la condotta posta in essere dal direttore generale la cui nomina non soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 2396 c.c., non sia idonea ad attribuirgli la qualita' di amministratore di fatto, soccorrera' la disciplina generale in tema di responsabilita' ed eventualmente quella prevista nell'ambito del rapporto di lavoro.

Neppure puo' sostenersi, cosi' come affermato dalla ricorrente, che la prestazione posta in essere dal Sa. C. possa essere ricondotta alla gia' ricordata figura dell'amministratore di fatto.

La Corte di merito, dopo aver escluso che le mansioni svolte dal Sa. C. potessero essere ricondotte alla figura del direttore generale disciplinata dall'articolo 2396 c.c., ha esaminato anche tale ipotesi ed ha ritenuto, con ampia e logica motivazione, che non sussistesse la sistematicita' della prestazione, presupposto secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilita' della fattispecie dell'amministratore di fatto, e che fossero configurabili atti di mala gestio.

La Corte d'appello ha sottolineato che il Sa. C. aveva rivestito, dal 21.1.1986 al 15.7.1986, la qualita' di consulente generale della Presidenza della societa' unitamente ad altri due soggetti con ampi poteri tecnico-amministrativi, nessun vincolo di orario o di subordinazione, una durata minima garantita di 18 mesi, incarico finalizzato al risanamento della societa'. I tre consulenti erano coordinati dal dr. Iz.Mi. , funzionario della compagnia di assicurazioni; lo scopo era di ricondurre i conti della societa' a corrispondere alla realta' sommersa, secondo quanto risulta dalla lettera (OMESSO) del Sa. C. diretta al No. , citata dalla sentenza impugnata. Il Sa. C. si dimise il (OMESSO), ha ancora osservato la Corte napoletana, ma rimase in servizio sino a meta' (OMESSO), per completare la redazione del bilancio (OMESSO) e fornire chiarimenti e documenti all' Is. relativamente ai piani di finanziamento e risanamento. Chiari' anche, nella missiva indicata, che le previsioni di chiusura dell'esercizio (OMESSO) erano assai pesanti e che si erano accumulati ulteriori debiti liquidi per lire 5 miliardi.

La Corte d'appello ha ritenuto che la prova della sistematicita' della prestazione non fosse stata raggiunta, posto che la presenza di tre consulenti consentiva invece di concludere che vi era stato soltanto il compimento di singoli atti finalizzati al risanamento della societa'.

In senso contrario la liquidazione coatta ricorrente sostiene che dagli elementi esaminati, ed in particolare dagli ampi poteri tecnico-amministrativi attribuiti al Sa. C. , dal suo diretto colloquiare con la presidenza della societa' e con l' Is. , dall'incarico di redazione del bilancio, emergerebbe la prova della sistematicita' della prestazione. E' peraltro evidente che in tal modo la ricorrente pretende di sostituire la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella cui e' pervenuta la Corte d'appello, si' che la censura e' per questo verso inammissibile. Ne' sussiste il lamentato vizio di motivazione perche' la Corte d'appello non si e' fermata alla valutazione degli elementi estrinseci della prestazione resa dal Sa. C. , ma li ha collocati nell'ambito complessivo dell'incarico ricevuto dai tre consulenti, ha sottolineato che gli atti compiuti erano tutti finalizzati alla ricostruzione della situazione patrimoniale effettiva della societa', si' che la prestazione offerta non investiva la gestione nel suo complesso e non aveva pertanto quel carattere di sistematicita' e, si potrebbe aggiungere, di completezza, che e' necessario per poter ritenere sussistente la figura dell'amministratore di fatto.

Va ancora sottolineato che la Corte d'appello ha rilevato, a riprova della specificita' dei compiti attribuiti al consulente e dell'assenza di atti di mala gestio, che dalla relazione ispettiva Is. risultava che nelle elaborazioni compiute dal Sa. C. ai fini della redazione del bilancio 1985 avevano trovato conferma le analisi Is. in ordine alla insufficiente determinazione della riserva sinistri al (OMESSO) per oltre lire 11 miliardi, e che questi diede le dimissioni dopo aver espletato i compiti di analisi della situazione patrimoniale, non essendo possibile proseguire sulla strada del risanamento per la mancanza di risorse finanziarie. Ne deriva che anche la doglianza con cui la ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia tenuto conto che il Sa. C. non si attivo' per porre rimedio alla disastrosa situazione in cui versava la societa' assicurativa, mette in luce in realta' la specificita' dei compiti del consulente, sottolineata dai giudici di appello, consulente cui era demandata l'analisi della situazione, ma che era privo di reali poteri decisionali, ben lontano quindi dalla pienezza di poteri gestionali propria dell'amministratore di fatto.

10. Il quarto motivo del ricorso 420/04 e' inammissibile.

La Corte di merito ha ritenuto che l'appello proposto dalla liquidazione coatta contro la pronuncia del Tribunale che aveva escluso la responsabilita' di Az. Fa. fosse generico, per mancanza di specificita' dei motivi. Ha osservato che il Tribunale aveva ritenuto che il difetto di ogni indicazione da parte dell'attrice in ordine alla carica assunta dall'Az. ed alla durata nell'incarico impediva di individuare un collegamento tra il danno lamentato e la condotta del convenuto. L'appello non censurava tale statuizione.

In senso contrario la ricorrente deduce ora che, contrariamente all'assunto della Corte d'appello, sin dal primo grado era stata indicata la carica ricoperta dall'Az. (sindaco) ed erano stati precisati i profili di responsabilita'. Ne ricava che era provato il nesso di causalita' tra danno e condotta, posto che si allegava che il convenuto non avesse esercitato le funzioni di controllo proprie della carica sindacale.

Il motivo e' evidentemente generico e non soddisfa il requisito di autosufficienza perche' non precisa in quali atti ed in quali termini sarebbe stato allegato lo svolgimento da parte dell'Az. della carica di sindaco ne' risponde all'ulteriore rilievo della Corte d'appello che ha desunto la genericita' dell'appello dalla mancata indicazione del periodo di durata nell'incarico.

11. Il terzo motivo del ricorso 420/04, che ancora deve essere esaminato per quanto riguarda gli intimati diversi dagli eredi No. , e' assorbito vertendo sul quantum debeatur, essendo stata esclusa in ragione del rigetto degli altri motivi la responsabilita' degli ex amministratori e sindaci nonche' del Sa. Co. .

Anche i ricorsi incidentali condizionati proposti da Pa. Gu. e Pr. Ub. , da Tr. Ro. e De. Gi. An. nonche' da Ax. As. sono assorbiti.

Sussistono giusti motivi avuto riguardo alla rinuncia al ricorso principale da parte degli eredi No. ed alla sopravvenuta inammissibilita' del ricorso incidentale della liquidazione coatta (oltre che del terzo motivo del ricorso 420/04 di identico tenore), in ragione della transazione intervenuta tra le parti di cui la l.c.a. ha dato atto nella memoria ex articolo 378 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Le spese del giudizio di cassazione nei confronti di Ca. No. quale erede di Sa. Co. , di Pa. Gu. , Pr. Ub. , Tr. Ro. , De. Gi. An. , Ax. As. vanno poste a carico della Liquidazione coatta in ragione della soccombenza, liquidate in euro 10.200,00, in favore di ciascuno dei resistenti, di cui euro 10.000,00, per onorari.

Il mancato svolgimento di attivita' difensiva da parte di Az. Fa. e di Sa. Ro. esime dalla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo al ricorso 44/2004 promosso dagli eredi No. ; dichiara inammissibile il ricorso incidentale nr. 1349/04; rigetta il ricorso 420/04, assorbiti i ricorsi incidentali proposti da Pa. Gu. e Pr. Ub. , nonche' da Tr. Ro. e De. Gi. An. e da Ax. As. ; compensa le spese tra gli eredi No. e la Liquidazione coatta amministrativa; condanna la Liquidazione coatta alle spese in favore di Ca. No. quale erede di Sa. Co. , di Pa. Gu. , Pr. Ub. , Tr. Ro. , De. Gi. An. , Ax. As. , spese che liquida in euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00, per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge, a favore di ciascun resistente.

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