Colui che perde la qualità di socio durante il giudizio nonha più potere per contestare le delibere

L'azione di annullamento di una delibera promossa da un socio è ammissibile soltanto laddove vi sia un interesse attuale e diretto del socio stesso a ottenere la rimozione dell'atto impugnato. Ne consegue che colui che perda la qualità di socio in conseguenza della mancata sottoscrizione del capitale sociale a seguito di una delibera successiva e diversa è privo di legittimazione ad agire nei confronti della società. (Corte di Cassazione, Sentenza del 7 novembre 2008, n. 26842)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente

Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20063/2003 proposto da:

MO. IN. CE. S.R.L. (GIA' S.P.A.) ORA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118, presso l'avvocato PLANTADE Francoise Marie, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BORELLI GIORGIO, VITTORI ANTISARI LUCA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FI. S.R.L.;

- intimata -

sul ricorso 24763/2003 proposto da:

F.I.R.M.A. - FA. IT. RI. MA. AN. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI 27, presso l'avvocato GENTILE GIAN MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAMORI' GIANPIERO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MO. IN. CE. S.R.L. (GIA' S.P.A.) ORA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118, presso l'avvocato PLANTADE FRANCOISE MARIE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BORELLI GIORGIO, VITTORI ANTISARI LUCA, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 848/2002 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata, il 18/07/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2008 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato GIORGIO BORELLI che ha chiesto per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale (deposita nota spese);

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato PAOLO MEREU, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La F.I.R.M.A. (Fa. It. Ri. Ma. An.) s.r.l., con atto notificato il 30 maggio 1991, cito' in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia la Mo. In. Ce. s.p.a. (in seguito divenuta s.r.l.), di cui era socia, e chiese che fosse dichiarata nulla o annullata la deliberazione assembleare con la quale quest'ultima societa', in data 21 aprile 1991, dopo aver azzerato il capitale sociale per perdite, lo aveva ricostituito ed aumentato sino a lire 5.000.00.000, offrendo le nuove azioni in opzione ai soci ma fissando per la sottoscrizione un termine inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

L'attrice (che d'ora in avanti, per brevita', verra' designata come FI.) sostenne che la riduzione del termine di opzione previsto dall'articolo 2441 c.c., non era giustificata dall'asserita necessita' di reperire in breve tempo il denaro occorrente a pagare il prezzo di un'azienda acquistata ad un incanto fallimentare, come sostenuto nella motivazione dell'impugnata deliberazione assembleare, posto che l'impegno a concorrere a detto incanto era stato assunto da tempo e nulla avrebbe impedito di predisporre anticipatamente il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a tal fine.

La convenuta (che verra' designata in seguito come Mo.) si costitui' chiedendo il rigetto della domanda ed, in corso di causa, eccepi' che erano sopravenute ulteriori deliberazioni di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale per perdite, a seguito delle quali la FI. non aveva esercitato il diritto di opzione spettantele, onde essa aveva ormai perso la qualita' di socia.

Il tribunale, con sentenza emessa il 13 ottobre 1999, dichiaro' venuti meno la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attrice, ma, sul presupposto che la domanda non sarebbe stata nel merito priva di fondamento, compenso' tra le parti le spese processuali.

Sui contrapposti gravami della FI. e della Mo., la Corte d'appello di Bologna, con sentenza depositata il 18 luglio 2002, in riforma della decisione di primo grado, annullo' la deliberazione impugnata "nel capo relativo al termine assegnato per l'esercizio del diritto di opzione" e condanno' la Mo. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

La corte bolognese, premesso che la lesione del diritto di opzione spettante al socio e' causa di annullabilita' (e non di nullita') della deliberazione assembleare, ritenne che la sopravvenuta perdita della qualita' di socio in capo alla impugnante non ne avesse intaccato la legittimazione, ne' l'interesse ad agire. Osservo' infatti che la medesima impugnante restava comunque titolare di un diritto il cui riconoscimento dipendeva dall'accertamento dell'illegittimita' di detta deliberazione e che proprio per far valere i danni subiti in conseguenza di quell'illegittima deliberazione la FI. aveva nel frattempo promosso anche un'altra causa nei confronti degli amministratori della Mo., pendente dinanzi al Tribunale di Modena, sospesa in attesa della definizione di quella qui in esame.

Quanto al merito, la medesima Corte Territoriale rilevo' che quanto addotto dall'impugnata deliberazione per motivare la riduzione del termine legale di esercizio del diritto di opzione, cioe' l'esigenza di far fronte urgentemente al pagamento del prezzo di un'azienda rilevata nell'ambito di una vendita fallimentare, in primo luogo, poteva valere solo per una parte del deliberato aumento del capitale, che eccedeva la misura del suddetto prezzo; ed, in secondo luogo, non appariva sufficiente a giustificare il sacrificio imposto al diritto di opzione, essendo assai modesto il maggior onere che la societa' si sarebbe dovuta accollare ove si fosse invece acconciata a fare ricorso al credito bancario nel breve lasso di tempo occorrente per consentire ai soci di sottoscrivere l'aumento di capitale entro il normale termine di trenta giorni contemplato dall'articolo 2441 c.c..

La Mo. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza formulando dodici motivi di censura.

La FI. si e' difesa con controricorso, successivamente illustrato poi con memoria, contenente anche un motivo di ricorso incidentale, al quale la Mo. ha, a propria volta, replicato con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono essere preliminarmente riuniti, come dispone l'articolo 335 c.p.c..

1.1. Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa della Mo., il ricorso incidentale proposto dalla FI. e' ammissibile.

La giurisprudenza di questa corte e' infatti ormai da tempo orientata a ritenere che, in base al combinato disposto degli articoli 334, 343 e 371 c.p.c., e' ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito e' contenuta nelle citate disposizioni (si veda, tra le altre, Cass. 11 giugno 2008, n. 15483).

Quanto poi al suo contenuto, non puo' affatto affermarsi che detto ricorso incidentale sia unicamente volto a sollecitare da questa corte una non consentita valutazione di merito. Come si avra' modo di dire meglio di qui a breve, esso invece solleva una precisa questione di diritto, la cui soluzione e' rilevante anche ai fini della decisione sul ricorso principale.

2. L'esame del suindicato ricorso incidentale si prospetta come logicamente preliminare, giacche' esso pone la questione se il vizio della deliberazione assembleare denunciato sin dall'atto di citazione sia astrattamente riconducibile ad un'ipotesi di nullita' o di semplice annullabilita' della medesima deliberazione; dal che dipende la corretta individuazione delle condizioni dell'azione legittimazione ed interesse ad agire - delle quali ampiamente si discute anche nel ricorso principale.

2.1. A tal riguardo la corte d'appello ha affermato che la violazione delle norme poste a protezione del diritto di opzione del socio di societa' per azioni dall'articolo 2441 c.c. (articolo che e' stato ovviamente applicato nel testo vigente all'epoca dei fatti di causa, ma che, per gli aspetti qui in esame, non e' sostanzialmente variato dopo la riforma attuata col Decreto Legislativo n. 6 del 2003), ed in particolare la violazione delle disposizioni dei commi 5 e 6, nella parte in cui consentono all'assemblea di escludere o limitare il diritto di opzione qualora lo esiga l'interesse sociale ed a condizione che le ragioni di tale scelta siano motivate in apposita relazione, non rientra nel tassativo novero delle cause di nullita' delle deliberazioni assembleari enunciate dall'articolo 2379 c.c., ma ricade invece tra le ipotesi di annullabilita' per non conformita' alla legge (o all'atto costitutivo) alle quali fa piu' genericamente riferimento il precedente articolo 2377 c.c..

La ricorrente incidentale obietta che, viceversa, quando l'aumento del capitale deliberato in violazione del diritto di opzione spettante ad un socio sia finalizzato al solo fraudolento scopo di pregiudicare la partecipazione sociale del socio medesimo (come nella specie essa assume essere avvenuto), si e' in presenza di una deliberazione con oggetto illecito, la quale percio' e' da considerarsi radicalmente nulla a norma del citato articolo 2379 c.c..

2.2. La tesi da ultimo riferita non e' condivisibile. E' principio assolutamente pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, quello per cui, in tema di patologia delle deliberazioni assembleari di societa' per azioni, si ha un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale. Per siffatte deliberazioni vige la regola generale dell'annullabilita' stabilita dall'articolo 2377 c.c., mentre la previsione della nullita' e' limitata ai soli casi disciplinati dal successivo articolo 2379 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. 2 aprile 2007, n. 8221; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23174; e Cass. 27 luglio 2005, n. 15721). Perche' possa dunque ravvisarsi un'ipotesi di nullita' occorre che la deliberazione abbia oggetto impossibile o illecito (altre fattispecie di nullita', che in questa sede pero' non interessano, sono state introdotte nel testo del citato articolo 2379, come riformato dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003).

Lasciando da parte l'ipotesi dell'impossibilita' dell'oggetto, che sicuramente qui non ricorre, va subito osservato che la possibilita' di configurare come illecito l'oggetto della deliberazione implica che quanto da essa statuito, ossia il suo contenuto sostanziale, sia non soltanto genericamente contra legem, ossia in contrasto con una qualche norma di contenuto cogente (il che implicherebbe appunto null'altro che la non conformita' alla legge, da cui il precedente articolo 2377 fa discendere l'annullabilita'), ma violi norme o principi giuridici dettati a presidio di un interesse generale, tale da trascendere quello del singolo socio (cfr., tra le tante, Cass. 15 novembre 2000, n. 14799), perche' soltanto in tal caso l'oggetto puo' essere qualificato (non meramente illegittimo, bensi') illecito. Alla stregua di tale principio appare evidente che la violazione delle norme in tema di diritto di opzione non puo' provocare che l'annullabilita' del deliberato assembleare, non avendo il diritto di opzione alcuna valenza di ordine generale ma essendo invece esclusivamente funzionale all'interesse del singolo socio a mantenere inalterata la sua partecipazione proporzionale al capitale sociale anche in caso di aumento del capitale medesimo.

A tale conclusione era gia' persuasivamente pervenuta Cass. 23 marzo 1993, n. 3458 (alla quale si richiamano sia la sentenza impugnata sia la ricorrente incidentale), che aveva escluso fosse nulla, anziche' semplicemente annullabile, la deliberazione con la quale l'assemblea di una societa' per azioni, nel disporre la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale ed il suo contemporaneo aumento al di sopra di detto limite, aveva sacrificato senza valide motivazioni di interesse sociale il diritto di opzione di un socio. E' vero che, nella motivazione di detta sentenza, si e' anche affermato che potrebbe invece configurarsi la nullita' (per illiceita' dell'oggetto) della deliberazione che sacrificasse il diritto di opzione al solo scopo di azzerare fraudolentemente la partecipazione del socio alla societa'. Ma, anche a prescindere dal suo valore meramente incidentale, siffatta affermazione non appare condivisibile: perche' dalle gia' ricordate premesse in ordine al rapporto tra le nozioni di nullita' ed annullabilita' in ambito societario discende, invece, che anche una deliberazione assembleare adottata esclusivamente in base ad un motivo illecito non potrebbe dirsi nulla, ma semmai annullabile (in tal senso Cass. n. 15721/05, cit.). D'altronde, l'intento di piegare la deliberazione a finalita' di prevaricazione della minoranza e' da tempo ricondotto dalla giurisprudenza alla figura dell'eccesso (o abuso) di potere, inteso come violazione del canone di buona fede nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, e se ne fa derivare appunto l'annullabilita' (non gia' la nullita') della deliberazione (cfr., ex multis, Cass. 16 ottobre 2007, n. 23823; Cass. 17 luglio 2007, n. 15942; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387; e Cass. 19 aprile 2003, n. 6361).

Il ricorso incidentale non merita, percio', accoglimento.

3. I primi sei motivi del ricorso principale possono esser esaminati congiuntamente, perche' tutti vertono sul tema della legittimazione e dell'interesse ad agire della FI., la quale era ancora socia della Mo. nel momento in cui ha proposto l'azione di annullamento della deliberazione assembleare di quest'ultima, ma tale qualita' ha in seguito perduto dopo che il capitale della medesima Manforte e' stato azzerato per perdite e ricostituito (con una deliberazione successiva e diversa rispetto a quella impugnata) senza che la medesima FI. lo abbia piu' sottoscritto.

3.1. La corte d'appello, dissentendo dal tribunale, ha reputato che, nella descritta situazione, l'iniziale incontestata, legittimazione dell'attrice a proporre la domanda di annullamento non fosse venuta meno per il fatto che la stessa attrice aveva successivamente perduto la qualita' di socia, e che neppure fosse cessato il suo interesse ad agire. A questa conclusione detto giudice e' pervenuto richiamandosi ad un principio, in passato enunciato da questa corte, secondo il quale il socio che abbia cessato di esser tale puo' impugnare una deliberazione assembleare adottata al tempo in cui egli era ancora socio quando egli sia titolare di un diritto attuale che risulti leso dalla deliberazione stessa (Cass. 13 gennaio 1988, n. 181).

Nel caso in esame, il giudice d'appello ha ravvisato il permanere dell'interesse ad agire della FI., oltre che nel rilievo per cui "la delibera impugnata, riducendo arbitrariamente il periodo temporale normativamente previsto per l'esercizio del diritto di opzione, avrebbe di fatto impedito l'esercizio del diritto stesso con conseguente pratica nullificazione della partecipazione azionaria di essa opponente e disinteresse di quest'ultima alla futura partecipazione alla societa'", anche nella contemporanea pendenza dinanzi al Tribunale di Modena di altra causa (frattanto sospesa in attesa della definizione di questa) promossa sempre dalla FI. per conseguire dagli amministratori della Mo. il risarcimento dei danni subiti proprio in conseguenza dell'esecuzione della deliberazione assembleare in questa sede impugnata, alla quale i medesimi amministratori avrebbero dovuto invece opporsi.

3.2. La ricorrente principale obietta che la legittimazione del socio assente o dissenziente ad impugnare una deliberazione di assemblea necessariamente presuppone che la qualita' di socio sia mantenuta ferma per l'intera durata del processo; che, proprio per tale ragione, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che anche il deposito azionario prescritto dal secondo comma dell'articolo 2378 c.c. (nel testo vigente al tempo dei fatti di causa) debba protrarsi sino alla conclusione del procedimento giudiziario nell'ambito del quale e' stato eseguito; che la FI. aveva cessato di essere socia della Mo. non in conseguenza della deliberazione qui impugnata, bensi' per un suo successivo e volontario comportamento, adottato all'esito di deliberazioni diverse; che l'interesse ad agire non puo' esser desunto da una circostanza estranea al giudizio, quale la pendenza dell'altra suaccennata causa introdotta dalla medesima FI. dinanzi al Tribunale di Modena; che si sarebbe invece dovuto tener conto del fatto che la socia di maggioranza di essa Mo. aveva spontaneamente messo a disposizione della FI. le azioni rivenienti dal diritto di opzione che la medesima FI. lamentava di non aver potuto tempestivamente esercitare, in tal modo assicurando il concreto rispetto di quel diritto, onde la mancata accettazione di tale offerta confermava il difetto di interesse all'impugnazione della deliberazione assembleare di cui si discute.

4. Le riferite doglianze, nei limiti che ci si accinge a precisare, appaiono fondate.

4.1. E' principio da gran tempo consolidato in giurisprudenza quello per il quale non e' sufficiente che le condizioni dell'azione, ivi compresa la legittimazione ad agire, siano presenti al momento della proposizione della domanda giudiziale, occorrendo che esse sussistano anche quando il giudice si pronuncia sulla domanda. Nulla autorizza a ritenere che questo principio non si applichi anche con riguardo alle azioni promosse per far annullare le deliberazioni assembleari di societa' per azioni.

Legittimati all'esercizio di siffatte azioni sono solo i soggetti ai quali specificamente la legge accorda tale legittimazione, e tra essi i soci (purche' non abbiano essi stessi positivamente concorso all'adozione della deliberazione). E' questo un corollario del principio maggioritario, dal quale e' retto il funzionamento dell'assemblea, giacche' ogni socio e' tenuto ad accettare le decisioni prese dalla maggioranza, anche contro il suo volere, ma soltanto a condizione che si tratti di decisioni adottate in conformita' della legge e dello statuto. Donde l'ulteriore conseguenza che - a differenza di quel che accade in caso di deliberazioni assembleari affette da nullita' ai sensi dell'articolo 2379 c.c. - per esercitare l'azione di annullamento non occorre che il socio impugnante (assente o dissenziente rispetto alla deliberazione impugnata) dimostri anche l'esistenza di un proprio specifico interesse ad agire, essendo questo gia' implicato nella sua stessa qualita' di socio (cfr. Cass. 15 marzo 1995, n. 2968; e Cass. 4 dicembre 1996, n. 10814).

Da quanto sopra discende che il venir meno, in corso di causa, del requisito di legittimazione consistente nell'essere l'attore socio della societa' convenuta impedisce al giudice di pronunciare l'eventuale annullamento della deliberazione assembleare impugnata, perche' e' venuto altresi' meno il potere dell'attore di interloquire sul modo di essere e di operare degli organi sociali, e percio' anche, attraverso l'annullamento di quella deliberazione, il potere d'incidere sugli effetti che essa ha prodotto (o e' ancora in grado di produrre) nella sfera della societa' e di imporre eventualmente agli amministratori di adottare i conseguenti provvedimenti.

E' poi appena il caso di aggiungere che, ove pure si volesse consentire con quella parte della dottrina che preferisce non qualificare i requisiti soggettivi posti dal citato articolo 2377 c.c., per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari come condizioni di legittimazione dell'azione, e reputa invece trattarsi di disposizioni che operano sul piano sostanziale e che attribuiscono (o meno) la titolarita' del diritto ad opporsi alla deliberazione non condivisa, le conclusioni non muterebbero. Anche l'esistenza del diritto azionato in giudizio deve infatti permanere intatta sino al momento della pronuncia del giudice.

4.2. Ai principi sopra richiamati fa eccezione (ma solo in apparenza) unicamente il caso in cui il venir meno della qualita' di socio in capo all'impugnante sia diretta conseguenza proprio dalla deliberazione la cui legittimita' egli contesta. E' evidente che, in tal caso, anche la stessa legittimazione dell'attore ad ulteriormente interferire con l'attivita' sociale sta o cade a seconda che la deliberazione impugnata risulti o meno legittima. Se, insomma, l'annullamento della deliberazione puo' condurre al ripristino della qualita' di socio dell'attore, e cio' costituisce giustappunto una delle ragioni per le quali la deliberazione viene impugnata, sarebbe logicamente incongruo, e si porrebbe insanabilmente in contrasto con i principi enunciati dall'articolo 24 Cost., comma 1, l'addurre come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.

Solo entro questi limiti appare percio' condivisibile quanto enunciato dalla citata pronuncia di questa Corte n. 181/88, secondo cui, dopo la sua uscita dalla societa', l'attore puo' impugnare una deliberazione assembleare adottata al tempo in cui egli era ancora socio quando sia titolare di un diritto attuale che risulti leso dalla deliberazione stessa. Questo e' certamente vero se il diritto asseritamente leso si riflette sulla legittimita' stessa dell'estromissione del socio dalla societa'. In caso contrario, sono suscettibili di venire in questione solo altri strumenti di tutela, essenzialmente di tipo risarcitorio (o eventualmente restitutorio), la cui attuazione puo' anche, se occorra, implicare l'accertamento incidentale dell'illegittimita' della deliberazione societaria lesiva, ma che restano fuori dal perimetro dell'azione di annullamento prevista dal citato articolo 2377, senza che l'attore possa pretendere di ottenere una pronuncia idonea ad incidere sull'ordinamento della societa' rimuovendo la deliberazione impugnata ed i suoi effetti.

4.3. L'applicazione di tali principi al caso in esame comporta che la legittimazione della FI. ad ottenere l'annullamento della deliberazione impugnata avrebbe dovuto essere esclusa dalla corte d'appello, essendo pacifico che l'attrice aveva cessato di essere socia della Mo. non gia' per un effetto direttamente riconducibile a quella stessa deliberazione (all'esito della quale essa aveva comunque in parte sottoscritto il deliberato aumento di capitale e, percio', aveva visto ridotta, ma non azzerata, la propria partecipazione sociale), bensi' in conseguenza della mancata sottoscrizione del capitale sociale perduto e ricostituito a seguito di una deliberazione successiva e diversa.

Ne' giova, a tal riguardo, fare riferimento alla pendenza del giudizio di responsabilita' intrapreso dalla stessa FI. nei confronti degli amministratori della Mo. per ottenere il risarcimento dei danni che l'attrice lamenta di aver subito in conseguenza dell'esecuzione della deliberazione di cui qui si discute. La pendenza di quel giudizio di responsabilita' (che vi sia o meno il rapporto di pregiudizialita' che ne ha suggerito la sospensione) non potrebbe in alcun caso, di per se' sola, incidere sui requisiti di legittimazione ad agire per l'annullamento della deliberazione impugnata, i quali ovviamente dipendono soltanto dalle regole proprie di tale giudizio di annullamento. Ne' ha senso invocare detta azione di responsabilita' contro gli amministratori a dimostrazione dell'interesse della FI. a coltivare il giudizio d'impugnazione della deliberazione assembleare, pur dopo aver perso la qualita' di socio: sia perche' qui e' in questione un difetto di legittimazione, prima ancora che di interesse, sia perche', comunque, in via generale, un'azione di annullamento deve essere sorretta da un interesse attuale e diretto ad ottenere la rimozione dell'atto impugnato, a prescindere dagli eventuali riflessi che ne possano derivare su un successivo e diverso giudizio risarcitorio (rispetto al quale d'altronde, l'azione di annullamento di certo non assume il ruolo di presupposto giuridico necessario).

5. Alla stregua delle suesposte considerazioni, che rendono superfluo l'esame dei rimanenti motivi del ricorso, l'impugnata sentenza deve essere cassata e, non richiedendosi ulteriori accertamenti, e' possibile decidere la causa nel merito rigettando la domanda proposta dalla FI..

6. La circostanza che il difetto di legittimazione dell'attrice sia dipeso da un evento verificatosi a causa gia' iniziata, la mancanza di precedenti puntualmente corrispondenti al caso di specie e le incertezze che alcune affermazioni della pregressa giurisprudenza possono aver determinato quanto ai principi generali in base ai quali decidere la presente controversia, suggeriscono di compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il principale nei termini di cui in motivazione, cassa l'impugnata sentenza e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda proposta dalla societa' F.I.R.M.A. (Fa. It. Ri. Ma. An.) s.r.l., compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio.

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