Cooperative: liquidazione quota sociale

Con sentenza del 23 ottobre 2006, n.22659, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha stabilito che il socio di una societ? cooperativa diviene titolare del diritto alla quota di liquidazione e del relativo credito solo quando si verifica una causa di scioglimento del rapporto sociale. Prima di allora il socio e vanta solo una mera aspettativa, legata all'eventualit? che, all'atto del verificarsi di detta causa, il patrimonio della societ? abbia una consistenza tale da permettere l'attribuzione "pro quota" di valori proporzionali alla sua partecipazione; pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio escluso a seguito della dichiarazione di fallimento viene in rilievo solo in seguito alla dichiarazione di fallimento stessa. Di conseguenza va esclusa la sussistenza del presupposto di anteriorit? necessario per ritenere compensabile il credito del socio ex art. 56 legge fall. - R.D. n. 267/1942, con i contrapposti crediti vantati dalla societ? nei suoi confronti.

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