E’ da escludersi la possibilità di un’azione diretta del creditore della società nei confronti del socio accomandante.

L'affermazione secondo cui i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita significa che l'accomandante e' tenuto al conferimento promesso nei confronti della societa' ed e' obbligato solo nei confronti di quest'ultima. Conseguentemente deve ritenersi esclusa la possibilita' di un'azione diretta del creditore della societa' nei confronti del socio accomandante. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 25 marzo 2015, n. 6017.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 25 marzo 2015, n. 6017



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv.to (OMISSIS) che, unitamente all'avv. (OMISSIS), la rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso la e-mail (OMISSIS);

- ricorrente -

nei confronti di:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS)a che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. (OMISSIS), per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 591/2010 del Tribunale di Lucca sezione distaccata di Viareggio emessa e depositata in data 13 dicembre 2010, R.G. n. 12503/09;

sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Giudice di pace di Viareggio, con sentenza n. 939/2009, ha respinto l'opposizione di (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo, per la somma di 2.143,22 euro, emesso su ricorso della (OMISSIS) s.r.l. dichiaratasi creditrice nei suoi confronti in quanto socio accomandante della (OMISSIS) s.a.s. anche essa ingiunta insieme al socio accomandatario (OMISSIS).

2. Il Tribunale di Lucca ha accolto l'appello del (OMISSIS) rilevando l'insussistenza della responsabilita' diretta dell'accomandante nei confronti dei creditori, sia pure nei limiti della quota di conferimento.

3. Ricorre per cassazione (OMISSIS) s.r.l. affidandosi a quattro motivi di impugnazione, illustrati con memoria difensiva, con i quali deduce: a) nullita' della sentenza o del procedimento ex articolo 360 c.p.c., n. 4, a seguito di errata applicazione dell'articolo 281 sexies c.p.c. e articolo 352 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione di norme di diritto: articoli 2313 e 2324 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5; c) violazione e falsa applicazione di norme di diritto: articolo 647 c.p.c., articoli 2318 e 2320 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5; d) violazione e falsa applicazione di norme di diritto: articolo 2313 c.c., articolo 345 c.p.c., comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5.

4. Si difende con controricorso (OMISSIS).

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

5. Con il primo motivo di ricorso si rileva la inapplicabilita' dell'articolo 281 sexies c.p.c., che permette di disporre la discussione orale ed emettere la sentenza in udienza.

6. Il motivo e' infondato secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la norma dell'articolo 281 sexies c.p.c. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilita' al solo giudizio di primo grado, e' norma applicabile anche nel giudizio di appello.

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce sulla base degli articoli 2313 e 2324 c.c., che il socio accomandante risponde delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita.

8. Con il terzo motivo di ricorso si rileva che il decreto ingiuntivo ha acquisito efficacia di giudicato nei confronti della societa' determinando l'esclusione della legittimazione del socio accomandante.

9. Con il quarto motivo si rileva che il (OMISSIS) avrebbe dovuto eccepire in primo grado la sua estraneita' al rapporto della societa' con il terzo creditore.

10. Il secondo motivo e' infondato. L'affermazione secondo cui i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita e' corretta ma significa che l'accomandante e' tenuto al conferimento promesso nei confronti della societa' ed e' obbligato solo nei confronti di quest'ultima. Conseguentemente deve ritenersi esclusa la possibilita' di un'azione diretta del creditore della societa' nei confronti del socio accomandante.

11. Il terzo e quarto motivo sono assorbiti dal rigetto del secondo. La societa' ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 2.200 di cui euro 200 per spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Societario

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 696 UTENTI