E' valida la notifica alla società effettuata presso la sede effettiva anziche presso la sede legale

Deve considerarsi valida la notificazione effettuata presso la sede effettiva, anziche' presso la sede legale di una societa' avente personalita' giuridica, operando, anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'articolo 145 c.p.c., la disposizione di cui all'articolo 46 c.c., comma 2, secondo la quale, quando la sede legale della societa' sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede anche quest'ultima (Cass. 17519/2003; 3620/2004; 2671/2005), e cio' in quanto nella sede effettiva operano gli organi amministrativi della societa' e i suoi dipendenti, il che consente di riconoscerla come luogo o stabilimento utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni o con i terzi



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25329/2007 proposto da:

COM GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A - 4, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESSAGNO MARIA PAOLA, giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

IMMOBILIARE ED. SPA IN LIQUIDAZIONE;

- intimato -

sul ricorso 30767/2007 proposto da:

IMMOBILIARE ED. SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato SALERNI ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI DARIO, giusta delega in calce;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

COM GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A - 4, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESSAGNO MARIA PAOLA, giusta delega in calce;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 127/2006 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA, depositata il 11/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2009 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l'Avvocato PAFUNDI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, e il rigetto dell'incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, riformando con sentenza 11 ottobre 2006, la sentenza di primo grado, ha ritenuto illegittime per mancanza di presupposto impositivo le cartelle esattoriali relative a TOSAP per passo carraio non corrisposta per gli anni dal 1996 al 1999, notificate alla Societa' Immobiliare Ed. s.p.a. in liquidazione, precedute da avvisi di liquidazione non notificati presso la sede legale della societa', ma presso la sede operativa della societa' in data 13/1/2001.

Il Comune di Genova chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di quattro mezzi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la Societa' Immobiliare Ed. s.p.a. in liquidazione, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, contrastato con controricorso dal Comune di Genova.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi avverso la medesima sentenza debbono essere riuniti a' sensi dell'articolo 335 c.p.c..

Col primo mezzo il ricorrente principale, adducendo violazione dell'articolo 83 c.p.c., sostiene l'inesistenza di procura ad impugnare da parte del difensore costituito in forza di mandato conferito nel giudizio di primo grado cosi' concepito" delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento in ogni sua fase e grado sia di impugnazione che di esecuzione....", mandato non specifico rispetto all'appello.

Col secondo mezzo del ricorso principale si denuncia violazione dell'articolo 145 c.p.c., nonche' difetto di motivazione della sentenza impugnata, che non ha ritenuto valida la notifica eseguita presso la sede effettiva, e non presso la sede legale della societa'. Si chiede quindi che questa Corte accerti" se vi sia stata violazione ovvero falsa applicazione dell'articolo 145 c.p.c., avendo i giudici di secondo grado ritenuto come non avvenute le notifiche degli avvisi di liquidazione effettuate nella sede effettiva anziche' in quella legale.

Col terzo mezzo il Comune lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non spiega perche' mancherebbe il presupposto impositivo, in presenza di autorizzazione all'utilizzo di passo carraio, rilasciata su richiesta della societa'.

Col quarto mezzo, si adduce violazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 44, in considerazione del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di passo carraio, seppure a raso ma condizionata all'apposizione di divieto di sosta nell'area antistante, e si formula quesito circa l'erronea affermazione, da parte della Commissione regionale, della insussistenza del presupposto impositivo, in presenza degli illustrati requisiti dell'autorizzazione.

La Immobiliare Ed. s.p.a. in liquidazione, nel contrastare le avverse pretese, con un primo mezzo ripropone in via incidentale l'eccezione di prescrizione dei tributi TOSAP per il 1996 e il 1997, non richiesti nel triennio successivo alla denuncia, come previsto dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 51, essendo stata la notifica tardivamente effettuata il 13/1/2001, dovendosi ritenere prescritte anche le altre annualita' per invalidita' della notifica delle cartelle. Si formula quindi quesito in ordine all'avvenuta prescrizione del diritto dell'Amministrazione alla riscossione dei tributi di cui e' causa.

Col secondo mezzo, la ricorrente incidentale lamenta la violazione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., a causa della compensazione delle spese nel giudizio di entrambi i gradi di merito, pur essendo stato il contribuente vittorioso.

Il Comune controricorrente sostiene la tempestivita' degli avvisi, spediti il 30 dicembre 2000, e la discrezionalita' del giudice nel disporre la compensazione delle spese.

Il primo motivo di ricorso principale non e' fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.3537/2002), cui il Collegio aderisce, la procura speciale al difensore abilitato all'assistenza tecnica avanti al giudice tributa rio, rilasciata in primo grado con riferimento - come nella specie - all'intero giudizio "in ogni sua fase e grado", esprime la volonta' della parte di estendere il mandato al giudizio di impugnazione, ed implica quindi il superamento della presunzione di conferimento soltanto per il primo grado del processo, a' sensi dell'articolo 83 c.p.c., u.c.. Ne' contrasta con tale principio la sentenza 20520/2006 di questa Corte, che ha escluso l'applicabilita' della presunzione di estensione del mandato agli ulteriori gradi di giudizio, in relazione alla particolare ipotesi in cui tale estensione era stata prevista soltanto in via "eventuale".

E' invece fondato il secondo motivo dello stesso ricorso, il cui accoglimento comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso principale, nonche' del ricorso incidentale.

infatti deve considerarsi valida la notificazione effettuata presso la sede effettiva, anziche' presso la sede legale di una societa' avente personalita' giuridica, operando, anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'articolo 145 c.p.c., la disposizione di cui all'articolo 46 c.c., comma 2, secondo la quale, quando la sede legale della societa' sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede anche quest'ultima (Cass. 17519/2003; 3620/2004; 2671/2005), e cio' in quanto nella sede effettiva operano gli organi amministrativi della societa' e i suoi dipendenti, il che consente di riconoscerla come luogo o stabilimento utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni o con i terzi (Cass. 9978/2000; 7037/2004).

Peraltro anche il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, che detta le regole per la notifica degli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette, e puo' essere nella specie richiamato in via di analogia, trattandosi di notifica di atti di accertamento di tributi locali, richiede perche' la notifica sia considerata effettuata in luogo diverso da quello in cui la persona giuridica ha il proprio domicilio fiscale, che venga accertata l'inesistenza nel Comune in cui e' situato il predetto domicilio, di un qualsiasi ufficio, sede o azienda della medesima(Cass. 14664/2006), dovendosi, in caso contrario ritenere equiparati alla sede legale, ogni altra sede, ufficio o azienda - di cui sia noto l'indirizzo (Cass. 904/98) - siti nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

Accolto pertanto il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo, e dichiarati assorbiti gli altri e il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale ella Liguria, che liquidera' anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo dello stesso ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

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