I provvedimenti sulle irregolarità nella gestione di una società non sono ricorribili in Cassazione

I provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall’assemblea, ovvero decidano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà in quanto, nell’ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie e, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale. Tali provvedimenti, pertanto, non sono impugnabili con ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione tranne che per la parte in cui rechino condanna alle spese, la quale, nel definire un contrasto tra le parti in tema di diritti soggettivi, costituisce tra le medesime un rapporto obbligatorio ed è munita dei connotati della pronuncia giurisdizionale idonea ad assumere valore di giudicato. E’quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6805 del 21 marzo 2007.

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