Il socio che si sia reso colpevole di gravi inadempienze puo', anche durante lo stato di liquidazione, essere escluso dalla compagine sociale

Durante la fase di liquidazione della societa' di persone, non vi sono ostacoli all'applicabilita' dell'articolo2286 cod.civ., e conseguentemente che il socio che si sia reso colpevole di gravi inadempienze puo', anche durante lo stato di liquidazione, essere escluso dalla compagine sociale (cfr. Sez. 1 n.6410/1996). A tale indirizzo interpretativo, pur non unanime (Sez. 1 n.3982/1980 ha viceversa ritenuto che lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio trova ostacolo nel passaggio della societa' in una fase diretta alla liquidazione di tutti i soci), il Collegio intende dare continuita', essendo fondato su argomenti del tutto condivisibili. Invero, lo scioglimento segna solo il passaggio ad una nuova fase, nella quale la societa' permane come gruppo organizzato ed i soci continuano ad essere titolari di diritti e di obblighi; deve escludersi che un principio di prevalenza delle cause di scioglimento della societa' rispetto allo scioglimento del singolo rapporto sociale possa desumersi dall'articolo2270 comma 2 cod.civ., che invece esprime il ben diverso principio della impossibilita' di ottenere, dopo lo scioglimento della societa', la liquidazione della quota ai sensi dell'articolo 2289 c.c.; ed infine, appare contrario ai principi che reggono l'esecuzione del contratto di societa' - che da vita alla costituzione di una comunione di interessi, in base alla quale l'interesse del singolo e' subordinato all'interesse della maggioranza - ritenere che comportamenti di un socio in danno degli altri o della societa' nel suo complesso possano restare senza conseguenze sul piano giuridico durante la fase della liquidazione.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 1 giugno 2012, n. 8860



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8241/2010 proposto da:

(OMISSIS) - S.I.G.L. S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro' tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

GI.DI.CI S.A.S. DI (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 17/2009 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2012 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel giugno 1998 la GI.DI.CI. s.a.s. di (OMISSIS) & C. (d'ora in poi GI.DI.CI.) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo la (OMISSIS) s.p.a. (d'ora in poi S.I.G.L.) e (OMISSIS), per sentir dichiarare la nullita', la inefficacia nei confronti della societa' attrice, e comunque l'invalidita', del contratto sottoscritto il 20 aprile 1998 con il quale il (OMISSIS), nella falsa qualita' di legale rappresentante della societa' attrice, aveva ceduto alla S.I.G.L. per il corrispettivo di lire 1.700.000.000 l'azienda avente ad oggetto la vendita di carburanti per autotrazione sita in Comune di (OMISSIS). Deduceva la GI.DI.CI. a sostegno di tale domanda: a)che la societa' era stata costituita nel 1988 dal (OMISSIS), da (OMISSIS), da (OMISSIS) e dal (OMISSIS), unico socio accomandatario; b) che quest'ultimo, con provvedimento cautelare ex articolo 700 c.p.c., del Tribunale di Fermo del 18 dicembre/30 gennaio 1996, era stato revocato dalla carica di amministratore; c) che inoltre il medesimo, con delibera del 11 settembre 1997, era stato escluso dalla societa', seguito poi, con delibera del dicembre 1997, dall'accomandante (OMISSIS); d)che quindi i due soci superstiti (OMISSIS) e (OMISSIS), modificati con scrittura privata del 23 febbraio 1998 i patti sociali, avevano designato il (OMISSIS) socio accomandatario. Si costituiva in giudizio la S.I.G.L. deducendo, per quanto qui ancora rileva, che il contratto di cessione dell'azienda era stato validamente stipulato dal (OMISSIS), quale legale rappresentante della GI.DI.CI., giacche': a) il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 163/98 del 20 febbraio 1998, aveva accertato l'esistenza di una causa di scioglimento della GI.DI.CI. (insanabile contrasto tra i soci) e tale accertamento retroagiva alla proposizione della domanda nell'ottobre 1996, si che, disponendo l'atto costitutivo che in caso di scioglimento le funzioni di liquidatore sarebbero state svolte dall'accomandatario, il (OMISSIS) aveva acquisito la qualifica di liquidatore, non valendo in contrario la revoca dalla carica di amministratore disposta nei suoi confronti in via cautelare, giacche' il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 340/1998 del 18 giugno 1998, aveva definito il relativo giudizio di merito rigettando la domanda di revoca; b) che, quanto alla delibera di esclusione dalla societa', il (OMISSIS) l'aveva impugnata ed il Tribunale di Fermo, con provvedimento del 28 settembre/13 novembre 1998, ne aveva sospeso l'efficacia.

Il Tribunale, con sentenza del 12 ottobre 2001, rilevato fra l'altro che, con sentenza n.115/2000, il Tribunale di Fermo aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal (OMISSIS) avverso la delibera di esclusione, dichiaro' l'inefficacia nei confronti della GI.DI.CI. del contratto di cessione d'azienda.

Interponeva appello la S.I.G.L., riproponendo le argomentazioni gia' sviluppate in primo grado; si doleva altresi' del rigetto della sua eccezione di carenza di legittimazione attiva del (OMISSIS) ad agire in giudizio, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere inopponibile nei confronti di essa S.I.G.L., quale terzo contraente, la sentenza n.115/2000 del Tribunale di Fermo, quindi rilevare l'illegittimita' della delibera di esclusione del (OMISSIS) dalla societa' e conseguentemente delle successive modifiche dei patti sociali che avevano condotto alla designazione del (OMISSIS) quale unico socio accomandatario, qualifica che invece era ancora, secondo l'appellante, validamente rivestita dal (OMISSIS). Si costituiva in giudizio la GI.DI.CI. in liquidazione, contestando l'ammissibilita' e la fondatezza del gravame, e proponendo appello incidentale in ordine al regolamento delle spese del giudizio di primo grado.

Con sentenza resa pubblica l'8 gennaio 2010, la Corte d'appello di Ancona ha rigettato entrambi gli appelli, osservando, per quanto qui ancora rileva, come la delibera di esclusione del (OMISSIS) fosse legittima, non valendo in contrario le considerazioni dell'appellante circa la nullita' di una delibera, assunta dai soli soci accomandanti, di revoca degli amministratori nominati con il contratto sociale, trattandosi di atti distinti, per effetti e presupposti. Legittimamente quindi i due soci superstiti (OMISSIS) e (OMISSIS), al fine di evitare lo scioglimento della societa' a norma dell'articolo 2323 c.c., avevano provveduto a nominare il secondo quale accomandatario e legale rappresentante della societa', e come tale egli era legittimato ad instaurare il presente giudizio.

Avverso tale sentenza la S.I.G.L. s.p.a. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 29 marzo 2010, formulando tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso la GI.DI.CI. s.a.s. di (OMISSIS) in liquidazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la societa' ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articoli 2272, 2274 e 2286 c.c.) nonche' l'omissione o carenza o contraddittorieta' di motivazione (senza tuttavia precisare in relazione a quali fatti tale censura viene formulata). A sostegno di tale mezzo, deduce che, dopo la deliberazione di scioglimento di una societa' di persone, resta preclusa la possibilita' di procedere alla esclusione di un socio.

1.1. Il motivo, in effetti esclusivamente basato su tale questione di diritto, non merita accoglimento. Questa Corte ha gia' avuto modo di esaminare la questione qui sollevata, ed ha ritenuto che, durante la fase di liquidazione della societa' di persone, non vi sono ostacoli all'applicabilita' dell'articolo2286 cod.civ., e conseguentemente che il socio che si sia reso colpevole di gravi inadempienze puo', anche durante lo stato di liquidazione, essere escluso dalla compagine sociale (cfr. Sez. 1 n.6410/1996). A tale indirizzo interpretativo, pur non unanime (Sez. 1 n.3982/1980 ha viceversa ritenuto che lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio trova ostacolo nel passaggio della societa' in una fase diretta alla liquidazione di tutti i soci), il Collegio intende dare continuita', essendo fondato su argomenti del tutto condivisibili. Invero, lo scioglimento segna solo il passaggio ad una nuova fase, nella quale la societa' permane come gruppo organizzato ed i soci continuano ad essere titolari di diritti e di obblighi; deve escludersi che un principio di prevalenza delle cause di scioglimento della societa' rispetto allo scioglimento del singolo rapporto sociale possa desumersi dall'articolo2270 comma 2 cod.civ., che invece esprime il ben diverso principio della impossibilita' di ottenere, dopo lo scioglimento della societa', la liquidazione della quota ai sensi dell'articolo 2289 c.c.; ed infine, appare contrario ai principi che reggono l'esecuzione del contratto di societa' - che da vita alla costituzione di una comunione di interessi, in base alla quale l'interesse del singolo e' subordinato all'interesse della maggioranza - ritenere che comportamenti di un socio in danno degli altri o della societa' nel suo complesso possano restare senza conseguenze sul piano giuridico durante la fase della liquidazione.

Il rigetto del motivo ne deriva di necessita'.

2. Con il secondo motivo, la societa' ricorrente torna a criticare le statuizioni della sentenza impugnata riguardanti la legittimita' della delibera di esclusione del (OMISSIS), denunciando, sotto altro profilo, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articoli 2252 e 2319 c.c.) nonche' vizio di motivazione.

Ribadisce la tesi, gia' disattesa dal giudice di merito, secondo la quale l'amministratore che sia stato, come nel caso in esame il (OMISSIS), nominato con il contratto sociale non puo', senza il consenso unanime dei soci, essere revocato e quindi "a fortiori" neppure essere escluso.

2.1. Anche tale motivo non merita accoglimento, avendo la Corte di merito rettamente fatto riferimento all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimita' (cfr. Sez. 1 n.8570/09; n. 27504/06; n. 13407/04) secondo cui esclusione del socio e revoca degli amministratori sono provvedimenti distinti e non comparabili, per effetti e presupposti, si che le norme che regolano la revoca non interferiscono con quelle che consentono l'esclusione. Tale argomento decisivo, peraltro del tutto condivisibile, non e' stato comunque fatto oggetto di alcuna confutazione in ricorso. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia ancora la violazione o falsa applicazione degli articoli 2252 e 2319 c.c., ed il vizio di motivazione, sostenendo che, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi la validita' ed efficacia delle modifiche dei patti sociali deliberate dai soci (OMISSIS) e (OMISSIS) nel febbraio 1998, i patti cosi modificati prevedevano che il liquidatore non fosse piu' designato nella persona dell'accomandatario, bensi' fosse nominato dai soci. Si che, il (OMISSIS), ove pure legittimamente nominato accomandatario, sarebbe comunque carente di legittimazione ad agire in giudizio quale legale rappresentante della societa' in liquidazione, perche' mai nominato liquidatore dai soci.
3.1. Osserva tuttavia il Collegio che tale prospettazione - prima ancora che carente di idonea considerazione circa il principio generale della prorogatio dei poteri sotteso al disposto dell'articolo 2486 c.c. - si mostra del tutto nuova, non risultando mai sollevata nel giudizio di merito, e presuppone accertamenti in fatto non consentiti in questo giudizio di legittimita', si che il suo esame e' precluso in questa sede (cfr. ex multis Sez. L n.20518/08; Sez. 3 n. 4024/1981; Sez. 1 n.651/1979). Il rigetto del ricorso si impone dunque, ravvisandosi peraltro giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimita', in considerazione delle contrastanti pronunce su alcune delle questioni sollevate dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

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