Il socio può esercitare un'azione di responsabilità nei confornti dell'amministratore solo se vi sia un pregiudizio diretto

L'art. 2395 cod. civ. esige, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, che il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi direttamente come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori: pertanto, né l'inattività dell'assemblea, né la perdita del capitale sociale e né l'inadempimento contrattuale posto in essere dall'amministratore integrano, di per sé, i presupposti della disposizione, in quanto la prima inerisce al mero funzionamento degli organi sociali e non comporta necessariamente un danno alla società o al socio, mentre il capitale è un bene della società e non dei soci, i quali dalle perdite subiscono soltanto un danno riflesso a causa della diminuzione di valore della propria partecipazione, ed, infine, il mancato rimborso della somma presa a mutuo dalla società può comportare la responsabilità dell'amministratore soltanto quando derivi da un illecito colposo o doloso dell'organo nell'inadempimento del mutuo.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 23 giugno 2010, n. 15220



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA SEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 33081-2006 proposto da:

DE. NI. AN. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso l'avvocato SINOPOLI VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato LOVELLI ALFREDO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

DE. NI. GA. (C.F. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso l'avvocato BUONONATO LUCIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASINI ANGELO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 277/2006 della SEZ. DIST. DI TARANTO - CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 3 marzo 1984, De. Ni. Ga. chiedeva autorizzarsi il sequestro conservativo dei beni del fratello De. Ni. An. , fino alla concorrenza di lire 70 milioni. Il ricorrente a fondamento della richiesta deduceva che: a) il (OMESSO) era stata costituita la F.D.N. srl tra lui stesso e il fratello An. ; b) quest'ultimo aveva svolto le funzioni di amministratore della societa' sino a quando, nel (OMESSO), era stato dichiarato decaduto dall'incarico ed era stato nominato un Amministratore Giudiziario; c) il De. Ni. An. si era appropriato ed aveva alienato tutti i beni della societa' per un valore di lire 96,350 milioni; d) l'Amministratore Giudiziario non aveva inteso proporre azione di responsabilita' nei confronti dell'amministratore cessato dalla caricategli aveva percio' deciso di proporre un giudizio per conseguire il risarcimento ai sensi dell'articolo 2395 c.c.; f) temeva che durante il processo il fratello An. alienasse il proprio patrimonio, cosi' vanificando ogni iniziativa.

Il Presidente del Tribunale autorizzava il sequestro conservativo fino alla concorrenza di lire 40 milioni.

Il 4 aprile 1984, De. Ni. Ga. notificava l'adottato provvedimento cautelare e la citazione per la convalida del sequestro e per il merito.

Con la citazione l'attore chiedeva che venisse accertato che l'operato del convenuto, quale amministratore unico della FD. , era stato foriero di danni a carico dell'altro socio; che venisse determinato l'importo di tali danni e fosse condannato il convenuto al relativo risarcimento e che fosse convalidato il sequestro eseguito a norma dell'articolo 2395 c.c. atteso che tale responsabilita', di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti imputabili in via immediata a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi (Cass 21130/08 Cass., 16 Marzo 2001, n. 3843; Cass., 28 Febbraio 1998, n. 2251; Cass., 21 Maggio 1991, n. 5723).

Nel caso di specie risulta dalla sintesi del quarto motivo di appello riportata nella sentenza impugnata che il ricorrente ha contestato la sua responsabilita' in ordine al mancato pagamento del mutuo.

Sul punto pertanto si rendeva indispensabile una pronuncia della Corte d'appello che accertasse l'illecito colposo o doloso del ricorrente nell'inadempimento del mutuo.

Il quarto motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo e del terzo motivo.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata va di conseguenza cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio anche per le spese alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.
 

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