In caso di cancellazione di una società commerciale di persone la legittimazione a proseguire le azioni giudiziali pendenti si trsferisce al socio illimitatamente responsabile

In caso di cancellazione di una società commerciale di persone si presume il venir meno della capacità e soggettività limitata della società stessa, analogamente a quanto accade con riferimento alle società capitali. Ne consegue che nell'ipotesi in cui perdurino rapporti o azioni in cui la società di persone è parte, la legittimazione a proseguire le azioni stesse, una volta intervenuta la cancellazione dal Registro delle Imprese, si trasferisce in capo al socio illimitatamente responsabile. (Fonte: Diritto e Giustizia)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 23 luglio 2012, n. 12796



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente

Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 24901/2009 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la FAMIGLIA (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -
contro

(OMISSIS) S.N.C. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 643/2009 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 23/09/2009, R.G.N. 1003/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2012 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 10.11.2003, il Giudice di pace di Potenza - in accoglimento dell'opposizione proposta dalla (OMISSIS) & C. s.a.s. avverso il decreto ingiuntivo n. 122/2001 di pagamento in favore della (OMISSIS) e C. s.n.c. della somma di lire 2.362.080 (attuali euro 1.219,91) oltre interessi per lire 704.800 (attuali euro 363,10) e spese - revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando che nulla era dovuto dalla societa' opponente a quella opposta.

Proposto appello dalla (OMISSIS) e C. s.n.c, resisteva la (OMISSIS) & C. s.a.s..

La causa era, dunque, istruita in appello con le prove per testi richieste dalle parti nel precedente grado ed era, quindi, riformata dal Tribunale di Potenza, il quale con sentenza in data 23.09.2009 cosi' provvedeva: rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto; condannava, quindi, la societa' appellata, (OMISSIS) & C. s.a.s., al pagamento sia della somma portata dal decreto opposto, sia del danno da svalutazione monetaria sulla somma di euro 1.219,91 con decorrenza dalla messa in mora (06.02.2001) limitatamente ai periodi in cui la relativa percentuale del tasso di svalutazione monetaria fissato dall'ISTAT risultasse superiore al tasso degli interessi legali, con esclusione in tal caso degli interessi legali; rigettava la domanda riconvenzionale dell'opposta-ingiungente; condannava l'appellata al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), per essere all'epoca dei fatti accomandatario, personalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni assunte verso terzi dalla (OMISSIS) & C. s.a.s., societa' cancellata dal Registro delle Imprese in data (OMISSIS), risultando sciolta, senza messa in liquidazione. Il ricorrente ha, quindi, svolto cinque motivi.

Ha resistito la (OMISSIS) s.n.c., depositando controricorso, con cui ha eccepito l'inammissibilita' e infondatezza del ricorso.

Sono state depositate memorie da ambo le parti ex articolo 380 bis cod. proc. civ.; quindi - rimessa la causa all'udienza pubblica - la resistente ha depositato memoria ex articolo 372 cod. proc. civ., chiedendo anche la rifusione delle spese della procedura ex articolo 373 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009), e' soggetto, in forza del combinato disposto di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 27, comma 2 e della Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 58, alla disciplina di cui all'articolo 360 c.p.c., e segg. come risultanti per effetto del cit. Decreto Legislativo n. 40 del 2006.

2. E' infondata la questione pregiudiziale di inammissibilita', formulata da parte resistente per essere stato proposto il ricorso da soggetto diverso dal destinatario della sentenza e, cioe' la (OMISSIS) & C.. Invero - posto che dalla documentazione allegata al ricorso ex articolo 372 cod. proc. civ. risulta intervenuta la cancellazione di detta societa' dal Registro delle Imprese nelle more del giudizio di merito per intervenuto scioglimento, senza messa in liquidazione - deve ritenersi che le relative azioni, attive e passive, facciano capo al socio illimitatamente e personalmente responsabile, quale e', per l'appunto, l'odierno ricorrente; e cio' in considerazione del venir meno della soggettivita' e della capacita' giuridica limitata della societa' di persone, parallelo all'effetto costitutivo-estintivo della cancellazione dell'iscrizione delle societa' di capitali di cui all'articolo 2495 cod. civ., comma 2 (cosi' come novellato dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 4). Invero, con le tre sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 in data 22 febbraio 2010, le SS.UU. di questa Corte hanno affermato la verificazione dell'effetto estintivo per effetto della cancellazione - cosi' per le societa' di capitali come di quelle di persone - al di la' del carattere costitutivo/dichiarativo delle forme rispettive di pubblicita', nonche' la cessazione della capacita' del soggetto-societa' a far data dal 1 gennaio 2004, per le cancellazioni avvenute, come quella in oggetto, in epoca anteriore.

Rinviando alle argomentazioni svolte funditus nelle richiamate pronunce del Supremo Consesso, e' qui sufficiente rimarcare l'evidente parallelismo esistente nella disciplina delle azioni dei creditori sociali dettata, rispettivamente, dagli articoli 2312 e 2324 cod. civ., con il riconoscimento, di norma, della responsabilita' illimitata e personale dei soci e dall'articolo 2495 cod. civ., a mente del quale, "ferma restando l'estinzione", i creditori sociali insoddisfatti possono fare valere le loro ragioni verso i soci, salve, ovviamente, le differenze conseguenti alla diversita' dei tipi societari (che - per le societa' di capitali - comportano, sotto il profilo sostanziale, la limitazione della responsabilita' alle somme riscosse in base al bilancio di liquidazione e, sotto quello processuale, la peculiarita' della notifica delle domande infrannuali). Con il che risulta convalidata la presunzione del venire meno della limitata capacita' e della legittimazione delle societa' di persona - con la decorrenza sopra indicata - anche se perdurino rapporti o azioni in cui esse sono parti, con conseguente legittimazione del socio illimitatamente responsabile a proseguire le stesse azioni.

Non appare superfluo aggiungere che, nel caso all'esame, devono ritenersi coperte da giudicato interno le questioni relative alla vocatio in ius della societa' nel precedente grado del giudizio, al quale, peraltro, ha partecipato proprio l'odierno ricorrente, seppure costituitosi come rappresentante della stessa societa'.

In definitiva il ricorso del (OMISSIS) deve ritenersi ammissibile in applicazione del seguente principio: in tema di societa' commerciali di persone (nella specie, una societa' in accomandita semplice) la lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2495, cod. civ., comma 2, come modificato dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2006, n. 6, articolo 4 (nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione delle societa' di capitali), comporta che la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della capacita' e soggettivita' limitata delle societa' stesse, nei medesimi termini in cui analogo effetto si produce per le societa' di capitali; con la conseguenza che, nell'ipotesi che perdurino rapporti o azioni in cui esse sono parti, la legittimazione a proseguire le azioni stesse si trasferisce in capo al socio illimitatamente responsabile.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 348 e 358 cod. proc. civ.. A tal riguardo il ricorrente osserva che, dopo la notifica di un primo atto di appello in data 13.03.2004 con fissazione dell'udienza di comparizione per il 26.05.2004, nessuna delle parti si era costituita, con la conseguenza che l'appello della (OMISSIS) e C. andava dichiarato improcedibile, a nulla rilevando che fosse stato notificato altro atto di appello in data 24.03.2004 con fissazione dell'udienza per il 18.06.2004, dal momento che l'iscrizione a ruolo della causa e, quindi, la costituzione dell'appellante era avvenuta in data 30.03.2004, e, quindi, oltre il termine di 10 gg. di cui all'articolo 165 cod. proc. civ. (rispetto al primo atto di appello).

2.2. Il motivo - che, come risulta dai "quesiti di diritto" a corredo dello stesso, muove dall'erroneo presupposto che vi sia stata un'inammissibile riassunzione dell'appello, nonostante l'improcedibilita' del gravame - e' infondato.

Invero la sentenza impugnata, escludendo l'improcedibilita' dell'appello, si e' adeguata alla regola per cui il principio di consumazione dell'impugnazione - secondo un'interpretazione conforme ai principi costituzionali del giusto processo, che sono diretti a rimuovere, anche nel campo dei gravami, gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, rifuggendo formalismi rigoristici - impone di ritenere che, fino a quando non intervenga una declaratoria di improcedibilita', possa essere proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti (ex multis cfr. Cass. 18 luglio 2011, n. 15721; Cass. 16 novembre 2005, n. 23220). E' stato in particolare osservato che la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilita' o improcedibilita' della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, e' legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purche' il relativo termine non sia decorso. Per la verifica della tempestivita' della seconda impugnazione, occorre, poi, aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve, il quale, solo in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, puo' farsi decorrere dalla data di proposizione della prima impugnazione che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata (Cass. 12 novembre 2010, n. 22957).

E poiche', nel caso di specie, la sentenza di primo grado non era stata notificata, come risulta da quella all'esame, l'appello notificato il 24.03.2004 era sicuramente tempestiva, avuto riguardo alla data della notificazione della prima impugnazione.

4. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 cod. proc. civ., n. 5). Al riguardo parte ricorrente deduce di avere provato in modo certo l'inadempimento della (OMISSIS) relativamente ad un precedente intervento sulla trivella di proprieta' della (OMISSIS) e, di conseguenza, di non dovere alcun corrispettivo per la riparazione, il cui pagamento e' stato richiesto con il ricorso per ingiunzione.

4.1. Il motivo e' inammissibile, perche' non si conclude e neppure contiene la "chiara indicazione" del punto controverso e della decisivita' del vizio, come previsto dall'articolo 366 bis seconda parte cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5. Secondo la consolidata interpretazione di questa Corte la norma deve intendersi nel senso che il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione va dichiarato inammissibile qualora non sia stato formulato il cd. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito (Cass. 18 novembre 2011, n. 24255).

Ma - anche a prescindere da quanto sopra - il motivo risulta inammissibile, perche', attraverso la surrettizia censura del vizio motivazionale, si rivela sostanzialmente finalizzato ad una non piu' consentita rivisitazione delle risultanze processuali, le quali, per il vero, risultano oggetto di una rigorosa e attenta disamina da parte del giudice a quo.

5. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 2735 cod. proc. civ., comma 1 e articolo 229 cod. proc. civ.. Al riguardo parte ricorrente deduce, articolando il relativo quesito, che "la confessione spontanea resa alla presenza della controparte e di un terzo pubblico ufficiale ed ausiliario del giudice, c.t.u.", ha lo stesso valore probatorio della confessione giudiziale e, quindi, efficacia vincolante di prova legale.

5.1 Il motivo - anche a prescindere dall'inadeguatezza del quesito, in quanto non contiene alcun riferimento all'impianto motivazionale della sentenza impugnata e anzi, introduce, un elemento di assoluta novita', quale "la presenza della controparte", al momento della presunta confessione, che non si rinviene nella stessa sentenza - non merita accoglimento.

La decisione e', infatti, conforme al principio, che va qui ribadito, secondo cui l'affermazione della parte o, se questa e' una societa', del suo legale rappresentante, di fatti a se' sfavorevoli resa al consulente tecnico d'ufficio, considerato come terzo al di fuori del processo, integra una confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'articolo 2735 c.c., comma 1, con apprezzamento che, se congruamente motivato, non e' sindacabile in sede di legittimita' (Cass. 11 dicembre 2003, n. 18987; Cass. 4 marzo 1991, n. 2231). E in tale prospettiva il giudice di appello e' pervenuto al convincimento che - alla luce delle complessive risultanze probatorie e, segnatamente, della prova orale - non fosse possibile ascrivere alle dichiarazioni del legale rappresentante della (OMISSIS) il valore di prova della circostanza che le riparazioni, di cui era chiesto il corrispettivo, costituissero ripetizione di un precedente intervento mal eseguito.

6. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione degli articoli 112 e 346 cod. proc. civ. per omesso esame di domande ed eccezioni: e cio' per avere il giudice di appello ritenuto abbandonata l'eccezione di inidoneita' della fattura ai fini della prova del monitorio.

6.1. Il motivo e' inammissibile, perche' si conclude con un quesito astratto (chiedendo a questa Corte di dire "se la presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni nel giudizio di appello, derivante dal disposto dell'articolo 346 c.p.c., si verifichi o meno quando la parte con un semplice richiamo, purche' espresso e non equivoco, ripropone tali domande ed eccezioni e se tale richiamo possa o meno ritenersi sufficiente ai fini della riproposizione di una domanda ed un'eccezione sollevata in primo grado e non esaminata") privo di correlazione con la fattispecie all'esame e con le ragioni della decisione.

Il motivo stesso e' privo di specificita', perche' prescinde totalmente dalla ragione decisoria individuata nella circostanza dell'insufficienza, agli effetti del superamento della presunzione di abbandono, di un richiamo generico e indistinto alle difese di primo grado.

La decisione risulta, dunque, conforme a principio acquisito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 cod. proc. civ., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volonta' di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse e, tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (ex multis Cass. 11 maggio 2009, n. 10796).

7. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 92 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale tenuto conto della soccombenza reciproca, derivante dal fatto che era stata rigettata la richiesta di risarcimento danno da svalutazione monetaria formulata da parte opposta.

7.2. Il motivo e' inammissibile, anche a prescindere dall'inidoneita' dei quesiti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'individuazione del soccombente si compie in base principio di causalita', con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo e' quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 27 novembre 2006, n. 25141, m. 595483). Ne consegue che anche la soccombenza solo parziale puo' giustificare la condanna alle spese, non essendo censurabile in Cassazione la mancata compensazione, che e' rimessa al prudente ed insindacabile apprezzamento del giudice di merito (Cass. 2 luglio 2008, n. 18173).

In conclusione il ricorso va rigettato.

8. Relativamente alla richiesta di liquidazione delle spese del procedimento ex articolo 373 cod. proc. civ., formulata da parte controricorrente nella memoria ex articolo 378 cod. proc. civ., si osserva che l'istante ha depositato gli atti relativi al procedimento, unitamente alla memoria, ma senza notificarne un elenco alla controparte. E poiche' quest'ultima non e' comparsa all'udienza e, quindi, non ha preso alcuna posizione su di essi, detti atti non sono esaminabili dalla Corte e, pertanto, l'istanza di liquidazione delle spese del detto procedimento e' da rigettare per difetto di documentazione alla stregua del seguente principio di diritto: con esclusione del caso di accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito - competente alla liquidazione delle spese anche per la fase del giudizio di cassazione - nel giudizio di legittimita' puo' essere chiesta alla Corte di cassazione anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'articolo 373 cod. proc. civ.; tuttavia, affinche' sia rispettato il principio del contraddittorio, tale richiesta e' esaminabile a condizione che l'interessato produca, nei termini di cui all'articolo 372 cod. proc. civ., comma 2, una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, in modo da offrire alla controparte la possibilita' di interloquire sul punto (Cass. 11 febbraio 2009, n. 3341).

Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.200,00 (di cui euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

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