In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una societa' di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una societa' di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiche', pur implicando detta cancellazione l'estinzione della societa', ai sensi dell'articolo 2495 c.c., (novellato dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tal evento e' ancora possibile, ai sensi della L.F., articolo 10, che la societa' sia dichiarata fallita se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione e' altresi' legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 26 luglio 2013, n. 18138



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20124/2011 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), nella qualita' di ex socie della (OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 94/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2013 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Su ricorso di (OMISSIS) s.p.a., notificato alla (OMISSIS) s.r.l. in persona del signor (OMISSIS), legale rappresentante pro tempore presso la residenza personale di questi in Milano, il Tribunale di Napoli, con sentenza in data (OMISSIS), ha dichiarato il fallimento della societa', che era stata gia' cancellata dal registro delle imprese in data (OMISSIS).

2. Contro questa sentenza hanno proposto reclamo il signor (OMISSIS), gia' liquidatore della societa' fallita, dichiarandosi anche trustee del Trust liquidatorio della stessa societa', e inoltre la signora (OMISSIS), socia della societa' dichiarata fallita. Gli opponenti hanno sostenuto, tra l'altro, che dopo la cancellazione della societa' dal registro delle imprese e la sua estinzione sancita dall'articolo 2945 c.c., essendo venuta meno in capo al liquidatore la rappresentanza della societa' ormai estinta, il contraddittorio dovrebbe essere istaurato nei confronti dei soci anche ai fini della successiva dichiarazione di fallimento della societa' entro un anno, a norma della L.F., articolo 10.

3. Questa tesi e' stata accolta dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza 21 luglio 2011, che -assorbiti gli altri motivi - ha revocato il fallimento.

4. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il fallimento per due motivi.

Resistono (OMISSIS) e (OMISSIS) con controricorso notificato il 14 settembre 2011.

(OMISSIS) ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il controricorso di (OMISSIS), che non e' stata parte nei gradi di merito del giudizio, e' inammissibile, ancorche' il ricorso sia stato notificato anche a lei.

6. Con il primo motivo del ricorso si denuncia la falsa applicazione dell'articolo 2495 c.c., e la violazione della L.F., articolo 10. Si deduce che la norma speciale contenuta nella legge fallimentare attribuisce ai creditori il potere di chiedere il fallimento della societa', entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, nei confronti del liquidatore, che conserva a questi effetti la sua legittimazione processuale.

7. Il motivo e' fondato. Questa corte aveva gia' risolto il problema in esame, affermando, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una societa' di capitali cancellata dal registro delle imprese, il principio che la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiche', pur implicando detta cancellazione l'estinzione della societa', ai sensi dell'articolo 2495 c.c., (novellato dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento e' ancora possibile, ai sensi della L.F., articolo 10, che la societa' sia dichiarata fallita se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione e' altresi' legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo d'impugnazione e' esperibile, L.F., ex articolo 18, da parte di chiunque vi abbia interesse (Cass. 5 novembre 2010 n. 22547). Tale soluzione e' ora avallata dalle sezioni unite, le quali, nel confermare la tesi dell'estinzione della societa' conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, e nell'affermare che, con riguardo alle societa' di capitale, vi verifica una successione a titolo universale dei soci nei debiti sociali limitatamente alle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione a norma dell'articolo 2045 c.c., hanno tuttavia ribadito l'eccezionalita' della norma contenuta nella L.F., articolo 10, che implica la sopravvivenza della societa' fallenda per un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Si osserva a questo riguardo che la possibilita', espressamente contemplata dalla L.F., articolo 10, che una societa' sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della societa' (e per essa del suo legale rappresentante), nonostante la sua cancellazione dal registro; ed e' inevitabile ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla societa' e da chi legalmente la rappresentava. E' una fictio iuris - si aggiunge - che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (come del resto accade anche per l'imprenditore persona fisica che sia dichiarato fallito entro l'anno dalla morte) e dalla quale non si saprebbero trarre argomenti sistematici da utilizzare in ambiti processuali diversi (Cass. sez. un. 12 marzo 2013 n. 6070).

8. Non puo' seguirsi, del resto, la tesi dei resistenti che, nel nuovo quadro normativo conseguente alla riforma del diritto societario, l'applicazione della L.F., articolo 10, nel caso delle societa' di capitale, postulerebbe la notifica del decreto di comparizione - nella procedura prefallimentare - ai soci, successori, invece che alla societa' in persona del suo liquidatore, in parallelismo con quanto avviene nel caso di morte dell'imprenditore individuale. In questo secondo caso, i successori universali sono gli unici soggetti con i quali e' ipotizzabile l'instaurazione del contraddittorio, ma la loro posizione non e' interamente omologabile a quella del fallito, sicche' la giurisprudenza e' giunta a escludere la necessita' della loro audizione, se essi stessi non abbiano compiuto atti di prosecuzione dell'impresa (Cass. 21 marzo 2013 n. 7181). Nel caso delle societa', al contrario, l'instaurazione del contraddittorio con gli organi sociali e' funzionale, al tempo stesso, alle esigenze dell'istruttoria prefallimentare e alla difesa dell'impresa.

9. La fondatezza del motivo in esame ne comporta l'accoglimento, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Resta in tal modo assorbito il secondo motivo di ricorso, e la causa deve essere rinviata alla corte d'appello la quale, nel decidere sul reclamo, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimita', si atterra' al principio di diritto che segue:

in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una societa' di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiche', pur implicando detta cancellazione l'estinzione della societa', ai sensi dell'articolo 2495 c.c., (novellato dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tal evento e' ancora possibile, ai sensi della L.F., articolo 10, che la societa' sia dichiarata fallita se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione e' altresi' legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento.

10. Le spese relative al rapporto processuale con (OMISSIS), che ha resistito al ricorso senza esservi legittimata, ma che a cio' e' stata provocata dalla notifica del ricorso medesimo, sono compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita'; compensa le spese relative al rapporto processuale con (OMISSIS).

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