L'annullabilità di una fideiussione non può discendere da un conflitto di interessi tra la società garante ed il suo amministratore solo perchè vi è coincidenza soggettiva dei ruoli di amministratore

Nel caso in cui una societa' abbia prestato fideiussione in favore di un'altra societa' il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la societa' garante ed il suo amministratore, ai sensi dell'articolo 1394 c.c., ed ai fini dell'annullabilita' del contratto, non puo' essere fatta discendere da un'aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due societa', ma dev'essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilita' degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la societa' che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore, e della riconoscibilita', della stessa da parte dell'altro contraente (in termini, tra le ultime, la pronuncia 25361/2008).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 15 ottobre 2012, n. 17640



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22037/2006 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 353/2006 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2012 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntive dell'importo di lire 529.721.817, provvisoriamente esecutivo, emesso l'8/10/1997 dal Presidente del Tribunale di. Treviso a favore della (OMISSIS) s.c. a r.l., gia' (OMISSIS).

L'attrice in opposizione, premesso di essersi resa fideiussore verso detta Banca in data (OMISSIS) sino all'importo di lire 1.677.000.000 per le obbligazioni della s.p.a. (OMISSIS), nel merito eccepiva, l'annullabilita' della fideiussione, per conflitto di interessi tra la societa' e l'amministratore (OMISSIS), firmatario della garanzia, amministratore anche della garantita, che si trovava in situazione di irreversibile difficolta', tanto da essere ammessa alla procedura di concordare preventivo dopo due mesi dal rilascio della garanzia, e che tale situazione doveva essere nota alla Banca, posto che entrambe le societa' intrattenevano rapporti di conto corrente presso la medesima filiale di (OMISSIS). Comunque, secondo l'opponente, il (OMISSIS) aveva agito oltre i limiti imposti alla societa' dall'oggetto sociale e in carenza di buona fede della Banca, da cui l'inefficacia dell'atto ex articolo2384 bis c.c..

In riconvenzionale, (OMISSIS) chiedeva il risarcimento dei danni nella somma di lire 500 milioni, e in subordine, contestava l'ammontare dei credito garantito, di cui chiedeva la rideterminazione, previo accertamento della quantificazione.

La Banca si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Il Tribunale, con sentenza 23/4-22/7/02, dichiarava l'inefficacia della garanzia ex articolo 2384 bis e. e, revocava il decreto-ingiuntivo e condannava la Banca alle spese del giudizio. Avverso detta pronuncia proponevano appello in via principale la Banca ed in via incidentale (OMISSIS).

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza 12/12/2005 - 24/2/2006, in accoglimento dell'appello principale, respinto l'incidentale, in riforma della sentenza impugnata, respingeva l'opposizione e le domande di (OMISSIS), confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di (OMISSIS) alle spese dell'intero giudizio.
Per guanto qui interessa, la Corte del merito ha escluso il conflitto di interessi, rilevando l'assoluta coincidenza di soci e di quote tra le due societa', esattamente ripartite in entrambe le societa' per un terzo ciascuno tra i soci (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), da cui la concreta coincidenza degli interessi e la legittimita' dell'operato del (comune) legale rappresentante, atteso che il buon andamento di una delle due societa' si rifletteva necessariamente a vantaggio dell'altra. Nel caso dell'assoluta coincidenza personale dei soci delle due societa' con assoluta parita' nella proprieta' delle quote e coincidenza nella persona dell'amministratore unico, continua la Corte veneta, ragionevolmente si puo' ritenere il concreto perseguimento di un progetto unitario, essendo palese che (OMISSIS) costituiva il "salvadanaio" di famiglia e l'altra societa' aveva funzione prettamente commerciale.

I medesimi soci avevano ratificato l'operato dell'amministratore, e cio', secondo la Corte veneta, provava l'esistenza di un unico interesse dei. soci della (OMISSIS) e dei soci della (OMISSIS); ne' l'assenza di corrispettivo per (OMISSIS) equivaleva a gratuita' dell'atto, essendo necessario a tal fine anche lo spirito di liberalita', e nel caso la non gratuita' risultava dai vantaggio che la garante si riprometteva di ritrarre, non intendendosi come tale necessariamente un incremento immediato del proprio patrimonio. L'atto era stato posto in essere nell'interesse dei soci,gli stessi, delle due societa', i quali, in sede di approvazione del bilancio di (OMISSIS), ex post, non avevano mosso alcuna censura all'operato dell'amministratore.

Quanto all'asserita estraneita' rispetto all'oggetto sociale, la Corte del merito ha rilevato che le due societa' svolgevano la stessa attivita', non spostando i termini della questione l'esistenza di un secondo differente settore economico, ne' il terzo avrebbe potuto valutare come esclusiva una attivita' piuttosto che un'altra; a ritenere peraltro l'estraneita', la Banca non poteva ritenersi comunque in malafede, attesi gli elementi sopra ricordati (attivita' immobiliare comune alle due societa', previsione della possibilita' di concedere fideiussione, coincidenza dei soci della garante e della garantita), e la ratifica da parte dell'assemblea ordinaria di (OMISSIS) aveva rafforzato il convincimento della Banca, che la fideiussione rientrasse nelle finalita' istituzionali del garante. La Corte del merito ha affrontato inoltre la questione della idoneita' della ratifica da parte dell'assemblea ordinaria a sanare la carenza di potere rappresentativo degli amministratori, nel caso del compimento di atto estraneo all'oggetto sociale.

Quanto alla domanda risarcitoria avanzata da (OMISSIS) in via di appello incidentale, la Corte del merito ha rilevato come solo in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, l'allora opponente avesse chiesto la condanna al pagamento di somma da liquidarsi in via equitativa, e che in ogni caso la domanda ex articolo 96 c.p.c., era infondata, non essendo la Banca in malafede.

Ricorre (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.

Si difende la Banca con controricorso.

(OMISSIS) ha depositato la memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 - Con il primo motivo, (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1394 c.c.; insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte del merito ha escluso l'applicazione dell'articolo 1394 c.c., stante l'assoluta coincidenza di soci, delle quote e dell'amministratore delle due societa', garante e garantita, e ha ritenuto altresi' che, ove sussistente il conflitto, lo stesso non potesse venire in rilievo, stante l'avvenuta ratifica dell'operato dell'amministratore da parte dei soci con la delibera di approvazione dei bilancio.

Secondo la ricorrente, la pronuncia e' inficiata dall'errore di fondo, di avere ritenuto necessariamente coincidente l'interesse dei soci con quello della societa', mentre l'interesse dei soci non e' l'interesse; della societa'.

Nessuna delle teorie proposte in dottrina sui concetto di interesse sociale arriva a sostenere che questo corrisponda tout court alla volonta' espressa dall'assemblea dei soci, tant'e' che l'articolo2373 c.c., prevede l'eventualita' di delibere adottiate dall'assemblea in contrasto con l'interesse sociale, ne' il conflitto d'interessi potrebbe venir meno perche' la totalita' dei soci ha autorizzato l'amministratore a compiere l'atto, ove questo comporti il depauperamento del patrimonio sociale in danno dei creditori, perche' l'atto e' e rimane contrario all'interesse della societa' amministrata.

Nel caso, sussistono i presupposti di applicabilita' dell'articolo1394 c.c..

Secondo la ricorrente, l'elemento oggettivo emerge dai seguenti rilievi; identita' del legale rappresentante della garante e della garantita; evidente estraneita' all'oggetto sociale, prevedendo lo statuto della (OMISSIS), in via principale e non secondariamente, l'attivita' di "commercio di maglieria, confezioni ed articoli per l'abbigliamento in genere...", a fronte dell'attivita' prettamente immobiliare di (OMISSIS); assenza di vantaggio imprenditoriale per la garante, ed esclusivo interesse della garantita, che rischiava di vedersi revocato l'accesso al credito da parte della Banca, ne' vale a smentire l'assunto il richiamo della Corte dei merito alla pretesa appartenenza di (OMISSIS) e (OMISSIS) ad un medesimo gruppo societario, per la cui esistenza occorrono una piu' o meno penetrante compartecipazione nel capitale sociale ed un unitarie coordinamento economico e funzionale tra le societa', ne' l'appartenenza al gruppo potrebbe bastare per escludere il conflitto d'interessi, stante l'innegabile distinta soggettivita' delle due societa' di capitali coinvolte.

Sussiste infine il requisito soggettivo, risultando nel caso la conoscenza o quanto meno la conoscibilita' del conflitto da parte della Banca.

1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2384 e 2384 bis c.c.; insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo.

La Corte veneta ha equivocato nel considerare l'oggetto sociale delle due societa'; come risulta dalle visure (docc. 5 e 6 del fascicolo di primo grado), (OMISSIS) ha come attivita' principale il commercio di maglieria e abbigliamento in genere, a fronte dell'attivita' esclusivamente immobiliare di (OMISSIS); inoltre, e' ininfluente la generica ed astratta previsione statutaria che abiliti il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie, atteso che, per l'orientamento assolutamente prevalente formatosi nella vigenza delle norme indicate, andava valutato il programma tipico della societa' secondo un criterio di normalita', e non in astratto.

Ne', secondo la ricorrente, era ratificabile l'atto dell'amministratore esorbitante dall'oggetto sociale, in quanto il limite dell'oggetto sociale e' vincolante anche per la stessa compagine sociale, che lo puo' modificare, ma nel rispetto delle forme e modalita' di legge, ed e' seriamente dubitabile la validita' della delibera assembleare che autorizzi in via preventiva o successiva il compimento di atti estranei all'oggetto sociale, occorrendo la previa modificazione dell'atto costitutivo.

Nella specie, inoltre, non vi e' stata in ogni caso la ratifica, stante il carattere generale dell'approvazione del bilancio d'esercizio.

Secondo la ricorrente, infine, sussistono i presupposti di cui all'articolo 2384 bis c.c., oggettivo e soggettivo.

1.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 96 c.p.c., e articolo 2043 c.c., e vizio di motivazione, in relazione alla domanda risarcitoria, avanzata a seguito della esecuzione indebitamente intrapresa verso l'ingiunta; la domanda di liquidazione in via equitativa e' stata gia' introdotta nell'atto di citazione di I grado, ne' in ogni caso, controparte ne aveva eccepito la supposta tardivita' nella prima difesa.

1.4.- Col quarto motivo,.la ricorrente si duole dell'omessa motivazione sulla domanda avanzata in subordine, relativa alla debenza dei soli interessi legali esattamente calcolati sulla sola somma capitale; come osservato gia' in atto di citazione in opposizione, la Banca aveva indicato come somma capitale ingiunta l'importo di lire 529.721.817, per contro comprensiva di lire 141.042.627 di interessi, e su tale somma aveva chiesto ed ottenuto ulteriori interessi al tasso legale dalla domanda al saldo; nemmeno e' dato di capire come sia stata calcolata la somma corrispondente al capitale originario, ovvero lire 388.679.190,come indicata in ricorso monitorio.

2.1.- I primi due motivi del ricorso, da valutarsi congiuntamente stante la stretta connessione tra gli stessi, sono infondati. Premesso che nel caso e' applicabile la normativa anteriore alla riforma di cui al Decreto Legislativo n. 6 del 2003, e' opportuno altresi' rilevare che sono concettualmente distinti i due profili, del conflitto di interessi e dell'estraneita' all'oggetto sociale, della fideiussione prestata nei confronti di una Banca da una societa' a garanzia del debito di altra societa', sollevati in via di eccezione dalla societa' garante per paralizzare l'azione della Banca, sotto il profilo dell'annullabilita', nel primo caso, e dell'inefficacia, nel secondo.

Cio' posto, va nel caso di specie rilevato che la Corte del merito, a pag. 11 della pronuncia, ha specificamente indicato che negli statuti delle due societa' e' espressamente prevista," quale oggetto sociale, sia l'attivita' di compravendita di immobili sia la possibilita' di rilasciare fideiussioni, tra (OMISSIS) e (OMISSIS),..." : tale statuizione non e' stata censurata dalla ricorrente che, sul punto precipuo dell'oggetto sociale, si e' limitata a sostenere che (OMISSIS) prevedeva nello statuto lo svolgimento in via principale e non secondariamente, come in tesi sostenuto dal Giudice del merito, l'attivita' di "commercio, maglieria, confezione ed articoli per l'abbigliamento in genere", mentre (OMISSIS) aveva come oggetto l'attivita' esclusivamente immobiliare (pag. 20 ricorso).

La ricorrente, nel corpo dell'ampio ricorso presentato, fa riferimento all'orientamento prevalente, secondo cui. per stabilire se il singolo atto posto in essere dal legale rappresentante della societa' rientri o meno nell'oggetto sociale, risulta ininfluente la generica ed astratta previsione statutaria che abiliti ai rilascio delle fideiussioni ed altre garanzie, atteso che l'oggetto sociale individuerebbe piu' precisamente il settore ed il programma economico della societa',come definito dai soci per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il principio, in se' esatto,secondo cui la valutazione della pertinenza dell'atto degli amministratori di una societa' di capitali all'oggetto sociale va condotta alla stregua del criterio della strumentante, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale, inteso come la specifica attivita' economica concordata dai soci nell'atto costitutivo, in vista dei perseguimento dello scopo di lucro proprio dell'ente, non essendo-sufficienti ne' il criterio dell'astratta previsione statutaria del tipo di atto posto in essere, ne' il criterio della conformita' dell'atto all'interesse sociale (cosi' le pronunce 16416/2002, 15879/2007 e, con ulteriori approfondimenti in aderenza al caso di specie, la pronuncia 26011/2007), non trova spazio applicativo nella specie, in cui la previsione statutaria non e' generica, ma specifica, non solo in relazione al tipo di atto, ma alla individuazione del soggetto che potra' essere garantito.

La specificita' e concretezza dell'atto previsto in statuto non consentono in radice di prospettare l'esorbitanza dell'atto ex articolo 2384 c.c., e rendono ultronea ogni ulteriore valutazione in relazione alla compatibilita' con l'oggetto sociale, atteso che l'atto, coinvolgendo terzi estranei alla societa', deve essere considerato nella sua oggettivita'.

La specifica previsione statutaria di cui in oggetto risolve altresi' l'ulteriore profilo del conflitto di interessi, idoneo, secondo la ricorrente, ai sensi dell'articolo 1394 c.c., a condurre all'annullamento della fideiussione, prestata da (OMISSIS) a favore di (OMISSIS), con atto sottoscritto dal (OMISSIS), all'epoca amministratore unico della garante e della garantita.

Secondo l'orientamento di questa Corte, nel caso in cui una societa' abbia prestato fideiussione in favore di un'altra societa' il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la societa' garante ed il suo amministratore, ai sensi dell'articolo 1394 c.c., ed ai fini dell'annullabilita' del contratto, non puo' essere fatta discendere da un'aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due societa', ma dev'essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilita' degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la societa' che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore, e della riconoscibilita', della stessa da parte dell'altro contraente (in termini, tra le ultime, la pronuncia 25361/2008).

Orbene,la tipizzazione dell'atto nello statuto di (OMISSIS) nei termini sopra indicati e' idonea a precludere in radice la configurabilita' del conflitto di interessi, avendo la stessa societa' resa pubblica, secondo l'obbligo di legge, quella previsione, in ordine alla capacita' ed ai corrispondenti poteri rappresentativi dei suoi amministratori, si' che non puo' la stessa societa' mettere in dubbio la scelta operata in statuto nei confronti del terzo, che su quella previsione ha legittimamente confidato.

La specificita' del caso, nel riferimento nella sentenza impugnata alla tipizzazione dell'atto nei termini sopra indicati, da' ragione della diversa soluzione qui adottata, rispetto a quella di cui alla pronuncia 20597/2010, resa sempre nel caso di fideiussione prestata dall'amministratore di (OMISSIS) a favore di (OMISSIS), nei confronti del (OMISSIS), per importo superiore al capitale della garante, e che ha concluso per il conflitto di interessi e la nullita' dell'atto considerato come ultra vires, insuscettibile di autorizzazione da parte dell'assemblea totalitaria, peraltro fortemente criticata da autorevole dottrina.

2.2.- Il quarto motivo, da esaminarsi per ragioni di ordine logico prima del terzo, e' fondato.

La Corte del merito, pur respingendo m dispositivo le domande di (OMISSIS), non ha reso alcuna motivazione in relazione alla domanda avanzata in subordine, di accertamento del diritto della Banca di pretendere 1 soli interessi legali, di riduzione degli stessi alla misura, legale e di rideterminazione del capitale.

L'accoglimento di detto motivo comporta la cassazione con rinvio in relazione a detto specifico capo di domanda, con assorbimento del terzo motivo, con cui la parte ha chiesto il risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c., e articolo 2043 c.c., in dipendenza dell'esecuzione intrapresa sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e che dovra' essere valutata dal Giudice di rinvio in esito alla valutazione della domanda subordinata di cui sopra.

3.1.- Conclusivamente, vanno respinti i primi, due motivi del ricorso, va accolto il quarto, assorbito il terzo, va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e va rinviata la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che provvedera' a valutare la domanda subordinata e, conseguentemente, la domanda risarcitoria ex articolo 96 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte respinge i primi due motivi del ricorso, accoglie il quarto, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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