L’azione di accertamento della nullità di un’intesa restrittiva della concorrenza va proposta dinnanzi alla Corte d’appello

La legge antitrust 10 ottobre 1990 n. 287, detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 l. n. 287/90, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte d'appello. (Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 12 febbraio – 10 marzo 2008, n. 6297)



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Corte di Cassazione
Sezione III Civile, 10 marzo 2008, n. 6297
Presidente Varrone - Relatore Spirito

Svolgimento del processo

Con la sentenza ora impugnata per cassazione il giudice di pace di Badolato, ritenuta la propria compe¬tenza, ha condannato la società XXX s.p.a. a restituire al Sign XXX (in passato assicurato per la R.c. presso la predetta compagnia) una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno, per avere la convenuta partecipato ad un'intesa anticoncorrenziale vietata ai sensi della legge n. 287 del 1990.
Il ricorso della compagnia si svolge in quattro mo¬tivi. Non si difende la parte intimata.
Motivi dalla decisione
Dalla lettura della stessa sentenza impugnata ri¬sulta che la compagnia, all'atto della costituzione in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del giudice di pace adito e la competenza della Corte d'appello territorialmente competente. Respingendo sif¬fatta eccezione, il giudice ha affermato la propria competenza.
La questione, riproposta dalla compagnia nei primi due motivi di ricorso, è stata già risolta, in un ana¬logo caso, da Cass. sez. un. 4 febbraio 2005, n. 2207, la quale ha affermato il principio (al quale oggi il collegio s'adegua) secondo cui: la legge antitrust 10 ottobre 1990, n. 287, detta norme a tutela della liber¬tà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mer¬cato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere compe¬titivo al punto da poter allegare uno specifico pregiu¬dizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrit¬tiva della libertà di concorrenza, il consumatore, ac¬quirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosid¬detto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuar¬ne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di in¬teressi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuri¬dico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che su¬bisce danno da una contrattazione che non ammette al¬ternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nulli¬tà dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla compe¬tenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte d'appello.
Il ricorso della compagnia assicuratrice è, dunque, fondato sul punto della competenza. La sentenza impu¬gnata deve essere cassata e deve essere dichiarata la competenza esclusiva e territoriale della Corte d'appello di Catanzaro, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
L'accoglimento dei primi due motivi ha efficacia assorbente rispetto ai successivi due.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, dichiara l'incompetenza del giudice di pace di Badolato e la competenza della Corte d'appello di Catanzaro, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; assegna alle parti il termine di gg. 60 per la riassunzione.


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