L'eccedenza dell'atto compiuto dall'amministratore di società di capitali rispetto ai limiti dell'oggetto sociale non realizza un 'ipotesi di nullità, ma semmai di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi

L'eccedenza dell'atto compiuto dall'amministratore di società di capitali rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non realizza un 'ipotesi di nullità, ma semmai di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi, in ordine alla quale è rimesso alla società e solo ad essa il potere di respingere gli effetti di quell'atto, di assumerli ex tunc, attraverso la ratifica, o ancora di farli preventivamente propri, attraverso una deliberazione autorizzativa.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9134/05 proposto da:

SICILCASSA s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sistina 42, presso l'avv. GIORGIANNI Francesco che la rappresenta e difende per procura in atti;

- ricorrente -

contro

IM.IT. IMMOBILIARE ITALIANA s.p.a. (gia' IM.IT. Immobiliare Italiana s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Teodosio Macrobio 3, presso l'avv. NICCOLINI Giuseppe, che la rappresenta e difende, insieme con l'avv. Concetto Costa, del Foro di Catania, per procura in atti;

- controricorrente -

MARINA s.r.l. in liquidazione (gia' Iblafin s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

e

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a., CAPITALIA s.p.a. (gia' Banca di Roma s.p.a.), BANCO DI SICILIA s.p.a. e INTESA GESTIONE CREDITI s.p.a. (gia' Intesa BCI Gestione Crediti s.p.a.), in persona dei loro legali rappresentanti;

- intimate -

e

sul ricorso n. 9692/05 proposto da

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a., CAPITALIA s.p.a. (gia' Banca di Roma s.p.a), BANCO DI SICILIA s.p.a. e INTESA GESTIONE CREDITI s.p.a. (gia' Intesa BCI Gestione Crediti s.p.a.), succeduta in forza di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco stipulato il 12 giugno 2001 (rogito notaio Stefania Lanzillotti di Cosenza, rep. 50832, racc. 15849) alla Intesa BCI s.p.a., a sua volta succeduta a titolo universale alla Banca Commerciale Italiana, a seguito di atto di fusione tra Banca Intesa s.p.a. e Banca Commerciale Italiana per atto a rogito notaio Marchetti di Milano del 24 aprile 2001, n. 16443/4621 di repertorio), in persona dei loro legali rappresentanti, elettivamente domiciliate in Roma, Via Gramsci 54, presso lo studio degli avv.ti Gianfranco Graziadei e Giuseppe Santoni, rappresentate e difese dal primo per procure in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

SICILCASSA s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sistina 42, presso l'avv. Francesco Giorgianni che la rappresenta e difende per procura in atti;

- controricorrente a ricorso incidentale -

e

IM.IT. IMMOBILIARE ITALIANA s.p.a. (gia' IM.IT. Immobiliare Italiana s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempre, e MARINA s.r.l. in liquidazione (gia' Iblafin s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimate -

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3700/04 del 2 settembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19 dicembre 2007 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schiro';

uditi, per la ricorrente principale, l'avv. Francesco Giorgianni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale, per le controricorrenti e ricorrenti incidentali, l'avv. Giuseppe Santoni, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale, e, per la controricorrente IM.IT. Immobiliare Italiana s.p.a., l'avv. Concetto Costa che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. APICE Umberto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto notificato tra il 12 settembre e il 28 ottobre 1996 la IM.IT. Immobiliare Italiana s.r.l. (di seguito, per brevita', IM.IT.) e la Iblafin s.r.l. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Banca di Roma s.p.a., il Banco di Sicilia s.p.a., la Banca Commerciale Italiana s.p.a. e la Sicilcassa s.p.a. per sentir dichiarare la nullita' o, subordinatamente, l'inefficacia dell'ipoteca concessa dalla IM.IT., per un ammontare di L. 51.800.000.000, su di una serie di propri immobili siti in (OMESSO), a garanzia dei crediti che le banche convenute avevano nei confronti di alcune societa' del gruppo industriale Costanzo, anche in conseguenza della convenzione conclusa il 9 febbraio 1995 tra le menzionate banche creditrici e le societa' debitrici del gruppo, con la quale dette banche avevano promesso l'erogazione di ulteriori somme per il ripianamento delle passivita' del gruppo e per la costituzione di nuove linee di credito. Le attrici chiedevano inoltre dichiararsi la nullita', ex art. 1420 c.c., dell'intero atto di concessione delle ipoteche da parte delle altre societa' debitrici, con ordine ai Conservatori dei Registri Immobiliari competenti di cancellare tutte le ipoteche iscritte.

A fondamento delle domande le societa' attrici, premesso che la Iblafin era la detentrice totalitaria del capitale della IM.IT., esponevano che:

1.a. le banche avevano chiesto la prestazione delle suddette garanzie anche a persone fisiche e giuridiche estranee al gruppo Costanzo e la prestazione di garanzie esulava dall'oggetto sociale dell'IM.IT., principalmente incentrato sulla gestione del proprio patrimonio immobiliare della societa';

1.b. il 9 gennaio 1995 l'assemblea ordinaria dell'IM.IT. aveva deliberato, in contrasto con lo statuto, di autorizzare la concessione delle garanzie ipotecarie necessarie a consentire l'operazione di salvataggio, ma l'atto di concessione era nullo per incapacita' della societa', o, quanto meno, inefficace ex art. 2384 bis c.c., in quanto l'IM.IT., non avendo mai avuto alcun legame azionario diretto o indiretto con le societa' del gruppo Costanzo, era carente d'interesse a concedere ipoteca in loro favore;

1.c. la illegittimita' dell'atto non poteva essere rimossa dall'esistenza della menzionata delibera assembleare, che non poteva modificare i limiti dello statuto, e la nullita' delle garanzie comportava, ex art. 1420 c.c., la nullita' di tutte le analoghe disposizioni contenute nel rogito.

2. Con sentenza del 10 gennaio 2001, il Tribunale di Roma, ritenuta la Iblafin s.r.l. priva di legittimazione ad impugnare atti della societa' partecipata, respingeva la domanda di nullita' delle ipoteche, dichiarando l'inefficacia di quelle concesse dalla IM.IT..

Proponeva appello la s.p.a. Sicilcassa in liquidazione coatta amministrativa, che insisteva nel rigetto di tutte le domande; proponevano inoltre appello incidentale, di tenore identico a quello principale, tutte le banche convenute in primo grado, tra le quali anche la Intesa BCI Gestione Crediti, succeduta per fusione alla Banca Commerciale Italiana.

La IM.IT. e la Iblafin (successivamente Marina s.r.l. in liquidazione) resistevano al gravame, proponendo a loro volta appello incidentale, con il quale insistevano sia per la legittimazione attiva della seconda, sia per l'accoglimento integrale delle domande proposte in primo grado.

Con sentenza n. 3700/04 del 2 settembre 2004, la Corte di appello di Roma respingeva sia gli appelli, principale e incidentale, delle banche, che l'appello incidentale della Iblafin s.r.l. e il motivo di appello incidentale della IM.IT., con il quale si era insistito per la estensione degli effetti della nullita' a tutti gli altri atti di concessione d'ipoteca contenuti nel rogito notar Scaldaferri in data 1 marzo 1995. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di merito ordinava invece la cancellazione dell'ipoteca iscritta sul complesso immobiliare della IM.IT. sito in (OMESSO), contrada (OMESSO), e disponeva la correzione materiale del dispositivo della sentenza di primo grado, nella parte in cui il credito garantito ipotecariamente era stato indicato in L. 51.800.000 anziche' in L. 51.800.000.000.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale cosi' motivava:

2.a. l'esclusione di un collegamento giuridicamente rilevante della IM.IT. con il gruppo Costanzo e di un interesse della societa' alla prestazione delle garanzie richieste dal pool bancario comportava l'estraneita' dell'atto di concessione delle garanzie all'oggetto sociale, sia dal punto vista formale che da quello sostanziale;

2.b. sulla base delle risultanze processuali, non vi erano dubbi sulla conoscenza da parte delle banche convenute dell'estraneita' dell'atto all'oggetto sociale;

2.c. la Delib. assembleare 9 gennaio 1995, non era idonea a rimuovere ogni limite al potere di agire degli amministratori e quindi della societa', in quanto, da un lato, non era possibile "annullare ogni differenza tra limiti ai poteri gestori dell'amministratore e limiti alla capacita' di agire della societa', rimuovibili con l'adozione di delibere di assemblea ordinaria che autorizzano o ratificano l'atto ultra vires" e, dall'altro, l'art. 2384 bis c.c., costituiva norma di equilibrio del conflitto tra l'interesse della societa' a non essere vincolata dagli impegni assunti dai propri amministratori ultra vires e quelli di determinate categorie di terzi al rispetto dei medesimi impegni, con la precisazione che l'interesse sociale non poteva essere identificato con quello attuato con deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria, ancorche' all'unanimita', poiche' la sua determinazione doveva prescindere, per esigenze di certezza giuridica, dalla mutevolezza delle valutazioni e dei motivi che determinano occasionali e transeunti maggioranze";

2.d. quanto al primo motivo di appello incidentale della Iblafin e dell'IM.IT., doveva ritenersi che la prima societa' era estranea alla domanda di nullita' dell'ipoteca derivante dalla violazione dell'art. 2384 bis c.c., mentre con riferimento al secondo motivo - con il quale l'IM.IT., sul ribadito presupposto che l'atto gestorio compiuto in violazione dei limiti dell'oggetto sociale fosse affetto da nullita', aveva insistito per l'estensione della pronuncia di nullita' a tutti gli altri atti di concessione d'ipoteca contenuti nel rogito notar Scaldaferri in data 1 marzo 1995 - ad avviso dei giudici di appello non poteva trovare applicazione l'art. 1420 c.c., poiche' l'atto estraneo all'oggetto sociale non era nullo ne' annullabile, ma solamente inefficace; meritavano invece accoglimento il terzo e quarto motivo dell'appello incidentale della IM.IT., dovendosi di conseguenza ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta e disporre la correzione dell'importo del credito garantito indicato nel dispositivo della sentenza di primo grado.

3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., sulla base di tre motivi. Le altre banche intimate hanno depositato controricorso e propongono ricorso incidentale sulla base di due motivi. La IM.IT. resiste con controricorso e la Sicilcassa in l.c.a. ha proposto controricorso nei confronti del ricorso incidentale delle altre banche. Marina s.r.l. in liquidazione (gia' Iblafin s.r.l.) non ha invece svolto attivita' difensiva. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, a norma dell'art. 335 c.p.c., deve disporsi la riunione dei ricorsi, relativi all'impugnazione della medesima sentenza.

Con il primo motivo la Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1394, 1395, 1398, 1399, 2384 e 2384 bis c.c., nonche' vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata, per avere la Corte di merito escluso che la Delib. assembleare 9 gennaio 1995, fosse idonea a rimuovere ogni limite al potere di agire degli amministratori e quindi della societa'.

Sul punto la ricorrente principale deduce che:

1.1. l'atto impugnato dalla IM.IT., quand'anche dovesse ritenersi estraneo all'oggetto sociale, sarebbe stato legittimamente assunto dall'amministratore sulla base di un'autorizzazione senza riserve dell'assemblea totalitaria dei soci, la quale, valutando il proprio interesse a compiere un atto non rientrante nel programma economico della societa', avrebbe legittimamente e liberamente disposto di tale interesse;

1.1.1. infatti l'inefficacia degli atti estranei all'oggetto sociale non e' conseguenza di un difetto di capacita' giuridica della societa', la quale, al contrario, ha capacita' giuridica e di agire generale, ma di un limite al potere di rappresentanza degli amministratori, totalmente privo di rilievo in presenza della concorde volonta' di tutti i soci che autorizzino o ratifichino l'atto ultra vires;

1.1.2. non puo' neppure condividersi l'assunto della Corte territoriale, secondo la quale la delibera autorizzativa non sanerebbe il vizio denunciato, per il che sarebbe necessaria una modifica dell'atto costitutivo; tale argomentazione equivarrebbe a sostenere che l'assemblea non puo', al di fuori della procedura di modificazione dell'oggetto sociale, compiere atti estranei all'oggetto medesimo; invece, la generale capacita' della societa' nel nostro ordinamento e l'assenza di un interesse superiore ed estraneo alla societa' che inibisca a questa il compimento di atti estranei all'oggetto sociale, anche al di la' della concorde volonta' dei soci, conducono a ritenere non necessaria, specie in presenza del volere unanime dei soci, la delibera formalmente modificatrice dell'oggetto sociale;

1.1.3. l'IM.IT. s.p.a. ha posto in essere nella specie un'esplicita, confessoria e vincolante dichiarazione di idoneita' dell'atto autorizzato (prestazione dell'ipoteca) rispetto al proprio oggetto sociale ed ai propri interessi di gruppo sia pure mediati e indiretti; inoltre deve considerarsi tautologica e contraddittoria l'affermazione dei giudici di appello, secondo cui la tesi delle banche finirebbe per annullare ogni differenza tra limiti ai poteri gestori dell'amministratore e limiti alla capacita' di agire della societa', rimuovibili con l'adozione di delibera di assemblea ordinaria, in quanto e' la stessa legge che considera il travalicamento dei limiti all'oggetto sociale sotto la prospettiva del difetto di rappresentanza degli amministratori, come fenomeno che "involge non gia' la validita' dell'atto, bensi' la sua efficacia, nel senso di opponibilita' ai terzi".

2. Con il secondo motivo la ricorrente principale prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2384 e 2384 bis c.c., nonche' vizio di motivazione, e critica la sentenza impugnata per aver affermato che l'esclusione di un collegamento giuridicamente rilevante della IM.IT. con il Gruppo Costanzo e di un interesse della societa' alla prestazione delle garanzie richieste dal pool bancario comportava che la concessione da parte della stessa IM.IT. di un'ipoteca sul proprio patrimonio immobiliare doveva considerarsi estranea, sia formalmente che sostanzialmente, all'oggetto sociale.

A tale riguardo la ricorrente deduce che:

2.1. nel corso del giudizio di merito aveva dimostrato che la IM.IT. era parte del Gruppo Costanzo, quale sua mera articolazione immobiliare, essendo soggetta ad una direzione unitaria, realizzata attraverso costanti supporti finanziari, correlati benefici finanziari e identita' o interdipendenza dei soci e del management, ed aveva un precipuo e concreto interesse a salvaguardare la stessa esistenza del Gruppo Costanzo e con essa la sorte delle garanzie fideiussorie gia' prestate dalla medesima IM.IT. verso societa' appartenenti a tale Gruppo;

2.1.1. tuttavia la Corte di merito ha ritenuto apoditticamente non rilevante la richiesta formulata da IM.IT. al Banco di Sicilia affinche' le fossero estesi i benefici finanziari concessi dalle banche del pool alle altre societa' del Gruppo, in base all'incomprensibile affermazione che tale richiesta era successiva alla prestazione della garanzia, ed ha omesso di considerare come tutte le societa' del Gruppo Costanzo, e con esse la IM.IT. e la Iblafin, presentavano la caratteristica e ricorrente identita' dei rispettivi dirigenti e titolari delle azioni o quote, o quantomeno una stretta connessione tra tali soggetti;

2.1.2. la Corte Territoriale non e' riuscita a dare spiegazione delle fideiussioni personali concesse dai Costanzo alla IM.IT. e di quelle prestate dalle subholdings Zeutron e Proter e non ha considerato le circostanze che il complesso residenziale a cui si riferisce l'ipoteca di cui trattasi sorge su terreno pervenuto alla societa' IM.IT. dalla capogruppo F.lli Costanzo s.p.a. e che il patrimonio immobiliare della IM.IT. e' stato progressivamente costituito attraverso conferimenti dei soci Co. Pa. e Ca., affermando anche, in evidente contrasto con la documentazione in atti, non essere stato contestato che mai la IM.IT. ha prestato garanzie, in particolare a favore delle imprese Costanzo;

2.1.3. i giudici di appello non hanno infine compreso che la posizione della IM.IT. era a tal punto collegata al piano di salvataggio del Gruppo Costanzo che la concessione d'ipoteca sul proprio patrimonio immobiliare ha avuto luogo nell'interesse della IM.IT. medesima, mirando a garantire la sopravvivenza del Gruppo Costanzo e come tale a consentire alla menzionata societa' di perseguire il proprio interesse sociale.

3. Con il terzo motivo la Sicilcassa lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2384 bis c.c., e vizio di motivazione, e si duole che i giudici di appello abbiano affermato non esservi dubbi sulla conoscenza da parte della banche dell'estraneita' dell'atto di concessione dell'ipoteca all'oggetto sociale dell'IM.IT..

A sostegno della censura, la Sicilcassa afferma che l'onere di provare la mala fede del terzo spetta alla societa', mentre nella specie la mala fede delle banche non e' stata ne' dedotta ne' provata da IM.IT. e che comunque, nella fattispecie, non sussiste neppure l'estraneita' all'oggetto sociale della concessione dell'ipoteca, che e' prevista dallo statuto quale mezzo per l'attuazione dell'oggetto sociale.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale le banche ricorrenti, denunciando vizio di motivazione, criticano la sentenza impugnata per avere ritenuto che la Delib. di autorizzazione alla concessione dell'ipoteca approvata il 9 gennaio 1995, dall'assemblea totalitaria della s.r.l. unipersonale IM.IT. non fosse idonea a rimuovere ogni limite al potere di agire degli amministratori e quindi della societa'.

In particolare le ricorrenti incidentali affermano che:

4.1. l'oggetto sociale della IM.IT. contemplava espressamente la concessione di ipoteche su beni sociali e l'affermazione dei giudici di appello, secondo i quali nessuna delle banche appellanti aveva mai revocato in dubbio la non conformita' dell'atto di cui si discute all'oggetto sociale, come definito dallo statuto, non era corrispondente al vero;

4.1.1. l'inerenza dell'atto di concessione dell'ipoteca all'oggetto sociale della IM.IT. non rendeva necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea sociale, ma in ogni caso tale autorizzazione ha rimosso ogni ipotetico dubbio al riguardo; inoltre la delibera di autorizzazione e' sempre stata pienamente valida ed efficace non essendo mai stata impugnata da nessuno, nemmeno dall'amministratore o dai sindaci, ed avendovi anzi l'amministratore dato volontariamente attuazione con la sottoscrizione dell'atto d'ipoteca; la delibera autorizzativa ha in ogni caso generato il pieno affidamento delle banche in ordine all'efficacia dell'atto di concessione dell'ipoteca;

4.1.2. la Corte di appello non ha tenuto conto che i limiti al potere rappresentativo del rappresentante non possono essere intesi come limiti al potere di agire del rappresentato e che la delibera di autorizzazione o ratifica e' effettivamente idonea a rimuovere ogni eventuale limite al potere rappresentativo degli amministratori; deve infatti distinguersi tra la capacita' di agire della societa', di portata generale, e il potere degli amministratori di rappresentare la societa', i cui limiti possono derivare da espresse previsione dello statuto, oppure dall'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale; tuttavia in entrambi i casi tali limiti al potere rappresentativo dell'amministratore ben possono essere rimossi ai sensi dell'art. 1399 c.c., da una deliberazione assembleare all'uopo adottata;

4.1.3. i giudici di appello non hanno tenuto conto neppure della carenza di legittimazione attiva dell'IM.IT., avendo l'assemblea totalitaria di tale societa' deliberato l'autorizzazione al compimento dell'atto, ne' della circostanza che l'amministratore che ha agito in giudizio per l'IM.IT. e' il medesimo che ha firmato l'atto di concessione d'ipoteca sui beni sociali, in palese violazione del principio per cui nessuno puo' agire contro il fatto proprio e dell'obbligo di buona fede.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale le banche ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2384 bis c.c., e della direttiva CEE 1127/69, art. 9, comma 1, censurano la sentenza impugnata per aver dato rilievo non all'oggetto sociale statutariamente previsto, ma all'attivita' effettivamente svolta, come accertata sulla base delle risultanze istruttorie, e per aver sostenuto che l'IM.IT. doveva essere considerata una comunione di godimento e non una societa'.

6. Il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono fondati e meritano accoglimento.

6.1. Questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal collegio, per cui in tema di societa' di capitali, l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un'ipotesi di nullita' dell'atto medesimo, ma, al piu', di inefficacia e di inopponibilita' nei rapporti con i terzi; e posto che e' rimesso alla societa', e solo ad essa, di respingere gli effetti dell'atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla societa' il potere di assumere ex tunc quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore. Ne deriva che ogni questione relativa alla estraneita' dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale e' da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva adottata dalla societa', posto che tale delibera impegna la societa' medesima alla condotta di essa esecutiva e ad essa conforme posta in essere dall'organo di gestione, idonea o meno che sia rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale (Cass. 2004/17678; 2006/26325).

Il principio ora richiamato discende dal rilievo che se l'inefficacia dell'atto estraneo all'oggetto sociale e' prevista dal legislatore quale conseguenza del regime della rappresentanza, qualora il rappresentato previamente o successivamente con la ratifica faccia proprio l'atto del rappresentante, non puo' esservi lesione dell'interesse tutelato e non puo' porsi il problema dell'inefficacia dell'atto nei confronti del terzo.

6.1.1. La Corte di merito, escludendo che la Delib. assembleare 9 gennaio 1995, fosse idonea a rimuovere ogni limite al potere di agire degli amministratori e quindi della societa', sul presupposto che, da un lato, non e' possibile "annullare ogni differenza tra limiti ai poteri gestori dell'amministratore e limiti alla capacita' di agire della societa', rimuovibili con l'adozione di delibere di assemblea ordinaria che autorizzano o ratificano l'atto ultra vires" e che, dall'altro, l'art. 2384 bis c.c., costituisce norma di equilibrio del conflitto tra l'interesse della societa' a non essere vincolata dagli impegni assunti dai propri amministratori ultra vires e quelli di determinate categorie di terzi al rispetto dei medesimi impegni, con la precisazione che l'interesse sociale non puo' essere identificato con quello attuato con deliberazioni assunte dall'assemblea ordinaria, ancorche' all'unanimita', "poiche' la sua determinazione deve prescindere, per esigenze di certezza giuridica, dalla mutevolezza delle valutazioni e dei motivi che determinano occasionali e transeunti maggioranze" - non si e' uniformata ai principi enunciati nel precedente paragrafo 6.1. e va conseguentemente annullata, restando assorbite le ulteriori censure svolte nei restanti motivi del ricorso principale e di quello incidentale.

7. Poiche' non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e fermo restando il passaggio in giudicato della sentenza di appello nella parte in cui e' stato rigettato l'appello incidentale della Iblafin s.r.l., ora Marina s.r.l. in liquidazione, - che sul punto non ha proposto ricorso per cassazione - e si e' definitivamente accertato il difetto di legittimazione attiva di detta societa', la causa puo' essere deciso nel merito, con il rigetto delle originarie domande della IM.IT. Immobiliare Italiana s.p.a., essendo pacifico in atti che l'assemblea ordinaria di tale societa' in data 9 gennaio 1995 ha autorizzato la concessione in favore delle banche creditrici delle richieste garanzie ipotecarie, con conseguente irrilevanza dell'estraneita' all'oggetto sociale del compimento di tale atto, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale in precedenza indicato.

Ricorrono giusti motivi per la totale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo di quello incidentale, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande della IM.IT. Immobiliare Italiana s.p.a..

Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

INDICE
DELLA GUIDA IN Societario

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 702 UTENTI