L'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di cancellazione che, ex art. 2191 c.c., dispone la cancellazione della precedente cancellazione di una società dal medesimo registro, avendo effetto retroattivo, fa presumere - sino a prova contraria - la continuazione dell'attività d'impresa

In tema di dichiarazione di fallimento di una societa', ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dalla L.F., articolo 10, l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'articolo 2191 cod. civ., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della societa' gia' iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attivita' d'impresa, atteso che il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicita', se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex articolo 2191 cod. civ., determina solo la opponibilita' ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della societa' alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della societa', per non essersi questa effettivamente verificata; ne' e' di ostacolo a tale conclusione l'estinzione della societa' per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma dell'articolo 2495 cod. civ., introdotto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, atteso che la legge di riforma non ha modificato la residua disciplina della pubblicita' nel registro delle opere

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 6 luglio 2012, n. 11410



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12175/2009 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore (OMISSIS), anche in proprio, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.P.A. IN A.S.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 539/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Bologna con sentenza n. 539 depositata il 20 aprile 2009, ha disposto il rigetto del reclamo proposto dalla societa' (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 119/20087 che ne aveva dichiarato il fallimento, sostenendo, per quel che rileva in questa sede, che non fosse decorso il termine annuale previsto dalla L.F., articolo 10, dalla data della cancellazione della societa' dal R.I. essendo intervenuta la revoca di tale formalita' con effetto ex tunc e conseguente permanenza dell'iscrizione.

La societa' (OMISSIS) ha impugnato la statuizione con ricorso per cassazione affidandolo ad unico motivo ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., non resistito ne' dal curatore fallimentare ne' al creditore istante s.p.a. (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente pone la questione di diritto, confluita nel duplice quesito di diritto, lamentandone errata soluzione da parte della Corte del merito, se in caso di revoca della cancellazione di societa' dal R.I., il termine di cui alla L.F., articolo 10, sia irrimediabilmente decorso e, in caso di risposta negativa, comportante conferma del "decisum" impugnato, se sia ravvisabile violazione dell'articolo 3 Cost..

La questione controversa e' stata risolta da questa Corte con la sentenza delle S.U. n. 8426/2010 che hanno affermato che "In tema di dichiarazione di fallimento di una societa', ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dalla L.F., articolo 10, l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'articolo 2191 cod. civ., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della societa' gia' iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attivita' d'impresa, atteso che il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicita', se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex articolo 2191 cod. civ., determina solo la opponibilita' ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della societa' alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della societa', per non essersi questa effettivamente verificata; ne' e' di ostacolo a tale conclusione l'estinzione della societa' per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma dell'articolo 2495 cod. civ., introdotto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, atteso che la legge di riforma non ha modificato la residua disciplina della pubblicita' nel registro delle opere". A questo principio si e' ineccepibilmente ispirato il giudice del reclamo la cui decisione risulta pertanto immune dai vizi denunciati. La questione di costituzionalita', articolata con riguardo alla lesione dei principi di ragionevolezza e della certezza dei rapporti giuridici e argomentata in maniera non specifica, risulta manifestamente infondata.

Tutto cio' premesso, deve disporsi il rigetto del ricorso senza provvedere al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

 

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