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La tenuta in modo sommario e non intellegibile della contabilita' sociale e' di per se' giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno
Pubblicata il 26/02/2014
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 3 febbraio 2014, n. 2324
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Sentenza 3 febbraio 2014, n. 2324
Integrale
SOCIETA' - AMMINISTRATORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5266/2008 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
(OMISSIS);
- intimata -
avverso la sentenza n. 34/2007 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per i controricorrenti, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso nei confronti degli intimati diversi dal (OMISSIS) s.r.l., per il resto manifesta infondatezza del ricorso e condanna aggravata alle spese articolo 385 c.p.c., comma 4.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che in un giudizio di convalida del sequestro conservativo richiesto ed ottenuto (fino alla concorrenza di euro 180.000,00) dalla societa' (OMISSIS) srl sui beni della signora (OMISSIS), amministratrice della societa', per le irregolarita' denunciate, il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, ha accolto la domanda ed ha condannato la (OMISSIS) al risarcimento dei danni in minor misura rispetto alla somma indicata nel sequestro, non senza procedere ad una liquidazione del danno all'immagine della societa';
che le irregolarita' denunciate ed accertate dal primo giudice avevano riguardato: a) l'incasso, a beneficio dell'amministratrice, di una somma di denaro, erroneamente disposta, per la seconda volta, da un debitore della societa' (la Federconsorzi) che dopo un primo pagamento estintivo del proprio debito non ne aveva piu' l'obbligo; b) nonche' la non corretta tenuta delle scritture contabili, da parte della stessa amministratrice, anche allo scopo di coprire la sua illegittima appropriazione;
che l'appello proposto dalla (OMISSIS) e' stato accolto dalla Corte d'appello di Salerno che, anzitutto, ha dichiarato la nullita' della sentenze di prime cure per un rilevato vizio di costituzione del giudice, essendo stata pronunciata dal giudice monocratico in luogo di quello collegiale, in materia a quest'ultimo riservata (azione ex articolo 2393 c.c.);
che, nel merito, la Corte territoriale, ha escluso che fosse stato provato l'asserito accordo tra l'amministratrice ed i soci per l'esercizio dei poteri gestori da parte di un socio occulto (tale (OMISSIS)) mentre risultavano documentati i versamenti di danaro imputati, anziche' al pagamento della Federconsorzi, al finanziamento di soci, poi restituiti all'amministratrice, con gli interessi maturati;
che l'appellante aveva contestato il fatto della restituzione solo in sede di comparsa conclusionale e le relative scritture contabili prodotte in fotocopia oltre che la provenienza del documento dalla stessa parte interessata alla prova del fatto;
che, di contro, il giudice del gravame, ha respinto le eccezioni sollevate richiamando il valore probatorio della documentazione, in quanto allegata al giudizio penale a carico della stessa (OMISSIS) e posta a base del capo di imputazione, ed ha concluso per la prova dell'appropriazione delle somme (parte in contanti e parte in assegni), condannando l'appellante al pagamento in restituzione delle somme percepite, senza che potesse rilevare il fatto che la societa' non avesse effettivamente restituito il secondo pagamento ricevuto, alla creditrice Federconsorzi;
che, avverso la decisione, la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, notificato anche ai sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), articolato in tre motivi, contro i quali ha resistito la societa', con controricorso e memoria illustrativa;
Considerato che con il primo motivo (con il quale si lamenta sia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2215, 2216, 2476, 2709, 2710, 2487, 2392 e 2393 c.c., nel testo vigente ratione temporis, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, sia l'illogicita' e/o contraddizione della motivazione in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente pone, in relazione al primo profilo di doglianza, il seguente quesito di diritto: se sia corretto interpretare i richiamati articoli del cc, nel testo vigente all'epoca dei fatti, ritenendo fondata l'azione di responsabilita' nei riguardi dell'amministratore della societa', esclusivamente basandosi sulle annotazioni effettuate sul libro giornale della societa' nel periodo in cui il detto amministratore era in carica, in presenza di contestazioni circa la validita' delle scritture contabili prive delle formalita' estrinseche dettate dagli articoli 2215 e 2216 c.c., (nel testo allora vigente) e, quindi, della data certa che le potesse far ritenere riconducibili allo stesso amministratore, superando le carenze formali con l'allegazione della documentazione versata nel procedimento penale a carico dello stesso amministratore e facendola valere, pur in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2710 c.c., contro l'amministratore della societa' che se ne avvale;
che, in relazione al secondo profilo, la ricorrente ha precisato che l'illogicita' e la contraddittorieta' della motivazione sarebbero riferibili alla motivazione nella parte in cui assume la mancata contestazione da parte della ricorrente in ordine alla effettivita' della restituzione - a lei medesima - delle somme introitate da Federconsorzi, laddove l'appellante - con l'affermazione dell'avvenuta restituzione delle somme alla societa' - avrebbe contestato ogni asserita dazione da parte della (OMISSIS) srl;
che con il secondo mezzo (con il quale si lamenta sia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2487, 2476, 1223, 1226 e 2697 c.c., nel testo vigente ratione temporis, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, sia l'illogicita' e/o contraddizione della motivazione in relazione all'articolo 360 n. 5 cpc), la ricorrente pone, in relazione al primo profilo di doglianza, il seguente quesito di diritto: se sia corretto interpretare i richiamati articoli del cc, nel testo vigente all'epoca dei fatti, ritenendo fondata l'azione di responsabilita' nei riguardi dell'amministratore della societa', solo se si dimostra un danno effettivo o, quantomeno, futuro, e non come nella specie in assenza di prova in ordine ad un danno effettivo, ovvero futuro, da parte della societa';
che, in relazione al secondo profilo, la ricorrente ha precisato che l'illogicita' e la contraddittorieta' della motivazione sarebbero riferibili alla motivazione nella parte in cui assume l'esistenza di un danno futuro per la societa', pur risultando dagli atti sufficienti elementi probatori da cui desumere l'inesistenza del danno lamentato;
che con il terzo motivo (con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1223, 1224 e 2697 c.c., nel testo vigente ratione temporis, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: se sia legittima la liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria con decorrenza anteriore alla effettiva verificazione del danno;
che, in prossimita' dell'udienza, i resistenti hanno depositato, ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., memoria contenente note illustrative.
che, innanzitutto, va dichiarata l'inammissibilita' del ricorso per cassazione proposto nei riguardi dei sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che non sono stati parte del giudizio di primo grado e nei cui confronti l'appello e' stato, proprio per tale ragione, dichiarato inammissibile;
che, quanto al merito del ricorso, va premesso che l'azione di responsabilita' della quale si discute in questa sede e' stata correttamente promossa, dalla sola societa' (OMISSIS) srl (e non certo dai menzionati intimati), nei riguardi della sua amministratrice del tempo, la sig.ra (OMISSIS), ai sensi dell'articolo 2393 c.c. (nel testo vigente anteriormente alla riforma di cui al Decreto Legislativo n. 6 del 2003) per non avere adempiuto ai doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario (articolo 2392 c.c., comma 1);
che tale azione ha natura contrattuale, onde la societa' ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalita' fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilita' a se' del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22911 del 2010);
che il primo motivo di ricorso, nei suoi diversi due profili, e' infondato e deve essere respinte-che, infatti, quanto alla violazione o falsa applicazione della legge (negli articoli del c.c. richiamati), il motivo non puo' essere accolto risultando che la contabilita' sociale non e' stata, per ammissione della stessa ricorrente, validamente tenuta perche' priva delle formalita' estrinseche dettate dagli articoli 2215 e 2216 c.c.;
che, a tale proposito, questa Corte ha piu' volte affermato il principio di diritto secondo cui la tenuta in modo sommario e non intellegibile della contabilita' sociale e' di per se' giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilita' promossa dalla societa' a norma dell'articolo 2392 c.c., vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 64 93 del 19/12/1985 e Sentenza n. 5876 del 11/03/2011);
che, in base a tale principio, la ricorrente non puo' far escludere la propria responsabilita' in ordine alle risultanze della contabilita' dell'impresa avendo lei stessa, quale amministratrice, avuto l'obbligo giuridico di custodirla e tenerla in modo formalmente corretto;
che, percio', non assume rilievo in questa sede il versamento in atti di copie di quella contabilita' raccolta nel procedimento penale a carico della medesima ricorrente, proprio in presenza di quelle irregolarita' formali che la stessa assume e pone a base della sua censura;
che il secondo profilo di doglianza del primo motivo di ricorso, tendente a far risaltare la contraddittorieta' o illogicita' della motivazione della corte territoriale laddove ha assunto la mancata contestazione della "effettivita' della restituzione e cioe' di non avere mai ricevuto in restituzione le somme oggetto del finto finanziamento", e' inammissibile perche' con le contrarie asserzioni (pacificamente fatte in via tardiva nella comparsa conclusionale) si afferma solo genericamente che siano state svolte nel gravame senza alcuna specificazione del loro tenore e, in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso, anche del luogo della loro formulazione;
che il secondo motivo di ricorso, nei suoi diversi due profili, e' invece fondato e deve essere accolto;
che, infatti, sia quanto alla violazione o falsa applicazione della legge (negli articoli del c.c. richiamati), sia in relazione al secondo profilo, in cui la ricorrente ha precisato che dagli atti risultano sufficienti elementi probatori da cui desumere l'inesistenza del danno lamentato, il motivo e' fondato risultando che - come ha esplicitato la societa' nel suo controricorso - del danno, ritenuto sussistente in re ipsa, e' mancata la dimostrazione nella sua concreta esistenza, da parte della societa' attrice;
che tale ragionamento costituisce al contempo falsa applicazione di legge (con particolare riferimento all'articolo 1223 c.c.) ed erronea motivazione in quanto suppone, contrariamente alla fattispecie legale, che un danno economico subito dalla societa' possa essere ritenuto di per se' sussistente e cosi' prescindendo da ogni dimostrazione in ordine al quantum e ad ogni possibile vicenda successiva idonea ad eliderlo (ad es., per la mancata restituzione del pagamento duplicato solo per una dimenticanza dell'avente diritto nella richiesta; ovvero per la valida eccezione di prescrizione opposta; ovvero per altre circostanze / accidentali ipotizzabili);
che, infatti, il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi al principio di diritto che questa Corte ha sempre espresso al riguardo tenendo chiaramente distinto il momento della prova della lesione da quello della quantificazione delle conseguenze da quella lesione scaturite;
che, a dimostrazione di tale principio, questa stessa Sez. 1 (Sentenza n. 21428 del 12/10/2007) ha chiarito che la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneita' lesiva di quel fatto, sicche' la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entita' e del rapporto di causalita' e' riservata alla successiva fase di liquidazione; conseguentemente il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie riguardante l'accertamento della responsabilita' di una banca per l'ingiustificata segnalazione di un credito "in sofferenza" alla Centrale dei Rischi della (OMISSIS), allorche' la Corte di merito, pronunciata sentenza non definitiva sulla sussistenza della responsabilita', aveva riservato alla statuizione definitiva la valutazione del danno subito dall'impresa debitrice);
che di conseguenza il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del terzo che ne costituisce solo uno sviluppo logico e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione dello stesso giudice territoriale perche' provveda anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di ai sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e respinto il primo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della Corte d'Appello di Salerno.