Le scelte dell'assemblea dei soci in ordine alla composizione dell'organo amministrativo non comportano una revoca implicita degli amministratori incompatibili con il nuovo assetto della società

La Corte si e' occupata piu' volte di fattispecie nelle quali la cessazione di un componente del consiglio di amministrazione discendeva da una modificazione dell'organo amministrativo (v. Cass. 7 maggio 2002, n. 6526 con riferimento al passaggio da un organo monocratico ad un organo collegiale; Cass. 12 settembre 2008, n. 23557, con riferimento al passaggio da un organo collegiale ad un organo monocratico; Cass. 19 novembre 2008, n. 27512, con riferimento ad una riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione) ed ha affermato, da un lato, che in tali ipotesi, indipendentemente da una esplicita manifestazione di volonta', ricorre una revoca implicita degli amministratori incompatibili con il nuovo assetto della societa' e che, d'altro canto, la giusta causa, tanto soggettiva che oggettiva, non puo' essere integrata dal nuovo assetto organizzativo, ma richiede la sopravvenienza di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto; in particolare, la giusta causa oggettiva richiede la sopravvenienza di situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento, ma tali da elidere l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacita' dell'amministratore. A tale orientamento deve essere data continuita' considerato che le scelte dell'assemblea sulla governance societaria da un lato sono insindacabili e, d'altro canto, non sono di per se' collegabili ad una rottura del pactum fiduciae.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 18 settembre 2013, n. 21342



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22028/2012 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

- intimata -

Nonche' da:

(OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro' tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 1570/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale, gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale, inammissibilita' del ricorso incidentale condizionato, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 marzo 2012 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza, in data 7 gennaio 2005, con cui il Tribunale della stessa citta' aveva rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti dell'(OMISSIS) s.p.a., intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della delibera del 9 marzo 2002 con la quale l'assemblea dei soci lo aveva revocato senza giusta causa dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione. In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di appello osservava che: 1) l'assemblea straordinaria del 9 marzo 2002 aveva deliberato di modificare lo statuto sociale prevedendo in alternativa all'organo amministrativo collegiale anche la carica di amministratore unico; 2) nella stessa data l'assemblea ordinaria aveva deliberato di revocare gli amministratori in carica, componenti del consiglio di amministrazione, e di nominare un amministratore unico sino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2002; tale deliberazione era motivata "alla luce delle nuove possibilita' previste dallo statuto... e della ben nota situazione emergenziale che l' (OMISSIS) s.p.a. sta attraversando" ed "essenzialmente al fine di garantire, nell'attuale situazione dell'(OMISSIS) S.p.a., una direzione accentrata. Cio' discende anche dalla necessita' di assicurare una guida caratterizzata da rapida ed immediata funzionalita' operativa e come tale sottratta - pur transitoriamente - alla dialettica dell'organo amministrativo, dialettica che nel caso di specie ha travalicato i limiti della normalita' cagionando situazioni di ingovernabilita' nell'indirizzo strategico e, talvolta, operativo"; 3) la nuova possibilita' offerta dallo statuto, la conseguente necessita' di valutare l'opportunita' di affidare l'amministrazione ad un organo collegiale ovvero, in alternativa, ad un organo monocratico ed, infine, la motivata preferenza per la gestione da parte di un singolo amministratore anziche' da parte di un organo collegiale integravano nel loro insieme i presupposti per ritenere sussistente la giusta causa di revoca dei componenti del c.d.a., a prescindere dalle valutazioni espresse circa specifiche vicende; 4) sussistevano giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di appello.

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. L' (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione degli articoli 112, 113 e 153 c.p.c., nonche' l'omessa decisione in ordine all'actio nullitatis esperita in appello, lamentando che la sentenza impugnata aveva omesso di rilevare, malgrado la questione fosse stata sottoposta al suo esame, che il primo giudice sostituendosi alla convenuta (OMISSIS) aveva non solo qualificato la delibera del 9 marzo 2002 come delibera di revoca del consiglio di amministrazione per giusta causa, ma aveva individuato di propria iniziativa i fatti che a suo avviso integravano la giusta causa. In proposito, il ricorrente evidenzia che l'(OMISSIS) nella propria comparsa di risposta del 10 dicembre 2002 aveva affermato che nella specie non si era verificata una ipotesi di revoca, ma una causa atipica di cessazione dall'incarico conseguente alla scelta dell'assemblea di nominare un amministratore unico; soltanto in via gradatamente subordinata l'(OMISSIS) aveva prospettato che la legittima decisione dell'assemblea di modificare il modello organizzativo integrava gli estremi di una giusta causa oggettiva ed implicita della revoca dei precedenti amministratori ovvero che, comunque, alcune dichiarazioni rese in sedi istituzionali ed alcune decisioni operative avevano pregiudicato gli interessi e l'immagine della societa', venendo ad integrare una causa soggettiva di revoca. A fronte di tali prospettazioni, il primo giudice non solo aveva ritenuto che nella fattispecie ricorresse una vera e propria ipotesi di revoca, ma aveva individuato la giusta causa in fatti non allegati dall'(OMISSIS) e precisamente, da un lato, nella "incapacita' dell'organo amministrativo prescelto (consiglio di amministrazione) di assicurare un'appropriata ed efficiente gestione", rilevando anche che "tale inidoneita' amministrativa e' culminata e si e' resa manifesta con la tragedia avvenuta all'aeroporto di (OMISSIS), in cui sono decedute 118 persone in conseguenza dello scontro di due aeromobili sulla pista" e, d'altro canto, nelle improprie scelte gestionali poste in essere con l'operazione della costituzione della (OMISSIS) s.p.a. "condotta dall'amministratore delegato (OMISSIS) e non contrastata dall'attore quale presidente del c.d.a.". Il primo giudice, pertanto, aveva individuato il fondamento del potere di risolvere il rapporto in fatti diversi da quelli allegati dalla convenuta, ponendo in essere cosi' un provvedimento la cui abnormita' trascendeva il vizio di extrapetizione e per questa ragione era stata sottoposta alla Corte di appello con l'actio nullitatis. Nella specie, infatti, non era stato attribuito alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto, ma le era stato attribuito lo stesso bene, sostituendo, tuttavia, "l'intero impianto di allegazioni fattuali e giuridiche dell'(OMISSIS)".

Il motivo, con il quale vengono dedotte censure relative alla sentenza di primo grado, e' inammissibile. Invero, il vizio denunciato, malgrado gli sforzi della difesa di prospettare l'omessa pronunzia della Corte di appello come relativa ad un'actio nullitatis, integra semplicemente gli estremi di una omessa pronunzia della Corte di appello sulla mancanza di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato che viziava la sentenza di primo grado (articolo 112 c.p.c.). Infatti, il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato puo' ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi) e, pertanto, non solo quando il giudice attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto, e nemmeno implicitamente compreso nella domanda, ma anche quando attribuisca il bene richiesto basando pero' la decisione su una diversa causa petendi e percio' su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti, ponendo cosi' a fondamento della domanda un titolo nuovo e difforme da quello indicato (e plurimis Cass. 22 marzo 2007, n. 6945; Cass. 2 febbraio 1995, 1222). Il motivo cosi' qualificato non e', tuttavia, autosufficiente poiche' non e' precisato l'atto nel quale la questione sarebbe stata sottoposta alla Corte di appello.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la contraddittorieta' della motivazione, lamentando che la Corte di appello dopo avere svolto argomentazioni volte ad individuare una giusta causa di carattere soggettivo, integrata da una dialettica che aveva "travalicato i limiti della normalita', cagionando situazioni di ingovernabilita' nell'indirizzo strategico e, talvolta, operativo", aveva poi concluso in tutt'altra direzione, individuando la giusta causa nel mero fatto oggettivo di una opzione, a fini gestionali, per un organo monocratico rispetto a quello collegiale.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 2919, 2383 e 2930 c.c., lamentando che la sentenza impugnata aveva erroneamente identificato la giusta causa con l'esercizio del potere di autorganizzazione della societa' e con il suo conseguenziale diritto di scegliere la configurazione degli organi di amministrazione piu' adatta alle esigenze sociali; infatti, la nozione di giusta causa che esclude il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento dei danni esige sempre situazioni sopravvenute che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacita' dell'organo di gestione.

Il terzo motivo va esaminato prima del secondo per ragioni di ordine logico ed e' fondato (prescindendo dal richiamo, evidentemente frutto di una svista, degli inconferenti articoli 2919 e 2930).

Invero, questa Corte si e' occupata piu' volte di fattispecie nelle quali la cessazione di un componente del consiglio di amministrazione discendeva da una modificazione dell'organo amministrativo (v. Cass. 7 maggio 2002, n. 6526 con riferimento al passaggio da un organo monocratico ad un organo collegiale; Cass. 12 settembre 2008, n. 23557, con riferimento al passaggio da un organo collegiale ad un organo monocratico; Cass. 19 novembre 2008, n. 27512, con riferimento ad una riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione) ed ha affermato, da un lato, che in tali ipotesi, indipendentemente da una esplicita manifestazione di volonta', ricorre una revoca implicita degli amministratori incompatibili con il nuovo assetto della societa' e che, d'altro canto, la giusta causa, tanto soggettiva che oggettiva, non puo' essere integrata dal nuovo assetto organizzativo, ma richiede la sopravvenienza di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto; in particolare, la giusta causa oggettiva richiede la sopravvenienza di situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento, ma tali da elidere l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacita' dell'amministratore. A tale orientamento deve essere data continuita' considerato che le scelte dell'assemblea sulla governance societaria da un lato sono insindacabili e, d'altro canto, non sono di per se' collegabili ad una rottura del pactum fiduciae.

Dall'accoglimento del terzo motivo consegue l'assorbimento del secondo motivo, in quanto relativo alla motivazione di una statuizione risultata errata in diritto.

Con il primo condizionato motivo del ricorso incidentale l'(OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2383 c.c., comma 3, lamentando che la Corte di appello non aveva riconosciuto una causa oggettiva di cessazione del ricorrente dalla carica di presidente del c.d.a. nella scelta dell'assemblea, necessitata dalla situazione venutasi a creare, di nominare un amministratore unico, con conseguente cessazione del c.d.a..

Il motivo e' infondato per le ragioni esposte nell'esame del terzo motivo del ricorso principale. Inoltre, la tesi prospettata dal ricorrente incidentale, attribuendo all'assemblea il potere di far cessare gli amministratori con delibere di carattere organizzativo, violerebbe il principio di tassativita' degli atti unilaterali con efficacia per i terzi.

Con il secondo condizionato motivo del ricorso incidentale l'(OMISSIS) denuncia il vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata erroneamente non aveva ritenuto sussistente la causa soggettiva di revoca dell'odierno ricorrente nelle vicende che avevano determinato la lesione del rapporto fiduciario tra le parti e che erano state individuate dal primo giudice.

Il motivo e' inammissibile in quanto relativo a questione rimasta assorbita nel giudizio di appello e che potra' essere esaminata in sede di rinvio.

Con il terzo motivo (non condizionato) del ricorso incidentale l'(OMISSIS) denuncia la violazione dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, lamentando che la Corte di appello aveva compensato le spese del giudizio di secondo grado per non meglio specificati giusti motivi, a fronte del totale rigetto dell'appello.

Il motivo resta assorbito dalla cassazione con rinvio dell'impugnata sentenza.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale; accoglie il terzo e dichiara assorbito il secondo; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara inammissibile il secondo motivo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

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