Licenziamento in Banca per chi non rispetta le direttive interne

Con la sentenza della sez. lavoro n.25306 del 01.12.09 la Cassazione ha affermato la legittimità dell'avvenuto licenziamento, a causa della perdita di affidabilità, in relazione ad una vicenda che originava dalla costante mancata registrazione di ordini di acquisto telefonici di clienti da parte di addetta alla Borsa, la quale, a scapito delle regole aziendali, aveva pur agito al fine di privilegiare il raggiungimento di risultati aziendali (mediante la conclusione di un maggior numero di contratti) ed in assenza di alcun profitto in proprio favore. La dipendente aveva impugnato il licenziamento, sostenendo di essere stata assunta al fine di utilizzare al massimo la propria professionalità per ampliare il portafoglio clienti. Ma dopo circa due anni le era stato contestato addebito disciplinare per avere sottoscritto moduli al posto dei clienti, non averli informati sui rischi legati alle operazioni poste in essere, non aver registrato le telefonate relative agli ordini d'acquisto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della dipendente, ritenendo legittimo il licenziamento, confermando le sentenze di merito già emesse dai Giudici di primo e secondo grado, affermando il principio che nessuna circostanza può portare a concludere che la spinta aziendale verso una maggiore produttività possa avvenire senza rispetto delle direttive interne.

CORTE DI CASSAZIONE sez. lavoro n.25306 del 01.12.09



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  Estremi Autorità:  Cassazione civile  sez. lav.
Data:  01 dicembre 2009
Numero:  n. 25306 Intestazione  
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                           SEZIONE LAVORO                            
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. SCIARELLI Guglielmo                         - Presidente   - 
Dott. MONACI    Stefano                           - Consigliere - 
Dott. DI NUBILA Vincenzo                          - Consigliere - 
Dott. ZAPPIA    Pietro                       - rel. Consigliere - 
Dott. MELIADO' Giuseppe                          - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso 22806-2006 proposto da: 
           U.R., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO 
EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, 
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCOGNAMIGLIO 
CLAUDIO, giusta mandalo a margine del ricorso; 
                                                       - ricorrente - 
                               contro 
CREDITO EMILIANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86 
(OPPURE N. 84), presso lo studio degli avvocati CAVASOLA GIANNETTO e 
CAVASOLA   PIETRO, che la rappresentano e difendono   unitamente 
all'avvocato   TOTTI   GIGLIOLA, giusta mandato   a   margine   del 
controricorso; 
                                                 - controricorrente - 
avverso la sentenza n. 63/2006 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, 
depositata il 21/04/2006 r.g.n. 656/05; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 
27/10/200;) dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA; 
udito l'Avvocato PORCELLI VINCENZO per delega SCOGNAMIGLIO RENATO; 
udito l'Avvocato TOTTI GIGLIOLA; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. 
ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
                 

Fatto

  FATTO Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Perugia, notificato in data 29.11.2002, U.R., premesso di essere stata assunta dal Credito Emilano s.p.a. con decorrenza dal 21.9.1999, con mansioni di "addetto titoli" ed inquadramento nella quarta area professionale, (OMISSIS) livello retribuivo, avendo quali precedenti specifici di lavoro l'attività impiegatizia presso la Banca dell'Umbria, e premesso di aver ricevuto pressanti inviti dalla nuova società datoriale ad utilizzare la propria professionalità per cogliere ogni possibilità di investimento ed anche per l'acquisizione del portafoglio di clientela da essa in precedenza gestito presso la Banca dell'Umbria, esponeva che con nota del 20.4.2001 il Credem le aveva contestato degli addebiti disciplinari consistenti in una serie di presunte anomalie ed irregolarità commesse nell'esercizio della sue mansioni (quali la mancata sottoscrizione da parte di alcuni clienti di tutta la modulistica predisposta dalla Banca e richiesta dalla normativa Consob relativa agli ordini di acquisto e vendita dei titoli, la contraffazione a volte della firma del cliente, la mancata registrazione delle telefonate con cui le erano stati impartiti gli ordini di movimentazione dei titoli, la mancata informativa dei clienti in ordine al profilo del rischio delle operazioni in questione), cui aveva fatto seguito il suo licenziamento con decorrenza immediata, salvo il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, irrogatole dalla Banca con nota dell'8.6.2001. Assumeva la illegittimità del licenziamento in considerazione della sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione irrogatale, e rilevava l'esistenza di una prassi aziendale di tolleranza verso un siffatto modus operandi, l'impossibilità di registrare le telefonate con le quali gli ordini operativi le erano stati impartiti dai clienti, l'assenza di qualsiasi suo profitto personale; chiedeva quindi che venisse ordinato al Credito Emiliano s.p.a. la immediata reintegra di essa ricorrente nel posto di lavoro. Con sentenza in data 15.12.2004 il Tribunale adito rigettava la domanda. Avverso tale sentenza proponeva appello la U. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 2.2.2006, rigettava il gravame. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione U. R. con sei motivi di impugnazione. Resiste con controricorso l'Istituto intimato. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Diritto DIRITTO Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1206, 1175, 1375, 2087 e 2697 c.c.. Rileva in particolare che erroneamente la Corte territoriale, a fronte di specifico motivo di appello, aveva ritenuto che le deposizioni testimoniali dei testi C. e Co., dipendenti del Credem, fossero state correttamente valutate dal Tribunale, il quale di conseguenza aveva affermato che in filiale era presente il manuale di introduzione ai servizi di investimento in uso all'epoca, e che era altresì disponibile l'apparato di registrazione delle telefonate, sia pure non nella postazione di lavoro della U.. Per contro da tali deposizioni emergeva che l'Istituto datoriale si era limitato ad una generica messa a disposizione del suddetto manuale esistente in azienda, e ad una altrettanto generica messa a disposizione del dispositivo di registrazione degli ordini telefonici non in favore della ricorrente, bensì di altri colleghi cui la stessa - del tutto irragionevolmente - avrebbe dovuto fare capo. E pertanto una corretta interpretazione delle suddette deposizioni testimoniali evidenziava che l'Istituto datoriale era in realtà venuto meno agli obblighi allo stesso incombenti, alla stregua degli artt. 1206, 1175, 1375, 2087 e 2697 c.c., di predisporre le misure organizzative e gli strumenti tecnici necessari a consentire al lavoratore di eseguire la prestazione. Il motivo non è fondato. In proposito ritiene il Collegio di dover evidenziare che il dovere di comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.) e di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.), nonchè l'obbligo del datore di lavoro di predisporre nell'esercizio dell'impresa tutte le misure organizzative, le iniziative e gli strumenti necessari idonei a consentire al lavoratore di adempiere la prestazione, appaiono rispettati in maniera completa e corretta dall'Azienda datoriale avendo sul punto i giudici del merito rilevato che la presenza cartacea di "svariate" copie del manuale operativo (teste Co.) e l'accesso a tale "manualistica" tramite internet (stesso teste) rendevano evidente come siffatto materiale fosse immediatamente ed agevolmente consultabile da tutti gli operatori; mentre per quel che riguarda gli strumenti per la registrazione degli ordini telefonici, se pur le postazioni abilitate all'uso di tale apparecchiatura erano in numero limitato, era senz'altro possibile ed agevole alla ricorrente (per come evidenziato dai giudici dell'appello) di usufruire di tale apparecchiatura "semplicemente passando la telefonata del cliente alle colleghe", addette altresì ad immettere direttamente l'ordine telefonico sul mercato. Deve di conseguenza escludersi l'esistenza di alcuna lacuna formativa o informativa, ed analogamente di alcuna lacuna operativa da parte dell'Istituto di credito in relazione alle censure suddette, apparendo pertanto assolutamente corretta l'interpretazione fornita alle deposizioni testimoniali nella specifica materia dai giudici di merito, che hanno ritenuto compiutamente adempiuti dall'Istituto datoriale gli obblighi posti carico dello stesso dalle su richiamate disposizioni codicistiche. Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso. In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale non aveva preso in considerazione le risultanze istruttorie dalle quali emergeva una macroscopica inadempienza datoriale agli obblighi di predisporre i mezzi necessari all'esecuzione della prestazione, essendosi limitata ad accreditare la tesi che la U. avrebbe dovuto far ricorso ad altri colleghi per immettere gli ordini sul mercato, non essendo a ciò abilitata in forza di una disposizione interna, ed avrebbe dovuto quindi sopperire alle inadempienze organizzative transitando da un piano all'altro per registrare gli ordini telefonici. Neanche tale rilievo è fondato. Osserva il Collegio che la censura proposta si risolve, in buona sostanza, nella contrapposizione da parte della ricorrente della propria valutazione delle risultanze testimoniali a quella accolta dai giudici del merito. Orbene, sul punto deve ribadirsi l'indirizzo consolidato in base al quale "la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive" (Cass. sez. lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav., 8.3.2007 n. 5286; Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7201; Cass. sez. lav., 7.8.2003 n. 11933; Cass. sez. lav., 9.4.2001 n. 5231). Peraltro "il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa" (Cass. sez. lav., 7.6.2005 n. 11789). Posto ciò osserva il Collegio che nel caso in esame non è dato ravvisare alcuna carenza o contraddittorietà della motivazione, nè alcuna incidenza su un fatto decisivo. Ha evidenziato infatti la Corte territoriale, con motivazione assolutamente coerente al contenuto della contestazione disciplinare, che dalle testimonianze in atti (v. deposizione teste Co.Mo.) risultava che l'odierna ricorrente, se pur non disponesse della possibilità di attivare il meccanismo di registrazione della telefonata dal computer relativo alla sua postazione di lavoro, ben avrebbe potuto, in maniera estremamente semplice, passare la telefonata del cliente ad una delle due colleghe abilitate alla registrazione della telefonata, ed abilitate altresì alla immissione del relativo ordine sul mercato. Neanche sul punto il ricorso può trovare accoglimento. Col terzo motivo di, gravame la ricorrente lamenta carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso. In particolare rileva che erroneamente i giudici di merito avevano omesso di prendere in considerazione la circostanza che i responsabili della Filiale erano perfettamente a conoscenza del mancato, o scarso utilizzo, dei dispositivi di registrazione da parte dei propri dipendenti, e nella specie della U., ma nulla avevano alla stessa mai contestato per ben due anni; ed inoltre erroneamente i giudici di merito avevano omesso di prendere in considerazione, ai fini istruttori, le allegazioni svolte, con particolare riferimento alla induzione, da parte del datore di lavoro, nei confronti della ricorrente a far di tutto per agganciare la clientela, circostanza che era anche più rilevante della dedotta prassi di tolleranza. Il motivo non è fondato. In ordine alla dedotta prassi osserva il Collegio che correttamente la Corte territoriale ha rilevato come l'asserito modesto uso del sistema di registrazione telefonica non poteva considerarsi indice di una prassi di tolleranza in ordine alla mancata registrazione degli ordini di movimentazione titoli pervenuti telefonicamente, ma solo di un limitato ricorso da parte della clientela a tale sistema di acquisto o vendita dei titoli a distanza, o, tutt'al più, della mancata registrazione di tali ordini telefonici da parte della U., ma non certo di una tendenza della Banca ad incoraggiare siffatta violazione delle norme comportamentali interne. In ordine all'ulteriore profilo delle censure sollevate con il predetto motivo di gravame, concernente la mancata considerazione, ai fini istruttori, delle allegazioni svolte, con particolare riferimento al ruolo determinante dello stesso datore di lavoro nella induzione a fare di tutto per attirare la clientela, rileva innanzi tutto il Collegio la assoluta genericità della deduzione suddetta, priva di qualsivoglia allegazione di fatti o di circostanze atte a suffragare la asserita attività di induzione posta in essere dall'Istituto datoriale; e sul punto osserva altresì il Collegio che nel caso di specie risulta non rispettato il principio di autosufficienza e specificità del ricorso in cassazione, alla stregua del quale è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l'esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all'esame degli atti. Pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel proporre la suddetta censura concernente la dedotta irritale non ammissione dei capitoli di prova nella specifica materia, avrebbe dovuto riportare nel ricorso (ovvero allegare allo stesso) il contenuto dei suddetti articolati di prova, onde consentire a questa Corte di valutare l'esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli - d'ufficio o di parte - che a tali atti facciano riferimento. Ed infatti, come ha chiarito a più riprese questa Corte (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225; Cass. sez. lav., 21.5.2004 n. 9734), "Il rispetto del canone di autosufficienza risulta fondato sull'esigenza, particolare nel giudizio di legittimità, di consentire al giudice dello stesso di valutare la decisività della prova, testimoniale o documentale, di cui si lamenti l'omesso esame da parte del giudice di merito, la sussistenza della violazione del canone ermeneutico, di carenze dell'elaborato peritale su cui si fondi la decisione del giudice di merito, e, più in generale, di un error in procedendo, senza che egli debba procedere ad un esame dei fascicoli - d'ufficio o di parte - ove tali atti siano contenuti (Cass. 1170/04, 4905/03, 9079/03, 15124/01). Tale esigenza di astensione del giudice di legittimità dalla ricerca del testo completo degli atti processuali, attinenti al vizio denunciato, non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d'esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge; la stessa risulta, invece, piuttosto ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell'atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente ai ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione degli atti - o parti di essi - che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura" (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225). E pertanto neanche sotto questo profilo il proposto gravame può trovare accoglimento. Col quarto motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 anche in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Rileva in particolare che la Corte territoriale aveva tralasciato di valutare l'esistenza di una obiettiva conformazione dell'assetto organizzativo aziendale che non consentiva, neanche di fatto, ai dipendenti l'utilizzazione dei sistemi di registrazione degli ordini telefonici, assetto che costituiva elemento determinante ai fini della valutazione delle inadempienze addebitate alla ricorrente. Il motivo non è fondato ove si osservi che, per come detto, la argomentazione in questione propone in buona sostanza una lettura delle deposizioni testimoniali assunte diversa rispetto a quella fornita dai giudici di merito, con conseguente refluenza sulla applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3; in conclusione il motivo si risolve in un'inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d'appello dei fatti di causa, quali emergenti dalle deposizioni acquisite - laddove il detto giudice aveva evidenziato che "la registrazione delle telefonate ... sarebbe stata possibile per la U. semplicemente passando la telefonata del cliente alle colleghe" di talchè doveva ritenersi che le stessa "non aveva promosso la registrazione delle telefonate soltanto per sua negligenza" - fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759). Col quinto motivo di gravame la ricorrente lamenta carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso. In particolare rileva che la Corte territoriale, nel ravvisare la colpa di essa ricorrente in relazione alle operazioni compiute, aveva omesso qualsiasi indagine sull'elemento soggettivo della condotta dalla stessa posta in essere, trascurando di considerare che tale valutazione, la quale a sua volta si rifletteva sulla valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore, andava condotta non già in astratto bensì con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; ed in particolare, nella fattispecie in esame, aveva omesso di considerare le numerose acquisizioni istruttorie relative alla inadeguatezza dei mezzi predisposti dal datore di lavoro ed alla induzione, da parte dello stesso, a privilegiare il raggiungimento dei risultati produttivi. Il motivo non è fondato. E' principio invero indiscusso che il giudice di merito - in considerazione del fatto che il licenziamento costituisce di certo per il lavoratore la più grave delle sanzioni in ragione dei suoi effetti - deve tenere conto della gravità della condotta addebitata al dipendente, da valutare non soltanto nella sua oggettività ma anche con riferimento all'elemento soggettivo che può assumere i connotati del dolo o della colpa, al fine di parametrare la singola sanzione al grado di illiceità della infrazione alla stregua del principio di proporzionalità, essendo possibile solo all'esito di tale iter conoscitivo decidere sulla configurabilità della giusta causa o il del giustificato motivo di licenziamento e quindi sulla legittimità o meno dello stesso. Con la ulteriore precisazione, trattandosi di principio parimenti indiscusso, che la valutazione della gravità dell'infrazione, della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento e della proporzionalità della sanzione rispetto alla infrazione contestata, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. sez. lav., 27.1.2004 n. 1475; Cass. sez. lav., 26.7,2002, n. 11118). Ciò premesso, la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità perchè essa, contrariamente all'assunto della ricorrente, ha fatto una corretta e puntuale applicazione della regola sopra ribadita circa la valutazione globale della condotta della lavoratrice. Ed infatti nel caso di specie i giudici di merito hanno correttamente proceduto alla verifica della gravità dei fatti contestati alla lavoratrice, in relazione sia alla portata oggettiva che soggettiva, rilevando come la condotta della U. costituisse un modus operandi ben radicato, quasi usuale nella sua ripetitività (implicitamente indicativa, quindi, di un atteggiamento gravemente colposo), circostanza che comportava una gravità non giustificabile, e rendeva tale condotta idonea, anche in assenza di dolo, a determinare la completa perdita di affidabilità da parte dell'Istituto datoriale ed a rendere proporzionata la sanzione espulsiva adottata. Quanto alla rilevata mancata considerazione, in relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo, delle allegazioni svolte con particolare riferimento al ruolo determinante dello stesso datore di lavoro nella induzione a fare di tutto per attirare la clientela, ritiene il Collegio di doversi riportare a quanto già evidenziato circa la genericità della deduzione suddetta; mentre, per quel che riguarda la rilevata inadeguatezza dei mezzi predisposti dal datore di lavoro non può che ribadirsi quanto già evidenziato circa la coerenza e conducenza della motivazione dell'impugnata sentenza laddove aveva posto in rilievo come dalle testimonianze in atti fosse emerso che l'odierna ricorrente, se pur non disponesse della possibilità di attivare il meccanismo di registrazione della telefonata dal computer relativo alla sua postazione di lavoro, ben avrebbe potuto, in maniera estremamente semplice, passare la telefonata del cliente ad una delle due colleghe abilitate alla registrazione della telefonata ed alla immissione del relativo ordine sul mercato. Deve ritenersi pertanto che la Corte territoriale abbia dato corretta ed esaustiva contezza delle motivazioni per cui aveva ritenuto nel caso di specie rispettato il principio di proporzionalità tra la infrazione ed il provvedimento irrogato, di talchè la statuizione sul punto si appalesa incensurabile in sede di giudizio di legittimità. Col sesto motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 anche in relazione agli arti 1175 e 1375 c.c.. In particolare rileva che la Corte territoriale, nel negare rilevanza alla circostanza di una induzione da parte del datore di lavoro a perseguire prioritariamente risultati di acquisizione della clientela, aveva anche violato le norme di legge sopra indicate. Neanche tale rilievo è fondato atteso che la asserita omessa valutazione di tali circostanze deve in realtà ritenersi insussistente stante, per come detto, la genericità della deduzione in questione, concernente l'esistenza di un comportamento condizionante da parte dell'Istituto datoriale, nonchè la palese violazione del principio di autosufficienza e specificità del ricorso in cassazione, alla stregua del quale è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l'esistenza del denunciato vizio. Il ricorso va di conseguenza rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 32,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009

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