Lo storno di dipendenti è l'iniziativa mediante la quale un imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di natura professionale di uno o più dipendenti di un'impresa concorrente

Lo storno di dipendenti è l'iniziativa mediante la quale un imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di natura professionale di uno o più dipendenti di un'impresa concorrente. Perché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale ex art. 2598cod. civ. da parte dell'impresa concorrente, occorre che l'assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente (c.d. animus nocendi).
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 7 marzo 2008, n. 6194)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente

Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere

Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Bo. Ri. s.p.a., domiciliata in Roma, via Ostiense 183, presso l'avv. C. Testa, rappresentata e difesa dall'avv. LENZI L., come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

Mo. s.p.a., domiciliata in Roma, via Jacopo da Ponte 45, presso l'avv. L. Bottai, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLINI G., come da mandato a margine del controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1068/2003 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 15 ottobre 2003;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

udito il difensore della controricorrente, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

Udite le conclusioni del P.M., PRATIS Pierfelice, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per concorrenza sleale da storno di dipendenti proposta dalla Bo. Ri. s.p.a. nei confronti della Mo. s.p.a. Hanno ritenuto i giudici del merito che: a) l'assunzione da parte della Mo. s.p.a. di tre ex dipendenti della Bo. Ri. s.p.a., avvenuta tra il dicembre 1991 e il gennaio 1992, non fu determinata dall'intento di nuocere all'impresa concorrente, perche' in quello stesso biennio la Mo. s.p.a. assunse ottantaquattro nuovi dipendenti;

b) il passaggio alla Mo. s.p.a. dei tre dipendenti, un impiegato commerciale e due tecnici, non procuro' alcun danno alla Bo. Ri. s.p.a., che aveva all'epoca oltre mille dipendenti; c) il dedotto tentativo di storno di altri dipendenti e agenti non rileva, posto che non si realizzo', e non risulta provato, essendo peraltro inammissibile l'indicazione in appello di nuovi testimoni sui medesimi capitoli della prova per testi gia' assunta in primo grado.

Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione la Bo. Ri. s.p.a., con due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Mo. s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'articolo 2598 c.c. e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando un'erronea valutazione delle prove acquisite, dalle quali risulta che i tre dipendenti passarono dall'una all'altra impresa in pochi giorni, grazie all'offerta di stipendi doppi da parte della Mo. s.p.a., e fu ottenuto allo scopo di utilizzarne le conoscenze tecniche da essi acquisite presso la Bo. Ri. s.p.a..

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli articolo 115, 257 c.p.c., articolo 2797 c.c. vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare sia il giudicato del giudice del lavoro sull'esistenza della concorrenza sleale sia la documentazione relativa al curriculum dei dipendenti stornati; e abbiano erroneamente negato un nuovo esame dei testi gia' escussi.

2. Il ricorso e' inammissibile.

Come chiarito anche nella sentenza impugnata, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "perche' lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell'impresa concorrente, occorre che l'assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalita' tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente" (Cass., sez. 1, 22 luglio 2004, n. 13658, m. 574806, Cass., sez. 1, 9 giugno 1998, n. 5671, m. 516227).

E in realta' non puo' essere considerata di per se illecita l'assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente, se l'operazione non sia condotta in violazione delle norme di correttezza richiamate dall'articolo 2598 c.c., n. 3 a esempio mediante denigrazione del datore di lavoro, e in modo da provocargli danno.

Nel caso in esame i giudici del merito hanno plausibilmente escluso l'esistenza sia di un intento sia di un risultato di danno per la Bo. Ri. s.p.a., in ragione delle modalita' dell'assunzione e del ruolo svolto dai tre dipendenti nell'azienda di provenienza. E contro questa ricostruzione la ricorrente propone solo una diversa interpretazione delle prove, inammissibile nel giudizio di legittimita'.

Ne' maggior fondamento hanno le censure relative al diniego di rinnovazione della prova per testi, essendo indiscusso che "l'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'articolo 257 c.p.c., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtu' del richiamo contenuto nell'articolo 359 c.p.c., involge un giudizio di mera opportunita' che non puo' formare oggetto di censura in sede di legittimita' neppure sotto il profilo del difetto di motivazione" (Cass., sez. 111, 1 agosto 2002, n. 11436, m. 556505, Cass., sez. L, 30 luglio 2003, n. 11701, m. 565525, Cass., sez. 111, 29 aprile 2004, n. 8217, m. 572450).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi euro 10.100, di cui euro 10.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

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