Nel rapporto cooperativa - soci non sussiste l'obbligo giuridico di condizionare l'assegnazione degli alloggi all'estinzione, da parte dei soci stessi, dei debiti della cooperativa

Nel rapporto cooperativa - soci non sussiste l'obbligo giuridico di condizionare l'assegnazione degli alloggi all'estinzione, da parte dei soci stessi, dei debiti della cooperativa. Ne consegue che gli amministratori di una cooperativa che favoriscono alcuni soci, con il trasferimento degli alloggi o la restituzione dei versamenti effettuati, a danno dei creditori terzi, non commettono bancarotta patrimoniale bensì bancarotta preferenziale e, sotto il profilo esclusivamente civilistico, incorrono nella responsabilità ex art. 2394 c.c..

Corte d'Appello Firenze Sezione 1 Civile, Sentenza del 10 agosto 2011, n. 1090



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

Dr. Luigi Grimaldi - Presidente -

Dr. Gioacchino Trovato - Consigliere -

Dr. Adone Orsucci - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1110 - 08 ruolo generale A degli affari contenziosi civili, e vertente tra:

Ca.Sa., An.St., Sa.To. e An.Ne., rappresentati e difesi dagli avv. Pa.Ba. e Ma.Co. come da procura in atti (con dichiarazione di domicilio in Firenze, presso detto secondo avvocato)

Riassumenti

contro

Se.Cl., Bi.Ug., Ci.An., Ma.Gr. e Ci.Ro., rappresentati e difesi dagli avv. Al.Uc. e Ne.Ba. come da procura in atti (con dichiarazione di domicilio in Firenze, presso detto secondo avvocato)

Riassunti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 435 - 04 il G.U.P. di Livorno, giudicando con rito abbreviato, esponeva quanto segue.

Con esposto alla Procura della Repubblica di Livorno, Ca.Sa., An.St., Sa.To. e An.Ne. (ed altri soggetti) avevano denunciato quanto appresso. Essi esponenti erano stati soci della cooperativa edilizia Zo.; avevano così versato ingenti somme alla cooperativa, peraltro contabilizzate dalla stessa cooperativa solo (mediamente) per metà. Essi esponenti erano stati invero esclusi dalla cooperativa nel febbraio 1987, per il loro rifiuto (del tutto giustificato) di effettuare versamenti integrativi. La cooperativa non aveva restituito i versamenti iniziali, come invece avrebbe dovuto. Il 5.1.89 il Tribunale civile di Livorno aveva, su ricorso di essi esponenti, autorizzato il sequestro conservativo di tre alloggi della cooperativa non ancora assegnati. Peraltro al momento dell'esecuzione del sequestro anche i detti alloggi erano stati venduti. Infine con sentenza 21.11.95 lo stesso Tribunale civile di Livorno aveva: dichiarato la legittimità dell'esclusione dalla cooperativa; dichiarato il diritto di essi esponenti alla restituzione dei versamenti iniziali, quali risultanti nella contabilità della cooperativa. Nell'impossibilità di una fruttuosa esecuzione individuale, essi esponenti avevano chiesto, ed ottenuto, il fallimento della cooperativa, poi posta in liquidazione coatta amministrativa. Era infine emersa l'impossibilità di una integrale soddisfazione del proprio credito restitutorio.

In sede di indagini preliminari, proseguiva il G.U.P., il commissario liquidatore della cooperativa non aveva consegnato ai consulenti del P.M. il libro giornale relativo ai periodi dal 21.4.82 (data di costituzione della cooperativa) al 18.11.87 e dall'1.9.88 al febbraio 1992.

Gli imputati (Se.Cl., Bi.Ug., Ci.An., Ma.Gr. e Ci.Ro.) dovevano invero rispondere dei seguenti reati; A) violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1 r.d. 267 - 42 perché in concorso tra loro (Se. quale presidente del consiglio di amministrazione tra l'1.1.87 e il 31.12.87; Bi. quale successivo presidente sino al 20.6.88 nonché quale consigliere sino al 31.12.87; Ci. quale successivo presidente sino al 31.12.88 nonché quale consigliere sino al 31.12.87; Ma. quale consigliere dall'1.1.88 al 31.12.88; Ci. quale consigliere dall'1.1.88 al 31.12.88) avevano distratto, occultato o comunque dissipato i beni della cooperativa, in particolare le Lire 101.425,130 versate dai soci esclusi, tra cui i soci sopra nominativamente indicati; B) violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2 perché, nelle dette qualità, distruggevano o sottraevano il libro giornale dei periodi dal 1982 al 18.1.87 e dall'1.9.88 al febbraio 1992, "così tenendo le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, segnatamente in modo da impedire" di "comprendere la destinazione e il reale impiego della somma di Lire 101.425.130" di cui sopra.

Si erano invero costituiti parte civile Ca.Sa., An.St., Sa.To. e An.Ne.

Di fronte ad esso G.U.P. era stato esaminato il consulente Ve. Durante detto esame era stato acquisito il libro giornale del periodo 9.9.88 - 31.1.92, invero in possesso del consulente stesso.

Orbene, proseguiva il G.U.P., risultava la responsabilità degli imputati per il reato sub B).

Infatti il libro giornale del periodo 8.7.82 - 29.3.95 era regolarmente presente sino all'ottobre 1996, come attestato da un verbale di ispezione ordinaria alla cooperativa. Era stato infine recuperato il libro giornale del periodo 9.9.88 - 31.1.92. Esso quindi si "saldava" al libro giornale già disponibile del periodo 18.11.87 - 31.8.88. Era quindi definitivamente scomparso il libro giornale del periodo 1982 - 1987. Tale scomparsa doveva collocarsi tra la fine della ispezione ordinaria di cui sopra (8.11.96) e la consegna delle scritture contabili al liquidatore della fase della liquidazione volontaria, iniziata il 27.5.97. Al momento della scomparsa detta gli imputati non ricoprivano più alcuna carica sociale e quindi non potevano rispondere dell'occultamento del libro giornale.

Peraltro erano responsabili per avere precedentemente tenuto la contabilità in modo da "impedire l'analisi del bilancio e comprendere la destinazione e il reale impiego della somma di Lire 101.425.130 rivendicata dai soci esclusi". Infatti nei bilanci 1986 e 1987 erano indicati i versamenti dei soci ma nel bilancio 1988 detti versamenti non figuravano più. Invero nel libro giornale del periodo 18.11.87 - 1992 non si evidenziava la destinazione di tali versamenti. Inoltre non risultava annotato nella contabilità il credito (art. 13 dello statuto) dei soci esclusi alla restituzione dei versamenti.

Circa il reato sub A), proseguiva il G.U.P. (pagg. 15 e ss. della sentenza), non vi era prova che somme di denaro facenti parte del patrimonio sociale fossero state occultate, dissipate o destinate a scopi diversi dalla realizzazione dell'oggetto sociale. Invero "una condotta di distrazione non è ipotizzabile con riferimento alle somme impiegate per la realizzazione dell'oggetto sociale".

In definitiva il G.U.P. condannava Se.Cl., Bi.Ug., Ci.An., Ma.Gr. e Ci.Ro.: alla pena della reclusione per il solo reato sub B); al risarcimento dei relativi danni, da liquidare in separata sede, verso Ca.Sa., An.St., Sa.To. e An.Ne.; alla refusione delle spese processuali dei detti Ca.Sa., An.St., Sa.To. e An.Ne. Invero il G.U.P. assolveva Se.Cl., Bi.Ug., Ci.An., Ma.Gr. e Ci.Ro. dal reato sub A).

Con sentenza 95 - 06 questa Corte, sezione penale, esponeva quanto segue. Gli imputati Se.Cl., Bi.Ug., Ci.An., Ma.Gr. e Ci.Ro. e (pag. 2 della sentenza) le parti civili indicate avevano appellato la sentenza del G.U.P.

Orbene, proseguiva la Corte, non sussisteva la responsabilità penale per il reato sub B). Infatti la condotta imputata era di avere distrutto o sottratto il libro giornale e la tenuta delle scritture contabili "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio ..." era solo l'effetto della contestata condotta. Invero il libro giornale non era stato occultato sino al 1996, come riconosciuto dallo stesso G.U.P., né nulla risultava circa la responsabilità degli imputati per l'occultamento successivo. In definitiva questa corte: assolveva gli imputati dal reato sub B) perché il fatto non sussiste; revocava le statuizioni civili.

Con sentenza 29467 - 07 la Corte di Cassazione esponeva quanto segue. Ca.Sa., An.St., Sa.To. e An.Ne. avevano proposto ricorso contro la sentenza di questa Corte per i seguenti motivi: 1) omessa pronuncia sull'impugnazione di esse parti civili (relativa all'assoluzione dall'imputazione sub A; v. l'atto di appello prodotto sub 20 dalla parte oggi riassumente, in particolare pagg. 14 e ss., ove si sostiene che l'assegnazione degli alloggi ai soci prima della copertura delle passività integrava comunque distrazione (onde un danno per le parti civili pari ai versamenti effettuati)); 2) violazione di legge circa la riforma della sentenza di condanna per il reato sub B). Orbene, proseguiva la Corte di Cassazione, era evidente l'omessa pronuncia sull'appello della parte civile. Circa il motivo sub 2), la corte di merito aveva violato il principio secondo cui non integrava l'esame di un fatto diverso da quello contestato l'accertamento se la contabilità fosse stata tenuta in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio. In vero "nella specie doveva valutarsi il rilievo dell'omessa annotazione del destino di somme e di debiti corrispondenti a quelle percepite". Infine la Corte di Cassazione precisava che, "quanto alle responsabilità personale", gli imputati, siccome tutti tenuti ex lege a rispondere delle scritture, avrebbero dovuto, per andare esenti da responsabilità, offrire giustificazione della propria condotta anche nell'impossibilità di accertare l'autore materiale del fatto.

In definitiva la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata, con rinvio (art. 622 c.p.p.) al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Riassumevano davanti a questa Corte Ca.Sa., An.St., Sa.To. e An.Ne., all'uopo citando Se.Cl., Bi.Ug., Ci.An., Ma.Gr. e Ci.Ro.

La parte riassumente (pag. 28 della citazione) deduceva che a seguito della sentenza della Corte di Cassazione erano ormai in giudicato le circostanze: dei fatti di bancarotta documentale contestati sub B); della loro imputabilità agli amministratori Se.Cl., Bi.Ug., Ci.An., Ma.Gr. e Ci.Ro.

Doveva quindi, in sede di rinvio: confermarsi, "per quanto possa occorrere", la declaratoria di responsabilità civile degli imputati in ordine all'imputazione sub B) e la loro condanna alla refusione delle spese di primo grado delle parti civili; provvedersi a liquidare il danno e le ulteriori spese processuali. In ogni caso (pag. 41 della citazione laddove vengono richiamate le antecedenti pagine 21 e seguenti) sussisteva la responsabilità civile poiché il libro giornale non evidenziava né l'esistenza dei crediti dei soci esclusi alla restituzione dei versamenti né la destinazione dei versamenti stessi.

Circa l'imputazione sub A), la parte riassumente deduceva quanto segue. Integrava distrazione (pagine 31 e 32 della citazione; cfr. anche pag.37 ove, in riferimento al doc. 17, si ricorda l'impegno del presidente della cooperativa di non far gravare sui soci subentrati l'accollo pro quota dei crediti in contestazione) non aver riservato i versamenti dei soci esclusi all'estinzione del loro credito restitutorio, servendosene invece per realizzare alloggi infine assegnati ai nuovi soci. Invero, le assegnazioni dette avevano pregiudicato le ragioni di credito dei soci esclusi (pag. 37, ultima parte (3 di citazione).

La parte riassumente chiedeva quindi che questa Corte: in parziale riforma della sentenza 435 - 04 del G.U.P. di Livorno, affermasse la responsabilità civile solidale di Se.Cl., Bi.Ug., Ci.An., Ma.Gr. e Ci.Ro. per i fatti di cui alle imputazioni A) e B); condannasse i medesimi al risarcimento in favore di essi singoli riassumenti sia della differenza tra quanto corrisposto come soci alla cooperativa e quanto percepito dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa sia del danno morale; li condannasse inoltre al risarcimento in favore di essi riassumenti in solido sia delle spese liquidate a loro favore nella sentenza 21.11.95 quale resa dal tribunale civile di Livorno nella controversia con la cooperativa (vedi sopra) sia delle relative spese di registrazione della stessa sentenza sia delle successive spese di precetto e di richiesta di fallimento. Si costituivano Se.Cl., Bi.Ug., Ci.An., Ma.Gr. e Ci.Ro. riproponendo le censure medio tempore formulate avverso la sentenza di condanna loro inflitta dal G.U.P. di Livorno e contestando comunque l'atto di riassunzione. Chiedevano quindi il rigetto delle avverse domande.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Circa il capo A) dell'imputazione osservasi che i versamenti dei soci poi esclusi integravano parte del patrimonio della società.

Per verificare se nella specie vi era stata distrazione di (parte) del detto patrimonio è necessario prendere le mosse dall'esame dello svolgimento fisiologico dell'attività di una cooperativa avente come oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci. Detta fisiologia prevede le seguenti articolazioni: i soci effettuano i versamenti richiesti dalla cooperativa, secondo il quantum derivante da un esatto preventivo dei costi necessari al conseguimento dello scopo sociale; la cooperativa utilizza detti versamenti per l'edificazione degli alloggi; gli alloggi, realizzati, vengono s, assegnati ai soci; i soci diventano quindi proprietari degli alloggi stessi e la cooperativa rimane priva di debiti.

Nella specie si è verificata la seguente particolarità: assegnazione ai soci degli alloggi in presenza di debiti della cooperativa, di impossibile soddisfazione con quanto residuato nella disponibilità della cooperativa stessa.

Deve quindi osservarsi che nel rapporto cooperativa - soci non sussiste l'obbligo giuridico di condizionare l'assegnazione degli alloggi all'estinzione, da parte dei soci stessi, dei debiti della cooperativa.

La conseguenza di ciò, su un piano sostanziale, è che gli amministratori di una cooperativa che favoriscono i soci (creditori o al trasferimento degli alloggi o alla restituzione dei versamenti effettuati) a danno dei creditori terzi (tra cui nella specie i soci esclusi quali aventi diritto alla restituzione dei versamenti) non commettono bancarotta patrimoniale bensì bancarotta preferenziale e, sotto il profilo esclusivamente civilistico, incorrono (2394 c.c. Invero è pacifico in dottrina e in giurisprudenza (cass. pen. 14.12.82 e 13.6.80) che per pagamento deve intendersi qualsiasi forma di solutio, effettuata al fine di estinguere un precedente rapporto obbligatorio. Invero non rileva il precedente, ricordato a pag. 38 della citazione, di cass. pen. 38230 - 02. Infatti (pag. 37 della stessa citazione) nessuno dei quattro amministratori imputati si era direttamente assegnato l'alloggio.

L'ulteriore conseguenza di ciò, su un piano processuale, è che il fatto si presenta diverso da quello posto a base dell'imputazione penale (e quindi di quello posto a base della relativa azione civile): non distrazione dei versamenti dei soci esclusi bensì pagamenti preferenziali. Invero il tema di indagine si presenta quindi in modo radicalmente diverso. Si pensi per esempio alla necessità di verificare le date degli avvenuti pagamenti preferenziali rispetto alle date in cui gli imputati hanno lasciato le cariche amministrative. Si pensi soprattutto alla necessità di accertare un danno A non più pari (come invece sempre esplicitamente dedotto dalla parte civile, da ultimo alle pagine 40 e 44 della presente citazione) ai versamenti effettuati (quali diminuiti delle somme corrisposte dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa) bensì al pregiudizio sofferto per la violazione, a favore dei soci non esclusi, del principio della par condicio tra tutti i creditori (ivi compresi i ridetti soci non esclusi).

In definitiva deve affermarsi che:

1) nel presente grado di giudizio (da qualificare ex art. cass. 8357 - 05, 5149 - 01, 12276 - 00 e 2420 - 99) dell'oggetto del giudizio di rinvio; 2) non sussiste responsabilità per lo specifico (ed immodificabile in questa sede) fatto oggi in contestazione.

Circa il capo B) dell'imputazione osservasi che non si è formato giudicato né sulla commissione dei relativi fatti né sulla loro imputabilità a Se.Cl., Bi.Ug., Ci.An., Ma.Gr. e Ci.Ro. Infatti la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza d'appello di assoluzione, motivando circa l'insussistenza di un fatto diverso tra la sottrazione e distruzione delle scritture contabili e la loro tenuta in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio. Invero la Cassazione ha, circa il merito emesso due statuizioni, l'una costituente il presupposto logico dell'altra. In base alla prima statuizione "nella specie doveva valutarsi il rilievo dell'omessa annotazione del destino di somme e di debiti corrispondenti a quelle percepite". In base alla seconda statuizione gli imputati, siccome tutti tenuti ex lege a rispondere delle scritture, avrebbero dovuto, per andare esenti da responsabilità, offrire giustificazione della propria condotta anche nell'impossibilità di accertare l'autore materiale del fatto.

Ancora, circa la deduzione della parte riassumente circa una responsabilità per il reato sub B quale comunque enucleabile dagli atti, osservasi come appresso. Non è stata neppure dedotta dalla detta parte riassumente una responsabilità per omessa contabilizzazione dei versamenti iniziali, come si ricava dalla esatta coincidenza tra il quantum indicato a pag. 2 di citazione (relativo alla contabilizzazione iniziale dei versamenti nei libri sociali) ed il quantum indicato alla successiva pag. 44 per determinare il risarcimento del danno. In definitiva non appartiene al thema decidendi la questione della iniziale iscrizione nella contabilità dei versamenti ma solo quella della (asseritamente dovuta ed omessa) contabilizzazione successiva a quella iniziale, in particolare della contabilizzazione circa il "destino" (per usare le parole della Corte di Cassazione) dei versamenti.

Orbene, risulta agevole osservare che, una volta iscritti in contabilità i versamenti iniziali, i soci esclusi non potevano essere pregiudicati dall'eventuale omissione delle dette successive contabilizzazioni. Infatti, avvalendosi dell'iscrizione iniziale e richiamando il disposto dell'art. 13 dello statuto (pacificamente prevedente il diritto alla restituzione dei versamenti), i soci esclusi potevano fondatamente sostenere il proprio diritto alla restituzione stessa.

In conclusione devono rigettarsi le domande della parte riassumente.

Atteso l'esito del giudizio e quindi la mancata condanna degli imputati al risarcimento del danno, nulla (art. 538 c.p.p.) deve disporsi sulle spese di costituzione di parte civile quali sostenute di fronte al G.U.P. e di fronte a questa Corte di Appello (sezione penale).

Circa le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio osservasi che, quest'ultimo dovendosi qualificarsi ex art. 392 c.p.c. (v. sopra), si impone comunque una decisione sulle relative spese. Orbene, il detto esito del giudizio, in particolare l'impossibilità di accertare i reali termini della vicenda senza inammissibilmente introdurre nuovi campi di indagine, giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p. sulle domande proposte da Ca.Sa., An.St., Sa.To. e An.Ne., così provvede: rigetta dette domande; compensa le spese del detto giudizio di rinvio e di quello di cassazione.

Così deciso in Firenze il 5 luglio 2011.

Depositata in Cancelleria il 10 agosto 2011.

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