Sulla validità della notifica ex art. 143 c.p.c.

Può procedersi alla notifica ai sensi dell'articolo 143 del Cpc (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) quando, sul piano soggettivo, l'ignoranza di chi fa la chiesta all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti e informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto, ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguita la notifica all'indirizzo indicato. Per accertare la validità della notifica ai sensi dell'articolo 143 del Cpc, inoltre, non può prescindersi dai concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa, dai quali di regola possono rilevarsi i requisiti soggettivi e oggettivi che giustificano tale tipo di notificazione. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 27 marzo 2008, n. 7964)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

su ricorso iscritto al n 21461 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2004, proposto da:

PR. RO. , elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Mazzini n. 41, presso l'avv. VITALE Fortunato che, con l'avv. Giancarlo D'Ottavio, la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

1) SE. RO. , gia' domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Miraglia n. 5, presso il suo difensore domiciliatario avv. PORCELLI Vittoria; 2) SE. CA. AL. , nato il (OMESSO) a (OMESSO) e gia' elettivamente domiciliato ivi alla Via Grisafi n. 6, presso l'avv. Manlio Flesca;

- intimati -

avverso il decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 149 del 12 luglio - 27 agosto 2004;

Udita, all'udienza del 7 febbraio 2008, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte;

Sentito il P.M. Dr. CALIENDO Giacomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 30 gennaio 2004, il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento del ricorso ai sensi dell'articolo 710 c.p.c., di Se. Ro. , riduceva il contributo a suo carico, per il mantenimento del figlio Ca. Al. maggiorenne convivente con la madre, ad euro 100,00 dalle lire 500.000 mensili, fissate nel 1999 per tale titolo dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del ricorrente con Pr.Ro. '.

Contro tale decreto proponeva reclamo la Pr. , denunciando la nullita' della notificazione del ricorso introduttivo eseguita ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., in mancanza dei presupposti di essa e quella dell'intero primo grado di giudizio e del decreto impugnato, per la mancata partecipazione del P.M. al processo, vizi che imponevano di rimettere la causa al primo giudice. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con decreto del 27 agosto 2004, ha rigettato il reclamo, ritenendolo infondato, per essere stata rituale la notificazione del ricorso introduttivo alla reclamante ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., e per essere stato il P.M., avvisato del giudizio nel primo gradi) e posto quindi nelle condizioni di intervenire, comunque dovendosi negare che la mancata partecipazione di esso al processo imponesse alla Corte di rimettere gli atti in primo grado, ai sensi degli articoli 353 e 354 c.p.c..

In difetto di precise censure di merito contro la sentenza di primo grado, la Corte ha negato la stessa ammissibilita' del reclamo, per carenza di concreto interesse ad esso e per la difformita' dell'atto dal modello legale del tipo di impugnazione.

Per la cassazione di tale provvedimento, ha proposto ricorso per Cassazione di tre motivi la Pr. , cui non hanno resistito le altre parti del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Anzitutto deve confermarsi l'ammissibilita' del ricorso ai sensi dell'articolo 111 Cost., per la cassazione del decreto pronunciato dalla Corte d'appello in di reclamo contro il provvedimento del Tribunale in materia di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio concernenti il mantenimento dei figli.

Tale decreto incide infatti sui diritti soggettivi delle parti ed e' emesso a conclusione di un procedimento contenzioso, anche se svolto con il rito camerale ed ha quindi carattere decisorio e stabile, anche se suscettibile di revisione (cosi', tra altre, Cass. 18 agosto 2006 n. 18187, 4 febbraio 2005 n. 2348, 30 dicembre 2004 n. 24265, in contrasto con la pregressa giurisprudenza, per la quale cfr. Cass. 22 maggio 1999 n. 4988).

2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'articolo 143 c.p.c., disapplicato dalla Corte territoriale nella fattispecie anche con motivazione incongrua, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5.

Secondo il decreto, la notificazione ai sensi della norma indicata e' stata validamente eseguita, perche' le precedenti notifiche, una delle quali presso la residenza anagrafica della Pr. , erano rimaste senza effetto, per essere risultata "sconosciuta" la destinataria dell'atto nel luogo ove doveva aversi la consegna del ricorso, nonostante le indagini esperite presso i vicini dall'ufficiale giudiziario, le quali imponevano di presumere l'avvenuto trasferimento della reclamante per ignota destinazione.

La stessa Corte ha rilevato che "tale notifica ex articolo 143 c.p.c. (del 27-28 ottobre 2003) e' stata, preceduta da un fax, inviato all'avv.to Giancarlo D'Ottavio (difensore della Pr. ), con il quale lo stesso e' stato formalmente invitato a fornire il nuovo indirizzo della Pr. e del figlio Se. Al. ".

Si deduce in ricorso che, dalla prima relazione di notifica del 27 giugno 2003 all'indirizzo anagrafico della Pr. ((OMESSO)) questa risulta "sconosciuta" sulla base delle informazioni assunte dall'ufficiale giudiziario presso "vicini", mentre nella seconda relata del 3 luglio 2003, il verbalizzante afferma che "all'Is. (OMESSO) n. (OMESSO)" dello stesso Viale (indirizzo errato e diverso da quello reale che e' l'anagrafico), la Pr. e' sconosciuta a un "negoziante", il cui esercizio e' ubicato nei pressi del luogo indicato per la notificazione, diverso cioe' da quello dell'abitazione della donna e a distanza da questa, perche' vicino a quello indicato dal notificante che non corrisponde alla abitazione della destinataria dell'atto.

La ricorrente deduce che il suo successivo reclamo contro la pronuncia di primo grado, notificato presso l'abitazione del Viale (OMESSO), al figlio Se.Al. nei modi di cui all'articolo 140 c.p.c., con spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento prevista in tale norma, e' giunto a conoscenza del destinatario, costituitosi in appello, desumendone che una condotta analoga di Se.Ro. avrebbe determinato un buon esito della notificazione.

La prima notifica all'indirizzo anagrafico andava eseguita, dopo che la Pr. era erroneamente risultata sconosciuta in tale luogo, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., e le successive notificazioni sono rimaste senza esito solo per l'ingiustificabile e superficiale condotta dell'ufficiale giudiziario, conseguenza della ignoranza colpevole, in ordine all'indirizzo della ricorrente, del Se. stesso, che doveva ritenersi in mala fede, per avere dato al notificatore un indirizzo diverso da quello anagrafico, corrispondente al luogo dell'abitazione della destinataria a lui sicuramente noto.

Considerata la palese genericita' delle indagini dell'ufficiale giudiziario, doveva ritenersi che la dolosa fittizia ignoranza dell'indirizzo della destinataria Pr. da parte del Se. , quale istante della notifica, aveva portato ad un'evocazione in giudizio della donna nulla, con conseguente nullita' dell'intero processo dinanzi al Tribunale.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'articolo 710 c.p.c., risultando che il Presidente del Tribunale, nel disporre con decreto la comparizione delle parti, aveva ordinato la trasmissione degli atti al P.M., al quale pero' nessun avviso fu dato delle successive udienze, cui quello non aveva partecipato. In sostanza, gli omessi avvisi dei rinvii hanno determinato la omessa partecipazione del P.M. al procedimento, anche se obbligatoria per legge.

La Corte d'appello ha rilevato che la denuncia di tale vizio, senza la indicazione di motivi di merito del gravame incidenti sulle statuizioni del decreto reclamato che ne avrebbero consentito la modifica, comporta assenza di interesse concreto al reclamo e inammissibilita' dello stesso.

2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce che e' stato errato il richiamo dell'articolo 353 c.p.c., dalla Corte di merito, non avendo la reclamante denunciato violazioni di norme sulla giurisdizione e sulla competenza e afferma la violazione dell'articolo 354 c.p.c., perche' la nullita' della notifica ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., impone la rimessione degli atti al Tribunale, per consentire una ripetizione del primo grado del processo in contraddittorio tra le parti.

3. Il primo motivo di ricorso e' fondato, sussistendo la violazione di legge denunciata con l'impugnazione.

Puo' procedersi alla notifica ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., quando, sul piano soggettivo, la ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa "la residenza, la dimora o il domicilio" del destinatario dell'atto sia "incolpevole" e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche ma estese ad accertamenti e informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato.

Per accertare la validita' della notifica ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., non puo' prescindersi dai concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa, dai quali di regola possono rilevarsi i requisiti soggettivi e oggettivi che giustificano tale tipo di notificazione.

Nel caso la notifica e' avvenuta su istanza del Se. , che, pur vivendo da tempo a (OMESSO) come risulta dal ricorso, in ragione del fatto che fino al luglio 2003 ha inviato il contributo per il mantenimento del figlio convivente con la madre al loro indirizzo, ben conosceva l'abitazione della Pr. e il fatto che ella mai si era allontanata dal suo indirizzo anagrafico, al Viale (OMESSO), anche se in quel luogo il notificatore risultava non averla rinvenuta, pur avendo chiesto notizie sulla donna ai vicini.

Una volta risultata "sconosciuta" la Pr. al suo indirizzo anagrafico in Reggio Calabria con la prima notifica sulla base di erronee informazioni dei vicini, il Se. ; che conosceva la situazione reale, ha domandato la nuova notifica del ricorso per ottenere la riduzione del suo contributo al mantenimento del figlio all'ufficiale giudiziario, fornendo un indirizzo non veritiero della Pr. , diverso da quello anagrafico, che egli ben sapeva essere ancora l'unico reale al quale aveva, fino al mese prima, inviato il contributo per il figlio.

Rimasta senza esito anche la seconda notifica all'indirizzo errato, il ricorso introduttivo del procedimento ai sensi dell'articolo 710 c.p.c., e' stato notificato nei modi di cui all'articolo 143 c.p.c., con chiaro errore dell'ufficiale giudiziario, che non poteva non rilevare dal certificato anagrafico a lui fornito per il deposito della copia dell'atto presso la casa comunale del luogo di ultima residenza della Pr. , che questa era diversa rispetto all'indirizzo dove gli era stato chiesto di procedere alla seconda notificazione non andata a buon fine, con conseguente irrilevanza nel procedimento della stessa per procedere come se la destinataria dell'atto fosse irreperibile.

Dopo l'errore dell'ufficiale giudiziario nella prima notifica, di cui il Se. era consapevole per le ragioni indicate, quest'ultimo, per rinnovare la notifica, ha fornito al notificatore un indirizzo errato e diverso da quello reale della destinataria (Viale (OMESSO)), ove la stessa e' ovviamente risultata sconosciuta, su notizie fornite da "un negoziante", con esercizio in localita' diversa da quella di abituale residenza del soggetto cui l'atto non venne consegnato e sita nei pressi della falsa abitazione indicata, dolosamente o colposamente, dal ricorrente stesso come indirizzo della Pr. .

L'esito ovviamente negativo della seconda notifica ad un falso indirizzo ha poi determinato l'esecuzione della notifica ai sensi dell'art, 143 c.p.c..

Dall'agosto 2003, dopo che le indicate notifiche a indirizzi diversi erano rimaste senza effetto, il Se. iniziava a non adempiere al proprio obbligo, provvedendo poi alla notificazione ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., anche se nessun trasferimento vi era stato, in luogo sconosciuto, della moglie, cui era destinato il ricorso per modificare e ridurre il suo contributo al mantenimento del figlio.

Dalle due relate di notifica rimaste senza effetto, emergono risultanze errate, frutto o di indagini sommarie e superficiali del notificatore presso l'abitazione della Pr. o conseguenti alla loro effettuazione in luogo diverso da uno di quelli di cui all'articolo 139 c.p.c., individuato in base a indicazioni errate date dallo stesso Se. , la cui ignoranza sul luogo di abitazione della Pr. non e' assolutamente giustificata.

E' in rapporto alle superficiali indagini del notificatore in occasione della prima notificazione e alle notizie false sull'indirizzo della Pr. che si e' ritenuto erroneamente definitivo un allontanamento di questa dalla casa che, se vi e' stato, e' stato solo temporaneo, notificandosi il ricorso proposto ai sensi dell'articolo 710 c.p.c., invalidamente con la procedura di cui all'articolo 143 c.p.c., in luogo di quella dell'articolo 140 c.p.c..

L'ignoranza incolpevole dell'indirizzo effettivo della Pr. , che giustificherebbe la notifica ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., non e' provata neppure per il fatto che il difensore di Se. Ro. aveva sollecitato via fax quello della Pr. a comunicare dove la donna abitava realmente, prima di procedere alla notifica ex articolo 143 c.p.c.; in realta' l'unica risposta del difensore della donna poteva indicare la residenza anagrafica di lei gia' nota a chi doveva chiedere la notificazione.

Effettivamente erano state superficiali e insufficienti le indagini svolte dall'ufficiale giudiziario sull'allontanamento della Pr. dalla sua abitazione, con informazioni assunte, secondo le relate di notifica in atti, presso non specificati vicini e un negoziante con esercizio in luogo diverso da quello dell'abitazione della donna.

Non risulta dal controricorso quali piu' approfonditi accertamenti avrebbe compiuto Se.Ro. in ordine all'effettivo indirizzo della Pr. , con la quale per anni egli aveva avuto ripetuti e continui rapporti almeno epistolari per l'invio mensile del contributo al mantenimento del figlio; in tale contesto, la notifica dell'atto introduttivo nei modi di cui all'articolo 143 c.p.c., e' nulla e, impedendo la instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa della controinteressata, ha provocato la nullita' dell'intero procedimento di primo grado e del decreto che lo ha concluso.

La consapevolezza nel Se. che aveva esattamente chiesto la prima notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 710 c.p.c., presso l'abitazione della donna e non poteva ignorare che la stessa era rimasta senza effetti solo per la erroneita' delle indicazioni date dai vicini della donna stessa e la indicazione successiva dal predetto, per la rinotificazione, di un luogo diverso da quello dove dal 1999 al 2003 aveva sempre inviato i contributi al mantenimento del figlio, costituiscono circostanze che impongono di rilevare la nullita' della notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 143 c.p.c..

Il Se. anche nel controricorso non indica le ragioni per le quali non ha accertato che la consegna del ricorso introduttivo alla Pr. non era stata possibile per momentanee difficolta' materiali connesse all'assenza temporanea della donna, che avrebbero dovuto determinare una notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. (Cass. 31 luglio 2006 n. 17453) e non a causa di un allontanamento definitivo della destinataria dell'atto dalla sua abitazione a lui comunque nota per continui rapporti con la stessa negli ultimi anni, luogo cui l'uomo aveva fatto riferimento per inviare il suo contributo dal 1999 al 2003 in favore del figlio.

In conclusione, il decreto impugnato viola l'articolo 143 c.p.c., per la parte in cui afferma la ignoranza incolpevole del Se. sul luogo di effettiva abitazione della ricorrente, ignoranza che, invece, nel caso concreto, doveva essere provata dal notificante che doveva almeno rendere conto delle ragioni per le quali, nonostante i precedenti rapporti continui con la Pr. e con il figlio, almeno di ordine epistolare e patrimoniale, egli ignorava il loro corretto indirizzo e ne aveva fornito uno errato all'ufficiale giudiziario per la notificazione.

Pertanto, l'articolo 143 c.p.c., e' stato violato dal decreto impugnato, che nessun conto tiene della differenza tra assenza momentanea e definitivo allontanamento della destinataria dell'atto dalla abitazione (sulla lettura della norma le recenti Cass. 31 marzo 2007 n. 8077, 19 marzo 2007 n. 6462, 31 luglio 2006 n. 17453, 20 gennaio 2006 n. 1180).

Le informazioni di cui alle relate di notifica dalle quali emerge che la Pr. era "sconosciuta" nella sua residenza anagrafica e in altro luogo indicato da Se.Ro. , non soddisfano l'onere di questo, quale richiedente la notificazione, di provare la sua incolpevole ignoranza dell'indirizzo della destinataria del suo atto e di aver svolto indagini per accertare il luogo ove ella si era trasferita, per cui poteva procedersi correttamente alla notifica ai sensi dell'articolo 143 c.p.c..

L'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere chiesto informazioni ai vicini,, e' assistita da fede pubblica, anche se le risultanze negative della ricerca non sono vincolanti fino a querela di falso (cosi' la cit. Cass. N. 6462/07); queste ultime da sole non giustificano l'applicazione dell'articolo 143 c.p.c., non essendovi stata, da parte di colui che l'ha chiesta, una seria indagine sul luogo di residenza, dimora, o domicilio del destinatario dell'atto, pur potendo egli ragionevolmente dubitare del preteso allontanamento dalla residenza anagrafica dello stesso, per le ragioni sopra indicate.

3.2. La mancata dichiarazione di nullita' della notificazione del ricorso introduttivo, in accoglimento del reclamo della Pr. , ha impedito alla Corte d'appello di Reggio Calabria di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354 c.p.c.; pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va rilevata la nullita' del giudizio di primo v grado in assenza di una valida vocatio in jus della Pr. dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria e disposta la cassazione del decreto impugnato con rimessione del processo, ai sensi dell'articolo 383 c.p.c., comma 3, a questo ultimo giudice in diversa composizione, perche', nel contraddittorio tra le parti, si pronunci sulla domanda del Se. .

Tale statuizione assorbe le altre questioni di cui al ricorso, relative alla nullita' del primo grado di causa per la mancata partecipazione del P.M., essendo tale nullita' gia' effetto della notifica invalida del ricorso, e quella sulle spese, data la necessita' che su queste ultime, comprese quelle del presente giudizio di cassazione, si pronunci il Tribunale di Reggio Calabria in sede di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione.

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