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Approfondimenti

  • Lo stato giuridico del personale militare - Lo stato giuridico del personale militare é costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti il peculiare rapporto d’impiego del militare con lo Stato. Nell’ordinamento militare non é rinvenibile una legge organica sullo stato giuridico destinata a tutti i militari aventi rapporto d’impiego, ma singole leggi per ogni categoria di personale.
  • La disciplina militare - La disciplina militare é stata definita in dottrina come il complesso delle norme che regolano lo status militare e quindi i rapporti tra militari, con particolare riguardo al principio della subordinazione gerarchica, e che comprendono doveri e misure atte a stimolarne e garantirne l’osservanza.
  • Le sanzioni e i procedimenti disciplinari - La definizione giuridica di “infrazione disciplinare” é data dall’art. 57, comma 1°, del R.D.M. che così sancisce: “Costituisce infrazione disciplinare punibile con una delle sanzioni disciplinari di corpo, salva l’applicabilità di una sanzione disciplinare prevista dalla legge di Stato, ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all’emanazione di un ordine”.
  • La legge penale militare di pace - La legge penale militare di pace ha quale fonte legislativa principale il Codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941 n. 303 ed entrato in vigore il 1° ottobre 1941. Tale codice é stato modificato in modo incisivo dalle leggi 23 marzo 1956 n. 167 e 26 novembre 1985 n. 689, nonché da varie sentenze di illegittimità costituzionale pronunciate nel tempo dalla Corte Costituzionale.
  • La giurisdizione militare di pace - La norma fondamentale in materia di giurisdizione militare é l’art. 103 della Costituzione che, al comma 3°, stabilisce: “I Tribunali militari, in tempo di guerra, hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate”.