I contratti della società
con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori
della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Sezione VI
Dell'assemblea
2363 (Luogo
di convocazione dell'assemblea). - L'assemblea è convocata nel comune dove
ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.
L'assemblea è ordinaria
o straordinaria.
2364 (Assemblea
ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza). - Nelle società
prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori;
nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto
al quale è demandato il controllo contabile;
3) determina il compenso
degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilità
degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri
oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni
eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori,
ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
6) approva l'eventuale regolamento
dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve
essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto
e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta
giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando
lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della
società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo
2428 le ragioni della dilazione.
2364-bis (Assemblea
ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza). - Nelle società ove
è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1) nomina e revoca i consiglieri
di sorveglianza;
2) determina il compenso
ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
3) delibera sulla responsabilità
dei consiglieri di sorveglianza;
4) delibera sulla distribuzione
degli utili;
5) nomina il revisore.
Si applica il secondo comma
dell'articolo 2364.
2365 (Assemblea
straordinaria). - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni
dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su
ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Fermo quanto disposto dagli
articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo
amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni
concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione
o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori
hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso
del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento
della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo
2436.
2366 (Formalità
per la convocazione). - L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal
consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora
e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello
statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Lo statuto delle società
che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma
precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi
che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
In mancanza delle formalità
suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato
l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti
degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei
partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma
precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte
ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
2367 (Convocazione
su richiesta di soci). - Gli amministratori o il consiglio di gestione devono
convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che
rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista
nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Se gli amministratori o
il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza
o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti
i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere
risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando
la persona che deve presiederla.
La convocazione su richiesta
di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione
da essi predisposta.
2368 (Costituzione
dell'assemblea e validità delle deliberazioni). - L'assemblea ordinaria è
regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno
la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di
voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo
statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali
lo statuto può stabilire norme particolari.
L'assemblea straordinaria
delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del
capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria
è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno
la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e
delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato
in assemblea.
Salvo diversa disposizione
di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni
e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della
dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate
ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione
della deliberazione.
2369 (Seconda
convocazione e convocazioni successive). - Se i soci partecipanti all'assemblea
non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo
precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.
Nell'avviso di convocazione
dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa
non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la
seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata
entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma
dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione
l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati
nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti,
e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre
un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due
terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto può richiedere
maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina
e la revoca delle cariche sociali.
Nelle società che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione,
il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale
sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la
trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società,
la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero
e l'emissione di azioni privilegiate.
Lo statuto può prevedere
eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni
del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita,
nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino
almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di
capitale più elevata.
2370 (Diritto
d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto). - Possono intervenire
all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Lo statuto può richiedere
il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede
sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro
il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere
ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni
e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è
sostituito da una comunicazione all'intermediario che tiene i relativi conti.
Se le azioni sono nominative,
la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato
all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero la comunicazione all'intermediario
di cui al comma precedente.
Lo statuto può consentire
l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del
voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto
all'assemblea.
2371 (Presidenza
dell'assemblea). - L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello
statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente
dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la
legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle
votazioni; degli esiti ditali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
L'assistenza del segretario
non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
2372 (Rappresentanza
nell'assemblea). - Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono
farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per
iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.
Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita
solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo
che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione,
fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
La delega non può essere
rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante
ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente
indicato nella delega.
Se la rappresentanza è conferita
ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione,
questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può
essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti
della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi
o di controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non può
rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste
nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale
non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale
superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro,
e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni
di euro.
Le disposizioni del quinto
e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle
azioni per procura.
2373 (Conflitto
d'interessi). - La deliberazione approvata con il voto determinante di soci
che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello
della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono
votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del
consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina,
la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
2374 (Rinvio
dell'assemblea). - I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale
rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati
sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata
a non oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi
che una sola volta per lo stesso oggetto.
2375 (Verbale
delle deliberazioni dell'assemblea). - Le deliberazioni dell'assemblea devono
constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il
verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei
partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità
e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione
dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte,
su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea
straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Il verbale deve essere redatto
senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di
deposito o di pubblicazione.
2376 (Assemblee
speciali). - Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari
che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano
i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale
degli appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali
si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.
2377 (Annullabilità
delle deliberazioni). - Le deliberazioni che non sono prese in conformità
della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti
od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio
sindacale.
L'impugnazione può essere
proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento
alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del
capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito.
Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali
sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.
I soci che non rappresentano
la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi
di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento
del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo
statuto.
La deliberazione non può
essere annullata:
1) per la partecipazione
all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata
determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli
2368 e 2369;
2) per l'invalidità di singoli
voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio
siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
3) per l'incompletezza o
l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli
effetti e della validità della deliberazione.
L'impugnazione o la domanda
di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data
della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle
imprese, entro tre mesi dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso
l'ufficio del registro delle imprese, entro tre mesi dalla data di questo.
L'annullamento della deliberazione
ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di
sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto
la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona
fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'annullamento della deliberazione
non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in
conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese
di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale
danno.
Restano salvi i diritti
acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.
2378 (Procedimento
d'impugnazione). - L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti
al tribunale del luogo dove la società ha sede.
Il socio o i soci opponenti
devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni
previsto dal secondo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a
seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il
giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione
della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento
dell'eventuale danno, ove richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente
al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione
dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza,
il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede
sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del
giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice
designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca
dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la
notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per
la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede
valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione
e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione;
può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale
risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce
il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare
alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente
l'udienza.
Tutte le impugnazioni relative
alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le
domande proposte ai sensi del terzo comma dell'articolo 2377, devono essere istruite
congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma
del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso
il termine stabilito nel quinto comma dell'articolo 2377.
2379 (Nullità
delle deliberazioni). - Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea,
di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione
può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione
o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla
trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è
soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di
tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite
o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti
dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto
dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità
dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione
o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto
di intervenire di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data
dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione
e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente
del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario
o dal notaio.
Si applicano, in quanto
compatibili, il sesto e settimo comma dell'articolo 2377.
2379-bis (Sanatoria
della nullità). - L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata
convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato
il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.
L'invalidità della deliberazione
per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima
dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata
presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.
2379-ter (Invalidità
delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di
obbligazioni). - Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento
di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione
di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni
dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata
convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso
del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.
Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento
del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia
stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche
parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale
ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni
non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente
eseguita.
Resta salvo il diritto al
risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.
Sezione VI-bis
Dell'amministrazione
e del controllo
§ 1. Disposizioni
generali.
2380 (Sistemi
di amministrazione e di controllo). - Se lo statuto non dispone diversamente,
l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi
2, 3 e 4.
Lo statuto può adottare
per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo
5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti,
la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'esercizio successivo.
Salvo che sia diversamente
stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano
a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.
§ 2. Degli
amministratori.
2380-bis (Amministrazione
della società). - La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori,
i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
L'amministrazione della
società può essere affidata anche a non soci.
Quando l'amministrazione
è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce
il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo,
la determinazione spetta all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione
sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.
2381 (Presidente,
comitato esecutivo e amministratori delegati). - Salvo diversa previsione
dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine
del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle
materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Se lo statuto o l'assemblea
lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni
ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più
dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione
determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti
nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina
i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della
relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate
le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter
e 2506-bis.
Gli organi delegati curano
che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura
e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al
collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno
ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono
tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi
delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della
società.
2382 (Cause
di ineleggibilità e di decadenza). - Non può essere nominato amministratore,
e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o
chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2383 (Nomina
e revoca degli amministratori). - La nomina degli amministratori spetta all'assemblea,
fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo,
e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono
essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica.
Gli amministratori sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea
in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla
notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro
delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la
data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita
la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di
annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della
società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui
al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2384 (Poteri
di rappresentanza). - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori
dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri
degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi
competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi
che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
2385 (Cessazione
degli amministratori). - L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne
comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio
sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza
del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza
del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori
per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione
è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori
dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro
delle imprese a cura del collegio sindacale.
2386 (Sostituzione
degli amministratori). - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno
o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata
dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori
nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino
alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza
degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare
l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione
dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente
scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni
dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori
cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata
d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere
l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore
unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore
o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale,
il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
2387 (Requisiti
di onorabilità, professionalità e indipendenza). - Lo statuto può subordinare
l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti
al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria
o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo
2382.
Resta salvo quanto previsto
da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.
2388 (Validità
delle deliberazioni del consiglio). - Per la validità delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti.
Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche
mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio
di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa
disposizione dello statuto.
Il voto non può essere dato
per rappresentanza.
Le deliberazioni che non
sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo
dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta
giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo
2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro
diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378
In ogni caso sono salvi
i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione
delle deliberazioni.
2389 (Compensi
degli amministratori). - I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o
dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti
in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto
di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio
di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede,
l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti
gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
2390 (Divieto
di concorrenza). - Gli amministratori non possono assumere la qualità di
soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività
concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali
in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale
divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
2391 (Interessi
degli amministratori). - L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori
e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia
in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini,
l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi
dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
Nei casi previsti dal precedente
comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare
le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza
a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso
di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante
dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare
danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio
sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta
da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti
gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i
diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione
della deliberazione.
L'amministratore risponde
dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
L'amministratore risponde
altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio
proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio
del suo incarico.
2392 (Responsabilità
verso la società). - Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi
imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico
e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la
società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti
di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite
ad uno o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori,
fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili
se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano
per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli
atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo
immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto
al presidente del collegio sindacale.
2393 (Azione
sociale di responsabilità). - L'azione di responsabilità contro gli amministratori
è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente
la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione
del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materia da trattare, quando
si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
L'azione può essere esercitata
entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione
di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui
è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale
sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
La società può rinunziare
all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia
e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché
non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il
quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista
nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei
commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.
2393-bis (Azione
sociale di responsabilità esercitata dai soci). - L'azione sociale di responsabilità
può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale
sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente
può essere esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale
o la minore misura prevista nello statuto.
La società deve essere chiamata
in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente
del collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere
l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti
comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento
della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate
nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti
o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono
rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione
deve andare a vantaggio della società.
Si applica all'azione prevista
dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.
2394 (Responsabilità
verso i creditori sociali). - Gli amministratori rispondono verso i creditori
sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità
del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta
dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento
dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da
parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori
sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con
l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
2394-bis (Azioni
di responsabilità nelle procedure concorsuali). - In caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di
responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento,
al commissario liquidatore e al commissario straordinario.
2395 (Azione
individuale del socio e del terzo). - Le disposizioni dei precedenti articoli
non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio
o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli
amministratori.
L'azione può essere esercitata
entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
2396 (Direttori
generali). - Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori
si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione
dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili
in base al rapporto di lavoro con la società.
§ 3. Del
collegio sindacale.
2397 (Composizione
del collegio). - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri
effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo
ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non
iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali
individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari
di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
2398 (Presidenza
del collegio). - Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
2399 (Cause
d'ineleggibilità e di decadenza). - Non possono essere eletti alla carica
di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano
nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti
e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori,
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte
a comune controllo;
c) coloro che sono legati
alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano
o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri
rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione
dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo
comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere
altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti
e criteri per il cumulo degli incarichi.
2400 (Nomina
e cessazione dall'ufficio). - I sindaci sono nominati per la prima volta
nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli
articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere
revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata
con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con
l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data
di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte,
a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
2401 (Sostituzione).
- In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti
in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci
restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina
dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel
rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con
quelli in carica.
In caso di sostituzione
del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco
più anziano.
Se con i sindaci supplenti
non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché
provveda all'integrazione del collegio medesimo.
2402 (Retribuzione).
- La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere
determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata
del loro ufficio.
2403 (Doveri
del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed
in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo
contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.
2403-bis (Poteri
del collegio sindacale). - I sindaci possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può
chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare
informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai
sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Gli accertamenti eseguiti
devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di specifiche
operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità
ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si
trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.
L'organo amministrativo
può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni
riservate.
2404 (Riunioni
e deliberazioni del collegio). - Il collegio sindacale deve riunirsi almeno
ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone
le modalità, anche con mezzi telematici.
Il sindaco che, senza giustificato
motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade
dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio
deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421,
primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è
regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera
a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare
iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
2405 (Intervento
alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee). - I sindaci
devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee
e alle riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono
senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due
adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono
dall'ufficio.
2406 (Omissioni
degli amministratori). - In caso di omissione o di ingiustificato ritardo
da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea
ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può
altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare
l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili
di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
2407 (Responsabilità).
- I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza
richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro
attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno
conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente
con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non
si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della
loro carica.
All'azione di responsabilità
contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
2408 (Denunzia
al collegio sindacale). - Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili
al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione
all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da
tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo
nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio
sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni
ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo
comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la
denunzia percentuali minori di partecipazione.
2409 (Denunzia
al tribunale). - Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione
dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono
arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano
il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti
al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere
percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in
camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione
della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina
l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea
sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità,
che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso
positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività
compiute.
Se le violazioni denunziate
sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo
comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre
gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente
anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri
e la durata.
L'amministratore giudiziario
può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si
applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del
suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci
o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione
ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti
da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione, nonché,
nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico
ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.
§ 4. Del
controllo contabile.
2409-bis (Controllo
contabile). - Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore
contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia.
Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da
una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale,
limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione
prevista per le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati ed
alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.
Lo statuto delle società
che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute
alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile
sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito
da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della
giustizia.
2409-ter (Funzioni
di controllo contabile). - Il revisore o la società incaricata del controllo
contabile:
a) verifica, nel corso dell'esercizio
e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale
e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio
di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze
delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle
norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita
relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove
redatto.
La relazione sul bilancio
è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429.
Il revisore o la società
incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e
notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta
in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito
dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.
2409-quater (Conferimento
e revoca dell'incarico). - Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo
comma dell'articolo 2328, l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea,
sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al
revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
L'incarico ha la durata
di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico può essere revocato
solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione
di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
2409-quinquies (Cause di ineleggibilità e di decadenza). - Salvo quanto disposto
dall'articolo 2409-bis, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo
contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della società o delle
società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte
a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo
2399, primo comma.
Lo statuto può prevedere
altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità; può
prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale
del soggetto incaricato del controllo contabile.
Nel caso di società di revisione
le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soci della
medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
2409-sexies (Responsabilità).
- I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni
dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei
terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.
Nel caso di società di revisione
i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido
con la società medesima.
L'azione si prescrive nel
termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.
2409-septies (Scambio
di informazioni). - Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo
contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento
dei rispettivi compiti.
§ 5. Del
sistema dualistico.
2409-octies (Sistema
basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza). - Lo
statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da
un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme
seguenti.
2409-novies (Consiglio
di gestione). - La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio
di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto
sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si
applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381.
È costituito da un numero
di componenti, anche non soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi
componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli
articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta
al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti
dallo statuto.
I componenti del consiglio
di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in
carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della
riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio
di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono
revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto
costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza
giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio
vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di
sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.
2409-decies (Azione
sociale di responsabilità). - L'azione di responsabilità contro i consiglieri
di gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e
2393-bis.
L'azione sociale di responsabilità
può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza.
La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza
e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca
dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione
provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.
L'azione può essere esercitata
dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore
dalla carica.
Il consiglio di sorveglianza
può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigerla, purché
la rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti
del consiglio di sorveglianza e purché non si opponga la percentuale di soci indicata
nell'ultimo comma dell'articolo 2393.
La rinuncia all'azione da
parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l'esercizio delle
azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.
2409-undecies (Norme applicabili). - Al consiglio di gestione si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2381,
sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394,
2394-bis, 2395.
Si applicano alle deliberazioni
del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare
le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.
2409-duodecies (Consiglio di sorveglianza). - Salvo che lo statuto non preveda
un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti,
anche non soci, non inferiore a tre.
Fatta eccezione per i primi
componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli
articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza
spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti
dallo statuto.
I componenti del consiglio
di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva
assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza
del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.
Almeno un componente effettivo
del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
I componenti del consiglio
di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono
revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza
prevista dal quarto comma dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo,
salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo
quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività,
può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza.
Se nel corso dell'esercizio
vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea
provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Il presidente del consiglio
di sorveglianza è eletto dall'assemblea.
Lo statuto determina i poteri
del presidente del consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti
alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano
nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) i componenti del consiglio
di gestione;
c) coloro che si trovano
nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 2399.
Lo statuto può prevedere
altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti
e criteri per il cumulo degli incarichi.
2409-terdecies (Competenza del consiglio di sorveglianza). - Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti
del consiglio di gestione e ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza
sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
b) approva il bilancio di
esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni
di cui all'articolo 2403, primo comma;
d) promuove l'esercizio
dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
e) presenta la denunzia
al tribunale di cui all'articolo 2409;
f) riferisce per iscritto
almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle
omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
Lo statuto può prevedere
che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un
terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la
competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
I componenti del comitato
di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio
di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe
prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
I componenti del consiglio
di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono
partecipare alle assemblee.
2409-quaterdecies (Norme applicabili). - Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi
componenti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma,
2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406,
2408 e 2409-septies.
Alla deliberazione del consiglio
di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l'articolo
2434-bis ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377.
2409-quinquiesdecies (Controllo contabile). - Il controllo contabile è esercitato a
norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies,
e 2409-sexies, in quanto compatibili.
§ 6. Del
sistema monistico.
2409-sexiesdecies (Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito
al suo interno). - Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo
siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato
costituito al suo interno.
2409-septiesdecies (Consiglio di amministrazione). - La gestione dell'impresa spetta
esclusivamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzo dei componenti
del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede,
di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni
di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.
2409-octiesdecies (Comitato per il controllo sulla gestione). - Salvo diversa disposizione
dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato
per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del
comitato non può essere inferiore a tre.
Il comitato è composto da
amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti
dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies,
che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe
o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti
alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.
Almeno uno dei componenti
del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili.
In caso di morte, rinunzia
revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione,
il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo
tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti;
se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo
persona provvista dei suddetti requisiti.
Il comitato per il controllo
sulla gestione:
a) elegge al suo interno,
a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
b) vigila sull'adeguatezza
della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e
del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare
correttamente i fatti di gestione;
c) svolge gli ulteriori
compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai
rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.
Al comitato per il controllo
sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo,
terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.
2409-noviesdecies (Norme applicabili e controllo contabile). - Al consiglio di amministrazione
si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383,
2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis,
2395.
Il controllo contabile è
esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater,
2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili.