Sezione VII
                            Delle obbligazioni
                        
                            2410 (Emissione).
                                - Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni
                                è deliberata dagli amministratori.
                        
                            In ogni caso la deliberazione
                                di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta
                                a norma dell'articolo 2436.
                        
                            2411 (Diritti
                                degli obbligazionisti). - Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione
                                del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla
                                soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.
                        
                            I tempi e l'entità del pagamento
                                degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi
                                all'andamento economico della società.
                        
                            La disciplina del presente
                                capo si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano
                                i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.
                        
                            2412 (Limiti
                                all'emissione). - La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative
                                per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva
                                legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I
                                sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
                        
                            Il limite di cui al primo
                                comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate
                                alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale
                                a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni,
                                chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti
                                che non siano investitori professionali.
                        
                            Non è soggetta al limite
                                di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione
                                di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della
                                società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
                        
                            Il primo e il secondo comma
                                non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società le cui azioni
                                siano quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni quotate
                                negli stessi o in altri mercati regolamentati.
                        
                            Quando ricorrono particolari
                                ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata
                                con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma
                                superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti,
                                delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
                        
                            Restano salve le disposizioni
                                di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di
                                attività.
                        
                            2413 (Riduzione
                                del capitale). - Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo
                                2412, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale
                                sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora
                                in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta
                                più rispettato.
                        
                            Se la riduzione del capitale
                                sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non
                                possono distribuirsi utili sinché l'ammontare del capitale sociale e delle riserve
                                non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
                        
                            2414 (Contenuto
                                delle obbligazioni). - I titoli obbligazionari devono indicare:
                        
                            1) la denominazione, l'oggetto
                                e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese
                                presso il quale la società è iscritta;
                        
                            2) il capitale sociale e
                                le riserve esistenti al momento dell'emissione;
                        
                            3) la data della deliberazione
                                di emissione e della sua iscrizione nel registro;
                        
                            4) l'ammontare complessivo
                                dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti,
                                il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di
                                rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli
                                di altri creditori della società;
                        
                            5) le eventuali garanzie
                                da cui sono assistiti.
                        
                            2414-bis (Costituzione
                                delle garanzie). - La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda
                                la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un
                                notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la
                                costituzione delle garanzie medesime.
                        
                            2415 (Assemblea
                                degli obbligazionisti). - L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
                        
                            1) sulla nomina e sulla
                                revoca del rappresentante comune;
                        
                            2) sulle modificazioni delle
                                condizioni del prestito;
                        
                            3) sulla proposta di amministrazione
                                controllata e di concordato;
                        
                            4) sulla costituzione di
                                un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto
                                relativo;
                        
                            5) sugli altri oggetti d'interesse
                                comune degli obbligazionisti.
                        
                            L'assemblea è convocata
                                dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono
                                necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino
                                il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
                        
                            Si applicano all'assemblea
                                degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci
                                e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale,
                                nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato
                                nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole
                                degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non
                                estinte.
                        
                            La società, per le obbligazioni
                                da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.
                        
                            All'assemblea degli obbligazionisti
                                possono assistere gli amministratori ed i sindaci.
                        
                            2416 (Impugnazione
                                delle deliberazioni dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea
                                degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le quote
                                previste nell'articolo 2377 s'intendono riferite all'ammontare del prestito obbligazionario
                                e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
                        
                            L'impugnazione è proposta
                                innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio
                                del rappresentante degli obbligazionisti.
                        
                            2417 (Rappresentante
                                comune). - Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti
                                e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio
                                dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati
                                rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio,
                                gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che
                                si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399.
                        
                            Se non è nominato dall'assemblea
                                a norma dell'articolo 2415, il rappresentante comune è nominato con decreto dal
                                tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.
                        
                            Il rappresentante comune
                                dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto.
                                L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla
                                notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione
                                nel registro delle imprese.
                        
                            2418 (Obblighi
                                e poteri del rappresentante comune). - Il rappresentante comune deve provvedere
                                all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare
                                gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni
                                di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei
                                soci.
                        
                            Per la tutela degli interessi
                                comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione
                                controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta
                                amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della società debitrice.
                        
                            2419 (Azione
                                individuale degli obbligazionisti). - Le disposizioni degli articoli precedenti
                                non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano
                                incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.
                        
                            2420 (Sorteggio
                                delle obbligazioni). - Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni
                                devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza,
                                di un notaio.
                        
                            2420-bis (Obbligazioni
                                convertibili in azioni). - L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione
                                di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il
                                periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata
                                se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
                        
                            Contestualmente la società
                                deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle
                                azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
                                del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2346.
                        
                            Nel primo mese di ciascun
                                semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli
                                obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro
                                il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro
                                delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente
                                al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma
                                dell'articolo 2444.
                        
                            Fino a quando non siano
                                scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la
                                riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni
                                dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di
                                obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato
                                presso l'ufficio del registro delle imprese almeno tre mesi prima della convocazione
                                dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla
                                pubblicazione.
                        
                            Nei casi di aumento del
                                capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite,
                                il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della
                                riduzione.
                        
                            Le obbligazioni convertibili
                                in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2414, il
                                rapporto di cambio e le modalità della conversione.
                        
                            2420-ter (Delega
                                agli amministratori). - Lo statuto può attribuire agli amministratori la
                                facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare
                                determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della
                                società nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella
                                relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.
                        
                            Tale facoltà può essere
                                attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di
                                cinque anni dalla data della deliberazione.
                        
                            Si applica il secondo comma
                                dell'articolo 2410.
                        
                            Sezione VIII
                        
                            Dei libri
                                sociali
                        
                            2421 (Libri
                                sociali obbligatori). - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti
                                nell'articolo 2214, la società deve tenere:
                        
                            1) il libro dei soci, nel
                                quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni,
                                il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli
                                ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
                        
                            2) il libro delle obbligazioni,
                                il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte,
                                il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti
                                e i vincoli ad esse relativi;
                        
                            3) il libro delle adunanze
                                e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali
                                redatti per atto pubblico;
                        
                            4) il libro delle adunanze
                                e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
                        
                            5) il libro delle adunanze
                                e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza
                                o del comitato per il controllo sulla gestione;
                        
                            6) il libro delle adunanze
                                e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
                        
                            7) il libro delle adunanze
                                e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse
                                obbligazioni;
                        
                            8) il libro degli strumenti
                                finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies.
                        
                            I libri indicati nel primo
                                comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei
                                componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del
                                collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo
                                sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e
                                il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
                        
                            I libri di cui al presente
                                articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente
                                in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.
                        
                            2422 (Diritto
                                d'ispezione dei libri sociali). - I soci hanno diritto di esaminare i libri
                                indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti
                                a proprie spese.
                        
                            Eguale diritto spetta al
                                rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e
                                3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari
                                ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti
                                per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo.
                        
                            Sezione IX
                        
                            Del bilancio
                        
                            2423 (Redazione
                                del bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
                                costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
                        
                            Il bilancio deve essere
                                redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
                                patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
                        
                            Se le informazioni richieste
                                da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
                                veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie
                                allo scopo.
                        
                            Se, in casi eccezionali,
                                l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la
                                rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.
                                La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione
                                della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali
                                utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile
                                se non in misura corrispondente al valore recuperato.
                        
                            Il bilancio deve essere
                                redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa
                                che può essere redatta in migliaia di euro.
                        
                            2423-bis (Principi
                                di redazione del bilancio). - Nella redazione del bilancio devono essere
                                osservati i seguenti principi:
                        
                            1) la valutazione delle
                                voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
                                dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo
                                o del passivo considerato;
                        
                            2) si possono indicare esclusivamente
                                gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
                        
                            3) si deve tener conto dei
                                proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
                                dell'incasso o del pagamento;
                        
                            4) si deve tener conto dei
                                rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
                                chiusura di questo;
                        
                            5) gli elementi eterogenei
                                ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
                        
                            6) i criteri di valutazione
                                non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
                        
                            Deroghe al principio enunciato
                                nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota
                                integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione
                                della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
                        
                            2423-ter (Struttura
                                dello stato patrimoniale e del conto economico). - Salve le disposizioni
                                di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato
                                patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine
                                indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
                        
                            Le voci precedute da numeri
                                arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva
                                e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il
                                raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo
                                comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo
                                secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
                                raggruppamento.
                        
                            Devono essere aggiunte altre
                                voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli
                                articoli 2424 e 2425.
                        
                            Le voci precedute da numeri
                                arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.
                        
                            Per ogni voce dello stato
                                patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente
                                dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio
                                precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità
                                di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
                        
                            Sono vietati i compensi
                                di partite.
                        
                            2424 (Contenuto
                                dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in
                                conformità al seguente schema.
                        
                            Attivo:
                        
                            A) Crediti verso soci per
                                versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
                        
                            B) Immobilizzazioni, con
                                separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
                        
                            I - Immobilizzazioni immateriali:
                        
                            1) costi di impianto e di
                                ampliamento;
                        
                            2) costi di ricerca, di
                                sviluppo e di pubblicità;
                        
                            3) diritti di brevetto industriale
                                e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
                        
                            4) concessioni, licenze,
                                marchi e diritti simili;
                        
                            5) avviamento;
                        
                            6) immobilizzazioni in corso
                                e acconti;
                        
                            7) altre.
                        
                            Totale.
                        
                            II - Immobilizzazioni materiali:
                        
                            1) terreni e fabbricati;
                        
                            2) impianti e macchinario;
                        
                            3) attrezzature industriali
                                e commerciali;
                        
                            4) altri beni;
                        
                            5) immobilizzazioni in corso
                                e acconti.
                        
                            Totale.
                        
                            III - Immobilizzazioni finanziarie,
                                con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili
                                entro l'esercizio successivo:
                        
                            1) partecipazioni in:
                        
                            a) imprese controllate;
                        
                            b) imprese collegate;
                        
                            c) imprese controllanti;
                        
                            d) altre imprese;
                        
                            2) crediti:
                        
                            a) verso imprese controllate;
                        
                            b) verso imprese collegate;
                        
                            c) verso controllanti;
                        
                            d) verso altri;
                        
                            3) altri titoli;
                        
                            4) azioni proprie, con indicazione
                                anche del valore nominale complessivo.
                        
                            Totale.
                        
                            Totale immobilizzazioni
                                (B);
                        
                            C) Attivo circolante:
                        
                            I - Rimanenze:
                        
                            1) materie prime, sussidiarie
                                e di consumo;
                        
                            2) prodotti in corso di
                                lavorazione e semilavorati;
                        
                            3) lavori in corso su ordinazione;
                        
                            4) prodotti finiti e merci;
                        
                            5) acconti.
                        
                            Totale
                        
                            II - Crediti, con separata
                                indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
                        
                            1) verso clienti;
                        
                            2) verso imprese controllate;
                        
                            3) verso imprese collegate;
                        
                            4) verso controllanti;
                        
                            4-bis) crediti tributari;
                        
                            4-ter) imposte anticipate;
                        
                            5) verso altri.
                        
                            Totale.
                        
                            III - Attività finanziarie
                                che non costituiscono immobilizzazioni:
                        
                            1) partecipazioni in imprese
                                controllate;
                        
                            2) partecipazioni in imprese
                                collegate;
                        
                            3) partecipazioni in imprese
                                controllanti;
                        
                            4) altre partecipazioni;
                        
                            5) azioni proprie, con indicazioni
                                anche del valore nominale complessivo;
                        
                            6) altri titoli.
                        
                            Totale.
                        
                            IV - Disponibilità liquide:
                        
                            1) depositi bancari e postali;
                        
                            2) assegni;
                        
                            3) danaro e valori in cassa.
                        
                            Totale.
                        
                            Totale attivo circolante
                                (C).
                        
                            D) Ratei e risconti, con
                                separata indicazione del disaggio su prestiti.
                        
                            Passivo:
                        
                            A) Patrimonio netto:
                        
                            I - Capitale.
                        
                            II - Riserva da soprapprezzo
                                delle azioni.
                        
                            III - Riserve di rivalutazione.
                        
                            IV - Riserva legale.
                        
                            V - Riserve statutarie
                        
                            VI - Riserva per azioni
                                proprie in portafoglio.
                        
                            VII - Altre riserve, distintamente
                                indicate.
                        
                            VIII - Utili (perdite) portati
                                a nuovo.
                        
                            IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
                        
                            Totale.
                        
                            B) Fondi per rischi e oneri:
                        
                            1) per trattamento di quiescenza
                                e obblighi simili;
                        
                            2) per imposte, anche differite;
                        
                            3) altri.
                        
                            Totale.
                        
                            C) Trattamento di fine rapporto
                                di lavoro subordinato.
                        
                            D) Debiti, con separata
                                indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
                        
                            1) obbligazioni;
                        
                            2) obbligazioni convertibili;
                        
                            3) debiti verso soci per
                                finanziamenti;
                        
                            4) debiti verso banche;
                        
                            5) debiti verso altri finanziatori;
                        
                            6) acconti;
                        
                            7) debiti verso fornitori;
                        
                            8) debiti rappresentati
                                da titoli di credito;
                        
                            9) debiti verso imprese
                                controllate;
                        
                            10) debiti verso imprese
                                collegate;
                        
                            11) debiti verso controllanti;
                        
                            12) debiti tributari;
                        
                            13) debiti verso istituti
                                di previdenza e di sicurezza sociale;
                        
                            14) altri debiti.
                        
                            Totale.
                        
                            E) Ratei e risconti, con
                                separata indicazione dell'aggio su prestiti.
                        
                            Se un elemento dell'attivo
                                o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi,
                                qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza
                                anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
                        
                            In calce allo stato patrimoniale
                                devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi
                                fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando
                                separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate
                                e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste
                                ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
                        
                            È fatto salvo quanto disposto
                                dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi
                                nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo
                                comma dell'articolo 2447-bis.
                        
                            2424-bis (Disposizioni
                                relative a singole voci dello stato patrimoniale). - Gli elementi patrimoniali
                                destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
                        
                            Le partecipazioni in altre
                                imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo
                                2359 si presumono immobilizzazioni.
                        
                            Gli accantonamenti per rischi
                                ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata,
                                di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
                                sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
                        
                            Nella voce: "trattamento
                                di fine rapporto di lavoro subordinato deve essere indicato l'importo calcolato
                                a norma dell'articolo 2120.
                        
                            Le attività oggetto di contratti
                                di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello
                                stato patrimoniale del venditore.
                        
                            Nella voce ratei e risconti
                                attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili
                                in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma
                                di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono
                                essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi
                                e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
                                successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi,
                                comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.
                        
                            2425 (Contenuto
                                del conto economico). - Il conto economico deve essere redatto in conformità
                                al seguente schema:
                        
                            A) Valore della produzione:
                        
                            1) ricavi delle vendite
                                e delle prestazioni;
                        
                            2) variazioni delle rimanenze
                                di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
                        
                            3) variazioni dei lavori
                                in corso su ordinazione;
                        
                            4) incrementi di immobilizzazioni
                                per lavori interni;
                        
                            5) altri ricavi e proventi,
                                con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
                        
                            Totale.
                        
                            B) Costi della produzione:
                        
                            6) per materie prime, sussidiarie,
                                di consumo e di merci;
                        
                            7) per servizi;
                        
                            8) per godimento di beni
                                di terzi;
                        
                            9) per il personale:
                        
                            a) salari e stipendi;
                        
                            b) oneri sociali;
                        
                            c) trattamento di fine rapporto;
                        
                            d) trattamento di quiescenza
                                e simili;
                        
                            e) altri costi;
                        
                            10) ammortamenti e svalutazioni:
                        
                            a) ammortamento delle immobilizzazioni
                                immateriali;
                        
                            b) ammortamento delle immobilizzazioni
                                materiali;
                        
                            c) altre svalutazioni delle
                                immobilizzazioni;
                        
                            d) svalutazioni dei crediti
                                compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
                        
                            11) variazioni delle rimanenze
                                di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
                        
                            12) accantonamenti per rischi;
                        
                            13) altri accantonamenti;
                        
                            14) oneri diversi di gestione.
                        
                            Totale.
                        
                            Differenza tra valore e
                                costi della produzione (A - B).
                        
                            C) Proventi e oneri finanziari:
                        
                            15) proventi da partecipazioni,
                                con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
                        
                            16) altri proventi finanziari:
                        
                            a) da crediti iscritti nelle
                                immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate
                                e di quelli da controllanti;
                        
                            b) da titoli iscritti nelle
                                immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
                        
                            c) da titoli iscritti nell'attivo
                                circolante che non costituiscono partecipazioni;
                        
                            d) proventi diversi dai
                                precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate
                                e di quelli da controllanti;
                        
                            17) interessi e altri oneri
                                finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
                                e verso controllanti;
                        
                            17-bis) utili e perdite
                                su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).
                        
                            D) Rettifiche di valore
                                di attività finanziarie:
                        
                            18) rivalutazioni:
                        
                            a) di partecipazioni;
                        
                            b) di immobilizzazioni finanziarie
                                che non costituiscono partecipazioni;
                        
                            c) di titoli iscritti all'attivo
                                circolante che non costituiscono partecipazioni;
                        
                            19) svalutazioni:
                        
                            a) di partecipazioni;
                        
                            b) di immobilizzazioni finanziarie
                                che non costituiscono partecipazioni;
                        
                            c) di titoli iscritti nell'attivo
                                circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 - 19).
                        
                            E) Proventi e oneri straordinari:
                        
                            20) proventi, con separata
                                indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
                                n. 5);
                        
                            21) oneri, con separata
                                indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono
                                iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle
                                partite straordinarie (20-21).
                        
                            Risultato prima delle imposte
                                (A - B + - C + - D + - E);
                        
                            22) imposte sul reddito
                                dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
                        
                            23) utile (perdite) dell'esercizio.
                        
                            2425-bis (Iscrizione
                                dei ricavi, proventi, costi ed oneri). - I ricavi e i proventi, i costi e
                                gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi,
                                nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione
                                dei servizi.
                        
                            I ricavi e i proventi, i
                                costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al
                                cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
                        
                            I proventi e gli oneri relativi
                                ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa
                                la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per
                                le quote di competenza dell'esercizio.
                        
                            2426 (Criteri
                                di valutazioni). - Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
                        
                            1) le immobilizzazioni sono
                                iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano
                                anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente
                                imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente
                                imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal
                                quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti
                                gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
                        
                            2) il costo delle immobilizzazioni,
                                materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente
                                ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
                                Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono
                                essere motivate nella nota integrativa;
                        
                            3) l'immobilizzazione che,
                                alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore
                                a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore
                                valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
                                i motivi della rettifica effettuata.
                        
                            Per le immobilizzazioni
                                consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
                                per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione
                                previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio
                                consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante
                                dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata
                                nella nota integrativa;
                        
                            4) le immobilizzazioni consistenti
                                in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con
                                riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato
                                al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
                                risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed
                                operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato
                                nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423
                                e 2423-bis.
                        
                            Quando la partecipazione
                                è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
                                acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo
                                bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché
                                ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte
                                attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
                        
                            Negli esercizi successivi
                                le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
                                al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva
                                non distribuibile;
                        
                            5) i costi di impianto e
                                di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale
                                possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio
                                sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
                                Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi
                                solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi
                                non ammortizzati;
                        
                            6) l'avviamento può essere
                                iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
                                acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere
                                ammortizzato entro un periodo di cinque anni.
                        
                            È tuttavia consentito ammortizzare
                                sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché
                                esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata
                                motivazione nella nota integrativa;
                        
                            7) il disaggio su prestiti
                                deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
                                di durata del prestito;
                        
                            8) i crediti devono essere
                                iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
                        
                            8-bis) le attività e le
                                passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte
                                al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili
                                e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile
                                netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
                                Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento
                                del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la
                                riduzione debba giudicarsi durevole;
                        
                            9) le rimanenze, i titoli
                                e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
                                costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore
                                di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
                                non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
                                I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
                        
                            10) il costo dei beni fungibili
                                può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato,
                                primo uscito o: "ultimo entrato, primo uscito ; se il valore così ottenuto differisce
                                in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza
                                deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
                        
                            11) i lavori in corso su
                                ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
                                con ragionevole certezza;
                        
                            12) le attrezzature industriali
                                e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte
                                nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente
                                di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano
                                variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.
                        
                            2427 (Contenuto
                                della nota integrativa). - La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto
                                stabilito da altre disposizioni:
                        
                            1) i criteri applicati nella
                                valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione
                                dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
                        
                            2) i movimenti delle immobilizzazioni,
                                specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti
                                e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni
                                avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati
                                nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti
                                alla chiusura dell'esercizio;
                        
                            3) la composizione delle
                                voci: "costi di impianto e di ampliamento e: "costi di ricerca, di sviluppo e di
                                pubblicità , nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
                        
                            3-bis) la misura e le motivazioni
                                delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata
                                indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura
                                produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
                                determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto
                                a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui
                                risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia
                                stata data comunicazione;
                        
                            4) le variazioni intervenute
                                nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per
                                le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto,
                                la formazione e le utilizzazioni;
                        
                            5) l'elenco delle partecipazioni,
                                possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,
                                in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la
                                sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo
                                esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente
                                credito;
                        
                            6) distintamente per ciascuna
                                voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
                                anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione
                                della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
                        
                            6-bis) eventuali effetti
                                significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla
                                chiusura dell'esercizio;
                        
                            6-ter) distintamente per
                                ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono
                                l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
                        
                            7) la composizione delle
                                voci "ratei e risconti attivi e "ratei e risconti passivi e della voce "altri fondi
                                dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione
                                della voce "altre riserve ;
                        
                            7-bis) le voci di patrimonio
                                netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti
                                della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della
                                loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
                        
                            8) l'ammontare degli oneri
                                finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale,
                                distintamente per ogni voce;
                        
                            9) gli impegni non risultanti
                                dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni
                                e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale
                                e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate,
                                collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
                        
                            10) se significativa, la
                                ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività
                                e secondo aree geografiche;
                        
                            11) l'ammontare dei proventi
                                da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
                        
                            12) la suddivisione degli
                                interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi
                                a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
                        
                            13) la composizione delle
                                voci: "proventi straordinari e: "oneri straordinari del conto economico, quando
                                il loro ammontare sia apprezzabile;
                        
                            14) un apposito prospetto
                                contenente:
                        
                            a) la descrizione delle
                                differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e
                                anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio
                                precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio
                                netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
                        
                            b) l'ammontare delle imposte
                                anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi
                                precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato
                                e le motivazioni della mancata iscrizione;
                        
                            15) il numero medio dei
                                dipendenti, ripartito per categoria;
                        
                            16) l'ammontare dei compensi
                                spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
                        
                            17) il numero e il valore
                                nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale
                                delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
                        
                            18) le azioni di godimento,
                                le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società,
                                specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
                        
                            19) il numero e le caratteristiche
                                degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti
                                patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche
                                delle operazioni relative;
                        
                            19-bis) i finanziamenti
                                effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione
                                di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
                        
                            20) i dati richiesti dal
                                terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad
                                uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;
                        
                            21) i dati richiesti dall'articolo
                                2447-decies, ottavo comma;
                        
                            22) le operazioni di locazione
                                finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente
                                dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base
                                di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone
                                non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario
                                effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile
                                ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto
                                di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora
                                fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
                                rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
                        
                            2428 (Relazione
                                sulla gestione). - Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli
                                amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel
                                suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese
                                controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
                        
                            Dalla relazione devono in
                                ogni caso risultare:
                        
                            1) le attività di ricerca
                                e di sviluppo;
                        
                            2) i rapporti con imprese
                                controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
                                ultime;
                        
                            3) il numero e il valore
                                nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti
                                possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
                                persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
                        
                            4) il numero e il valore
                                nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti
                                acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite
                                di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente
                                parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
                        
                            5) i fatti di rilievo avvenuti
                                dopo la chiusura dell'esercizio;
                        
                            6) l'evoluzione prevedibile
                                della gestione.
                        
                            Entro tre mesi dalla fine
                                del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate
                                sui mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione
                                sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione
                                nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
                                della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini
                                stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.
                        
                            Dalla relazione deve inoltre
                                risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.
                        
                            2429 (Relazione
                                dei sindaci e deposito del bilancio). - Il bilancio deve essere comunicato
                                dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni
                                prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
                        
                            Il collegio sindacale deve
                                riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta
                                nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine
                                al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della
                                deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal
                                soggetto incaricato del controllo contabile.
                        
                            Il bilancio, con le copie
                                integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo
                                dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato
                                in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori,
                                dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici
                                giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne
                                visione.
                        
                            Il deposito delle copie
                                dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può
                                essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto
                                riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.
                        
                            2430 (Riserva
                                legale). - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente
                                almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa
                                non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
                        
                            La riserva deve essere reintegrata
                                a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
                        
                            Sono salve le disposizioni
                                delle leggi speciali.
                        
                            2431 (Soprapprezzo
                                delle azioni). - Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni
                                ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla
                                conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva
                                legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.
                        
                            2432 (Partecipazione
                                agli utili). - Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori,
                                ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti
                                dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
                        
                            2433 (Distribuzione
                                degli utili ai soci). - La deliberazione sulla distribuzione degli utili
                                è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia
                                approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo
                                2364-bis, secondo comma.
                        
                            Non possono essere pagati
                                dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio
                                regolarmente approvato.
                        
                            Se si verifica una perdita
                                del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il
                                capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
                        
                            I dividendi erogati in violazione
                                delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno
                                riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano
                                utili netti corrispondenti.
                        
                            2433-bis (Acconti
                                sui dividendi). - La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita
                                solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte
                                di società di revisione iscritte all'albo speciale.
                        
                            La distribuzione di acconti
                                sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori
                                dopo il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio positivo sul
                                bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.
                        
                            Non è consentita la distribuzione
                                di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite
                                relative all'esercizio o a esercizi precedenti.
                        
                            L'ammontare degli acconti
                                sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti
                                dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere
                                destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.
                        
                            Gli amministratori deliberano
                                la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e
                                di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e
                                finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve
                                essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile.
                        
                            Il prospetto contabile,
                                la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato del controllo
                                contabile debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione
                                del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.
                        
                            Ancorché sia successivamente
                                accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti
                                sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo
                                non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.
                        
                            2434 (Azione
                                di responsabilità). - L'approvazione del bilancio non implica liberazione
                                degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità
                                incorse nella gestione sociale.
                        
                            2434-bis (Invalidità
                                della deliberazione di approvazione del bilancio). - Le azioni previste dagli
                                articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni
                                di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio
                                successivo.
                        
                            La legittimazione ad impugnare
                                la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato
                                rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale
                                sociale.
                        
                            Il bilancio dell'esercizio
                                nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene
                                conto delle ragioni di questa.
                        
                            2435 (Pubblicazione
                                del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni).
                                - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle
                                relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea
                                o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata
                                presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo
                                di lettera raccomandata.
                        
                            Entro trenta giorni dall'approvazione
                                del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì
                                a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito
                                alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni
                                possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari
                                di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione
                                analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di
                                approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
                        
                            2435-bis (Bilancio
                                in forma abbreviata). - Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati
                                sui mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando,
                                nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano
                                superato due dei seguenti limiti:
                        
                            1) totale dell'attivo dello
                                stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
                        
                            2) ricavi delle vendite
                                e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
                        
                            3) dipendenti occupati in
                                media durante l'esercizio: 50 unità.
                        
                            Nel bilancio in forma abbreviata
                                lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con
                                lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere
                                comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti
                                in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può
                                essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono
                                essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
                        
                            Nel conto economico del
                                bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono
                                essere tra loro raggruppate:
                        
                            voci A2 e A3
                        
                            voci B9 (c), B9 (d), B9
                                (e)
                        
                            voci B10 (a), B10 (b), B10
                                (c)
                        
                            voci C16 (b) e C16 (c)
                        
                            voci D18 (a), D18 (b), D18
                                (c)
                        
                            voci D19 (a), D19 (b), D19
                                (c)
                        
                            Nel conto economico del
                                bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione
                                delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle
                                minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.
                        
                            Nella nota integrativa sono
                                omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2),
                                3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni
                                richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei
                                debiti iscritti in bilancio.
                        
                            Qualora le società indicate
                                nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai
                                numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione
                                sulla gestione.
                        
                            Le società che a norma del
                                presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma
                                ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti
                                indicati nel primo comma.
                        
                            Sezione X
                        
                            Delle modificazioni
                                dello statuto
                        
                            2436 (Deposito,
                                iscrizione e pubblicazione delle modificazioni). - Il notaio che ha verbalizzato
                                la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento
                                delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle
                                imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.
                        
                            L'ufficio del registro delle
                                imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera
                                nel registro.
                        
                            Se il notaio ritiene non
                                adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente,
                                e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo,
                                agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare
                                l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il
                                provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente
                                inefficace.
                        
                            Il tribunale, verificato
                                l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
                                ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.
                        
                            La deliberazione non produce
                                effetti se non dopo l'iscrizione.
                        
                            Dopo ogni modifica dello
                                statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella
                                sua redazione aggiornata.
                        
                            2437 (Diritto
                                di recesso). - Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni,
                                i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
                        
                            a) la modifica della clausola
                                dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività
                                della società;
                        
                            b) la trasformazione della
                                società;
                        
                            c) il trasferimento della
                                sede sociale all'estero;
                        
                            d) la revoca dello stato
                                di liquidazione;
                        
                            e) l'eliminazione di una
                                o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
                        
                            f) la modifica dei criteri
                                di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
                        
                            g) le modificazioni dello
                                statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
                        
                            Salvo che lo statuto disponga
                                diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione
                                delle deliberazioni riguardanti:
                        
                            a) la proroga del termine;
                        
                            b) l'introduzione o la rimozione
                                di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
                        
                            Se la società è costituita
                                a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il
                                socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può
                                prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.
                        
                            Lo statuto delle società
                                che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori
                                cause di recesso.
                        
                            Restano salve le disposizioni
                                dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
                        
                            È nullo ogni patto volto
                                ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi
                                previste dal primo comma del presente articolo.
                        
                            2437-bis (Termini
                                e modalità di esercizio). - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera
                                raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro
                                delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità
                                del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento,
                                del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene
                                esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione,
                                esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
                        
                            Le azioni per le quali è
                                esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate
                                presso la sede sociale.
                        
                            Il recesso non può essere
                                esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni,
                                la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento
                                della società.
                        
                            2437-ter (Criteri
                                di determinazione del valore delle azioni). - Il socio ha diritto alla liquidazione
                                delle azioni per le quali esercita il recesso.
                        
                            Il valore delle azioni è
                                determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del
                                soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale
                                della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di
                                mercato delle azioni.
                        
                            Il valore di liquidazione
                                delle azioni quotate su mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento
                                alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione
                                ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni
                                legittimano il recesso.
                        
                            Lo statuto può stabilire
                                criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi
                                dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai
                                valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri
                                elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.
                        
                            I soci hanno diritto a conoscere
                                la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici
                                giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di
                                prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.
                        
                            In caso di contestazione
                                da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione
                                è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite
                                relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle
                                spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma
                                dell'articolo 1349.
                        
                            2437-quater (Procedimento
                                di liquidazione). - Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio
                                recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi
                                sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori
                                di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
                        
                            L'offerta di opzione è depositata
                                presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva
                                del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso
                                un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
                        
                            Coloro che esercitano il
                                diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
                                nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
                        
                            Qualora i soci non acquistino
                                in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle
                                presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento
                                avviene mediante offerta nei mercati medesimi.
                        
                            In caso di mancato collocamento
                                ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti, le azioni del precedente vengono
                                rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili
                                anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.
                        
                            In assenza di utili e riserve
                                disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione
                                del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.
                        
                            Alla deliberazione di riduzione
                                del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto
                                dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.
                        
                            2437-quinquies (Disposizioni speciali per le società con azioni quotate sui mercati regolamentati).
                                - Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere
                                i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla
                                quotazione.
                        
                            2437-sexies (Azioni
                                riscattabili). - Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si
                                applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali
                                lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta
                                salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.
                        
                            2438 (Aumento
                                di capitale). - Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che
                                le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.
                        
                            In caso di violazione del
                                precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni
                                arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con
                                la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.
                        
                            2439 (Sottoscrizione
                                e versamenti). - Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 2342,
                                i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione,
                                versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni
                                sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato
                                all'atto della sottoscrizione.
                        
                            Se l'aumento di capitale
                                non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli
                                stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione,
                                il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto
                                se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.
                        
                            2440 (Conferimenti
                                di beni in natura e di crediti). - Se l'aumento di capitale avviene mediante
                                conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli
                                2342, terzo e quinto comma, e 2343.
                        
                            2441 (Diritto
                                di opzione).- Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili
                                in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle
                                azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta
                                anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di
                                cambio.
                        
                            L'offerta di opzione deve
                                essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto
                                dalle leggi speciali per le società quotate sui mercati regolamentati, per l'esercizio
                                del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni
                                dalla pubblicazione dell'offerta.
                        
                            Coloro che esercitano il
                                diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
                                nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano
                                rimaste non optate. Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati, i diritti
                                di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per
                                conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza
                                del termine stabilito a norma del secondo comma.
                        
                            Il diritto di opzione non
                                spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento
                                del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società
                                con azioni quotate sui mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il
                                diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente,
                                a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni
                                e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione
                                contabile.
                        
                            Quando l'interesse della
                                società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione
                                di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà
                                del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione
                                successiva alla prima.
                        
                            Le proposte di aumento di
                                capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del
                                primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono
                                essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
                                risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione
                                derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri
                                adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere
                                comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza
                                e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello
                                fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere
                                il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere
                                del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale
                                nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della
                                società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non
                                abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il
                                prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo
                                conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo
                                semestre.
                        
                            Non si considera escluso
                                né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale
                                preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o
                                società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società
                                e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento
                                di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con
                                operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo.
                                Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a
                                quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono
                                esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società
                                e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.
                        
                            Con deliberazione dell'assemblea
                                presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso
                                il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione,
                                se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società
                                che la controllano o da cui è controllata. L'esclusione dell'opzione in misura superiore
                                al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.
                        
                            2442 (Passaggio
                                di riserve a capitale). - L'assemblea può aumentare il capitale, imputando
                                a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
                        
                            In questo caso le azioni
                                di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione,
                                e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle
                                da essi già possedute.
                        
                            L'aumento di capitale può
                                attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.
                        
                            2443 (Delega
                                agli amministratori). - Lo statuto può attribuire agli amministratori la
                                facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato
                                e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società
                                nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni
                                di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in
                                quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri
                                cui gli amministratori devono attenersi.
                        
                            La facoltà di cui al secondo
                                periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione
                                dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo
                                2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
                        
                            Il verbale della deliberazione
                                degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e
                                deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436.
                        
                            2444 (Iscrizione
                                nel registro delle imprese). - Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione
                                delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione
                                nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.
                        
                            Fino a che l'iscrizione
                                nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato
                                negli atti della società.
                        
                            2445 (Riduzione
                                del capitale sociale). - La riduzione del capitale sociale può aver luogo
                                sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia
                                mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e
                                2413.
                        
                            L'avviso di convocazione
                                dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione
                                deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente
                                possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.
                        
                            La deliberazione può essere
                                eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese,
                                purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia
                                fatto opposizione.
                        
                            Il tribunale, quando ritenga
                                infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato
                                idonea garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
                        
                            2446 (Riduzione
                                del capitale per perdite). - Quando risulta che il capitale è diminuito di
                                oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione,
                                e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza,
                                devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea
                                deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società,
                                con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla
                                gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella
                                sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci
                                possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
                                fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
                        
                            Se entro l'esercizio successivo
                                la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il
                                consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre
                                il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori
                                e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga
                                disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
                                Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo,
                                che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
                        
                            Nel caso in cui le azioni
                                emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione
                                ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria
                                possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata
                                dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.
                        
                            2447 (Riduzione
                                del capitale sociale al di sotto del limite legale). - Se, per la perdita
                                di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito
                                dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di
                                loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea
                                per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo
                                ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
                        
                            Sezione XI
                        
                            Dei patrimoni
                                destinati ad uno specifico affare
                        
                            2447-bis (Patrimoni
                                destinati ad uno specifico affare). - La società può:
                        
                            a) costituire uno o più
                                patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
                        
                            b) convenire che nel contratto
                                relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale
                                del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte
                                di essi.
                        
                            Salvo quanto disposto in
                                leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma
                                non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci
                                per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti
                                per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.
                        
                            2447-ter (Deliberazione
                                costitutiva del patrimonio destinato). - La deliberazione che ai sensi della
                                lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico
                                affare deve indicare:
                        
                            a) l'affare al quale è destinato
                                il patrimonio;
                        
                            b) i beni e i rapporti giuridici
                                compresi in tale patrimonio;
                        
                            c) il piano economico-finanziario
                                da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare,
                                le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire
                                e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
                        
                            d) gli eventuali apporti
                                di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati
                                dell'affare;
                        
                            e) la possibilità di emettere
                                strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione
                                dei diritti che attribuiscono;
                        
                            f) la nomina di una società
                                di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società
                                non è assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi
                                tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
                        
                            g) le regole di rendicontazione
                                dello specifico affare.
                        
                            Salvo diversa disposizione
                                dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dal consiglio
                                di amministrazione o di gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
                        
                            2447-quater (Pubblicità
                                della costituzione del patrimonio destinato). - La deliberazione prevista
                                dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo
                                2436.
                        
                            Nel termine di due mesi
                                dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali
                                anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione,
                                può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della
                                società di idonea garanzia.
                        
                            2447-quinquies (Diritti dei creditori). - Decorso il termine di cui al secondo
                                comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese
                                del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono
                                far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo
                                che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.
                        
                            Qualora nel patrimonio siano
                                compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del
                                precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare
                                non è trascritta nei rispettivi registri.
                        
                            Qualora la deliberazione
                                prevista dall'articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte
                                in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio
                                ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società
                                per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
                        
                            Gli atti compiuti in relazione
                                allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione;
                                in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.
                        
                            2447-sexies (Libri
                                obbligatori e altre scritture contabili). - Con riferimento allo specifico
                                affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
                                2447-bis, gli amministratori o il consiglio di gestione tengono separatamente i
                                libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora
                                siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante
                                le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità
                                dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
                        
                            2447-septies (Bilancio).
                                - I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a)
                                del primo comma dell'articolo 2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale
                                della società.
                        
                            Per ciascun patrimonio destinato
                                gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo
                                quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.
                        
                            Nella nota integrativa del
                                bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia
                                dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi
                                inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi
                                comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.
                        
                            Qualora la deliberazione
                                costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della
                                società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno
                                da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto
                                di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.
                        
                            2447-octies (Assemblee
                                speciali). - Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera
                                e) del primo comma dell'articolo 2447-ter l'assemblea dei possessori delibera:
                        
                            1) sulla nomina e sulla
                                revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo
                                sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei
                                loro confronti;
                        
                            2) sulla costituzione di
                                un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori
                                degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
                        
                            3) sulle modificazioni dei
                                diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
                        
                            4) sulle controversie con
                                la società e sulle relative transazioni e rinunce;
                        
                            5) sugli altri oggetti di
                                interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
                        
                            Alle assemblee speciali
                                si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto
                                e quinto comma, 2416 e 2419.
                        
                            Al rappresentante comune
                                si applicano gli articoli 2417 e 2418.
                        
                            2447-novies (Rendiconto
                                finale). - Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui
                                è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
                                2447-bis, gli amministratori o il consiglio di gestione redigono un rendiconto finale
                                che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione
                                contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
                        
                            Nel caso in cui non siano
                                state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello
                                specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne
                                la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro tre
                                mesi dal deposito di cui al comma precedente. Si applicano in tal caso, in quanto
                                compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società.
                        
                            Sono comunque salvi, con
                                riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei
                                creditori previsti dall'articolo 2447-quinquies.
                        
                            La deliberazione costitutiva
                                del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione
                                del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento
                                della società si applicano le disposizioni del presente articolo.
                        
                            2447-decies (Finanziamento
                                destinato ad uno specifico affare). - Il contratto relativo al finanziamento
                                di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo
                                2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano
                                destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.
                        
                            Il contratto deve contenere:
                        
                            a) una descrizione dell'operazione
                                che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione;
                                i costi previsti ed i ricavi attesi;
                        
                            b) il piano finanziario
                                dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico
                                della società;
                        
                            c) i beni strumentali necessari
                                alla realizzazione dell'operazione;
                        
                            d) le specifiche garanzie
                                che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta
                                e tempestiva realizzazione dell'operazione;
                        
                            e) i controlli che il finanziatore,
                                o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
                        
                            f) la parte dei proventi
                                destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
                        
                            g) le eventuali garanzie
                                che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
                        
                            h) il tempo massimo di rimborso,
                                decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.
                        
                            I proventi dell'operazione
                                costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo
                                ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione,
                                a condizione:
                        
                            a) che copia del contratto
                                sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;
                        
                            b) che la società adotti
                                sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento
                                i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.
                        
                            Alle condizioni di cui al
                                comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente
                                effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte
                                dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti
                                del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, tranne l'ipotesi
                                di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g).
                        
                            I creditori della società,
                                sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo
                                comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione
                                possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.
                        
                            Se il fallimento della società
                                impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le limitazioni
                                di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo
                                per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.
                        
                            Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione
                                previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli
                                destinati alla circolazione.
                        
                            La nota integrativa alle
                                voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al
                                quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei
                                vincoli relativi ai beni.
                        
                            Sezione XII
                        
                            2448 (Effetti
                                della pubblicazione nel registro delle imprese). - Gli atti per i quali il
                                codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili
                                ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi
                                ne erano a conoscenza.
                        
                            Per le operazioni compiute
                                entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli
                                atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità
                                di averne conoscenza.
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