Sezione XIII
Delle società
con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
2449 (Società
con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). - Se lo Stato o gli enti
pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi
conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti
del consiglio di sorveglianza.
Gli amministratori e i sindaci
o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente
possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli
obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Sono salve le disposizioni delle leggi
speciali.
2450 (Amministratori
e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici). - Le disposizioni dell'articolo
precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca
allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la
nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza,
salvo che la legge disponga diversamente.
Qualora uno o più sindaci
siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto
tra essi.
Sezione XIV
Delle società
di interesse nazionale
2451 (Norme
applicabili). - Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società
per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi
speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione
sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori,
dei sindaci e dei dirigenti.".
Articolo 2
Modifica della disciplina
riguardante le società in accomandita per azioni
1. Il Capo VI del Titolo
V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
"Capo VI
Della società in accomandita
per azioni
2452 (Responsabilità
e partecipazioni). - Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari
rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci
accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le
quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
2453 (Denominazione
sociale). - La denominazione della società è costituita dal nome di almeno
uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.
2454 (Norme
applicabili). - Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le
norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni
seguenti.
2455 (Soci
accomandatari). - L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono
di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della
società per azioni.
2456 (Revoca
degli amministratori). - La revoca degli amministratori deve essere deliberata
con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria
della società per azioni.
Se la revoca avviene senza
giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
2457 (Sostituzione
degli amministratori). - L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo
precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato
dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere
approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore
assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.
2458 (Cessazione
dall'ufficio di tutti i soci amministratori). - In caso di cessazione dall'ufficio
di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di sei mesi non
si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio
sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria
amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.
2459 (Sindaci,
consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità). - I soci accomandatari
non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea
che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio
di sorveglianza e l'esercizio dell'azione di responsabilità.
2460 (Modificazioni
dell'atto costitutivo). - Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere
approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria
della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
2461 (Responsabilità
degli accomandatari verso i terzi). - La responsabilità dei soci accomandatari
verso i terzi è regolata dall'articolo 2304.
Il socio accomandatario
che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della
società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione
dall'ufficio.".
Articolo 3
Modifica della disciplina
riguardante le società a responsabilità limitata
1. Il Capo VII del Titolo
V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
"Capo VII
Della società a responsabilità
limitata
Sezione I
Disposizioni
generali
2462 (Responsabilità).
- Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto
la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della
società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione
è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti
non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando
non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.
2463 (Costituzione).
- La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve
essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome
o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio
o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente
l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la
sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce
l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale,
non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun
socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione
di ciascun socio;
7) le norme relative al
funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la
rappresentanza;
8) le persone cui è affidata
l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
9) l'importo globale, almeno
approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società
a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332
e 2341.
Sezione
II
Dei conferimenti
e delle quote
2464 (Conferimenti).
- Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare
globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti
tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo
non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto
costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento
dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con
atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito
dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione
o di una fidejussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento
sostituire la polizza o la fidejussione con il versamento del corrispondente importo
in danaro.
Per i conferimenti di beni
in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.
Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate
al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche
avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione
bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi
assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore
della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione
possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente
importo in danaro presso la società.
Se viene meno la pluralità
dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
2465 (Stima
dei conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi conferisce beni in
natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società
di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione
iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione
dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati
e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai
fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve
essere allegata all'atto costitutivo.
La disposizione del precedente
comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo
pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori,
dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel
registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo
2479.
Nei casi previsti dai precedenti
commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma
dell'articolo 2343-bis.
2466 (Mancata
esecuzione dei conferimenti). - Se il socio non esegue il conferimento nel
termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel
termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo
termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione
dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro
partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo
del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza
di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta
all'incanto.
Se la vendita non può aver
luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo
le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non può
partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti
commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano
inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo
2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento
del corrispondente importo di danaro.
2467 (Finanziamenti
dei soci). - Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società
è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno
precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma
s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma
effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione
del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento
rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società
nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
2468 (Quote
di partecipazione). - Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate
da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.
Salvo quanto disposto dal
quarto comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura
proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non
prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale
al conferimento.
Resta salva la possibilità
che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti
riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo
2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con
il consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprietà
di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da
un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105
e 1106. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica
l'articolo 2352.
2469 (Trasferimento
delle partecipazioni). - Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili
per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione
dell'atto costitutivo.
Qualora l'atto costitutivo
preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento
al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni
e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento
a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso
ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine,
non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione
della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.
2470 (Efficacia
e pubblicità). - Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte
alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto
nel successivo comma.
L'atto di trasferimento,
con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura
del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione
è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha
luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo
da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento
a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede
o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione
nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
Se la quota è alienata con
successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato
in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche
se il suo titolo è di data posteriore.
Quando l'intera partecipazione
appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori
devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione
contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e
del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o
ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita
dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che
cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori
previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta
giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.
2471 (Espropriazione
della partecipazione). - La partecipazione può formare oggetto di espropriazione.
Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva
iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio
all'annotazione nel libro dei soci.
L'ordinanza del giudice
che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società
a cura del creditore.
Se la partecipazione non
è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano
sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita
è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta
un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma
precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.
2471-bis (Pegno,
usufrutto e sequestro della partecipazione). - La partecipazione può formare
oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo
che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352.
2472 (Responsabilità
dell'alienante per i versamenti ancora dovuti). - Nel caso di cessione della
partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo
di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti
ancora dovuti.
Il pagamento non può essere
domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
2473 (Recesso
del socio). - L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla
società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci
che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla
sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento
della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto
costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione
dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano
salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività
di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta
a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può
essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l'atto costitutivo può prevedere
un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla
società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione
del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore
di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione
è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede
anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso
il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni
per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei
mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche
mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni
oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora
ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza
corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica
l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso
della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
Il recesso non può essere
esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera
che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
2473-bis (Esclusione
del socio). - L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione
per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente
articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione
del capitale sociale.
2474 (Operazioni
sulle proprie partecipazioni). - In nessun caso la società può acquistare
o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire
garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
Sezione
III
Dell'amministrazione
della società e dei controlli
2475 (Amministrazione
della società). - Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione
della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa
ai sensi dell'articolo 2479.
All'atto di nomina degli
amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione
è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma
del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente
oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli
2257 e 2258.
Qualora sia costituito un
consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni
siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso
per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono
risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla
stessa.
La redazione del progetto
di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento
del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza del consiglio
di amministrazione.
2475-bis (Rappresentanza
della società). - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della
società.
Le limitazioni ai poteri
degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina,
anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi
abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
2475-ter (Conflitto
di interessi). - I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza
della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima
possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto
o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal
consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto
di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono
essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti
previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona
fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
2476 (Responsabilità
degli amministratori e controllo dei soci). - Gli amministratori sono solidalmente
responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad
essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.
Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti
da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto
constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano
all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento
degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia,
i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
L'azione di responsabilità
contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere,
in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento
cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare
il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento
della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori,
rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento
dei fatti.
Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può
essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta
una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale
e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale
sociale.
Le disposizioni dei precedenti
commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo
socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi
degli amministratori.
Sono altresì solidalmente
responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno
intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società,
i soci o i terzi.
L'approvazione del bilancio
da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per
le responsabilità incorse nella gestione sociale.
2477 (Controllo
legale dei conti). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le
competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale
è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito
per le società per azioni.
La nomina del collegio sindacale
è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due
dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se,
per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo
e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.
2478 (Libri
sociali obbligatori). - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti
nell'articolo 2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel
quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di
ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone
dei soci;
2) il libro delle decisioni
dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee,
anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo
del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla
società;
3) il libro delle decisioni
degli amministratori;
4) il libro delle decisioni
del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477.
I primi tre libri devono
essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o del revisore.
I contratti della società
con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori
della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma
o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
2478-bis (Bilancio
e distribuzione degli utili ai soci). - Il bilancio deve essere redatto con
l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis,
2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis.
Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque
non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la
possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo
comma dell'articolo 2364.
Entro trenta giorni dalla
decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso
l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio
approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni
sociali.
La decisione dei soci che
approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti
esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente
approvato.
Se si verifica una perdita
del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che
il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Gli utili erogati in violazione
delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno
riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano
utili netti corrispondenti.
Sezione
IV
Delle decisioni
dei soci
2479 (Decisioni
dei soci). - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti
soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione:
In ogni caso sono riservate
alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio
e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista
nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti
dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dell'atto
costitutivo;
5) la decisione di compiere
operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo può prevedere
che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti
dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il
consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo
non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle
materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure
quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano
almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate
mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di
partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in
misura proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei
soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
2479-bis (Assemblea
dei soci). - L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea
dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti
da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata
spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante
dal libro dei soci.
Se l'atto costitutivo non
dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa
documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo
comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente
costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale
sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5)
del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano
almeno la metà del capitale sociale.
L'assemblea è presieduta
dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata
dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione,
accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed
accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere
dato conto nel verbale.
In ogni caso la deliberazione
s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli
amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone
alla trattazione dell'argomento.
2479-ter (Invalidità
delle decisioni dei soci). - Le decisioni dei soci che non sono prese in
conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci
che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale
entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale,
qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi
ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei mesi per
l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Qualora possano recare danno
alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte
con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi,
un interesse in conflitto con quello della società.
Le decisioni aventi oggetto
illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono
essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione
indicata nel primo periodo del precedente secondo comma. Possono essere impugnate
senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo
attività impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 2378, 2379-bis,
2379-ter e 2434-bis.
Sezione
V
Delle modificazioni
dell'atto costitutivo
2480 (Modificazioni
dell'atto costitutivo). - Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate
dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da
notaio e si applica l'articolo 2436.
2481 (Aumento
di capitale). - L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la
facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità
di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto
senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo
2436.
La decisione di aumentare
il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente
dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
2481-bis (Aumento
di capitale mediante nuovi conferimenti). - In caso di decisione di aumento
del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo
in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere,
salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa
essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal
caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso
a norma dell'articolo 2473.
La decisione di aumento
di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i
quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono
essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che
l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire,
disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta
da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Se l'aumento di capitale
non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale
è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione
medesima lo abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal
secondo periodo del quarto comma e dal quinto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori
dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società
almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto,
l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica
quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.
Se l'aumento di capitale
è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente
versato all'atto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dall'avvenuta
sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro
delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.
2481-ter (Passaggio
di riserve a capitale). - La società può aumentare il capitale imputando
ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso la quota
di partecipazione di ciascun socio resta immutata.
2482 (Riduzione
del capitale sociale). - La riduzione del capitale sociale può avere luogo,
nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci
delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora
dovuti.
La decisione dei soci di
ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro
questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga
infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato
un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
2482-bis (Riduzione
del capitale per perdite). - Quando risulta che il capitale è diminuito di
oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio
convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere
sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della
società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale
o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione
e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto
giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori
devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione
prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo
la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In
mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo
2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza
di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere
iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile,
l'ultimo comma dell'articolo 2446.
2482-ter (Riduzione
del capitale al disotto del minimo legale). - Se, per la perdita di oltre
un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero
4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea
per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo
ad una cifra non inferiore al detto minimo.
È fatta salva la possibilità
di deliberare la trasformazione della società.
2482-quater (Riduzione
del capitale per perdite e diritti dei soci). - In tutti i casi di riduzione
del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione
e dei diritti spettanti ai soci.
2483 (Emissione
di titoli di debito). - Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può
emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa
competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità
e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi
del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva
circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della
società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero
soci della società medesima.
La decisione di emissione
dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta
a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere
che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa
modificare tali condizioni e modalità.
Restano salve le disposizioni
di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di
attività.".
Articolo 4
Modifica della disciplina
riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali
1. Dopo il Capo VII del
Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:
"Capo VIII
Scioglimento e liquidazione
delle società di capitali
2484 (Cause
di scioglimento). - Le società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento
dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che
l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche
statutarie;
3) per l'impossibilità di
funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
4) per la riduzione del
capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447
e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste
dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
La società inoltre si scioglie
per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti
articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento
si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo
comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della
dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista
dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo
o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza
a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al
precedente comma.
2485 (Obblighi
degli amministratori). - Gli amministratori devono senza indugio accertare
il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti
dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono
personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai
soci, dai creditori sociali e dai terzi.
Quando gli amministratori
omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di
singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa
di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo
2484.
2486 (Poteri
degli amministratori). - Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino
al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano
il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità
e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono
personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci,
ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del
precedente comma.
2487 (Nomina
e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione). - Salvo
che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484
non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto
non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento
della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi,
con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto,
su:
a) il numero dei liquidatori
e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori,
con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai
quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare
riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli
beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore
dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,
in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono
la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza
di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea
non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
L'assemblea può sempre modificare,
con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello
statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere
revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza
di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
2487-bis (Pubblicità
della nomina dei liquidatori ed effetti). - La nomina dei liquidatori e la
determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni,
devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.
Alla denominazione sociale
deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.
Avvenuta l'iscrizione di
cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori
i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento
ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio
approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.
2487-ter (Revoca
dello stato di liquidazione). - La società può in ogni momento revocare lo
stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento,
con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni
dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436.
La revoca ha effetto solo
dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione,
salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori
che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori
all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo
2445.
2488 (Organi
sociali). - Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli
organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche
durante la liquidazione.
2489. (Poteri,
obblighi e responsabilità dei liquidatori). - Salvo diversa disposizione
statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di
compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
I liquidatori debbono adempiere
i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico
e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri
è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.
2490 (Bilanci
in fase di liquidazione). - I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo,
alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione
all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci.
Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della
liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori
devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione,
ed i principi e criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i
liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo
alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione
adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali
variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata
dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali
osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista una
continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio
devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le
prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i
criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni
consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società
è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo
2495.
2491 (Poteri
e doveri particolari dei liquidatori). - Se i fondi disponibili risultano
insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere
proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.
I liquidatori non possono
ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci
risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla
integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono
condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente
e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione
delle disposizioni del comma precedente.
2492 (Bilancio
finale di liquidazione). - Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono
redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione
nella divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto
dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato
della revisione contabile, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nei tre mesi successivi
all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al
tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
I reclami devono essere
riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire.
La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La
sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
2493 (Approvazione
tacita del bilancio). - Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati
proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori,
salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio,
sono liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla
decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento
dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.
2494 (Deposito
delle somme non riscosse). - Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro
tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo
2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e
del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.
2495 (Cancellazione
della società). - Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori
devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione
della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono
far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme
da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se
proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima
sede della società.
2496 (Deposito
dei libri sociali). - Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo
o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società devono essere depositati
e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque
può esaminarli, anticipando le spese.".
Articolo 5
Nuove norme in tema di direzione
e coordinamento di società
1. Dopo il Capo VIII del
Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:
"Capo IX
Direzione e coordinamento
di società
2497 (Responsabilità).
- Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di
società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione
dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime,
sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio
arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei
confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio
della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce
del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente
eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia
comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi
ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore
sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione
e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla
attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta
ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è
esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.
2497-bis (Pubblicità).
- La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione
e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a
cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al
comma successivo.
È istituita presso il registro
delle imprese apposita sezione nella quale sono indicati i soggetti che esercitano
attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono
l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo,
o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che
la mancata conoscenza ditali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La società deve esporre,
in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa
l'attività di direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori
devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita
l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette,
nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
e sui suoi risultati.
2497-ter (Motivazione
delle decisioni). - Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione
e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate
e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione
ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di
cui all'articolo 2428.
2497-quater (Diritto
di recesso). - Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
può recedere:
a) quando la società o l'ente
che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione
che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica
del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo
sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta
ad attività di direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio
sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività
di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto
di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione
dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società
con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni
di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda
dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso
del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.
2497-quinquies (Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento). - Ai
finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione
e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica
l'articolo 2467.
2497-sexies (Presunzioni).
- Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria
che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalle società
o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano ai
sensi dell'articolo 2359.
Le disposizioni del presente
capo si applicano altresì a chi esercita attività di direzione e coordinamento di
società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro
statuti.".
Articolo 6
Modifica della disciplina
riguardante la trasformazione, la fusione e la scissione delle società di capitali
1. Dopo il Capo IX del Titolo
V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:
"Capo X
Della trasformazione, della
fusione
e della scissione
Sezione
I
Della trasformazione
2498 (Continuità
dei rapporti giuridici). - Con la trasformazione l'ente trasformato conserva
i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente
che ha effettuato la trasformazione.
2499 (Limiti
alla trasformazione). - Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza
di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o
lo stato della stessa.
2500 (Contenuto,
pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione). - La trasformazione
in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve
risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto
di costituzione del tipo adottato.
L'atto di trasformazione
è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità
relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua
la trasformazione.
La trasformazione ha effetto
dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.
2500-bis (Invalidità
della trasformazione). - Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente,
l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al
risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato
ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.
2500-ter (Trasformazione
di società di persone). - Salvo diversa disposizione del contratto sociale,
la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso
della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli
utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto
di recesso.
Nei casi previsti dal precedente
comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato
sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare
da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 o, nel caso di società
a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di
società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile,
quarto comma dell'articolo 2343.
2500-quater (Assegnazione
di azioni o quote). - Nel caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio
ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale
alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.
Il socio d'opera ha diritto
all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente
alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla
trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo,
determinata dal giudice secondo equità.
Nelle ipotesi di cui al
comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.
2500-quinquies (Responsabilità dei soci). - La trasformazione non libera i soci
a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte
prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta
che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se
i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per
raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento,
non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2500-sexies (Trasformazione
di società di capitali). - Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione
di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le
maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso
dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
Gli amministratori devono
predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.
Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta
giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci
hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto
all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o
delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione
assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni
sociali sorte anteriormente alla trasformazione.
2500-septies (Trasformazione
eterogenea da società di capitali). - Le società disciplinate nei capi V,
VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili,
società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
Si applica l'articolo 2500-sexies,
in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere
assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con
il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
La deliberazione di trasformazione
in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega
all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.
2500-octies (Trasformazione
eterogenea in società di capitali). - I consorzi, le società consortili,
le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi
in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.
La deliberazione di trasformazione
deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili
e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo
per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni
in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate
categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni
che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico.
Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti
uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
La trasformazione di fondazioni
in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo
competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di
fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.
2500-novies (Opposizione
dei creditori). - In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo
2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli
adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso
dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
I creditori possono, nel
suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo
comma dell'articolo 2445.
Sezione
II
Della fusione
delle società
2501 (Forme
di fusione). - La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione
di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione
non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione
dell'attivo.
2501-bis (Fusione
a seguito di acquisizione con indebitamento). - Nel caso di fusione tra società,
una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando
per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia
generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente
articolo.
Il progetto di fusione di
cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento
delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'articolo
2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere
un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie
e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti
di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute
nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere
allegata relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile
obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.
Alle fusioni di cui al primo
comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.
2501-ter (Progetto
di fusione). - L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione
redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione
o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della
nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio
delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
4) le modalità di assegnazione
delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali
azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla
quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio
della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente
riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle
azioni;
8) i vantaggi particolari
eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle
società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro
indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per
cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è
depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede
le società partecipanti alla fusione.
Tra l'iscrizione del progetto
e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno
trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
2501-quater (Situazione
patrimoniale). - L'organo amministrativo delle società partecipanti alla
fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la
situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore
di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato
nella sede della società.
La situazione patrimoniale
può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso
non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo). - L'organo amministrativo
delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri
e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e
in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare
i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere
segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.
2501-sexies (Relazione
degli esperti). - Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere
una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote,
che indichi:
a) il metodo o i metodi
seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà
di valutazione.
La relazione deve contenere,
inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi
nella determinazione del valore adottato.
L'esperto o gli esperti
sono scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili o tra le società
di revisione iscritte nell'apposito albo e, se la società incorporante o la società
risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono
designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata
su mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione.
In ogni caso, le società
partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo
in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina
di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto
di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti
utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni
causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti
terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone
con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone
a norma dell'articolo 2343.
2501-septies (Deposito
di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti
alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla
fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la
fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione
con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi
tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti
cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;
3) le situazioni patrimoniali
delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater.
I soci hanno diritto di
prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
2502 (Decisione
in ordine alla fusione). - La fusione è decisa da ciascuna delle società
che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo
o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società
di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte
attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che
non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme
previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.
La decisione di fusione
può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non
incidono sui diritti dei soci o dei terzi.
2502-bis (Deposito
e iscrizione della decisione di fusione). - La deliberazione di fusione delle
società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel
registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies.
Si applica l'articolo 2436.
La decisione di fusione
delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione
nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo
2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società
risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.
2503 (Opposizione
dei creditori). - La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni
dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il
consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione
prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che
non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso
una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per
tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la
quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo
2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti
alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di
tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine
di due mesi, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo
2445.
2503-bis (Obbligazioni).
- I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare
opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea
degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni
convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione
del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di
trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni
convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere
assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo
che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista
dall'articolo 2415.
2504 (Atto
di fusione). - La fusione deve risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere
depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione
della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni,
nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società
partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla
società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli
relativi alle altre società partecipanti alla fusione.
2504-bis (Effetti
della fusione). - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante
assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo
in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando
è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella
fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali
si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere
stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo
alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle
scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione
emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo
e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel
rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento.
Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono
altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori
attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione
e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies.
La fusione attuata mediante
costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in
una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità
per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori
all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i
creditori hanno dato il loro consenso.
2504-ter (Divieto
di assegnazione di azioni o quote). - La società che risulta dalla fusione
non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti
alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta
persona, dalle società medesime.
La società incorporante
non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate
possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle
incorporate medesime o dalla società incorporante.
2504-quater (Invalidità
della fusione). - Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del
secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere
pronunciata.
Resta salvo il diritto al
risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla
fusione.
2505 (Incorporazione
di società interamente possedute). - Alla fusione per incorporazione di una
società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano
le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli
articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
L'atto costitutivo o lo
statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra
che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione
risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano
rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione,
le disposizioni dell'articolo 2501-ter e, quanto alla società incorporante, anche
quelle dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2.
I soci della società incorporante
che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni
caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui
al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione
della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo
comma dell'articolo 2502.
2505-bis (Incorporazione
di società possedute al novanta per cento). - Alla fusione per incorporazione
di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle
loro azioni o quote non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-sexies,
qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far
acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo
determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
L'atto costitutivo o lo
statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società
in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia
decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione
risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo
2501-septies, primo comma, numeri 1) e 2), e che l'iscrizione prevista dall'articolo
2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima
della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.
Si applica la disposizione
di cui al terzo comma dell'articolo 2505.
2505-ter (Effetti
della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese).
- Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis
e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.
2505-quater (Fusioni
cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni). - Se alla
fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né
società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli
2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; le disposizioni dell'articolo 2501-sexies
possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti
alla fusione; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies,
primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.
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