Sezione XIII
                            Delle società
                                con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
                        
                            2449 (Società
                                con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). - Se lo Stato o gli enti
                                pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi
                                conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti
                                del consiglio di sorveglianza.
                        
                            Gli amministratori e i sindaci
                                o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente
                                possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
                        
                            Essi hanno i diritti e gli
                                obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Sono salve le disposizioni delle leggi
                                speciali.
                        
                            2450 (Amministratori
                                e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici). - Le disposizioni dell'articolo
                                precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca
                                allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la
                                nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza,
                                salvo che la legge disponga diversamente.
                        
                            Qualora uno o più sindaci
                                siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto
                                tra essi.
                        
                            Sezione XIV
                        
                            Delle società
                                di interesse nazionale
                        
                            2451 (Norme
                                applicabili). - Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società
                                per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi
                                speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione
                                sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori,
                                dei sindaci e dei dirigenti.".
                        
                        
                        
                        
                            Articolo 2
                        
                            Modifica della disciplina
                                riguardante le società in accomandita per azioni
                        
                            
                                1. Il Capo VI del Titolo
                                    V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
                            
                                "Capo VI
                            
                                Della società in accomandita
                                    per azioni
                            
                                2452 (Responsabilità
                                    e partecipazioni). - Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari
                                    rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci
                                    accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le
                                    quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
                            
                                2453 (Denominazione
                                    sociale). - La denominazione della società è costituita dal nome di almeno
                                    uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.
                            
                                2454 (Norme
                                    applicabili). - Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le
                                    norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni
                                    seguenti.
                            
                                2455 (Soci
                                    accomandatari). - L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
                            
                                I soci accomandatari sono
                                    di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della
                                    società per azioni.
                            
                                2456 (Revoca
                                    degli amministratori). - La revoca degli amministratori deve essere deliberata
                                    con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria
                                    della società per azioni.
                            
                                Se la revoca avviene senza
                                    giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
                            
                                2457 (Sostituzione
                                    degli amministratori). - L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo
                                    precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato
                                    dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere
                                    approvata dagli amministratori rimasti in carica.
                            
                                Il nuovo amministratore
                                    assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.
                            
                                2458 (Cessazione
                                    dall'ufficio di tutti i soci amministratori). - In caso di cessazione dall'ufficio
                                    di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di sei mesi non
                                    si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
                            
                                Per questo periodo il collegio
                                    sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria
                                    amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.
                            
                                2459 (Sindaci,
                                    consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità). - I soci accomandatari
                                    non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea
                                    che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio
                                    di sorveglianza e l'esercizio dell'azione di responsabilità.
                            
                                2460 (Modificazioni
                                    dell'atto costitutivo). - Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere
                                    approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria
                                    della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
                            
                                2461 (Responsabilità
                                    degli accomandatari verso i terzi). - La responsabilità dei soci accomandatari
                                    verso i terzi è regolata dall'articolo 2304.
                            
                                Il socio accomandatario
                                    che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della
                                    società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione
                                    dall'ufficio.".
                         
                        
                        
                        
                        
                            Articolo 3
                        
                            Modifica della disciplina
                                riguardante le società a responsabilità limitata
                        
                            
                                1. Il Capo VII del Titolo
                                    V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:
                            
                                "Capo VII
                            
                                Della società a responsabilità
                                    limitata
                            
                                Sezione I
                            
                                Disposizioni
                                    generali
                            
                                2462 (Responsabilità).
                                    - Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto
                                    la società con il suo patrimonio.
                            
                                In caso di insolvenza della
                                    società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione
                                    è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti
                                    non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando
                                    non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.
                            
                                2463 (Costituzione).
                                    - La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
                            
                                L'atto costitutivo deve
                                    essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
                            
                                1) il cognome e il nome
                                    o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio
                                    o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
                            
                                2) la denominazione, contenente
                                    l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la
                                    sede della società e le eventuali sedi secondarie;
                            
                                3) l'attività che costituisce
                                    l'oggetto sociale;
                            
                                4) l'ammontare del capitale,
                                    non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
                            
                                5) i conferimenti di ciascun
                                    socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
                            
                                6) la quota di partecipazione
                                    di ciascun socio;
                            
                                7) le norme relative al
                                    funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la
                                    rappresentanza;
                            
                                8) le persone cui è affidata
                                    l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
                            
                                9) l'importo globale, almeno
                                    approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della società.
                            
                                Si applicano alla società
                                    a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332
                                    e 2341.
                            
                                Sezione
                                    II
                            
                                Dei conferimenti
                                    e delle quote
                            
                                2464 (Conferimenti).
                                    - Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare
                                    globale del capitale sociale.
                            
                                Possono essere conferiti
                                    tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
                            
                                Se nell'atto costitutivo
                                    non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
                            
                                Alla sottoscrizione dell'atto
                                    costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento
                                    dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con
                                    atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito
                                    dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione
                                    o di una fidejussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del
                                    Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento
                                    sostituire la polizza o la fidejussione con il versamento del corrispondente importo
                                    in danaro.
                            
                                Per i conferimenti di beni
                                    in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.
                                    Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate
                                    al momento della sottoscrizione.
                            
                                Il conferimento può anche
                                    avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione
                                    bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi
                                    assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore
                                    della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione
                                    possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente
                                    importo in danaro presso la società.
                            
                                Se viene meno la pluralità
                                    dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
                            
                                2465 (Stima
                                    dei conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi conferisce beni in
                                    natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società
                                    di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione
                                    iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione
                                    dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati
                                    e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai
                                    fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve
                                    essere allegata all'atto costitutivo.
                            
                                La disposizione del precedente
                                    comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo
                                    pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori,
                                    dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel
                                    registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto
                                    costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo
                                    2479.
                            
                                Nei casi previsti dai precedenti
                                    commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma
                                    dell'articolo 2343-bis.
                            
                                2466 (Mancata
                                    esecuzione dei conferimenti). - Se il socio non esegue il conferimento nel
                                    termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel
                                    termine di trenta giorni.
                            
                                Decorso inutilmente questo
                                    termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione
                                    dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro
                                    partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo
                                    del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza
                                    di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta
                                    all'incanto.
                            
                                Se la vendita non può aver
                                    luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo
                                    le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
                            
                                Il socio moroso non può
                                    partecipare alle decisioni dei soci.
                            
                                Le disposizioni dei precedenti
                                    commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano
                                    inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo
                                    2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento
                                    del corrispondente importo di danaro.
                            
                                2467 (Finanziamenti
                                    dei soci). - Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società
                                    è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno
                                    precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
                            
                                Ai fini del precedente comma
                                    s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma
                                    effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione
                                    del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento
                                    rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società
                                    nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
                            
                                2468 (Quote
                                    di partecipazione). - Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate
                                    da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.
                            
                                Salvo quanto disposto dal
                                    quarto comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura
                                    proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non
                                    prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale
                                    al conferimento.
                            
                                Resta salva la possibilità
                                    che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti
                                    riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
                            
                                Salvo diversa disposizione
                                    dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo
                                    2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con
                                    il consenso di tutti i soci.
                            
                                Nel caso di comproprietà
                                    di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da
                                    un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105
                                    e 1106. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica
                                    l'articolo 2352.
                            
                                2469 (Trasferimento
                                    delle partecipazioni). - Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili
                                    per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione
                                    dell'atto costitutivo.
                            
                                Qualora l'atto costitutivo
                                    preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento
                                    al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni
                                    e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento
                                    a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso
                                    ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine,
                                    non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione
                                    della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.
                            
                                2470 (Efficacia
                                    e pubblicità). - Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte
                                    alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto
                                    nel successivo comma.
                            
                                L'atto di trasferimento,
                                    con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura
                                    del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione
                                    è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha
                                    luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo
                                    da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento
                                    a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede
                                    o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione
                                    nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
                            
                                Se la quota è alienata con
                                    successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato
                                    in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche
                                    se il suo titolo è di data posteriore.
                            
                                Quando l'intera partecipazione
                                    appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori
                                    devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione
                                    contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e
                                    del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
                                    dell'unico socio.
                            
                                Quando si costituisce o
                                    ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita
                                    dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
                            
                                L'unico socio o colui che
                                    cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
                            
                                Le dichiarazioni degli amministratori
                                    previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta
                                    giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.
                            
                                2471 (Espropriazione
                                    della partecipazione). - La partecipazione può formare oggetto di espropriazione.
                                    Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva
                                    iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio
                                    all'annotazione nel libro dei soci.
                            
                                L'ordinanza del giudice
                                    che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società
                                    a cura del creditore.
                            
                                Se la partecipazione non
                                    è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano
                                    sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita
                                    è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta
                                    un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
                            
                                Le disposizioni del comma
                                    precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.
                            
                                2471-bis (Pegno,
                                    usufrutto e sequestro della partecipazione). - La partecipazione può formare
                                    oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo
                                    che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352.
                            
                                2472 (Responsabilità
                                    dell'alienante per i versamenti ancora dovuti). - Nel caso di cessione della
                                    partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo
                                    di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti
                                    ancora dovuti.
                            
                                Il pagamento non può essere
                                    domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
                            
                                2473 (Recesso
                                    del socio). - L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla
                                    società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci
                                    che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla
                                    sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento
                                    della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto
                                    costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione
                                    dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione
                                    dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano
                                    salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività
                                    di direzione e coordinamento.
                            
                                Nel caso di società contratta
                                    a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può
                                    essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l'atto costitutivo può prevedere
                                    un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
                            
                                I soci che recedono dalla
                                    società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione
                                    del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore
                                    di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione
                                    è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede
                                    anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso
                                    il primo comma dell'articolo 1349.
                            
                                Il rimborso delle partecipazioni
                                    per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei
                                    mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche
                                    mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni
                                    oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora
                                    ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza
                                    corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica
                                    l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso
                                    della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
                            
                                Il recesso non può essere
                                    esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera
                                    che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
                            
                                2473-bis (Esclusione
                                    del socio). - L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione
                                    per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente
                                    articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione
                                    del capitale sociale.
                            
                                2474 (Operazioni
                                    sulle proprie partecipazioni). - In nessun caso la società può acquistare
                                    o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire
                                    garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
                            
                                Sezione
                                    III
                            
                                Dell'amministrazione
                                    della società e dei controlli
                            
                                2475 (Amministrazione
                                    della società). - Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione
                                    della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa
                                    ai sensi dell'articolo 2479.
                            
                                All'atto di nomina degli
                                    amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
                            
                                Quando l'amministrazione
                                    è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
                                    L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma
                                    del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente
                                    oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli
                                    2257 e 2258.
                            
                                Qualora sia costituito un
                                    consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni
                                    siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso
                                    per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono
                                    risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla
                                    stessa.
                            
                                La redazione del progetto
                                    di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento
                                    del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza del consiglio
                                    di amministrazione.
                            
                                2475-bis (Rappresentanza
                                    della società). - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della
                                    società.
                            
                                Le limitazioni ai poteri
                                    degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina,
                                    anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi
                                    abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
                            
                                2475-ter (Conflitto
                                    di interessi). - I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza
                                    della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima
                                    possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto
                                    o riconoscibile dal terzo.
                            
                                Le decisioni adottate dal
                                    consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto
                                    di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono
                                    essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti
                                    previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona
                                    fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
                            
                                2476 (Responsabilità
                                    degli amministratori e controllo dei soci). - Gli amministratori sono solidalmente
                                    responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad
                                    essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.
                                    Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti
                                    da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto
                                    constare del proprio dissenso.
                            
                                I soci che non partecipano
                                    all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento
                                    degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia,
                                    i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
                            
                                L'azione di responsabilità
                                    contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere,
                                    in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento
                                    cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare
                                    il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
                            
                                In caso di accoglimento
                                    della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori,
                                    rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento
                                    dei fatti.
                            
                                Salvo diversa disposizione
                                    dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può
                                    essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta
                                    una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale
                                    e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale
                                    sociale.
                            
                                Le disposizioni dei precedenti
                                    commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo
                                    socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi
                                    degli amministratori.
                            
                                Sono altresì solidalmente
                                    responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno
                                    intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società,
                                    i soci o i terzi.
                            
                                L'approvazione del bilancio
                                    da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per
                                    le responsabilità incorse nella gestione sociale.
                            
                                2477 (Controllo
                                    legale dei conti). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le
                                    competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
                            
                                La nomina del collegio sindacale
                                    è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito
                                    per le società per azioni.
                            
                                La nomina del collegio sindacale
                                    è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due
                                    dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se,
                                    per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
                            
                                Nei casi previsti dal secondo
                                    e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.
                            
                                2478 (Libri
                                    sociali obbligatori). - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti
                                    nell'articolo 2214, la società deve tenere:
                            
                                1) il libro dei soci, nel
                                    quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di
                                    ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone
                                    dei soci;
                            
                                2) il libro delle decisioni
                                    dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee,
                                    anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo
                                    del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla
                                    società;
                            
                                3) il libro delle decisioni
                                    degli amministratori;
                            
                                4) il libro delle decisioni
                                    del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477.
                            
                                I primi tre libri devono
                                    essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o del revisore.
                            
                                I contratti della società
                                    con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori
                                    della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma
                                    o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
                            
                                2478-bis (Bilancio
                                    e distribuzione degli utili ai soci). - Il bilancio deve essere redatto con
                                    l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis,
                                    2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis.
                                    Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque
                                    non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la
                                    possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo
                                    comma dell'articolo 2364.
                            
                                Entro trenta giorni dalla
                                    decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso
                                    l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio
                                    approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni
                                    sociali.
                            
                                La decisione dei soci che
                                    approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
                            
                                Possono essere distribuiti
                                    esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente
                                    approvato.
                            
                                Se si verifica una perdita
                                    del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che
                                    il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
                            
                                Gli utili erogati in violazione
                                    delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno
                                    riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano
                                    utili netti corrispondenti.
                            
                                Sezione
                                    IV
                            
                                Delle decisioni
                                    dei soci
                            
                                2479 (Decisioni
                                    dei soci). - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
                                    dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti
                                    soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
                                    approvazione:
                            
                                In ogni caso sono riservate
                                    alla competenza dei soci:
                            
                                1) l'approvazione del bilancio
                                    e la distribuzione degli utili;
                            
                                2) la nomina, se prevista
                                    nell'atto costitutivo, degli amministratori;
                            
                                3) la nomina nei casi previsti
                                    dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
                            
                                4) le modificazioni dell'atto
                                    costitutivo;
                            
                                5) la decisione di compiere
                                    operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
                                    nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
                            
                                L'atto costitutivo può prevedere
                                    che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla
                                    base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti
                                    dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il
                                    consenso alla stessa.
                            
                                Qualora nell'atto costitutivo
                                    non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle
                                    materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure
                                    quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano
                                    almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate
                                    mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.
                            
                                Ogni socio ha diritto di
                                    partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in
                                    misura proporzionale alla sua partecipazione.
                            
                                Salvo diversa disposizione
                                    dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei
                                    soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
                            
                                2479-bis (Assemblea
                                    dei soci). - L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea
                                    dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti
                                    da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata
                                    spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante
                                    dal libro dei soci.
                            
                                Se l'atto costitutivo non
                                    dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa
                                    documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo
                                    comma, numero 2).
                            
                                Salvo diversa disposizione
                                    dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente
                                    costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale
                                    sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5)
                                    del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano
                                    almeno la metà del capitale sociale.
                            
                                L'assemblea è presieduta
                                    dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata
                                    dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione,
                                    accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed
                                    accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere
                                    dato conto nel verbale.
                            
                                In ogni caso la deliberazione
                                    s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli
                                    amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone
                                    alla trattazione dell'argomento.
                            
                                2479-ter (Invalidità
                                    delle decisioni dei soci). - Le decisioni dei soci che non sono prese in
                                    conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci
                                    che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale
                                    entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale,
                                    qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi
                                    ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei mesi per
                                    l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
                            
                                Qualora possano recare danno
                                    alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte
                                    con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi,
                                    un interesse in conflitto con quello della società.
                            
                                Le decisioni aventi oggetto
                                    illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono
                                    essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione
                                    indicata nel primo periodo del precedente secondo comma. Possono essere impugnate
                                    senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo
                                    attività impossibili o illecite.
                            
                                Si applicano, in quanto
                                    compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 2378, 2379-bis,
                                    2379-ter e 2434-bis.
                            
                                Sezione
                                    V
                            
                                Delle modificazioni
                                    dell'atto costitutivo
                            
                                2480 (Modificazioni
                                    dell'atto costitutivo). - Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate
                                    dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da
                                    notaio e si applica l'articolo 2436.
                            
                                2481 (Aumento
                                    di capitale). - L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la
                                    facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità
                                    di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto
                                    senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo
                                    2436.
                            
                                La decisione di aumentare
                                    il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente
                                    dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
                            
                                2481-bis (Aumento
                                    di capitale mediante nuovi conferimenti). - In caso di decisione di aumento
                                    del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo
                                    in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere,
                                    salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa
                                    essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal
                                    caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso
                                    a norma dell'articolo 2473.
                            
                                La decisione di aumento
                                    di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i
                                    quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono
                                    essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che
                                    l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire,
                                    disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta
                                    da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
                            
                                Se l'aumento di capitale
                                    non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale
                                    è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione
                                    medesima lo abbia espressamente consentito.
                            
                                Salvo quanto previsto dal
                                    secondo periodo del quarto comma e dal quinto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori
                                    dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società
                                    almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto,
                                    l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica
                                    quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.
                            
                                Se l'aumento di capitale
                                    è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente
                                    versato all'atto della sottoscrizione.
                            
                                Nei trenta giorni dall'avvenuta
                                    sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro
                                    delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.
                            
                                2481-ter (Passaggio
                                    di riserve a capitale). - La società può aumentare il capitale imputando
                                    ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
                            
                                In questo caso la quota
                                    di partecipazione di ciascun socio resta immutata.
                            
                                2482 (Riduzione
                                    del capitale sociale). - La riduzione del capitale sociale può avere luogo,
                                    nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci
                                    delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora
                                    dovuti.
                            
                                La decisione dei soci di
                                    ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
                                    dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro
                                    questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
                            
                                Il tribunale, quando ritenga
                                    infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato
                                    un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
                            
                                2482-bis (Riduzione
                                    del capitale per perdite). - Quando risulta che il capitale è diminuito di
                                    oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio
                                    convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
                            
                                All'assemblea deve essere
                                    sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della
                                    società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale
                                    o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione
                                    e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto
                                    giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
                            
                                Nell'assemblea gli amministratori
                                    devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione
                                    prevista nel precedente comma.
                            
                                Se entro l'esercizio successivo
                                    la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione
                                    del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In
                                    mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo
                                    2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
                                    ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
                            
                                Il tribunale, anche su istanza
                                    di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere
                                    iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
                            
                                Si applica, in quanto compatibile,
                                    l'ultimo comma dell'articolo 2446.
                            
                                2482-ter (Riduzione
                                    del capitale al disotto del minimo legale). - Se, per la perdita di oltre
                                    un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero
                                    4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea
                                    per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo
                                    ad una cifra non inferiore al detto minimo.
                            
                                È fatta salva la possibilità
                                    di deliberare la trasformazione della società.
                            
                                2482-quater (Riduzione
                                    del capitale per perdite e diritti dei soci). - In tutti i casi di riduzione
                                    del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione
                                    e dei diritti spettanti ai soci.
                            
                                2483 (Emissione
                                    di titoli di debito). - Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può
                                    emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa
                                    competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità
                                    e le maggioranze necessarie per la decisione.
                            
                                I titoli emessi ai sensi
                                    del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali
                                    soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva
                                    circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della
                                    società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero
                                    soci della società medesima.
                            
                                La decisione di emissione
                                    dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta
                                    a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere
                                    che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa
                                    modificare tali condizioni e modalità.
                            
                                Restano salve le disposizioni
                                    di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di
                                    attività.".
                         
                        
                        
                        
                        
                            Articolo 4
                        
                            Modifica della disciplina
                                riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali
                        
                            
                                1. Dopo il Capo VII del
                                    Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:
                            
                                "Capo VIII
                            
                                Scioglimento e liquidazione
                            
                                delle società di capitali
                            
                                2484 (Cause
                                    di scioglimento). - Le società per azioni, in accomandita per azioni e a
                                    responsabilità limitata si sciolgono:
                            
                                1) per il decorso del termine;
                            
                                2) per il conseguimento
                                    dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che
                                    l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche
                                    statutarie;
                            
                                3) per l'impossibilità di
                                    funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
                            
                                4) per la riduzione del
                                    capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447
                                    e 2482-ter;
                            
                                5) nelle ipotesi previste
                                    dagli articoli 2437-quater e 2473;
                            
                                6) per deliberazione dell'assemblea;
                            
                                7) per le altre cause previste
                                    dall'atto costitutivo o dallo statuto.
                            
                                La società inoltre si scioglie
                                    per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti
                                    articoli si applicano in quanto compatibili.
                            
                                Gli effetti dello scioglimento
                                    si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo
                                    comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della
                                    dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista
                                    dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.
                            
                                Quando l'atto costitutivo
                                    o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza
                                    a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al
                                    precedente comma.
                            
                                2485 (Obblighi
                                    degli amministratori). - Gli amministratori devono senza indugio accertare
                                    il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti
                                    dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono
                                    personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai
                                    soci, dai creditori sociali e dai terzi.
                            
                                Quando gli amministratori
                                    omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di
                                    singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa
                                    di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo
                                    2484.
                            
                                2486 (Poteri
                                    degli amministratori). - Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino
                                    al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano
                                    il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità
                                    e del valore del patrimonio sociale.
                            
                                Gli amministratori sono
                                    personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci,
                                    ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del
                                    precedente comma.
                            
                                2487 (Nomina
                                    e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione). - Salvo
                                    che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484
                                    non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto
                                    non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento
                                    della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi,
                                    con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto,
                                    su:
                            
                                a) il numero dei liquidatori
                                    e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
                            
                                b) la nomina dei liquidatori,
                                    con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
                            
                                c) i criteri in base ai
                                    quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare
                                    riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli
                                    beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore
                                    dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,
                                    in funzione del migliore realizzo.
                            
                                Se gli amministratori omettono
                                    la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza
                                    di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea
                                    non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
                            
                                L'assemblea può sempre modificare,
                                    con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello
                                    statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
                            
                                I liquidatori possono essere
                                    revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza
                                    di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
                            
                                2487-bis (Pubblicità
                                    della nomina dei liquidatori ed effetti). - La nomina dei liquidatori e la
                                    determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni,
                                    devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.
                            
                                Alla denominazione sociale
                                    deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.
                            
                                Avvenuta l'iscrizione di
                                    cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori
                                    i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento
                                    ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio
                                    approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.
                            
                                2487-ter (Revoca
                                    dello stato di liquidazione). - La società può in ogni momento revocare lo
                                    stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento,
                                    con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni
                                    dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436.
                            
                                La revoca ha effetto solo
                                    dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione,
                                    salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori
                                    che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori
                                    all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo
                                    2445.
                            
                                2488 (Organi
                                    sociali). - Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli
                                    organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche
                                    durante la liquidazione.
                            
                                2489. (Poteri,
                                    obblighi e responsabilità dei liquidatori). - Salvo diversa disposizione
                                    statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di
                                    compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
                            
                                I liquidatori debbono adempiere
                                    i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico
                                    e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri
                                    è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.
                            
                                2490 (Bilanci
                                    in fase di liquidazione). - I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo,
                                    alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione
                                    all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci.
                                    Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della
                                    liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.
                            
                                Nella relazione i liquidatori
                                    devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione,
                                    ed i principi e criteri adottati per realizzarla.
                            
                                Nella nota integrativa i
                                    liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
                            
                                Nel primo bilancio successivo
                                    alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione
                                    adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali
                                    variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata
                                    dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali
                                    osservazioni dei liquidatori.
                            
                                Quando sia prevista una
                                    continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio
                                    devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le
                                    prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i
                                    criteri di valutazione adottati.
                            
                                Qualora per oltre tre anni
                                    consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società
                                    è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo
                                    2495.
                            
                                2491 (Poteri
                                    e doveri particolari dei liquidatori). - Se i fondi disponibili risultano
                                    insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere
                                    proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.
                            
                                I liquidatori non possono
                                    ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci
                                    risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla
                                    integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono
                                    condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.
                            
                                I liquidatori sono personalmente
                                    e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione
                                    delle disposizioni del comma precedente.
                            
                                2492 (Bilancio
                                    finale di liquidazione). - Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono
                                    redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione
                                    nella divisione dell'attivo.
                            
                                Il bilancio, sottoscritto
                                    dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato
                                    della revisione contabile, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
                            
                                Nei tre mesi successivi
                                    all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al
                                    tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
                            
                                I reclami devono essere
                                    riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire.
                                    La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La
                                    sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
                            
                                2493 (Approvazione
                                    tacita del bilancio). - Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati
                                    proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori,
                                    salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio,
                                    sono liberati di fronte ai soci.
                            
                                Indipendentemente dalla
                                    decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento
                                    dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.
                            
                                2494 (Deposito
                                    delle somme non riscosse). - Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro
                                    tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo
                                    2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e
                                    del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.
                            
                                2495 (Cancellazione
                                    della società). - Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori
                                    devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
                            
                                Ferma restando l'estinzione
                                    della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono
                                    far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme
                                    da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei
                                    liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se
                                    proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima
                                    sede della società.
                            
                                2496 (Deposito
                                    dei libri sociali). - Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo
                                    o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società devono essere depositati
                                    e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque
                                    può esaminarli, anticipando le spese.".
                         
                        
                        
                        
                        
                            Articolo 5
                        
                            Nuove norme in tema di direzione
                                e coordinamento di società
                        
                            
                                1. Dopo il Capo VIII del
                                    Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:
                            
                                "Capo IX
                            
                                Direzione e coordinamento
                                    di società
                            
                                2497 (Responsabilità).
                                    - Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di
                                    società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione
                                    dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime,
                                    sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio
                                    arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei
                                    confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio
                                    della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce
                                    del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente
                                    eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
                            
                                Risponde in solido chi abbia
                                    comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi
                                    ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
                            
                                Il socio ed il creditore
                                    sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione
                                    e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla
                                    attività di direzione e coordinamento.
                            
                                Nel caso di fallimento,
                                    liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta
                                    ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è
                                    esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.
                            
                                2497-bis (Pubblicità).
                                    - La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione
                                    e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a
                                    cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al
                                    comma successivo.
                            
                                È istituita presso il registro
                                    delle imprese apposita sezione nella quale sono indicati i soggetti che esercitano
                                    attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
                            
                                Gli amministratori che omettono
                                    l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo,
                                    o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che
                                    la mancata conoscenza ditali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
                            
                                La società deve esporre,
                                    in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati
                                    essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa
                                    l'attività di direzione e coordinamento.
                            
                                Parimenti, gli amministratori
                                    devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita
                                    l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette,
                                    nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
                                    e sui suoi risultati.
                            
                                2497-ter (Motivazione
                                    delle decisioni). - Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione
                                    e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate
                                    e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione
                                    ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di
                                    cui all'articolo 2428.
                            
                                2497-quater (Diritto
                                    di recesso). - Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
                                    può recedere:
                            
                                a) quando la società o l'ente
                                    che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione
                                    che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica
                                    del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo
                                    sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta
                                    ad attività di direzione e coordinamento;
                            
                                b) quando a favore del socio
                                    sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività
                                    di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto
                                    di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;
                            
                                c) all'inizio ed alla cessazione
                                    dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società
                                    con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni
                                    di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.
                            
                                Si applicano, a seconda
                                    dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso
                                    del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.
                            
                                2497-quinquies (Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento). - Ai
                                    finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione
                                    e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica
                                    l'articolo 2467.
                            
                                2497-sexies (Presunzioni).
                                    - Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria
                                    che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalle società
                                    o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano ai
                                    sensi dell'articolo 2359.
                            
                                Le disposizioni del presente
                                    capo si applicano altresì a chi esercita attività di direzione e coordinamento di
                                    società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro
                                    statuti.".
                         
                        
                        
                        
                        
                            Articolo 6
                        
                            Modifica della disciplina
                                riguardante la trasformazione, la fusione e la scissione delle società di capitali
                        
                            
                                1. Dopo il Capo IX del Titolo
                                    V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:
                            
                                "Capo X
                            
                                Della trasformazione, della
                                    fusione
                            
                                e della scissione
                            
                                Sezione
                                    I
                            
                                Della trasformazione
                            
                                2498 (Continuità
                                    dei rapporti giuridici). - Con la trasformazione l'ente trasformato conserva
                                    i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente
                                    che ha effettuato la trasformazione.
                            
                                2499 (Limiti
                                    alla trasformazione). - Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza
                                    di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o
                                    lo stato della stessa.
                            
                                2500 (Contenuto,
                                    pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione). - La trasformazione
                                    in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve
                                    risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto
                                    di costituzione del tipo adottato.
                            
                                L'atto di trasformazione
                                    è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità
                                    relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua
                                    la trasformazione.
                            
                                La trasformazione ha effetto
                                    dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.
                            
                                2500-bis (Invalidità
                                    della trasformazione). - Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente,
                                    l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata.
                            
                                Resta salvo il diritto al
                                    risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato
                                    ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.
                            
                                2500-ter (Trasformazione
                                    di società di persone). - Salvo diversa disposizione del contratto sociale,
                                    la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso
                                    della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli
                                    utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto
                                    di recesso.
                            
                                Nei casi previsti dal precedente
                                    comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato
                                    sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare
                                    da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 o, nel caso di società
                                    a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di
                                    società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile,
                                    quarto comma dell'articolo 2343.
                            
                                2500-quater (Assegnazione
                                    di azioni o quote). - Nel caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio
                                    ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale
                                    alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.
                            
                                Il socio d'opera ha diritto
                                    all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente
                                    alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla
                                    trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo,
                                    determinata dal giudice secondo equità.
                            
                                Nelle ipotesi di cui al
                                    comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.
                            
                                2500-quinquies (Responsabilità dei soci). - La trasformazione non libera i soci
                                    a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte
                                    prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta
                                    che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
                            
                                Il consenso si presume se
                                    i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per
                                    raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento,
                                    non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
                                    della comunicazione.
                            
                                2500-sexies (Trasformazione
                                    di società di capitali). - Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione
                                    di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le
                                    maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso
                                    dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
                            
                                Gli amministratori devono
                                    predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.
                                    Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta
                                    giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci
                                    hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
                            
                                Ciascun socio ha diritto
                                    all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o
                                    delle sue azioni.
                            
                                I soci che con la trasformazione
                                    assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni
                                    sociali sorte anteriormente alla trasformazione.
                            
                                2500-septies (Trasformazione
                                    eterogenea da società di capitali). - Le società disciplinate nei capi V,
                                    VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili,
                                    società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
                            
                                Si applica l'articolo 2500-sexies,
                                    in quanto compatibile.
                            
                                La deliberazione deve essere
                                    assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con
                                    il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
                            
                                La deliberazione di trasformazione
                                    in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega
                                    all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.
                            
                                2500-octies (Trasformazione
                                    eterogenea in società di capitali). - I consorzi, le società consortili,
                                    le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi
                                    in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.
                            
                                La deliberazione di trasformazione
                                    deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta
                                    dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili
                                    e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo
                                    per lo scioglimento anticipato.
                            
                                La trasformazione di associazioni
                                    in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate
                                    categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni
                                    che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico.
                                    Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti
                                    uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
                            
                                La trasformazione di fondazioni
                                    in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo
                                    competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di
                                    fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.
                            
                                2500-novies (Opposizione
                                    dei creditori). - In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo
                                    2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli
                                    adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso
                                    dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
                            
                                I creditori possono, nel
                                    suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo
                                    comma dell'articolo 2445.
                            
                                Sezione
                                    II
                            
                                Della fusione
                                    delle società
                            
                                2501 (Forme
                                    di fusione). - La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione
                                    di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.
                            
                                La partecipazione alla fusione
                                    non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione
                                    dell'attivo.
                            
                                2501-bis (Fusione
                                    a seguito di acquisizione con indebitamento). - Nel caso di fusione tra società,
                                    una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando
                                    per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia
                                    generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente
                                    articolo.
                            
                                Il progetto di fusione di
                                    cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento
                                    delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.
                            
                                La relazione di cui all'articolo
                                    2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere
                                    un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie
                                    e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
                            
                                La relazione degli esperti
                                    di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute
                                    nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
                            
                                Al progetto deve essere
                                    allegata relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile
                                    obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.
                            
                                Alle fusioni di cui al primo
                                    comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.
                            
                                2501-ter (Progetto
                                    di fusione). - L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione
                                    redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
                            
                                1) il tipo, la denominazione
                                    o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
                            
                                2) l'atto costitutivo della
                                    nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
                                    modificazioni derivanti dalla fusione;
                            
                                3) il rapporto di cambio
                                    delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
                            
                                4) le modalità di assegnazione
                                    delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
                            
                                5) la data dalla quale tali
                                    azioni o quote partecipano agli utili;
                            
                                6) la data a decorrere dalla
                                    quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio
                                    della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
                            
                                7) il trattamento eventualmente
                                    riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle
                                    azioni;
                            
                                8) i vantaggi particolari
                                    eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle
                                    società partecipanti alla fusione.
                            
                                Il conguaglio in danaro
                                    indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per
                                    cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
                            
                                Il progetto di fusione è
                                    depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede
                                    le società partecipanti alla fusione.
                            
                                Tra l'iscrizione del progetto
                                    e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno
                                    trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
                            
                                2501-quater (Situazione
                                    patrimoniale). - L'organo amministrativo delle società partecipanti alla
                                    fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la
                                    situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore
                                    di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato
                                    nella sede della società.
                            
                                La situazione patrimoniale
                                    può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso
                                    non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
                            
                                2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo). - L'organo amministrativo
                                    delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri
                                    e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e
                                    in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
                            
                                La relazione deve indicare
                                    i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere
                                    segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.
                            
                                2501-sexies (Relazione
                                    degli esperti). - Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere
                                    una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote,
                                    che indichi:
                            
                                a) il metodo o i metodi
                                    seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
                                    dall'applicazione di ciascuno di essi;
                            
                                b) le eventuali difficoltà
                                    di valutazione.
                            
                                La relazione deve contenere,
                                    inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione
                                    del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi
                                    nella determinazione del valore adottato.
                            
                                L'esperto o gli esperti
                                    sono scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili o tra le società
                                    di revisione iscritte nell'apposito albo e, se la società incorporante o la società
                                    risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono
                                    designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata
                                    su mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione.
                            
                                In ogni caso, le società
                                    partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo
                                    in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina
                                    di uno o più esperti comuni.
                            
                                Ciascun esperto ha diritto
                                    di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti
                                    utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
                            
                                L'esperto risponde dei danni
                                    causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano
                                    le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
                            
                                Ai soggetti di cui ai precedenti
                                    terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone
                                    con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone
                                    a norma dell'articolo 2343.
                            
                                2501-septies (Deposito
                                    di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti
                                    alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla
                                    fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la
                                    fusione sia decisa:
                            
                                1) il progetto di fusione
                                    con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
                            
                                2) i bilanci degli ultimi
                                    tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti
                                    cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;
                            
                                3) le situazioni patrimoniali
                                    delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater.
                            
                                I soci hanno diritto di
                                    prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
                            
                                2502 (Decisione
                                    in ordine alla fusione). - La fusione è decisa da ciascuna delle società
                                    che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo
                                    o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società
                                    di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte
                                    attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che
                                    non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme
                                    previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.
                            
                                La decisione di fusione
                                    può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non
                                    incidono sui diritti dei soci o dei terzi.
                            
                                2502-bis (Deposito
                                    e iscrizione della decisione di fusione). - La deliberazione di fusione delle
                                    società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel
                                    registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies.
                                    Si applica l'articolo 2436.
                            
                                La decisione di fusione
                                    delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione
                                    nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo
                                    2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società
                                    risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.
                            
                                2503 (Opposizione
                                    dei creditori). - La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni
                                    dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il
                                    consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione
                                    prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che
                                    non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso
                                    una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per
                                    tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la
                                    quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo
                                    2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti
                                    alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
                            
                                Se non ricorre alcuna di
                                    tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine
                                    di due mesi, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo
                                    2445.
                            
                                2503-bis (Obbligazioni).
                                    - I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare
                                    opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea
                                    degli obbligazionisti.
                            
                                Ai possessori di obbligazioni
                                    convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta
                                    Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione
                                    del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di
                                    trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
                            
                                Ai possessori di obbligazioni
                                    convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere
                                    assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo
                                    che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista
                                    dall'articolo 2415.
                            
                                2504 (Atto
                                    di fusione). - La fusione deve risultare da atto pubblico.
                            
                                L'atto di fusione deve essere
                                    depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione
                                    della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni,
                                    nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società
                                    partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
                            
                                Il deposito relativo alla
                                    società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli
                                    relativi alle altre società partecipanti alla fusione.
                            
                                2504-bis (Effetti
                                    della fusione). - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante
                                    assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo
                                    in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
                            
                                La fusione ha effetto quando
                                    è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella
                                    fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
                            
                                Per gli effetti ai quali
                                    si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere
                                    stabilite date anche anteriori.
                            
                                Nel primo bilancio successivo
                                    alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle
                                    scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione
                                    emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo
                                    e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel
                                    rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento.
                                    Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono
                                    altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori
                                    attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione
                                    e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies.
                            
                                La fusione attuata mediante
                                    costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in
                                    una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità
                                    per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori
                                    all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i
                                    creditori hanno dato il loro consenso.
                            
                                2504-ter (Divieto
                                    di assegnazione di azioni o quote). - La società che risulta dalla fusione
                                    non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti
                                    alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta
                                    persona, dalle società medesime.
                            
                                La società incorporante
                                    non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate
                                    possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle
                                    incorporate medesime o dalla società incorporante.
                            
                                2504-quater (Invalidità
                                    della fusione). - Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del
                                    secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere
                                    pronunciata.
                            
                                Resta salvo il diritto al
                                    risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla
                                    fusione.
                            
                                2505 (Incorporazione
                                    di società interamente possedute). - Alla fusione per incorporazione di una
                                    società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano
                                    le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli
                                    articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
                            
                                L'atto costitutivo o lo
                                    statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra
                                    che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione
                                    risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano
                                    rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione,
                                    le disposizioni dell'articolo 2501-ter e, quanto alla società incorporante, anche
                                    quelle dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2.
                            
                                I soci della società incorporante
                                    che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni
                                    caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui
                                    al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione
                                    della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo
                                    comma dell'articolo 2502.
                            
                                2505-bis (Incorporazione
                                    di società possedute al novanta per cento). - Alla fusione per incorporazione
                                    di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle
                                    loro azioni o quote non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-sexies,
                                    qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far
                                    acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo
                                    determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
                            
                                L'atto costitutivo o lo
                                    statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società
                                    in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia
                                    decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione
                                    risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo
                                    2501-septies, primo comma, numeri 1) e 2), e che l'iscrizione prevista dall'articolo
                                    2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima
                                    della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.
                            
                                Si applica la disposizione
                                    di cui al terzo comma dell'articolo 2505.
                            
                                2505-ter (Effetti
                                    della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese).
                                    - Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis
                                    e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.
                            
                                2505-quater (Fusioni
                                    cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni). - Se alla
                                    fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né
                                    società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli
                                    2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; le disposizioni dell'articolo 2501-sexies
                                    possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti
                                    alla fusione; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies,
                                    primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.
                                
                            
                            
                         
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