1. Il titolo VI del libro
                                    V del codice civile è sostituito dal seguente:
                            
                                "Titolo
                                    VI
                            
                                DELLE SOCIETÀ
                                    COOPERATIVE E
                            
                                DELLE MUTUE
                                    ASSICURATRICI
                            
                                Capo I
                            
                                Delle società cooperative
                            
                                Sezione
                                    I
                            
                                Disposizioni
                                    generali. Cooperative a mutualità prevalente
                            
                                2511 (Società
                                    cooperative). - Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo
                                    mutualistico.
                            
                                2512 (Cooperativa
                                    a mutualità prevalente). - Sono società cooperative a mutualità prevalente,
                                    in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
                            
                                1) svolgono la loro attività
                                    prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
                            
                                2) si avvalgono prevalentemente,
                                    nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
                            
                                3) si avvalgono prevalentemente,
                                    nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte
                                    dei soci.
                            
                                Le società cooperative a
                                    mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano
                                    annualmente i propri bilanci.
                            
                                2513 (Criteri
                                    per la definizione della prevalenza). - Gli amministratori e i sindaci documentano
                                    la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa
                                    al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
                            
                                a) i ricavi dalle vendite
                                    dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta
                                    per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo
                                    2425, primo comma, punto A1;
                            
                                b) il costo del lavoro dei
                                    soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo
                                    2425, primo comma, punto B9;
                            
                                c) il costo della produzione
                                    per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente
                                    superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo
                                    2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate
                                    o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.
                            
                                Quando si realizzano contestualmente
                                    più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo
                                    riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
                            
                                Nelle cooperative agricole
                                    la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti
                                    conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore
                                    totale dei prodotti.
                            
                                2514 (Requisiti
                                    delle cooperative a mutualità prevalente). - Le cooperative a mutualità prevalente
                                    devono prevedere nei propri statuti:
                            
                                a) il divieto di distribuire
                                    i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
                                    aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
                            
                                b) il divieto di remunerare
                                    gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
                                    superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
                            
                                c) il divieto di distribuire
                                    le riserve fra i soci cooperatori;
                            
                                d) l'obbligo di devoluzione,
                                    in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto
                                    il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici
                                    per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
                            
                                Le cooperative deliberano
                                    l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le
                                    maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
                            
                                2515 (Denominazione
                                    sociale). La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
                                    l'indicazione di società cooperativa.
                            
                                L'indicazione di cooperativa
                                    non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
                            
                                Le società cooperative a
                                    mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero
                                    di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.
                            
                                2516 (Rapporti
                                    con i soci). - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici
                                    deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.
                            
                                2517 (Enti
                                    mutualistici). - Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli
                                    enti mutualistici diversi dalle società.
                            
                                2518 (Responsabilità
                                    per le obbligazioni sociali). - Nelle società cooperative per le obbligazioni
                                    sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
                            
                                2519 (Norme
                                    applicabili). - Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente
                                    titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.
                            
                                L'atto costitutivo può prevedere
                                    che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità
                                    limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero
                                    con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
                            
                                2520 (Leggi
                                    speciali). - Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle
                                    disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
                            
                                La legge può prevedere la
                                    costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti
                                    a particolari categorie anche di non soci.
                            
                                Sezione
                                    II
                            
                                Della Costituzione
                            
                                2521 (Atto
                                    costitutivo). - La società deve costituirsi per atto pubblico.
                            
                                L'atto costitutivo stabilisce
                                    le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società
                                    svolga la propria attività anche con terzi.
                            
                                L'atto costitutivo deve
                                    indicare:
                            
                                1) il cognome e il nome
                                    o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio
                                    o la sede, la cittadinanza dei soci;
                            
                                2) la denominazione, e il
                                    comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
                            
                                3) la indicazione specifica
                                    dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;
                            
                                4) la quota di capitale
                                    sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito
                                    in azioni, il loro valore nominale;
                            
                                5) il valore attribuito
                                    ai crediti e ai beni conferiti in natura;
                            
                                6) i requisiti e le condizioni
                                    per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
                            
                                7) le condizioni per l'eventuale
                                    recesso o per la esclusione dei soci;
                            
                                8) le regole per la ripartizione
                                    degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
                            
                                9) le forme di convocazione
                                    dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
                            
                                10) il sistema di amministrazione
                                    adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi
                                    hanno la rappresentanza della società;
                            
                                11) il numero dei componenti
                                    del collegio sindacale;
                            
                                12) la nomina dei primi
                                    amministratori e sindaci;
                            
                                13) l'importo globale, almeno
                                    approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.
                            
                                Lo statuto contenente le
                                    norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato,
                                    si considera parte integrante dell'atto costitutivo.
                            
                                I rapporti tra la società
                                    e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e
                                    le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e
                                    i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo,
                                    sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze
                                    previste per le assemblee straordinarie.
                            
                                2522 (Numero
                                    dei soci). - Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci
                                    siano almeno nove.
                            
                                Può essere costituita una
                                    società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e
                                    la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.
                            
                                Se successivamente alla
                                    costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti
                                    commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale
                                    la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
                            
                                La legge determina il numero
                                    minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.
                            
                                2523 (Deposito
                                    dell'atto costitutivo e iscrizione della società). - Il notaio che ha ricevuto
                                    l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro
                                    delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo
                                    2330.
                            
                                Gli effetti dell'iscrizione
                                    e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.
                            
                                2524 (Variabilità
                                    del capitale). - Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.
                            
                                Nelle società cooperative
                                    l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa
                                    modificazione dell'atto costitutivo.
                            
                                La società può deliberare
                                    aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste
                                    dagli articoli 2438 e seguenti.
                            
                                L'esclusione o la limitazione
                                    del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata
                                    degli amministratori.
                            
                                Sezione
                                    III
                            
                                Delle quote
                                    e delle azioni
                            
                                2525 (Quote
                                    e azioni). - Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere
                                    inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.
                            
                                Ove la legge non preveda
                                    diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore
                                    a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
                            
                                L'atto costitutivo, nelle
                                    società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto
                                    nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti
                                    tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli
                                    amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva
                                    indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.
                            
                                I limiti di cui ai commi
                                    precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti,
                                    nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento
                                    ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari
                                    dotati di diritti di amministrazione.
                            
                                Alle azioni si applicano,
                                    in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354
                                    e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello
                                    dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
                            
                                2526 (Soci
                                    finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito). - L'atto costitutivo
                                    può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista
                                    per le società per azioni.
                            
                                L'atto costitutivo stabilisce
                                    i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti
                                    finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi
                                    previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono
                                    alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti
                                    finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti
                                    all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
                            
                                Il recesso dei possessori
                                    di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli
                                    2437 e seguenti.
                            
                                La cooperativa cui si applicano
                                    le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti
                                    privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.
                            
                                2527 (Requisiti
                                    dei soci). - L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei
                                    nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti
                                    con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
                            
                                Non possono in ogni caso
                                    divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella
                                    della cooperativa.
                            
                                L'atto costitutivo può prevedere,
                                    determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore
                                    in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del
                                    suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono
                                    in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine
                                    di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere
                                    i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.
                            
                                2528 (Procedura
                                    di ammissione e carattere aperto della società). - L'ammissione di un nuovo
                                    socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.
                                    La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata
                                    a cura degli amministratori nel libro dei soci.
                            
                                Il nuovo socio deve versare,
                                    oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato
                                    dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.
                            
                                Il consiglio di amministrazione
                                    deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
                                    ammissione e comunicarla agli interessati.
                            
                                Qualora la domanda di ammissione
                                    non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni
                                    dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea,
                                    la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
                                    occasione della sua prossima successiva convocazione.
                            
                                Gli amministratori nella
                                    relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
                                    all'ammissione dei nuovi soci.
                            
                                2529 (Acquisto
                                    delle proprie quote o azioni). - L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori
                                    ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni
                                    previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso
                                    è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
                                    dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
                            
                                2530 (Trasferibilità
                                    della quota o delle azioni). - La quota o le azioni dei soci cooperatori
                                    non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata
                                    dagli amministratori.
                            
                                Il socio che intende trasferire
                                    la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori
                                    con lettera raccomandata.
                            
                                Il provvedimento che concede
                                    o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal
                                    ricevimento della richiesta.
                            
                                Decorso tale termine, il
                                    socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere
                                    nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
                            
                                Il provvedimento che nega
                                    al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro
                                    sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al
                                    tribunale.
                            
                                Qualora l'atto costitutivo
                                    vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società,
                                    con preavviso di tre mesi. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario
                                    di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano
                                    decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.
                            
                                2531 (Mancato
                                    pagamento delle quote o delle azioni). - Il socio che non esegue in tutto
                                    o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione
                                    da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.
                            
                                2532 (Recesso
                                    del socio). - Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti
                                    dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.
                            
                                La dichiarazione di recesso
                                    deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono
                                    esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti
                                    del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che
                                    entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione
                                    innanzi il tribunale.
                            
                                Il recesso ha effetto per
                                    quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento
                                    della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i
                                    rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura
                                    dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con
                                    la chiusura dell'esercizio successivo.
                            
                                2533 (Esclusione
                                    del socio). - L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo
                                    2531, può aver luogo:
                            
                                1) nei casi previsti dall'atto
                                    costitutivo;
                            
                                2) per gravi inadempienze
                                    delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento
                                    o dal rapporto mutualistico;
                            
                                3) per mancanza o perdita
                                    dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
                            
                                4) nei casi previsti dall'articolo
                                    2286;
                            
                                5) nei casi previsti dell'articolo
                                    2288, primo comma.
                            
                                L'esclusione deve essere
                                    deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.
                            
                                Contro la deliberazione
                                    di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta
                                    giorni dalla comunicazione.
                            
                                Qualora l'atto costitutivo
                                    non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
                                    risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
                            
                                2534 (Morte
                                    del socio). - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione
                                    della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.
                            
                                L'atto costitutivo può prevedere
                                    che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella
                                    partecipazione del socio deceduto.
                            
                                Nell'ipotesi prevista dal
                                    secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante
                                    comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.
                            
                                2535 (Liquidazione
                                    della quota o rimborso delle azioni del socio uscente). - La liquidazione
                                    della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio
                                    in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
                            
                                La liquidazione della partecipazione
                                    sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,
                                    avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione,
                                    la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora
                                    sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito
                                    del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.
                            
                                Il pagamento deve essere
                                    fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere
                                    che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli
                                    dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente
                                    agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo
                                    di cinque anni.
                            
                                2536 (Responsabilità
                                    del socio uscente e dei suoi eredi). - Il socio che cessa di far parte della
                                    società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per
                                    un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si
                                    è verificata.
                            
                                Se entro un anno dallo scioglimento
                                    del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente
                                    è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della
                                    quota o per il rimborso delle azioni.
                            
                                Nello stesso modo e per
                                    lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.
                            
                                2537 (Creditore
                                    particolare del socio). - Il creditore particolare del socio cooperatore,
                                    finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni
                                    del medesimo.
                            
                                Sezione
                                    IV
                            
                                Degli organi
                                    sociali
                            
                                2538 (Assemblea).
                                    - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno
                                    tre mesi nel libro dei soci.
                            
                                Ciascun socio cooperatore
                                    ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.
                                    L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari
                                    offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.
                            
                                Ai soci cooperatori persone
                                    giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione
                                    all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.
                            
                                Nelle cooperative in cui
                                    i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive
                                    imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto
                                    di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
                                    Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci,
                                    in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna
                                    assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo
                                    dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea
                                    generale.
                            
                                Le maggioranze richieste
                                    per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate
                                    dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.
                            
                                L'atto costitutivo può prevedere
                                    che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione.
                                    In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione
                                    proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso
                                    di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della
                                    regolare costituzione dell'assemblea.
                            
                                2539 (Rappresentanza
                                    nell'assemblea). - Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società
                                    per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
                            
                                Il socio imprenditore individuale
                                    può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
                                    grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
                            
                                2540 (Assemblee
                                    separate). - L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo
                                    svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in
                                    presenza di particolari categorie di soci.
                            
                                Lo svolgimento di assemblee
                                    separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci
                                    e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci
                                    e si realizzano più gestioni mutualistiche.
                            
                                L'atto costitutivo stabilisce
                                    il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea
                                    generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza
                                    delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
                            
                                I delegati debbono essere
                                    soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte
                                    alle assemblee separate.
                            
                                Le deliberazioni della assemblea
                                    generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti
                                    e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati
                                    delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta
                                    per la validità della deliberazione.
                            
                                Le deliberazioni delle assemblee
                                    separate non possono essere autonomamente impugnate.
                            
                                Le disposizioni del presente
                                    articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione
                                    nei mercati regolamentati.
                            
                                2541 (Assemblee
                                    speciali dei possessori degli strumenti finanziari). - Se sono stati emessi
                                    strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna
                                    categoria delibera:
                            
                                1) sull'approvazione delle
                                    deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti
                                    della categoria;
                            
                                2) sull'esercizio dei diritti
                                    ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
                            
                                3) sulla nomina e sulla
                                    revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità
                                    nei loro confronti;
                            
                                4) sulla costituzione di
                                    un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori
                                    degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
                            
                                5) sulle controversie con
                                    la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
                            
                                6) sugli altri oggetti di
                                    interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
                            
                                La assemblea speciale è
                                    convocate dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune,
                                    quanto lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti
                                    finanziari ne faccia richiesta.
                            
                                Il rappresentante comune
                                    deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve
                                    tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti
                                    con la società cooperativa.
                            
                                Il rappresentante comune
                                    ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere
                                    estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa
                                    e di impugnarne le deliberazioni.
                            
                                2542 (Consiglio
                                    di amministrazione). - La nomina degli amministratori spetta all'assemblea
                                    fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo
                                    e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.
                            
                                La maggioranza degli amministratori
                                    è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori
                                    persone giuridiche.
                            
                                Nelle società cooperative
                                    cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce
                                    i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel
                                    limite massimo di tre mandati consecutivi.
                            
                                L'atto costitutivo può prevedere
                                    che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie
                                    dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività
                                    sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito
                                    il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
                            
                                La nomina di uno o più amministratori
                                    può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni
                                    caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.
                            
                                2543 (Organo
                                    di controllo). - La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi
                                    previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società
                                    emette strumenti finanziari non partecipativi.
                            
                                L'atto costitutivo può attribuire
                                    il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle
                                    quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio
                                    mutualistico.
                            
                                I possessori degli strumenti
                                    finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto
                                    lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.
                            
                                2544 (Sistemi
                                    di amministrazione). - Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato
                                    non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo
                                    2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le
                                    decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
                            
                                Se la cooperativa ha adottato
                                    il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-octies, i possessori di strumenti
                                    finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di
                                    sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti
                                    del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra
                                    i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
                            
                                Se la cooperativa ha adottato
                                    il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-sexiesdecies. agli amministratori
                                    eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore
                                    ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono
                                    fare parte del comitato esecutivo.
                            
                                2545 (Relazione
                                    annuale sul carattere mutualistico della cooperativa). - Gli amministratori
                                    e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio
                                    debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente
                                    i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
                            
                                2545-bis (Diritti
                                    dei soci). - Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della
                                    società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422,
                                    i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno
                                    un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare,
                                    attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua
                                    fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
                                    e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
                            
                                I diritti di cui al comma
                                    precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti
                                    o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
                            
                                2545-ter (Riserve
                                    indivisibili). - Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge
                                    o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento
                                    della società.
                            
                                Le riserve indivisibili
                                    possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite
                                    le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e
                                    quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.
                            
                                2545-quater (Riserve
                                    legali, statutarie e volontarie). - Qualunque sia l'ammontare del fondo di
                                    riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli
                                    utili netti annuali.
                            
                                Una quota degli utili netti
                                    annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
                                    della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
                            
                                L'assemblea determina, nel
                                    rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli
                                    utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.
                            
                                2545-quinquies - (Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori). L'atto
                                    costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi
                                    tra i soci cooperatori.
                            
                                Possono essere distribuiti
                                    dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve
                                    divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento
                                    della società è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti
                                    dei possessori di strumenti finanziari.
                            
                                L'atto costitutivo può autorizzare
                                    l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
                            
                                a) l'emissione degli strumenti
                                    finanziari di cui all'articolo 2526;
                            
                                b) mediante aumento proporzionale
                                    delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche
                                    in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva
                                    del venti per cento del valore originario.
                            
                                Le riserve divisibili, spettanti
                                    al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto
                                    non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente
                                    trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo
                                    indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.
                            
                                2545-sexies (Ristorni).
                                    - L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente
                                    alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
                            
                                Le cooperative devono riportare
                                    separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo
                                    eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
                            
                                L'assemblea può deliberare
                                    la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale
                                    delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto
                                    dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.
                            
                                2545-septies (Gruppo
                                    cooperativo paritetico). - Il contratto con cui più cooperative appartenenti
                                    anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il
                                    coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:
                            
                                1) la durata;
                            
                                2) la cooperativa o le cooperative
                                    cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
                            
                                3) l'eventuale partecipazione
                                    di altri enti pubblici e privati;
                            
                                4) i criteri e le condizioni
                                    di adesione e di recesso dal contratto;
                            
                                5) i criteri di compensazione
                                    e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.
                            
                                La cooperativa può recedere
                                    dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora,
                                    per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli
                                    per i propri soci.
                            
                                Le cooperative aderenti
                                    ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione
                                    presso l'albo delle società cooperative.
                            
                                Sezione
                                    V
                            
                                Delle modificazioni
                                    dell'atto costitutivo
                            
                                2545-octies (Perdita
                                    della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente). - La cooperativa
                                    perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi
                                    consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513,
                                    ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.
                            
                                In questo caso, sentito
                                    il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere
                                    il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale
                                    da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza
                                    rilievi da una società di revisione.
                            
                                2545-novies (Modificazioni
                                    dell'atto costitutivo). - Alle deliberazioni che importano modificazioni
                                    dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.
                            
                                La fusione e la scissione
                                    di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.
                            
                                2545-decies (Trasformazione).
                                    - Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare,
                                    con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione
                                    in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o
                                    in consorzio.
                            
                                Quando i soci sono meno
                                    di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei
                                    due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere
                                    che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti
                                    se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per
                                    cento dei soci.
                            
                                All'esito della trasformazione
                                    gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie,
                                    conservando gli eventuali privilegi.
                            
                                2545-undecies (Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione). - La
                                    deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti
                                    il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente
                                    aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società,
                                    esistenti alla data di trasformazione ai fondi mutualistici per la promozione e
                                    lo sviluppo della cooperazione.
                            
                                Alla proposta di deliberazione
                                    di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto
                                    designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante
                                    il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.
                            
                                2545-duodecies (Scioglimento). - La società cooperativa si scioglie per le cause
                                    indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita
                                    del capitale sociale.
                            
                                2545-terdecies (Insolvenza). - In caso di insolvenza della società, l'autorità
                                    governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione
                                    coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette
                                    anche al fallimento.
                            
                                La dichiarazione di fallimento
                                    preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione
                                    coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
                            
                                Sezione
                                    VI
                            
                                Dei controlli
                            
                                2545-quaterdecies (Controllo sulle società cooperative). - Le società cooperative
                                    sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla
                                    gestione previsti dalle leggi speciali.
                            
                                2545-quinquiesdecies (Controllo giudiziario). - I fatti previsti dall'articolo 2409
                                    possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del
                                    capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società
                                    cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.
                            
                                Il ricorso deve essere notificato
                                    a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.
                            
                                Il tribunale, sentiti in
                                    camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara
                                    improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore
                                    o un commissario dall'autorità di vigilanza.
                            
                                L'autorità di vigilanza
                                    dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale
                                    per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.
                            
                                2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). - In caso di irregolare funzionamento
                                    delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori
                                    e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando
                                    i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità
                                    di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e
                                    lo sostituisce in caso di impedimento.
                            
                                Al commissario possono essere
                                    conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni
                                    non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.
                            
                                Se l'autorità di vigilanza
                                    accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare
                                    la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui
                                    ai commi precedenti.
                            
                                2545-septiesdecies (Scioglimento per atto dell'autorità). - L'autorità di vigilanza,
                                    con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro
                                    delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che
                                    non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli
                                    scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato
                                    il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.
                            
                                Se vi è luogo a liquidazione,
                                    con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.
                            
                                2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori). - In caso di irregolarità o di
                                    eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società
                                    cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono
                                    stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.
                            
                                Fatti salvi i casi di liquidazione
                                    per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria,
                                    l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la
                                    conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società
                                    cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato
                                    i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
                            
                                Entro il termine perentorio
                                    di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono
                                    presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire
                                    la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di
                                    comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro
                                    delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società
                                    cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
                            
                                Capo II
                            
                                Delle mutue assicuratrici
                            
                                2546 (Nozione).
                                    - Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio
                                    sociale.
                            
                                I soci sono tenuti al pagamento
                                    dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto
                                    costitutivo.
                            
                                Nelle mutue assicuratrici
                                    non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società,
                                    e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto
                                    disposto dall'articolo 2548.
                            
                                2547 (Norme
                                    applicabili). - Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni,
                                    alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio
                                    dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative,
                                    in quanto compatibili con la loro natura.
                            
                                2548. (Conferimenti
                                    per la costituzione di fondi di garanzia). - L'atto costitutivo può prevedere
                                    la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante
                                    speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi
                                    ultimi la qualità di socio.
                            
                                L'atto costitutivo può attribuire
                                    a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare
                                    del conferimento.
                            
                                I voti attribuiti ai soci
                                    sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti
                                    ai soci assicurati.
                            
                                I soci sovventori possono
                                    essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere
                                    costituita da soci assicurati.".
                         
                        
                            
                                1. Alla Sezione V del Capo
                                    I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione
                                    del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
                            
                                a) l'articolo 92 è sostituito
                                    dal seguente:
                            
                                "Art. 92. - Il decreto,
                                    previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario
                                    nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore,
                                    dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti
                                    all'amministratore giudiziario.
                            
                                Salvo che il decreto disponga
                                    diversamente, l'amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria
                                    amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale.
                            
                                Entro i limiti dei poteri
                                    conferitigli, l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti,
                                    relative alla gestione della società.
                            
                                All'amministratore giudiziario
                                    possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea. Le relative
                                    deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del tribunale.
                            
                                Il compenso dell'amministratore
                                    giudiziario è determinato dal tribunale."
                            
                                b) all'articolo 94, i primi
                                    due commi sono sostituiti dai seguenti:
                            
                                "L'amministratore giudiziario
                                    deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura
                                    del proprio ufficio e può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti
                                    legittimati a chiederne la nomina.
                            
                                L'amministratore che cessa
                                    dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede
                                    principale dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito è comunicato
                                    immediatamente alla società. ;
                            
                                c) all'articolo 103 sono
                                    apportate le seguenti modificazioni:
                            
                                1) il primo comma è sostituito
                                    dal seguente:
                            
                                "I provvedimenti del tribunale
                                    previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve
                                    essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro
                                    delle imprese per l'iscrizione. ;
                            
                                2) il secondo comma è abrogato;
                            
                                d) l'articolo 104 è sostituito
                                    dal seguente:
                            
                                "Art. 104. - Il tribunale,
                                    prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista
                                    dall'articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di
                                    gestione della società. ;
                            
                                e) l'articolo 106 è sostituito
                                    dal seguente:
                            
                                "Art. 106. - Le norme degli
                                    articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo
                                    incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'articolo 2545-sexiesdecies
                                    del codice, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale, per quanto riguarda
                                    le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l'autorità governativa
                                    che ha nominato il commissario. ;
                            
                                f) dopo l'articolo 111 sono
                                    inseriti i seguenti:
                            
                                "Art. 111-bis. - La misura
                                    rilevante di cui all'articolo 2325-bis del codice è quella stabilita a norma dell'articolo
                                    116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del
                                    1 gennaio 2004. Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice,
                                    si applicano alla società di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma
                                    2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
                            
                                Art. 111-ter. - Chi richiede
                                    l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società
                                    deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico,
                                    ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli
                                    amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
                            
                                Art. 111-quater. - La società
                                    di revisione di cui all'articolo 2447-ter del codice è scelta tra quelle iscritte
                                    nell'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Commissione nazionale
                                    per le società e la borsa a norma delle leggi speciali; essa non può essere una
                                    persona fisica.
                            
                                Art. 111-quinquies. - L'articolo
                                    2632 del codice, come modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61,
                                    è sostituito dal seguente: `Art. 2632. - Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori
                                    e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale
                                    sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore
                                    all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
                                    sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero
                                    del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione
                                    fino ad un anno.'.
                            
                                Art. 111-sexies. - Gli articoli
                                    100, 101, 108 e 109 sono abrogati.
                            
                                Art. 111-septies. - Le cooperative
                                    sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono
                                    considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice,
                                    cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività
                                    di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente
                                    se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice.
                                    Le piccole società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n.
                                    266, nel termine previsto all'articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi
                                    nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice.
                            
                                Art. 111-octies. - Sono
                                    investitori istituzionali destinati alle società cooperative quelli costituiti ai
                                    sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione
                                    costituiti da società cooperative.
                            
                                Art. 111-novies. - Le società
                                    di revisione di cui al secondo comma dell'articolo 2545-octies del codice sono quelle
                                    di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
                            
                                Art. 111-decies. - Ferma
                                    restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini
                                    dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000,
                                    n. 388, la modificazione delle clausole previste dall'articolo 26 del decreto legislativo
                                    Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai
                                    benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato
                                    dagli articoli 2512 e 2513 del codice.
                            
                                Gli amministratori devono,
                                    tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice.
                            
                                Art. 111-undecies. - Il
                                    Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e
                                    delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della
                                    prevalenza, così come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla
                                    struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche
                                    disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza
                                    che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso
                                    di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.
                            
                                Art. 111-duodecies. - Qualora
                                    tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma
                                    secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società
                                    a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice
                                    devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni;
                                    esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato
                                    dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei
                                    presupposti ivi previsti.".
                            
                                2. Alla Sezione V del Capo
                                    II del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione
                                    del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
                            
                                a) L'articolo 218 è sostituito
                                    dal seguente:
                            
                                "Art. 218. - Le società
                                    poste in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi
                                    anteriori.
                            
                                Le società poste in liquidazione
                                    alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni."
                            
                                b) dopo l'articolo 223 sono
                                    inseriti i seguenti:
                            
                                "Art. 223-bis. - Le società
                                    di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V, del codice civile, iscritte
                                    nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto
                                    costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre
                                    2004.
                            
                                Le deliberazioni necessarie
                                    all'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche
                                    non inderogabili, possono essere assunte dall'assemblea straordinaria a maggioranza
                                    semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
                            
                                Le modifiche statutarie
                                    necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza
                                    o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni
                                    di cui all'articolo 2365, secondo comma, del codice sono deliberate dall'assemblea
                                    straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
                            
                                Fino alla data indicata
                                    al primo comma, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto
                                    conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili
                                    del presente decreto.
                            
                                Dalla data del 1° gennaio
                                    2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui ai
                                    capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite
                                    anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non
                                    conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma,
                                    del codice.
                            
                                Le società costituite anteriormente
                                    al 1° gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto,
                                    adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della legge
                                    3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento,
                                    successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle
                                    imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione.
                            
                                Art. 223-ter. - Le società
                                    per azioni costituite prima del 1° gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore
                                    a centoventimila euro possono conservare la forma della società per azioni per il
                                    tempo stabilito per la loro durata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004.
                            
                                Art. 223-quater. - Nel caso
                                    in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero
                                    3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla
                                    stipulazione dell'atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini
                                    previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l'originale o la
                                    copia autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.
                            
                                L'autorità competente al
                                    rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma è altresì legittimata, qualora
                                    l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza
                                    o invalidità, a proporre istanza per la cancellazione della società medesima dal
                                    registro. Il tribunale provvede, sentita la società, in camera di consiglio e nel
                                    caso di accoglimento dell'istanza si applica l'articolo 2332 del codice.
                            
                                Art. 223-quinquies. - Tutti
                                    i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto
                                    costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di
                                    tali atti nel registro delle imprese.
                            
                                Art. 223-sexies. - Le disposizioni
                                    degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile
                                    si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1° gennaio 2004, salvo
                                    che l'azione sia stata già proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo
                                    2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni
                                    possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.
                            
                                Art. 223-septies. - Se non
                                    diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori
                                    e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del
                                    consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano
                                    adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione
                                    e ai componenti del comitato interno per il controllo sulla gestione, per le società
                                    che abbiano adottato il sistema monista.
                            
                                Ogni riferimento al collegio
                                    sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato
                                    anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
                                    o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.
                            
                                Art. 223-octies. - La trasformazione
                                    prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni
                                    e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione,
                                    dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in
                                    virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati
                                    in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita
                                    nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.
                            
                                La trasformazione di cui
                                    al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie.
                            
                                Art. 223-novies. - I procedimenti
                                    previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1° gennaio 2004,
                                    proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
                            
                                Il tribunale ha il potere
                                    di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte
                                    comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.
                            
                                Art. 223-decies. - Gli articoli
                                    da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente
                                    al 1° gennaio 2004.
                            
                                Art. 223-undecies. - I bilanci
                                    relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi
                                    anteriormente vigenti.
                            
                                I bilanci relativi ad esercizi
                                    chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo
                                    le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
                            
                                I bilanci relativi ad esercizi
                                    chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
                            
                                Art. 223-duodecies. - Le
                                    società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel
                                    registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo
                                    e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004.
                            
                                Le deliberazioni necessarie
                                    per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni
                                    inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice
                                    dei presenti.
                            
                                L'articolo 2365, secondo
                                    comma, del codice civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni
                                    normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con
                                    i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie
                                    necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza
                                    o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni
                                    di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità
                                    e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
                            
                                Fino alla data indicata
                                    al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto
                                    conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili
                                    del presente decreto.
                            
                                Dalla data del 1° gennaio
                                    2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al
                                    capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a
                                    detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto
                                    medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice civile.
                            
                                Le disposizioni fiscali
                                    di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle
                                    cooperative a mutualità prevalente.
                            
                                Conservano le agevolazioni
                                    fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze
                                    previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano
                                    i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità
                                    prevalente entro il 31 dicembre 2004.
                            
                                Art. 223-terdecies. - Le
                                    banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono
                                    considerate cooperative a mutualità prevalente.
                            
                                Alle banche popolari, alle
                                    banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le
                                    norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.
                            
                                Art. 223-quaterdecies. -
                                    Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall'articolo
                                    14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data
                                    del 1° gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio
                                    in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato
                                    ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza
                                    dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, ai fondi mutualistici per
                                    la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
                            
                                Art. 223-quinquiesdecies.
                                    - Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall'articolo 14 del
                                    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del
                                    1° gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in società con le maggioranze
                                    previste dall'articolo 2545-decies del codice senza che trovi applicazione la devoluzione
                                    del patrimonio ai fondi mutualistici.
                            
                                L'obbligo di devolvere le
                                    riserve indivisibili previste dall'articolo 2545-undecies del codice si applica,
                                    salva la rinunzia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente
                                    alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'articolo 2545-ter, primo comma,
                                    del codice dal 1° gennaio 2004.
                            
                                Art. 223-sexiesdecies. -
                                    Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo
                                    delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive,
                                    ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di
                                    depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa
                                    sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse
                                    da quelle a mutualità prevalente.
                            
                                Il Ministro delle attività
                                    produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni
                                    tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del
                                    codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi
                                    al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.
                            
                                Art. 223-septiesdecies.
                                    - Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies
                                    del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato
                                    i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di
                                    valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento
                                    dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine
                                    perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori
                                    o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità
                                    governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza,
                                    a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro
                                    delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società
                                    cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
                            
                                Art. 223-octiesdecies. -
                                    I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo
                                    le leggi anteriormente vigenti.
                            
                                I bilanci relativi ad esercizi
                                    chiusi tra la data del 1° gennaio 2004 e quella del 31 dicembre 2004 possono essere
                                    redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
                            
                                I bilanci relativi ad esercizi
                                    chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
                            
                                Art. 223-noviesdecies. -
                                    Le società cooperative poste in liquidazione prima del 1° gennaio 2004 sono liquidate
                                    secondo le leggi anteriori.
                            
                                Le società cooperative poste
                                    in liquidazione dopo il 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
                            
                                Art. 223-vinies. - I procedimenti
                                    riguardanti società cooperative previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti
                                    al 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
                            
                                Art. 223-unvicies. - Il
                                    limite di cinque anni previsto dall'articolo 2341-bis si applica ai patti parasociali
                                    stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data.
                            
                                Art. 223-duovicies. - Qualora
                                    la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 2362 del codice sia precedente
                                    al 1° gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in
                                    vigore.
                            
                                Art. 223-tervicies. - Non
                                    si applica la lettera e) del primo comma dell'articolo 2437 del codice alla eliminazione
                                    delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purché
                                    deliberata entro il 30 giugno 2004. ".