Disdetta contrattuale

La produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione attestata dall'ufficiale postale, anche in mancanza del'avviso di ricevimento, coistituisce prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso e tale presunzione è superabile dal destinatario attraverso elemnti di prova contaria. (cass. 24 luglkio 2007, n. 16327)

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