Il giudice non può revocare l’ammissione della società al concordato preventivo se pende un contenzioso con le banche il cui esito non pregiudica i creditori

Non configura un atto in frode alla massa dei creditori e non comporta la revoca dell’omologa del concordato preventivo, l’informazione del contenzioso con le banche per ottenere la restituzione di presunti versamenti indebiti comunicata successivamente ai creditori. Infatti gli atti in frode, previsti dall’articolo 173 della legge fallimentare, vanno intesi come condotte volte ad occultare situazioni di fatto in grado di influire sul giudizio dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione e sono da ritenersi assenti nel caso di informazioni date agli stessi creditori nel corso dell’adunanza. Pertanto, il giudice non può revocare l’ammissione della società al concordato preventivo per la pendenza di un contenzioso con le banche, non indicato nel piano né nella relazione, se l’esito non pregiudica i creditori.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 22 ottobre 2018, n. 26646

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