Il giudizio avente a oggetto l'accertamento di una invocata interposizione fittizia di persone e che costituisce una ipotesi di simulazione relativa, deve svolgersi, a pena di nullità, nel contraddittorio dell'interposto, dell'interponente e del terz

Il giudizio avente a oggetto l'accertamento di una invocata interposizione fittizia di persone e che costituisce una ipotesi di simulazione relativa, deve svolgersi, a pena di nullità, nel contraddittorio dell'interposto, dell'interponente e del terzo, essendo la declaratoria della simulazione destinata a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti che nel negozio impugnato abbia la sua fonte. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 22 febbraio 2008, n. 4787)

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