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Aspetti civilistici della trasformazione eterogenea
Trasformazione da società di capitali ad ente non commerciale Il "nuovo" art. 2500- septies , c.c., regolamenta un atto straordinario in passato non consentito, ovvero la trasformazione da società di capitali in: consorzi; società consortili; società cooperative; comunioni d'azienda; associazioni non riconosciute; fondazioni. La trasformazione de qua viene definita eterogenea in quanto si passa da una società commerciale ad un ente non commerciale o viceversa.
7) Aspetti civilistici della trasformazione eterogenea
7.1 Trasformazione da società di capitali ad ente non commerciale
Il "nuovo" art. 2500- septies , c.c., regolamenta un atto straordinario in passato non consentito, ovvero la trasformazione da società di capitali in:
- consorzi;
- società consortili;
- società cooperative;
- comunioni d'azienda;
- associazioni non riconosciute;
- fondazioni.
La trasformazione de qua viene definita eterogenea in quanto si passa da una società commerciale ad un ente non commerciale o viceversa.
Precedentemente alla riforma si doveva procedere alla liquidazione dell'impresa e alla successiva costituzione dell'ente (salvo leggi specifiche). La norma in esame dispone che si applichi, in quanto compatibile l'art. 2500- sexies , c.c. Il procedimento è dunque analogo a quello della trasformazione di società di capitali in società di persone, anche se sono richieste maggioranze più elevate .
Aspetti particolare degli enti non commerciali
a) nel caso di trasformazione in comunione d'azienda viene meno un soggetto unitario (la società di capitali) che è sostituito da una pluralità di soggetti (anche persone fisiche). Alla società trasformata si sostituiscono i partecipati alla comunione, cui faranno capo i rapporti di cui in precedenza era titolare la società. I diritti della società trasformata passano nella titolarità dei partecipanti alla comunione ( pro -quota).
b) nel caso di trasformazione in Fondazione l’ ente trasformato, la fondazione appunto, è un patrimonio con destinazione di scopo che con la società di capitali non condivide neppure il requisito essenziale della associazione di persone per l'esercizio in comune di un'attività.
c) nel caso di trasformazione in Consorzio la titolarità dei rapporti e dei diritti facenti capo alla società passeranno ai partecipati del consorzio.
d) nel caso di trasformazione in Associazioni la trasformazione da società di capitali in associazioni è ammessa soltanto con riferimento alle associazioni non riconosciute; tutto ciò al fine di evitare che l'acquisto della personalità giuridica tramite trasformazione.
Delibera trasformazione
Il Legislatore, le deliberazioni di trasformazione eterogenea da società di capitali, ha previsto la necessità del voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto e il consenso di tutti i soci che a seguito della trasformazione assumono responsabilità illimitata.
Si mette in evidenza che quorum dei due terzi riguarda la quota di partecipazione al capitale sociale.
Responsabilità
I soci che assumono la responsabilità illimitata risponderanno anche per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione: questo è essenzialmente il caso di trasformazione in comunione d’azienda, ove i comunisti rispondono solidamente per le obbligazioni contratte per la cosa comune (art. 1115 c.c.).
Relazione
Alla trasformazione eterogenea si applica, per quanto compatibile, l'art. 2500- sexies , c.c..
Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.
La relazione dovrà restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenere una copia gratuita.
Assegnazione delle partecipazioni
L'art. 2500- sexies , c.c. prevede che ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni .
Ovviamente questa disposizione normativa va adattata con specifiche disposizioni di legge come nel caso di società cooperative che prevedono il voto capitarlo (per testa e non per quota).
Trasformazione in fondazione
Si rileva che la delibera avrà lo scopo di disciplinare la vita dell'ente, mentre l'acquisto della personalità giuridica resta subordinato al riconoscimento governativo .
Infine si rileva che in mancanza di una struttura associativa dell’ente non commerciale non troverà applicazione l'art. 2500- sexies , comma 3, c.c. che prevede che ogni socio " ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni" .
7.2 Trasformazione eterogenea in societa' di capitali
L'art. 2500- octies, c.c., dispone la trasformazione in società di capitali di:
- consorzi (con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziata);
- società consortili (con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato);
- comunioni d' azienda (con voto all'unanimità);
- fondazioni (disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente).
- associazioni riconosciute: L'associazione non riconosciuta che vorrà trasformarsi in società di capitali dovrà preliminarmente ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ( D.P.R. 361/2000).
Delibera di trasformazione
Si ritiene, ai sensi dell’art. 2500 comma 2, c.c., che l'atto di trasformazione in società di capitali deve risultare da atto pubblico .
Trasformazione di associazioni riconosciute
Si segnala che l' atto costitutivo o la legge (per alcune categorie di associazioni) può vietare la trasformazione di associazione riconosciuta in società di capitale.
Inoltre L'art. 2500- octies , c.c., prevede esplicitamente che non è ammessa la trasformazione in società di capitali per le associazioni che hanno ricevuto:
- contributi pubblici;
- liberalità;
- oblazioni del pubblico.
Trasformazione delle fondazioni
L'art. 2500- octies , comma 4, c.c., stabilisce che la " trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall' autorità governativa , su proposta dell' organo competente ".
Non è consentita la trasformazione di fondazioni bancarie al fine di evitare deroghe al regime speciale stabilito dalla L. 218/1990 e dai successivi interventi normativi nel settore bancario e creditizio.
Trasformazione di società cooperative
Le norme sulla trasformazione vanno armonizzate con l'art. 2545- decies c.c. che disciplina la trasformazione di società cooperative non a mutualità prevalente in società di capitali, di persone e in consorzi.
La delibera di trasformazione deve essere approvata con il voto favorevole di " almeno la metà dei soci .
Nel caso di trasformazione di cooperative si possono verificare due ipotesi:
1) le cooperative che hanno rispettato i vincoli mutualistici e quindi hanno fruito di agevolazioni fiscali devono devolvere il valore effettivo del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2) le cooperative che non hanno rispettato i vincoli mutualistici e quindi non hanno usufruito di agevolazioni fiscali possono trasformarsi liberamente in altro tipo di società senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.
Efficacia trasformazione
La trasformazione eterogenea abbia effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari ( ex art. 2500 c.c.). Può avvenire prima se sussiste:
- il consenso dei creditori o
- il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
Opposizione dei creditori
I creditori, nel su indicato termine di giorni, possono fare opposizione all’operazione di trasformazione.
Il Tribunale, ai sensi dell’ art. 2445 ultimo comma del c.c., quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia,dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l' opposizione .