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Aspetti fiscali della trasformazione di società
La trasformazione omogenea di società (da società di persone in società di capitali e viceversa) è disciplinata dall'articolo 170 del DPR n. 917/1986. Tale articolo, al primo comma, prevede che la trasformazione è una procedura "neutrale" fiscalmente per cui l'operazione stessa non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze di beni comprese quelle relative alle rimanenze e al valore d'avviamento. In altri termini il passaggio da società di persone a società di capitali non genera materia imponibile fiscalmente.
5) Aspetti fiscali della trasformazione di società
A) trasformazione omogenea
La trasformazione omogenea di società (da società di persone in società di capitali e viceversa) è disciplinata dall’articolo 170 del DPR n. 917/1986.
Tale articolo, al primo comma, prevede che la trasformazione è una procedura “neutrale” fiscalmente per cui l’operazione stessa non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze di beni comprese quelle relative alle rimanenze e al valore d’avviamento. In altri termini il passaggio da società di persone a società di capitali non genera materia imponibile fiscalmente.
Dichiarazioni nel caso di trasformazione omogenea
Nel caso di trasformazione di una società di persone in una società di capitali e viceversa, ai sensi del secondo comma dell’articolo 170 del DPR n. 917/1986, è necessario procedere a dividere l’esercizio interessato alla trasformazione in due periodi:
- il primo dall’inizio dell’esercizio alla data di effetto della trasformazione
- il secondo dalla data di effetto della trasformazione alla data di chiusura dell’esercizio.
Detti periodi sono assoggettati a tassazione sulla base del regime di tassazione proprio della tipologia societaria di riferimento. Quindi, ad es., nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali il primo periodo sconterà l’imposizione prevista per le società di persone (tassazione Irpef in capo ai soci oltre ad Irap in capo alla società), il secondo quella per le società di capitali (Ires ed Irap in capo alla società).
L’imposizione verrà effettuata sulla base di appositi conti economici per i periodi di competenza.
La dichiarazione del periodo ante trasformazione va presentata telematicamente entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di effetto della trasformazione. Il modello di dichiarazione da utilizzare è, se disponibile, quello “nuovo” (cioè riferito al periodo di imposta in cui avviene la trasformazione) nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali; diversamente nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone il modello dichiarativo da utilizzare è quello “vecchio” (cioè quello riferito al periodo di imposta antecedente a quello in cui è avvenuta la trasformazione).
Data di effetto della trasformazione
La trasformazione ha effetto - ai sensi e per gli effetti dell’art. 2500, comma 2, del c.c. - dall’ultimo dei seguenti adempimenti pubblicitari:
- l’atto di trasformazione;
- l’atto di cessazione dell’ente che si è trasformato.
Non è possibile retroagire o postdatare fiscalmente la data di effetto della trasformazione.
Trasformazione di società, regime e distribuzione delle riserve
In via generale le riserve conservano il regime fiscale del momento in cui sono state formate a condizione che esse vengano distintamente indicate in bilancio dopo la trasformazione”.
In particolare nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali, ai sensi del comma 3 dell’articolo 170 del TUIR, le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell’art. 5 del Tuir non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l’imputazione di esse a capitale non comporta l’applicazione del comma 6 dell’articolo 47 del Tuir, a condizione che dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine (ad esempio: “ riserve ex società di persone”).
Nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone, ai sensi del quarto comma dell’art. 170 del Tuir, è necessario distinguere le riserve costituite ante trasformazione. Tali riserve, se evidenziate nel bilancio della società di persone trasformata “con indicazione della loro origine”, concorreranno a formare il reddito imponibile dei soci soltanto nel periodo , nel quale “vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio”.
Se invece le riserve provenienti dalla società di capitali trasformata in società di persone non vengono specificatamente evidenziate, la ripresa a tassazione di tali riserve avviene immediatamente “ nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione”. La tassazione immediata è riconducibile a considerazioni di ordine pratico volte ad evitare, per il futuro, difficili ricostruzioni della formazione e dell’utilizzo delle riserve preesistenti alla trasformazione.
B. Trasformazione eterogenea
La riforma del diritto societario ha innovato l’istituto della trasformazione introducendo la possibilità di trasformare una società di capitali in ente associativo (consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute, fondazioni) ai sensi dell’at. 2500-septies c.c., mentre il successivo art. 2500-octies regolamenta il passaggio opposto (da enti associativi a società di capitali).
A questa importante novità si è dovuto adeguare il legislatore fiscale che, nell’art. 171, detta disposizioni per la trasformazione eterogenea.
Trasformazione di società di capitali in enti associativi
Il primo comma dell’art. 171 dispone che la trasformazione in soggetti non commerciali comporta il realizzo al valore normale dei beni della società, salvo che non confluiscano nell’attività d’impresa del soggetto non commerciale.
In particolare nel caso di trasformazione da società di capitali in comunione d’azienda, è stato disposto il medesimo trattamento riservato all’affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale
In effetti la previsione della tassazione delle plusvalenze in presenza di trasformazione eterogenea appare corretta in quanto esiste un “passaggio” dei beni da una realtà imprenditoriale ad un’altra non commerciale.
Inoltre le riserve costituite prima della trasformazione sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:
a) nel periodo d’imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
b) nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione.
Inoltre si rappresenta che in ipotesi di trasformazione in comunione d’azienda si applica l’art. 67, comma 1, lettera h), relativo ai “redditi diversi” per quanto riguarda “ i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e della sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi”.
Anche alle trasformazione eterogenee si applicano poi le disposizioni in tema di riserve previste dall’art. 170, comma 5 per le trasformazione omogenee cui si rimanda.
Trasformazione da ente associativo in società di capitali
Ai sensi dell’articolo 171 la trasformazione di un ente non commerciale in società soggetta all’IRES “si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso”.
In altri termini la norma presuppone che il passaggio dei beni dall’ente non commerciale alla società di capitali costituisce, ai fini fiscali, ipotesi di realizzo.
Conseguentemente i beni appartenenti all’ente non commerciale trasferiti nella società di capitali sono valutati e contabilizzati in base al loro valore normale, e non sulla base del costo storico. Pertanto i plusvalori, pari alla differenza tra il valore normale ed il costo storico, sono soggetti a tassazione in sede di trasformazione, e tali maggiori valori sono riconosciuti fiscalmente in capo alla società di capitali.