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Trasformazione di società di persone in società di capitali
Trasformazione di società di persone in società di capitali La trasformazione di società di persone in società di capitali è caratterizzata dai seguenti aspetti particolarmente rilevanti: le maggioranze assembleari; la stima del patrimonio della società; assegnazione di azioni o quote responsabilità dei soci e comunicazione ai creditori sociali
3) Trasformazione di società di persone in società di capitali
La trasformazione di società di persone in società di capitali è caratterizzata dai seguenti aspetti particolarmente rilevanti:
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le maggioranze assembleari;
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la stima del patrimonio della società;
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assegnazione di azioni o quote
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responsabilità dei soci e comunicazione ai creditori sociali
Maggioranza assembleari
La delibera di trasformazione va presa, salva diversa disposizione dei patti sociali, con la maggioranza dei soci " determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili ". In ogni caso il socio che non ha concorso alla decisione ha comunque diritto di recesso .
A tal riguardo il Consiglio notarile di Milano ha precisato, con la massima n. 55 del novembre 2004, che in mancanza di indizi interpretativi contrari la norma di cui all'art. 2252 c.c.: modifica dell'atto costitutivo con il consenso di tutti i soci, non comporta di per sé deroga agli artt. 2500- ter e 2502, c.c., per i quali la trasformazione progressiva di società di persone può essere decisa con il consenso della maggioranza dei soci calcolata secondo le quote di partecipazione agli utili.
Stima del patrimonio sociale
La trasformazione da società di persone in società di capitali presuppone la predisposizione di una relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. (conferimento di beni).
A termini di legge la stima dei beni sociali che deve essere determinata sulla base dei " valori attuali degli elementi del passivo e dell'attivo ".
Nel caso di trasformazione in società a responsabilità limitata la perizia è effettuabile La perizia è effettuabile da parte di un soggetto iscritto nel registro dei revisori o da una società di revisione nominato(a) dalle parti (art. 2465 c.c.).
Diversamente nel caso di trasformazione in società per azioni ed in società in accomandita per azioni La perizia è effettuabile da un perito nominato dal Tribunale . E' poi necessario un successivo controllo delle valutazioni da parte degli amministratori (art. 2343 c.c.)
Per quanto concerne i criteri di valutazione si rileva che il comma 2 dell'art. 2500- ter , c.c., prevede che " il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'art. 2465 ".
Alla luce di quanto previsto dal dettato normativo si ritiene che il perito debba procedere a stimare analiticamente ciascun bene facente parte del patrimonio attribuendo allo stesso il valore corrente che può essere maggiore ma anche inferiore a quello di libro. Inoltre di ritiene che il perito debba procedere ad effettuare una stima autonoma dell’avviamento.
Si ritiene inoltre che tali valori attuali non debbano essere ripresi nella contabilità generale della società trasformata atteso che, allo stato attuale della normativa, non possibile rivalutare i beni al di fuori delle previsioni civilistiche, salve specifiche leggi di rivalutazione.
Si ritiene, pertanto, che il metodo valutativo che più si addice al dettato dell'art. 2500- ter , c.c., appare quello che in dottrina è definito come metodo patrimoniale semplice basato sulla stima analitica dei singoli elementi patrimoniali senza l'evidenziazione di un autonomo valore di avviamento proprio del metodo patrimoniale complesso.
Appaiono pertanto non proponibili valutazioni dell'azienda con metodi reddituali, finanziari, misti che presuppongono la quantificazione di un valore di avviamento.
Seguendo la metodologia patrimoniale semplice il perito dovrà pertanto:
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revisionare gli elementi patrimoniali attivi e passivi evidenziati nella situazione patrimoniale "di partenza" per accertare eventuali errori o scorrette "politiche di bilancio" effettuate in passato dagli amministratori;
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riesprimere a valori correnti gli elementi patrimoniali attivi e passivi individuati nella precedente elaborazione;
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stimare le imposte latenti ;
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determinare il capitale netto rettificato ;
Assegnazione di azioni o quote
La norma prevede che ogni socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni (S.p.a., S.a.p.a.) o di una quota (S.r.l.) proporzionale alla sua partecipazione nella società di persone.
Pertanto la trasformazione non può avere nessuna influenza sulla partecipazione del socio della società risultante
Responsabilità dei soci e comunicazione a creditori sociali
La trasformazione da società di persone a società di capitali comporta normalmente una modificazione del regime di responsabilità personale dei soci nei confronti dei creditori sociali, è per questo che il Legislatore si è preoccupato di tutelare questi ultimi.
In particolare con la trasformazione da società di persone a società di capitali i soci illimitatamente responsabili non sono liberati dalle obbligazioni sociali assunte precedentemente all'operazione (pubblicità ex art. 2500) se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione, ovvero hanno liberato gli stessi.
Si precisa che il consenso dei creditori non riguarda la trasformazione in quanto tale ma solamente la liberazione dei soci per le obbligazioni sorte in precedenza agli adempimenti pubblicitari previsti per la trasformazione.
A tal riguardo si rappresenta che la responsabilità personale illimitata dei soci della società trasformanda viene a cessare con il momento in cui la trasformazione produce i suoi effetti , che non è più l'iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle imprese, bensì l'adempimento degli obblighi pubblicitari imposti dall'art. 2500 comma 2, c.c., ovvero:
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le forme di pubblicità previste per il tipo di società adottato;
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la pubblicità richiesta per la cessazione dell' ente che effettua la trasformazione.
Il consenso dei creditori si presume se gli stessi, ai quali la delibera di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell' avvenuto ricevimento (per esempio tramite notificazione, telegramma, telefax, posta elettronica), non lo abbiano espressamente negato nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'oggetto della comunicazione avrà per oggetto tutte le informazioni ritenute essenziali contenute nella delibera in modo tale da consentire ai destinatari di comprenderne il contenuto.
Si ritiene, per quanto concerne le modalità di espressione del consenso, che esso possa essere espresso, in assenza di una espressa previsione legislativa, in qualunque modo.
Inoltre si ritiene che consenso alla liberazione debba essere totale e non possa riguardare solo alcuni soci; diversamente il consenso parziale comporterebbe la creazione di due categorie di soci, a responsabilità limitata ed a responsabilità illimitata, per le medesime obbligazioni sorte prima del perfezionamento della trasformazione.
Infine si segnale, per quanto riguarda all’ipotesi del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone poi trasformatasi in società di capitale, che la Corte costituzionale ha risolto la questione stabilendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 147 della legge fallimentare nella parte in cui prevede che i soci a responsabilità illimitata di società fallita possano essere dichiarati falliti anche decorso un anno dal momento in cui essi abbiano perso la responsabilità illimitata. Quindi il socio illimitatamente responsabile può essere dichiarato fallito soltanto entro un anno dal compimento delle forme di pubblicità previste dall'art. 2500 c.c.