Ai fini dell'imposta di registro la trasformazione di una società di persone in impresa individuale non realizza una "cessione d'azienda"

La massima Ai fini dell'imposta di registro la trasformazione di una società di persone in impresa individuale non realizza una "cessione d'azienda" ma piuttosto un'"assegnazione d'azienda" in capo al socio superstite, con la conseguenza che si applica la tassa fissa e non quella proporzionale. La Cassazione, condividendo quanto sostenuto dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione addiviene alla soluzione che la "assegnazione di azienda" ad un socio e' soggetta ad imposta fissa di registro per il combinato disposto di cui all'art. 4, lettera d), n. 2, e lettera a) n. 3, della Tariffa, Parte prima, allegata al T.U. dell'imposta di registro (D.p.R. n. 131/1986) a norma del quale alle assegnazioni ai soci "con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a, singoli rami dell'impresa" si applica la "tassa fissa" e non quella proporzionale, che si applica invece alle cessioni d'azienda.(n.d.r.).

Corte di Cassazione 16 febbraio 2007 n. 3671



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Corte di Cassazione 16 febbraio 2007 n. 3671

Imposta di registro - Trasformazione della società di persone in impresa individuale - Cessione di azienda - Esclusione - Assegnazione - Imposta fissa di registro.

La massima

Ai fini dell’imposta di registro la trasformazione di una società di persone in impresa individuale non realizza una “cessione d’azienda” ma piuttosto un’”assegnazione d’azienda” in capo al socio superstite, con la conseguenza che si applica la tassa fissa e non quella proporzionale.

La Cassazione, condividendo quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione addiviene alla soluzione che la "assegnazione di azienda" ad un socio e' soggetta ad imposta fissa

di registro per il combinato disposto di cui all'art. 4, lettera d), n. 2, e lettera a) n. 3, della Tariffa, Parte prima, allegata al T.U. dell'imposta di registro (D.p.R. n. 131/1986) a norma del quale alle assegnazioni ai soci "con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a, singoli rami dell'impresa" si applica la

"tassa fissa" e non quella proporzionale, che si applica invece alle cessioni d’azienda.(n.d.r.).

Svolgimento del processo - La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione alla richiesta di rimborso presentata dal notaio D.M.dell’imposta di registro applicata in misura proporzionale, in luogo della misura fissa ritenuta giusta dall’istante, su un atto pubblico di recesso di socio e trasformazione di societa’ in nome collettivo irregolare in impresa individuale, da quest’ultimo stipulato.

La Commissione adita rigettava il ricorso e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo. L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Empoli, nel cui confronti e’ stato proposto il ricorso non si e’ costituita, il Ministero dell’Economia, e delle Finanze ha invece, depositato un’atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 1, D.P.R. n. 131/1986, e dell’art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al predetto decreto e dell’art. 4, lettere c) e d) della stessa tariffa erroneamente il giudice di merito ha ritenuto corretta la posizione dell’Ufficio che aveva interpretato come “cessione d’azienda”, con conseguente applicazione dell’imposta proporzionale di registro, l’atto stipulato dal notaio ricorrente, con il quale, con riferimento ad una societa’ in nome collettivo composta da due soli soci uno dei soci recedeva dalla societa’, dando quietanza dell’avvenuta liquidazione della quota, mentre l’altro, contestualmente dichiarava di non voler ricostituire la societa’ ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l’attivita’ di impresa. Ad avviso del ricorrente, a tale atto avrebbe dovuto, invece applicarsi l’imposta di registro in misura fissa. Il motivo e’ fondato. A norma dell’art. 2272, n. 4, c.c. una delle cause di scioglimento della societa’ e’ la sopravvenuta mancanza della pluralita’ dei soci, se la stessa non sia ricostituita nel termine di sei mesi: siffatta situazione, nel caso si tratti dello scioglimento di una societa’ di persone, “non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla societa’, la titolarita’ dei quali si concentra nell’unico socio rimasto” (Cass. n. 3269/2003). Invero “nella societa’ di persone, l’unificazione della collettivita’ dei soci (che ai manifesta nell’attribuzione alla societa’ di un nome, una sede, una rappresentanza ed un’autonomia patrimoniale) non perviene fino alla formazione di un ente terzo rispetto ai soci: con la conseguenza, sul piano sostanziale, dell’esclusione, nei rapporti interni, di un interesse della societa’ potenzialmente distinto ed antagonista nei confronti dei soci, e, sul piano processuale, della regolarita’ dell’instaurazione del contraddittorio con la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo stato la pronuncia anche nei riguardi della societa’” (Cass. n. 2226/1996, in motivazione).

L’attesa semestrale della eventuale ricostituzione della pluralita’ dei soci puo’ essere anticipatamente interrotta dalla scelta dell’unico socio rimasto di non trovare altri soci, bensi’ di continuare l’attivita’ come impresa individuale. In questo caso non ai puo’ parlare di trasformazione nel senso tecnico che tale lemma assume nel contesto normativo di cui all’art. 2948 c.c.: infatti, la c.d. “trasformazione” di una societa’ di persone che non abbia piu’ il requisito della pluralita’ di soci in impresa individuale determina, non gia’ una modificazione dell’atto costitutivo (come accade nella trasformazione di una societa’ da un tipo ad un altro) bensi’ “un           rapporto di successione tra soggetti distinti, perche’ persona fisica e persona giuridica si distinguono appunto per natura non solo per forma” (Cass. n. 1593/2002).

Tuttavia, questa “trasformazione” non realizza una, “cessione d’azienda” tra societa’ e impresa individuale, in quanto la “continuazione dell’attivita’”, che a mezzo di siffatta atipica “trasformazione” si vuole realizzare, e’ sempre preceduta dallo scioglimento della societa’ dalla liquidazione della medesima. Quando con il decorso di sei mesi dal venir meno della pluralita’ dei soci, o, anche anticipatamente, per volonta’ espressa del socio superstite, si determina lo scioglimento della societa’, deve essere effettuata la liquidazione, che si conclude con l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite (art. 2311 c.c.) ai fini della successiva estinzione della societa’ stessa (art. 2312 c.c.).

L’assegnazione de qua (avente ad oggetto l’intero complesso aziendale facente capo alla societa’ in liquidazione) e’ un atto proprio della societa’ stessa, sia pur l’atto ultimo, conclusivo della procedura di liquidazione e prodrosmico alla sua estinzione: sicche’, soprattutto sotto il profilo fiscale, deve parlarsi di “assegnazione dell’azienda” al socio superstite e non di “cessione dell’azienda” dalla societa’ all’impresa individuale. Orbene la “assegnazione di azienda” ad un socio e’ soggetta ad imposta fissa di registro per il combinato disposto di cui all’art. 4, lettera d), n. 2, e lettera a) n. 3, della Tariffa, Parte prima, allegata al T.U. dell’imposta di registro (D.p.R. n. 131/1986) a norma del quale alle assegnazioni ai soci “con conferimento di proprieta’ o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a, singoli rami dell’impresa” si applica la “tassa fissa” e non quella proporzionale. Tale assegnazione, poi, non rientra nel campo di applicazione IVA ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, colonia 2, n. 6 e comma 3, lett. b). D.P.R. n. 633/1972, a noma del quale le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa’ di ogni tipo che abbia ad oggetto aziende (o compiessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa) non sono considerate cessioni di beni. La ricostruzione esegetica qui proposta e’ stata condivisa dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47/E del 3 aprile 2006, emessa su interpello ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, D.M. 25 aprile 2001, n. 209. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa puo’ essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. La complessita’ della questione e l’assenza di precedenti specifici costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

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