registro imposta catastale trasformazione societaria

Massima - Anche nelle operazioni di trasformazione societaria effettuate ante D.Lgs. n. 347/1990, non potendosi parlare di trasferimento patrimoniale da una società ad un'altra in quanto il soggetto sopravvive alla vicenda modificativa senza perdere la sua identità soggettiva, l'imposta catastale è dovuta in misura fissa e non proporzionale, non ravvisandosi così alcun sintomo di capacità contributiva. Questo orientamento e conforme ai successivi pronunciamenti della Suprema Corte

Sent. n. 3945 del 18 aprile 1998 (ud. del 10 dicembre 1997) della Corte Cass.



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Sent. n. 3945 del 18 aprile 1998 (ud. del 10 dicembre 1997) della Corte Cass., Sez. I civ. - Pres. Baldassarre, Rel. Palma Registro - Imposta catastale -  Trasformazione  societaria  -  Ante  D.Lgs. n. 347/1990 - Trasferimento di immobili - Non sussiste -  Semplice  voltura catastale - Aliquota proporzionale - Inapplicabilità - Art. 10  del  D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 - Art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635     Massima  -  Anche  nelle  operazioni   di   trasformazione   societaria effettuate ante D.Lgs. n. 347/1990, non potendosi parlare di  trasferimento patrimoniale da una società ad un'altra in quanto  il  soggetto  sopravvive alla  vicenda  modificativa  senza  perdere  la  sua  identità  soggettiva, l'imposta catastale è dovuta in  misura  fissa  e  non  proporzionale,  non ravvisandosi così alcun sintomo di capacità contributiva.
    Fatto - Con ricorso alla Commissione  tributaria  di  I  grado  del  26 settembre 1986, la F. di A. dott. L. & C. S.a.s. - premesso che, in data 29 novembre 1985, la  F.  S.p.A.  aveva  deliberato  la  trasformazione  della Società  in  società  in  accomandita  semplice;  e  che,  all'atto   della registrazione, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa all. A) al D.P.R. n.  634 del 1972, l'Ufficio del Registro di A. aveva  preteso  l'imposta  catastale dello 0,40% sul valore degli immobili di proprietà della  Società,  pari  a £.19.893.200, a norma dell'art. 21 D.P.R. n. 635  del  1972  -  impugnò  il silenzio-rifiuto  dell'Intendente  di  Finanza  di  Rovigo,  chiedendo   il rimborso dell'imposta catastale;     - la Commissione adita, con  decisione  n.  290  del  12  maggio  1989, respinse il ricorso;     - la Commissione tributaria di II grado di Rovigo, a seguito di appello della Società, con  decisione  n.  272  del  18  giugno  1991,  riformò  la decisione impugnata dichiarando dovuto il richiesto rimborso;     - la Commissione tributaria centrale, adita dall'Ufficio, con decisione n. 3735 del  19  ottobre  1995,  rigettò  il  ricorso,  osservando  che  la trasformazione di una società "di capitali" in  società  "di  persone"  "dà luogo ad una mera trasformazione della qualità giuridica dello stesso  ente e, pertanto, non determina un passaggio della titolarità  dei  beni  da  un subbietto  giuridico  ad  un  altro";   e   che,   siccome   dall'atto   di trasformazione di una società da un  tipo  ad  un  altro  non  consegue  il trasferimento  di  beni  da  un  soggetto  ad  un  altro,  nell'ipotesi  di trasformazione di una società di capitali in società di  persone  l'imposta catastale  deve  essere  applicata  in  misura  fissa  e  non   in   quella proporzionale;     - avverso tale decisione,  l'Amministrazione  finanziaria  ha  proposto ricorso per Cassazione, deducendo un motivo di censura;     - resiste, con controricorso, la F. di A. dott. L. & C. S.a.s.       Diritto - Con l'unico  motivo  (con  cui  deduce  "violazione  e  falsa applicazione art. 10,  D.Lgs.  31  ottobre 1990 n. 347; art. 360, n. 3 c.p.c."), l'Amministrazione ricorrente  censura la decisione impugnata, sostenendo che l'art. 21, D.P.R. n.  635  del  1972 assoggetta l'esecuzione delle volture catastali ad imposta proporzionale, a prescindere del tutto dalla ulteriore circostanza, estranea alla previsione normativa, del trasferimento del bene da un soggetto ad un altro;     - il ricorso dev'essere respinto;     -  questa  Corte  non  ignora  che,  in  analogo   (imposta   catastale corrisposta, in misura proporzionale, in sede di registrazione dell'atto di trasformazione  di  società  in   accomandita   semplice   in   società   a responsabilità limitata) precedente, deciso con la recente sentenza n. 2789 del 1997, è stato affermato -  sulla  base  del  rilievo  che  "presupposto dell'imposizione catastale, secondo il soppresso art. 21 del D.P.R. n.  635 del  1972  (vigente  all'epoca  dell'imposizione   tributaria),   non   era un'attribuzione patrimoniale (presupposto, questo, tipico delle imposte  di 'trasferimento' e non anche dell'imposta catastale), ma la mera  esecuzione di una  voltura,  ancorché  questa  fosse  stata  resa  necessaria  da  una modificazione meramente formale della precedente  situazione  patrimoniale" (cfr. sent. n.  1963  del  1991,  ivi  cit.)  -  che  "nella  logica  della disciplina vigente all'epoca.... la voltura catastale  -  conseguente  alla trasformazione di una società di persone  in  una  società  di  capitali  - giustificava  l'imposizione  di  un  tributo   proporzionale   in   quanto, integrando  un  cambiamento  dell'assetto   proprietario   e   comportando, pertanto, una diversa disponibilità dell'immobile dal punto  di  vista  sia soggettivo che oggettivo, costituiva sempre  espressione  di  una  capacità contributiva";     - il Collegio dissente dalla ratio decidendi espressa in tale specifico precedente in base  alle  seguenti  considerazioni:  A)-  In  primo  luogo, costituisce consolidato orientamento di questa  Corte  (cfr.,  e  pluribus, sentt. nn. 5798 del 1997, 9124 del 1992, 4815 del  1988,  2697  del  1986), condiviso dal Collegio, quello secondo cui ogni specie di trasformazione di una società da uno ad altro tipo comporta soltanto il mutamento formale  di un'organizzazione societaria già esistente, non la creazione  di  un  nuovo ente  che  si  distingua  dal  precedente;  sicché,   l'ente   trasformato, quand'anche acquisti la personalità giuridica di cui prima era  sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo  ad  un  nuovo centro d'imputazione di rapporti  giuridici,  ma  sopravvive  alla  vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua  identità soggettiva; con la conseguenza che tutto il patrimonio (mobile ed immobile) della società trasformata deve essere considerato, automaticamente e  senza possibilità di eccezione alcuna, di proprietà della medesima  società,  pur nella sua nuova veste e denominazione. Da ciò consegue, tra  l'altro,  che, in caso di trasformazione societaria, non si può parlare  di  trasferimento del patrimonio dall'una all'altra società.  B)-  In  secondo  luogo,  è  la stessa formulazione dell'art. 21 D.P.R. n. 635 del  1972  (come  sostituito dall'art. 7 D.L. n. 216 del 1978, conv., con modificazioni, nella L. n. 388 del  1978,  applicabile  nella  specie  ratione  temporis)  -   concernente presupposto e misura del tributo, come recita(va) la rubrica - ad implicare che  la  determinazione  dell'imposta  catastale  in  misura  proporzionale (anziché in quella fissa) presuppone un trasferimento  patrimoniale  da  un soggetto ad un altro: infatti - posto che il primo  comma  dispone(va)  che l'esecuzione delle volture catastali è soggetta all'imposta del 4 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed  urbani,  accertato  agli  effetti delle imposte di registro e  di  successione  o  determinato  a  norma  del precedente articolo 3 (imponibile per la trascrizione  ipotecaria);  e  che l'art. 4 lett. d)  della  Tariffa,  all.  A  al  D.P.R.  n.  634  del  1972 (Disciplina dell'imposta  di  registro,  applicabile  alla  specie  ratione temporis) assoggetta gli atti di trasformazione societaria  ad  imposta  di registro in  misura  fissa  (presupponendo,  quindi,  l'inesistenza  di  un trasferimento patrimoniale) - è evidente che, essendo impossibile,  secondo l'espresso  disposto  della   legge,   individuare,   per   gli   atti   di trasformazione societaria, l'imponibile per la determinazione  dell'imposta catastale nella misura proporzionale, questa non può essere dovuta  che  in misura fissa. C)- In terzo luogo, se l'atto  di  trasformazione  societaria non implica, per definizione, un trasferimento patrimoniale da un  soggetto ad un altro - come è dimostrato, anche sul piano tributario, si  ribadisce, dall'assoggettamento dell'atto stesso ad  imposta  di  registro  in  misura fissa - non si scorge quale sia la  manifestazione  indiretta  di  capacità contributiva espressa dall'atto medesimo, per di più (non già in  generale, ma) soltanto ai fini dell'imposta catastale;     - conclusivamente, anche nella vigenza dell'art. 21 D.P.R. n.  635  del 1972 (sia nel testo originario, sia in quello sostituito dall'art.  7  D.L. n. 216 del 1978 cit.) - così come, pacificamente,  dall'entrata  in  vigore (1° gennaio 1991)  dell'art.  10  comma  2  del  D.Lgs.  n.  347  del  1990 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, emanato sulla base della delega conferita al Governo dall'art. art. 1 comma  3  L. n. 165 del 1990), il quale prevede, fra l'altro, che l'imposta catastale  è dovuta nella misura fissa di lire centomila  per  le  volture  eseguite  in dipendenza di atti che non importano  trasferimento  di  beni  immobili  né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari  -  gli  atti  di ogni  specie  di  trasformazione  societaria,  in  quanto  non   comportano trasferimento  patrimoniale,  debbono  ritenersi  assoggettati  ad  imposta catastale in misura fissa, quale determinata  dall'art.  15  della  Tariffa allegata al decreto, che la prevede per "qualunque  altro  annotamento  non specificamente contemplato";     - sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero, fra le parti, le spese del presente giudizio.       P.Q.M. - Rigetta il ricorso e compensa le spese.

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