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trasformazione societa imposte trasferimenti
Pubblicata il 26/09/2010
Sent. n. 10008 del 28 aprile 2006 (ud. dell'8 marzo 2006) della Corte Cass.
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Fatto e Diritto - La società indicata in epigrafe proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione con il quale, in riferimento alla delibera di trasformazione, registrata il 2 gennaio 1985, di essa società da S.n.c. in S.p.a., veniva applicata l'imposta proporzionale sul valore degli immobili che risultava nel bilancio di trasformazione. La Commissione tributaria di I grado accoglieva il ricorso e la sentenza veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana sul rilievo che andava applicata l'imposta fissa e non quella proporzionale non configurandosi, nel caso di trasformazione di società, trasferimento del patrimonio dall'una all'altra società. Con atto notificato in data 9 marzo 2000 il Ministero delle finanze ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo con il quale si è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del D.P.R. n. 635/1972 rilevandosi che presupposto dell'imposta catastale del 4 per mille non è né un trasferimento né un attribuzione patrimoniale, bensì l'esecuzione di una voltura catastale. La società contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato nonostante le opposte conclusioni del Procuratore generale. Preliminarmente, questa Corte deve ricordare che, con la sentenza n. 12384 del 2005, ha stabilito il principio secondo cui "l'inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte di Cassazione ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 375 del codice di procedura civile, ovvero che emergano condizioni incompatibili con la trattazione abbreviata, nel qual caso rinvia la causa alla pubblica udienza. Ove la Corte, viceversa, ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunciarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza e viceversa". Nella specie, la Corte non ritiene che vi siano condizioni incompatibili con la trattazione abbreviata, poiché emerge dall'esame dello stesso ricorso del contribuente, oltre che dalla sentenza impugnata, la non fondatezza del primo. Passando all'esame del merito osserva il Collegio che, come affermato da questa Suprema Corte nella sentenza n. 7285/2001, la trasformazione comporta solo il mutamento del tipo della società trasformata, che non si estingue, ma continua ad esistere, "conservando" i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, come è precisato dall'art. 2498, comma 3, del codice civile, la cui formulazione, specie se posta a raffronto con quella utilizzata nell'art. 2504, ultimo comma, dello stesso codice per descrivere gli effetti della fusione, è illuminante e sta ad indicare, in modo inequivoco, che in caso di trasformazione l'individualità della società trasformata non viene meno. Queste conclusioni restano valide anche quando, come nel caso di specie, la trasformazione comporti l'acquisto della personalità giuridica da parte di una società che prima ne era sprovvista, perché appartenente ad uno dei tipi regolati nei Capi III e IV del Titolo V del codice civile. Dette società, infatti, ancorché prive di personalità giuridica, sono considerate dall'ordinamento quali centri di imputazione di situazioni giuridiche distinti dalle persone dei soci, anche nell'ambito dei diritti reali (artt. 2659 e 2839 del codice civile). E ciò porta a ritenere che, anche in tal caso, la società trasformata "sopravvive alla vicenda modificativa senza ... perdere la sua identità soggettiva" e che, pertanto, tutto il suo patrimonio, mobiliare e immobiliare, continua ad appartenere alla medesima società, pur nella sua nuova veste, senza essere oggetto di alcuna vicenda traslativa (Cass. 18 aprile 1998, n. 3945). L'entrata in vigore del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, il quale dispone espressamente l'applicazione dell'imposta in misura fissa per le volture eseguite in dipendenza di atti che non comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili o di diritti reali immobiliari (art. 10), ha chiarito definitivamente che allo stesso trattamento debbono ritenersi assoggettate quelle effettuate a seguito della trasformazione di una società, che pure non è esplicitamente menzionata dalla norma in questione. Ma, come questa Corte ha già avuto occasione di puntualizzare, a non diverse conclusioni doveva giungersi sotto la vigenza della disciplina abrogata, applicabile nella specie ratione temporis posto che, a norma dell'art. 21, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, la determinazione dell'imposta in misura proporzionale (anziché fissa) presupponeva l'esistenza di un atto traslativo e, in quanto tale, assoggettato all'imposta proporzionale di registro (Cass. n. 3945/1998, n. 7285/2001, n. 10359/2003, n. 8856/2003 e n. 11987/2003). Ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 375 del codice di procedura civile il ricorso pertanto va rigettato con sentenza in camera di consiglio. Considerato che l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato si è andato consolidando solo di recente stimasi compensare le spese della presente fase del giudizio. P.Q.M. - la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.