Tributi erariali indiretti Imposte catastali genere Trasformazione

Massima - Gli atti di ogni specie di trasformazione societaria non comportano trasferimento patrimoniale, e perciò erano assoggettati ad imposta catastale in misura fissa già in base all'art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (sia nel testo originario, sia in quello sostituito dall'art. 7, D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito in L. 24 luglio 1978, n. 388) e all'art. 15 della Tariffa allegata al decreto stesso, che la prevede per "qualunque altro annotamento non specificamente contemplato". Simile regime impositivo è stato ribadito dall'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 347/1990 (approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali), entrato in vigore il primo gennaio 1991 .

Sent. n. 11987 dell'8 agosto 2003 (ud. del 20 novembre 2002) della Corte Cass.



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Sent. n. 11987 dell'8 agosto 2003 (ud. del 20 novembre 2002) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Riggio, Rel. Giancola Tributi erariali indiretti - Imposte catastali - In genere - Trasformazione societaria - Atti - Imposta catastale in misura  fissa  -  Applicabilità  - Fondamento - Art.  7,  D.L.  26 maggio 1978, n. 216, convertito in L. 24 luglio 1978, n. 388     Massima - Gli atti di ogni  specie  di  trasformazione  societaria  non comportano trasferimento  patrimoniale,  e  perciò  erano  assoggettati  ad imposta catastale in misura fissa  già  in  base  all'art.  21,  D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 635 (sia nel testo originario, sia  in  quello  sostituito dall'art. 7, D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito in L. 24 luglio  1978, n. 388) e all'art. 15 della Tariffa allegata  al  decreto  stesso,  che  la prevede per "qualunque altro annotamento non  specificamente  contemplato". Simile regime impositivo è stato ribadito dall'art. 10, comma 2, D.Lgs.  n. 347/1990 (approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti  le  imposte ipotecarie e catastali), entrato in vigore il primo gennaio 1991 (1).
    Fatto - Ricevuta la denuncia di avveramento della condizione sospensiva apposta all'atto registrato il 18 aprile 1989, di trasformazione da società in nome collettivo in società  a  responsabilità  limitata,  l'Ufficio  del Registro di Trento notificava alla S.r.l.  H.L.  l'avviso  di  liquidazione dell'imposta catastale nella misura dello 0,4%  sul  valore  del  compendio immobiliare societario, valore desunto dall'allegato perizia di  stima  dei beni.     La società impugnava l'avviso sostenendo l'inesistenza del  presupposto impositivo ed  in  subordine  l'illegittimità  del  riferimento  al  valore indicato nella perizia di stima, in luogo di quello risultante dal bilancio societario.  L'adìta  Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Trento accoglieva il ricorso. Con sentenza  del  20  giugno-17  novembre  1997  la Commissione tributaria di secondo  grado  di  Trento  respingeva  l'appello dell'Ufficio del Registro. Confermava che nel caso di trasformazione di una società di persone in società di  capitali  non  ricorreva  il  presupposto dell'imposta  catastale,  "costituito  da  una  nuova  iscrizione   o   dal cambiamento di quella originaria conseguente ad un mutamento  "dell'assetto catastale" per  l'insorgenza  di  un  nuovo  soggetto  giuridico  o  ad  un trasferimento  di  ricchezza,  che  comporti  il   conseguente   onere   di registrazione".     L'Amministrazione delle finanze  ha  proposto  ricorso  avverso  questa sentenza sulla base di un unico motivo. La società H.L. non ha resistito.       Diritto -  L'Amministrazione  delle  finanze  dello  Stato  censura  la decisione resa dalla Commissione tributaria di  secondo  grado  di  Trento, deducendo la violazione dell'art. 21, D.P.R. 26 ottobre,  n.  635  e  falsa applicazione dell'art. 10, D.Lgs. n. 31 ottobre 1990, n. 347 (art. 360,  n. 3 del  codice  di  procedura  civile).  Sostiene  che  il  presupposto  per l'applicazione dell'imposta catastale, a  prescindere  della  ricorrenza  o meno di un trasferimento immobiliare e  di  un  valore  accertato  ai  fini dell'imposta di  registro  o  di  successione,  atteso  anche  il  criterio sussidiario di cui all'art. 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  635,  richiamato dall'art. 21 del medesimo D.P.R.     La censura è infondata.     Giova premettere che secondo il costante orientamento di  questa  Corte (Cass. 4 luglio 2000, n. 10254; Cass.13 settembre 2002, n. 13434). "In tema di società, ogni specie di trasformazione comporta  soltanto  il  mutamento formale di un organizzazione societaria già esistente, non la creazione  di un nuovo ente che si distingua dal  vecchio,  sicché,  l'ente  trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica della quale  era  sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, né da altro  luogo  ad  un nuovo centro di imputazione  di  rapporti  giuridici,  ma  sopravvive  alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere  la  sua la sua identità soggettiva, con la  conseguenza  che  tutto  il  patrimonio (mobile e immobile) della  società  trasformata  deve  essere  considerato, automaticamente e senza possibilità d'eccezione alcuna di  proprietà  della medesima  società  della  medesima  società,  pur   nella   sua   veste   e denominazione".     Nella specie deve, quindi, escludersi che la trasformazione da  società in nome collettivo in società a responsabilità limitata abbia comportato un trasferimento patrimoniale e  specificatamente  immobiliare  da  società  a società.  Tale  rilievo  appare  sufficiente  a  precludere  l'applicazione dell'imposta catastale nella misura prevista dall'art.  21,  comma  1,  del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635,  dovendosi  riconfermare  il  condivisibile principio già espresso da questa Corte e fondato non solo sul rapporto  fra gli artt. 3 e 21, D.P.R. n. 635/1972, secondo il quale "Anche nella vigenza dell'art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (sia nel testo originario, sia in quello  sostituito  dall'art.  7  del  D.L.  26  maggio  1978,  n.  216, convertito in L. 24  luglio  1978,  n.  388  -  così  come,  pacificamente, dell'entrata in vigore (primo gennaio 1991)  dell'art.  10,  comma  2,  del D.Lgs. n. 347/1990 (approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali) - gli atti di ogni specie di trasformazione societaria, in quanto non comportano  trasferimento  patrimoniale,  debbono ritenersi  assoggettati  ad  imposta  catastale  in  misura  fissa,   quale determinata dell'art. 15 della Tariffa, allegata al decreto, che la prevede per "qualunque altro annotamento non specificatamente contemplato". D'altra parte anche gli artt. 5 e 9 della medesima tariffa, allegata al  D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 635, nel differenziare, in base all'esistenza  o  meno  di effetti traslativi  immobiliari,  la  misura  del  prelievo  fiscale  sulle trascrizione degli atti e delle sentenze, determinandolo  in  misura  fissa ove l'atto non comporti un trasferimento immobiliare, appare  ulteriormente confermare l'esposto principio.     Per tali rilievi il  riscontro  dell'Amministrazione  finanziaria  deve essere respinto.       P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso  dell'Amministrazione  finanziaria deve essere respinto.

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