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Tributi erariali indiretti Imposte catastali genere Trasformazione
Pubblicata il 26/09/2010
Sent. n. 11987 dell'8 agosto 2003 (ud. del 20 novembre 2002) della Corte Cass.
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Fatto - Ricevuta la denuncia di avveramento della condizione sospensiva apposta all'atto registrato il 18 aprile 1989, di trasformazione da società in nome collettivo in società a responsabilità limitata, l'Ufficio del Registro di Trento notificava alla S.r.l. H.L. l'avviso di liquidazione dell'imposta catastale nella misura dello 0,4% sul valore del compendio immobiliare societario, valore desunto dall'allegato perizia di stima dei beni. La società impugnava l'avviso sostenendo l'inesistenza del presupposto impositivo ed in subordine l'illegittimità del riferimento al valore indicato nella perizia di stima, in luogo di quello risultante dal bilancio societario. L'adìta Commissione tributaria di primo grado di Trento accoglieva il ricorso. Con sentenza del 20 giugno-17 novembre 1997 la Commissione tributaria di secondo grado di Trento respingeva l'appello dell'Ufficio del Registro. Confermava che nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali non ricorreva il presupposto dell'imposta catastale, "costituito da una nuova iscrizione o dal cambiamento di quella originaria conseguente ad un mutamento "dell'assetto catastale" per l'insorgenza di un nuovo soggetto giuridico o ad un trasferimento di ricchezza, che comporti il conseguente onere di registrazione". L'Amministrazione delle finanze ha proposto ricorso avverso questa sentenza sulla base di un unico motivo. La società H.L. non ha resistito. Diritto - L'Amministrazione delle finanze dello Stato censura la decisione resa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, deducendo la violazione dell'art. 21, D.P.R. 26 ottobre, n. 635 e falsa applicazione dell'art. 10, D.Lgs. n. 31 ottobre 1990, n. 347 (art. 360, n. 3 del codice di procedura civile). Sostiene che il presupposto per l'applicazione dell'imposta catastale, a prescindere della ricorrenza o meno di un trasferimento immobiliare e di un valore accertato ai fini dell'imposta di registro o di successione, atteso anche il criterio sussidiario di cui all'art. 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, richiamato dall'art. 21 del medesimo D.P.R. La censura è infondata. Giova premettere che secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 4 luglio 2000, n. 10254; Cass.13 settembre 2002, n. 13434). "In tema di società, ogni specie di trasformazione comporta soltanto il mutamento formale di un organizzazione societaria già esistente, non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché, l'ente trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica della quale era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, né da altro luogo ad un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua la sua identità soggettiva, con la conseguenza che tutto il patrimonio (mobile e immobile) della società trasformata deve essere considerato, automaticamente e senza possibilità d'eccezione alcuna di proprietà della medesima società della medesima società, pur nella sua veste e denominazione". Nella specie deve, quindi, escludersi che la trasformazione da società in nome collettivo in società a responsabilità limitata abbia comportato un trasferimento patrimoniale e specificatamente immobiliare da società a società. Tale rilievo appare sufficiente a precludere l'applicazione dell'imposta catastale nella misura prevista dall'art. 21, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, dovendosi riconfermare il condivisibile principio già espresso da questa Corte e fondato non solo sul rapporto fra gli artt. 3 e 21, D.P.R. n. 635/1972, secondo il quale "Anche nella vigenza dell'art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (sia nel testo originario, sia in quello sostituito dall'art. 7 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito in L. 24 luglio 1978, n. 388 - così come, pacificamente, dell'entrata in vigore (primo gennaio 1991) dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 347/1990 (approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali) - gli atti di ogni specie di trasformazione societaria, in quanto non comportano trasferimento patrimoniale, debbono ritenersi assoggettati ad imposta catastale in misura fissa, quale determinata dell'art. 15 della Tariffa, allegata al decreto, che la prevede per "qualunque altro annotamento non specificatamente contemplato". D'altra parte anche gli artt. 5 e 9 della medesima tariffa, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, nel differenziare, in base all'esistenza o meno di effetti traslativi immobiliari, la misura del prelievo fiscale sulle trascrizione degli atti e delle sentenze, determinandolo in misura fissa ove l'atto non comporti un trasferimento immobiliare, appare ulteriormente confermare l'esposto principio. Per tali rilievi il riscontro dell'Amministrazione finanziaria deve essere respinto. P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso dell'Amministrazione finanziaria deve essere respinto.